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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 20/11/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.253/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel./est. dott.ssa Ilaria PEPE Giudice dott. Paolo LEPIDI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 253/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in Capistrello (AQ) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Guido Ponziani (C.F. ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2 presso il suo Studio in Avezzano via Mons. Bagnoli n. 155;
e
, (C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_3
ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. Gianfranco Castorino (Cod. Fisc. ) con studio (C. CodiceFiscale_4
e Associato) in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 131; Controparte_1
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 28.03.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni successivamente integrate e modificate con deposito del 30.10.2025:
CONDIZIONI
1 “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel mutuo rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. la sig.ra si obbliga a trasferire la propria quota del 50% dell'intera Parte_1 proprietà dell'appartamento interno 4, sito nel Comune di Roma Via della Tenuta di
Sant'Agata n. 27, al Sig. che si obbliga ad acquistare. L'appartamento è Parte_2 distinto al NCEU al foglio 193, part. 36 sub. 502, piano 1^, interno 4, Cat. A/4, cl. 2 vani 3,5 sup. cat.le mq 69, r.c. Euro 433,82. A fronte del suddetto trasferimento il sig. Parte_2 corrisponderà alla sig.ra la somma di €. 15.000,00 entro 7 giorni
[...] Parte_1 dal provvedimento di omologa, oltre ad accollarsi l'integrale mutuo liberando la cointestataria sig.ra L'atto notarile dovrà essere stipulato entro i 30 giorni successivi al Parte_3 provvedimento di omologa, presso un Notaio che verrà scelto dal sig. di cui egli si Pt_2 assumerà ogni onere e costi. L'atto notarile sarà riproduttivo dei sopra indicati accordi ovvero:
a) la sig.ra cede / trasferisce al sig. che accetta la quota del Parte_1 Parte_2
50% dell'appartamento interno 4, sito nel Comune di Roma Via della Tenuta di Sant'Agata n.
27; b) a fronte della cessione viene dato atto che il sig. ha corrisposto alla sig.ra Pt_2 Pt_1 la somma di €. 15,.000,00; c) a fronte della cessione viene dato atto che il sig. si ac- Pt_2 colla l'integrale mutuo liberando la cointestataria sig.ra ; Parte_3
3. Il sig. si obbliga a manlevare la sig.ra da ogni obbligazione assunta in forza Pt_2 Pt_1 del citato contratto di mutuo;
4. Il Sig. i obbliga altresì, sempre entro 15 giorni dal provvedimento di omologa, Pt_2
a trasmettere alla Banca mutuataria l'emanando provvedimento e sollecitare la liberazione della signora nei confronti dell'istituto mutuatario. Parte_1
5. l'abitazione coniugale viene assegnata al sig. con tutti i beni in esso Parte_2 contenuti, già di proprietà del marito, dal momento che la signora ha già Parte_1 stabilito altrove la propria residenza;
6. Essendo i coniugi autosufficienti, potendo entrambi godere di un proprio reddito, nulla viene previsto a titolo di mantenimento a favore dell'uno o dell'altro.
7. I coniugi dichiarano altresì che, una volta ottemperato alle condizioni anzidette essi non avranno null'altro a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo e/o ragione.
“I coniugi dichiarano espressamente che i trasferimenti di cui sopra costituiscono elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi familiare, con conseguente applicazione dei benefici fiscali di cui all'art. 19 della Legge n. 74/1987”;
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 28.03.2025 Pt_1
E hanno adito congiuntamente il Tribunale per
[...] Parte_2 ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio con rito concordatario in Fossacesia (CH) il 25.10.2021 trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune nell'anno 2021, numero 87, parte II, serie A, alle condizioni di cui al libello introduttivo come sopra riportate.
Dall'unione non sono nati figli;
All'udienza del 19 novembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo, precisando che il suddetto trasferimento costituisce elemento funzionale alla risoluzione della crisi familiare.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, queste sono congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e non sono contrarie a norme imperative, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
3 DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 Parte_2
come sopra meglio generalizzati.
[...]
