TRIB
Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/08/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
RG 362 -1/2025 Proc. Unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Procedure Concorsuali -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente
dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore
dott. Stefano MIGLIETTA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. unitario n. 362-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposti da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Graziella Lapenta
- RICORRENTE-
nei confronti di
(C.F. ) con sede legale ad Alpignano (TO), in Controparte_1 P.IVA_1
Via C. B. Conte di Cavour 17 cap 10091
- CONVENUTA–
*** Con ricorso depositato il 15 giugno 2025 ha domandato Parte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale controllata nei confronti di Controparte_1
(C.F. ) con sede legale in Alpignano (TO) Via C. B. Conte di Cavour 17 cap P.IVA_1
10091. La ricorrente ha allegato di essere creditrice della società convenuta per aver prestato attività lavorativa in favore di , sottoposta a liquidazione CP_2 Parte_2 giudiziale con sentenza 30.4.2025 n. 103/2025 del Tribunale di Torino, e in ragione della cessione d'azienda da a , comunicatale (unitamente alla dichiarazione CP_3 CP_1 di prosecuzione del rapporto di lavoro) il 24.5.2024.
La Cancelleria il 19 giugno 2025 ha notificato alla convenuta il ricorso e il decreto di fissazione udienza a mezzo pec.
All'udienza del 22 luglio 2025 è comparsa liquidatore della società Controparte_4 convenuta, che ha dichiarato: che ci sono altri dipendenti (oltre alla ricorrente) non pagati ma di non sapere a quanto ammonta l'importo dovuto;
di non sapere se vi è indebitamento bancario e che ha tutto in mano il commercialista;
che la società è priva di attivo e che allo stato l'attività è ferma. Circa le cause della situazione ha affermato quanto segue: “Non mi è stato concesso l'utilizzo del marchio Despar e ciò ha comportato che l'attività non partisse.
Si tratta di debiti relativi alla società cedente in liquidazione giudiziale”.
La ricorrente ha affermato di sapere che vi sono altri lavoratori, almeno quattro, non pagati, ma di non avere allo stato documentazione al riguardo.
Il Giudice designato alla trattazione ha rinviato l'udienza al 29.07.2025 per verificare con il liquidatore e con la parte ricorrente l'ammontare dell'indebitamento.
Il 28 luglio 2025 parte ricorrente ha depositato documentazione trasmessale a mezzo pec
24.7.2025 (anch'essa depositata) dalla società convenuta e relativa alla situazione debitoria di Bob 25 srls in liquidazione.
All'udienza del 29 luglio 2025 è comparsa la sola ricorrente che, alla luce della documentazione trasmessale dalla società convenuta, ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale e il Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
2 - sussiste la legittimazione della ricorrente, che appare creditrice della odierna convenuta. Il debito nei suoi confronti, oltre che non contestato dalla liquidatrice comparsa all'udienza 22.7.2025 e indicato nell'elenco dei creditori di cui al doc. c) trasmesso da
[...]
liquidazione alla difesa della ricorrente (memoria 28.7.2025), è supportato dalla CP_1 documentazione prodotta con il ricorso. ha depositato infatti Parte_1 missiva con cui l'odierna convenuta le ha comunicato che “ai sensi dell'art. 2112 c.c., a partire dal 24/'5/2024 il Suo rapporto di lavoro prosegue con la sottoscritta, acquirente (da CP_3
dell'azienda di cui Lei era parte, con medesima decorrenza, senza soluzione di
[...] continuità, a tutti gli effetti di legge e di contratto” (doc. 1), buste paga e richiesta di pagamento del debito a mezzo del sindacato (docc. 3 ss);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, poiché la sede legale della società è ad Alpignano (TO), in Via C. B. Conte di Cavour 17 cap 10091
(visura del 19.6.2025 in atti);
- la debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate, e si è costituita comparendo all'udienza 22.7.2025, ex art. 40 co 5 CCII tramite la liquidatrice
Controparte_4
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata semplificata in liquidazione, avente quale oggetto sociale risultante dalla visura camerale l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti di largo consumo dei generi alimentari e non, minimarket) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett.
