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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/04/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3084/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di Giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 10.04.2025 pronuncia la seguente:
SENTENZA
, in persona del Dott. CP_1 Parte_1 CP_2 quale Responsabile dell'Ufficio Segreteria AA.GG. e Legali e Procuratore speciale (giusta procura a
[...] rogito del Notaio Rep. N. 136770/33358 del 6.5.2014), con sede legale in Ravenna, Via Boccaccio Per_1
n. 16 C.F. e P. VA ), rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Gianluca Spigolon, PEC P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rimini, Piazza Email_1
Ferrari n. 3/c, giusta procura in atti;
attrici contro
(C.F. ), residente in [...]rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 C.F._1
Luciano Smedile (C.F. , PEC giusta C.F._2 Email_2 procura in atti;
convenuta
, in persona del sindaco pro tempore;
Controparte_4
Convenuto contumace
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale del 10.04.2025 qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: altre controversi di diritto amministrativo
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Parte appellata ha proposto gravame avverso la sentenza n. 234/2022 con la quale il Giudice di Pace
Dott. ha accolto il ricorso contro l'ingiunzione di pagamento n. 20214190000004199, annullandola Pt_2 integralmente e condannando a rifondere alla sig.ra le spese e competenze di Parte_1 Controparte_3 lite.
Quale primo motivo di gravame la appellante ha dedotto che la sentenza è erronea nella parte in cui il
Giudice di primo grado ha ritenuto che l'emissione della ingiunzione ex RD 639/190 per crediti inferiori ad euro 1.000,00 debba essere preceduta dall'invio dell'avviso di cui all'art. 1, comma 544, l. 228/2012, in contrasto con la disciplina ex art. 1, comma 544, L. 228/2012 che prevede che “In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, … non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo”. Ha proseguito la appellante, deducendo che l'ingiunzione ex RD 639/1910 non ha natura né cautelare, né esecutiva e, pertanto, la sua emissione non deve essere preceduta da alcun avviso bonario.
In secondo luogo, parte appellata ha evidenziato che il Giudice di pace non ha esaminato le ulteriori censure in quanto assorbite e sul punto ha riproposto le medesime osservazioni già in atti.
Si è regolarmente costituita in giudizio la sig.ra , la quale ha contestato integralmente quanto ex CP_3 adverso dedotto e ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza del 25.05.2023, il Giudice ha dichiarato la contumacia del e ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni. Controparte_5
All'udienza del 10 aprile 2025, parte appellata ha rappresentato di aver depositato documentazione attestante la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ossia documento attestante l'annullamento da parte dell'ente dei verbali e la attestazione della Sorit inerente alla estinzione della posizione creditoria. Nella medesima udienza anche parte appellante, dopo l'esame della documentazione, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Il
Giudice, previa rinuncia delle parti ai termini ex art 190 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
Così ricostruiti gli elementi di fatto, il Tribunale non può che prendere atto della cessazione della materia del contendere in quanto l'annullamento del provvedimento impugnato di cui è causa ha determinato il venire meno dell'interesse alla prosecuzione di detto giudizio.
Con riferimento alle spese di lite, queste, visto l'esito del presente procedimento e viste le conclusioni delle parti, sono integralmente da compensare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara la cessazione della materia del contendere;
pagina 2 di 3 ➢ Compensa integralmente le spese.
Rimini, 10.04.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di Giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 10.04.2025 pronuncia la seguente:
SENTENZA
, in persona del Dott. CP_1 Parte_1 CP_2 quale Responsabile dell'Ufficio Segreteria AA.GG. e Legali e Procuratore speciale (giusta procura a
[...] rogito del Notaio Rep. N. 136770/33358 del 6.5.2014), con sede legale in Ravenna, Via Boccaccio Per_1
n. 16 C.F. e P. VA ), rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Gianluca Spigolon, PEC P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rimini, Piazza Email_1
Ferrari n. 3/c, giusta procura in atti;
attrici contro
(C.F. ), residente in [...]rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 C.F._1
Luciano Smedile (C.F. , PEC giusta C.F._2 Email_2 procura in atti;
convenuta
, in persona del sindaco pro tempore;
Controparte_4
Convenuto contumace
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale del 10.04.2025 qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: altre controversi di diritto amministrativo
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Parte appellata ha proposto gravame avverso la sentenza n. 234/2022 con la quale il Giudice di Pace
Dott. ha accolto il ricorso contro l'ingiunzione di pagamento n. 20214190000004199, annullandola Pt_2 integralmente e condannando a rifondere alla sig.ra le spese e competenze di Parte_1 Controparte_3 lite.
Quale primo motivo di gravame la appellante ha dedotto che la sentenza è erronea nella parte in cui il
Giudice di primo grado ha ritenuto che l'emissione della ingiunzione ex RD 639/190 per crediti inferiori ad euro 1.000,00 debba essere preceduta dall'invio dell'avviso di cui all'art. 1, comma 544, l. 228/2012, in contrasto con la disciplina ex art. 1, comma 544, L. 228/2012 che prevede che “In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, … non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo”. Ha proseguito la appellante, deducendo che l'ingiunzione ex RD 639/1910 non ha natura né cautelare, né esecutiva e, pertanto, la sua emissione non deve essere preceduta da alcun avviso bonario.
In secondo luogo, parte appellata ha evidenziato che il Giudice di pace non ha esaminato le ulteriori censure in quanto assorbite e sul punto ha riproposto le medesime osservazioni già in atti.
Si è regolarmente costituita in giudizio la sig.ra , la quale ha contestato integralmente quanto ex CP_3 adverso dedotto e ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza del 25.05.2023, il Giudice ha dichiarato la contumacia del e ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni. Controparte_5
All'udienza del 10 aprile 2025, parte appellata ha rappresentato di aver depositato documentazione attestante la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ossia documento attestante l'annullamento da parte dell'ente dei verbali e la attestazione della Sorit inerente alla estinzione della posizione creditoria. Nella medesima udienza anche parte appellante, dopo l'esame della documentazione, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Il
Giudice, previa rinuncia delle parti ai termini ex art 190 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
Così ricostruiti gli elementi di fatto, il Tribunale non può che prendere atto della cessazione della materia del contendere in quanto l'annullamento del provvedimento impugnato di cui è causa ha determinato il venire meno dell'interesse alla prosecuzione di detto giudizio.
Con riferimento alle spese di lite, queste, visto l'esito del presente procedimento e viste le conclusioni delle parti, sono integralmente da compensare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara la cessazione della materia del contendere;
pagina 2 di 3 ➢ Compensa integralmente le spese.
Rimini, 10.04.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
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