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'assegno di mantenimento tra i coniugi:
“6. Essendo i coniugi autosufficienti, potendo entrambi godere di un proprio reddito, nulla viene previsto a titolo di mantenimento a favore dell'uno o dell'altro.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Fossacesia (CH) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto nell'anno 2021, numero 87, parte II, serie A.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel./est. dott.ssa Ilaria PEPE Giudice dott. Paolo LEPIDI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 253/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in Capistrello (AQ) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Guido Ponziani (C.F. ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2 presso il suo Studio in Avezzano via Mons. Bagnoli n. 155;
e
, (C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_3
ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. Gianfranco Castorino (Cod. Fisc. ) con studio (C. CodiceFiscale_4
e Associato) in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 131; Controparte_1
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 28.03.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni successivamente integrate e modificate con deposito del 30.10.2025:
CONDIZIONI
1 “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel mutuo rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. la sig.ra si obbliga a trasferire la propria quota del 50% dell'intera Parte_1 proprietà dell'appartamento interno 4, sito nel Comune di Roma Via della Tenuta di
Sant'Agata n. 27, al Sig. che si obbliga ad acquistare. L'appartamento è Parte_2 distinto al NCEU al foglio 193, part. 36 sub. 502, piano 1^, interno 4, Cat. A/4, cl. 2 vani 3,5 sup. cat.le mq 69, r.c. Euro 433,82. A fronte del suddetto trasferimento il sig. Parte_2 corrisponderà alla sig.ra la somma di €. 15.000,00 entro 7 giorni
[...] Parte_1 dal provvedimento di omologa, oltre ad accollarsi l'integrale mutuo liberando la cointestataria sig.ra L'atto notarile dovrà essere stipulato entro i 30 giorni successivi al Parte_3 provvedimento di omologa, presso un Notaio che verrà scelto dal sig. di cui egli si Pt_2 assumerà ogni onere e costi. L'atto notarile sarà riproduttivo dei sopra indicati accordi ovvero:
a) la sig.ra cede / trasferisce al sig. che accetta la quota del Parte_1 Parte_2
50% dell'appartamento interno 4, sito nel Comune di Roma Via della Tenuta di Sant'Agata n.
27; b) a fronte della cessione viene dato atto che il sig. ha corrisposto alla sig.ra Pt_2 Pt_1 la somma di €. 15,.000,00; c) a fronte della cessione viene dato atto che il sig. si ac- Pt_2 colla l'integrale mutuo liberando la cointestataria sig.ra ; Parte_3
3. Il sig. si obbliga a manlevare la sig.ra da ogni obbligazione assunta in forza Pt_2 Pt_1 del citato contratto di mutuo;
4. Il Sig. i obbliga altresì, sempre entro 15 giorni dal provvedimento di omologa, Pt_2
a trasmettere alla Banca mutuataria l'emanando provvedimento e sollecitare la liberazione della signora nei confronti dell'istituto mutuatario. Parte_1
5. l'abitazione coniugale viene assegnata al sig. con tutti i beni in esso Parte_2 contenuti, già di proprietà del marito, dal momento che la signora ha già Parte_1 stabilito altrove la propria residenza;
6. Essendo i coniugi autosufficienti, potendo entrambi godere di un proprio reddito, nulla viene previsto a titolo di mantenimento a favore dell'uno o dell'altro.
7. I coniugi dichiarano altresì che, una volta ottemperato alle condizioni anzidette essi non avranno null'altro a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo e/o ragione.
“I coniugi dichiarano espressamente che i trasferimenti di cui sopra costituiscono elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi familiare, con conseguente applicazione dei benefici fiscali di cui all'art. 19 della Legge n. 74/1987”;
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 28.03.2025 Pt_1
E hanno adito congiuntamente il Tribunale per
[...] Parte_2 ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio con rito concordatario in Fossacesia (CH) il 25.10.2021 trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune nell'anno 2021, numero 87, parte II, serie A, alle condizioni di cui al libello introduttivo come sopra riportate.
Dall'unione non sono nati figli;
All'udienza del 19 novembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo, precisando che il suddetto trasferimento costituisce elemento funzionale alla risoluzione della crisi familiare.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, queste sono congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e non sono contrarie a norme imperative, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
3 DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 Parte_2
come sopra meglio generalizzati.
[...]
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'assegno di mantenimento tra i coniugi:
“6. Essendo i coniugi autosufficienti, potendo entrambi godere di un proprio reddito, nulla viene previsto a titolo di mantenimento a favore dell'uno o dell'altro.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Fossacesia (CH) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto nell'anno 2021, numero 87, parte II, serie A.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
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