d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Mette conto osservare sul punto che dal modello IVA per il periodo d'imposta 2024, a fronte dell'inizio dell'attività risultante dal registro imprese il 2.8.2024, è indicato un volume d'affari pari ad euro 559.733,00, ed un totale di somme per acquisti ed importazioni di euro
464.207,00, da cui deriva il superamento delle soglie di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII. Deve, dunque, escludersi che Bob 25 srls in liquidazione sia qualificabile come impresa minore;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett.
b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Trattandosi di società in liquidazione, appaiono applicabili i principi enunciati
3 dalla Suprema Corte nella vigenza della l.f. in base ai quali “la valutazione del giudice, ai fini del giudizio sulla sussistenza dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. Ord., 18/12/2017, n. 30297).
Nella fattispecie, avendo la liquidatrice dichiarato all'udienza 22.7.2025 che l'attività allo stato
è ferma e non vi sono beni, non constano elementi di attivo che consentano la soddisfazione delle obbligazioni contratte, tra cui, oltre al debito nei confronti della ricorrente, i debiti nei confronti degli altri 6 lavoratori indicati dalla stessa convenuta con la documentazione trasmessa per l'istruttoria di questo procedimento (allegato c -memoria della ricorrente
28.7.2025) per una somma complessiva di oltre 100.000 euro, nonché i debiti verso fornitori e banche per oltre 150.000 euro (allegato a -memoria della ricorrente 28.7.2025);
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito della ricorrente e dei dati forniti dalla convenuta ed allegati alla memoria 28.7.2025 della ricorrente;
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. ) con sede legale ad Alpignano (TO), in Via C. B. Conte di Cavour 17 P.IVA_1 cap 10091; nomina Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio, Persona_1 risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
4 autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 9 dicembre 2025 alle ore 15:15 nell'aula 9 del Tribunale (piano terra, scala
A), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in
5 mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 31.07.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Procedure Concorsuali -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente
dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore
dott. Stefano MIGLIETTA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. unitario n. 362-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposti da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Graziella Lapenta
- RICORRENTE-
nei confronti di
(C.F. ) con sede legale ad Alpignano (TO), in Controparte_1 P.IVA_1
Via C. B. Conte di Cavour 17 cap 10091
- CONVENUTA–
*** Con ricorso depositato il 15 giugno 2025 ha domandato Parte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale controllata nei confronti di Controparte_1
(C.F. ) con sede legale in Alpignano (TO) Via C. B. Conte di Cavour 17 cap P.IVA_1
10091. La ricorrente ha allegato di essere creditrice della società convenuta per aver prestato attività lavorativa in favore di , sottoposta a liquidazione CP_2 Parte_2 giudiziale con sentenza 30.4.2025 n. 103/2025 del Tribunale di Torino, e in ragione della cessione d'azienda da a , comunicatale (unitamente alla dichiarazione CP_3 CP_1 di prosecuzione del rapporto di lavoro) il 24.5.2024.
La Cancelleria il 19 giugno 2025 ha notificato alla convenuta il ricorso e il decreto di fissazione udienza a mezzo pec.
All'udienza del 22 luglio 2025 è comparsa liquidatore della società Controparte_4 convenuta, che ha dichiarato: che ci sono altri dipendenti (oltre alla ricorrente) non pagati ma di non sapere a quanto ammonta l'importo dovuto;
di non sapere se vi è indebitamento bancario e che ha tutto in mano il commercialista;
che la società è priva di attivo e che allo stato l'attività è ferma. Circa le cause della situazione ha affermato quanto segue: “Non mi è stato concesso l'utilizzo del marchio Despar e ciò ha comportato che l'attività non partisse.
Si tratta di debiti relativi alla società cedente in liquidazione giudiziale”.
La ricorrente ha affermato di sapere che vi sono altri lavoratori, almeno quattro, non pagati, ma di non avere allo stato documentazione al riguardo.
Il Giudice designato alla trattazione ha rinviato l'udienza al 29.07.2025 per verificare con il liquidatore e con la parte ricorrente l'ammontare dell'indebitamento.
Il 28 luglio 2025 parte ricorrente ha depositato documentazione trasmessale a mezzo pec
24.7.2025 (anch'essa depositata) dalla società convenuta e relativa alla situazione debitoria di Bob 25 srls in liquidazione.
All'udienza del 29 luglio 2025 è comparsa la sola ricorrente che, alla luce della documentazione trasmessale dalla società convenuta, ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale e il Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
2 - sussiste la legittimazione della ricorrente, che appare creditrice della odierna convenuta. Il debito nei suoi confronti, oltre che non contestato dalla liquidatrice comparsa all'udienza 22.7.2025 e indicato nell'elenco dei creditori di cui al doc. c) trasmesso da
[...]
liquidazione alla difesa della ricorrente (memoria 28.7.2025), è supportato dalla CP_1 documentazione prodotta con il ricorso. ha depositato infatti Parte_1 missiva con cui l'odierna convenuta le ha comunicato che “ai sensi dell'art. 2112 c.c., a partire dal 24/'5/2024 il Suo rapporto di lavoro prosegue con la sottoscritta, acquirente (da CP_3
dell'azienda di cui Lei era parte, con medesima decorrenza, senza soluzione di
[...] continuità, a tutti gli effetti di legge e di contratto” (doc. 1), buste paga e richiesta di pagamento del debito a mezzo del sindacato (docc. 3 ss);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, poiché la sede legale della società è ad Alpignano (TO), in Via C. B. Conte di Cavour 17 cap 10091
(visura del 19.6.2025 in atti);
- la debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate, e si è costituita comparendo all'udienza 22.7.2025, ex art. 40 co 5 CCII tramite la liquidatrice
Controparte_4
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata semplificata in liquidazione, avente quale oggetto sociale risultante dalla visura camerale l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti di largo consumo dei generi alimentari e non, minimarket) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett.
d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Mette conto osservare sul punto che dal modello IVA per il periodo d'imposta 2024, a fronte dell'inizio dell'attività risultante dal registro imprese il 2.8.2024, è indicato un volume d'affari pari ad euro 559.733,00, ed un totale di somme per acquisti ed importazioni di euro
464.207,00, da cui deriva il superamento delle soglie di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII. Deve, dunque, escludersi che Bob 25 srls in liquidazione sia qualificabile come impresa minore;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett.
b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Trattandosi di società in liquidazione, appaiono applicabili i principi enunciati
3 dalla Suprema Corte nella vigenza della l.f. in base ai quali “la valutazione del giudice, ai fini del giudizio sulla sussistenza dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. Ord., 18/12/2017, n. 30297).
Nella fattispecie, avendo la liquidatrice dichiarato all'udienza 22.7.2025 che l'attività allo stato
è ferma e non vi sono beni, non constano elementi di attivo che consentano la soddisfazione delle obbligazioni contratte, tra cui, oltre al debito nei confronti della ricorrente, i debiti nei confronti degli altri 6 lavoratori indicati dalla stessa convenuta con la documentazione trasmessa per l'istruttoria di questo procedimento (allegato c -memoria della ricorrente
28.7.2025) per una somma complessiva di oltre 100.000 euro, nonché i debiti verso fornitori e banche per oltre 150.000 euro (allegato a -memoria della ricorrente 28.7.2025);
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito della ricorrente e dei dati forniti dalla convenuta ed allegati alla memoria 28.7.2025 della ricorrente;
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. ) con sede legale ad Alpignano (TO), in Via C. B. Conte di Cavour 17 P.IVA_1 cap 10091; nomina Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio, Persona_1 risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
4 autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 9 dicembre 2025 alle ore 15:15 nell'aula 9 del Tribunale (piano terra, scala
A), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in
5 mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 31.07.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
6