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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/06/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore GRILLO Presidente dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta R.G. 1189/2022 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. Claudia D'IP- Parte_1 CodiceFiscale_1
POLITO e dall'avv. Davide D'IPPOLITO, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Bari, alla via Principe Amedeo, n°25 appellante contro
), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Michele PAPPALEPORE, unitamente al quale è elettiva- mente domiciliato Bari, al corso Cavour, n°142
Appellato nonché contro
Controparte_2 contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°539/2022, emessa dal Tribunale di Bari in data 11.2.2022
(lesioni personali), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 19.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza parziale n.31/2024, pubblicata in data 12.1.2024, questa Corte
d'Appello, non definitivamente decidendo sul gravame proposto dal sig. , Parte_1
Pag. 1 a 4 ha accolto, per quanto di ragione, la domanda da questi proposta in primo grado e, in parzialmente riforma della sentenza del Tribunale di Foggia n°539/2022, ha accertato la responsabilità esclusiva del sig. nella determinazione del sinistro Controparte_2 occorsogli in data 26.6.2011.
Con la sentenza parziale, questa Corte ha confermato il rigetto della domanda proposta in primo grado nei confronti del F.G.V.S.-
Nella circostanza, è accaduto quanto segue.
L'appellante viaggiava lungo la S.P. 231, in qualità di terzo trasportato, a bordo del motociclo di proprietà e condotto dal sig. allorquando, giunto all'altezza CP_2 della progressiva chilometrica 24+400, il conducente del motociclo perdeva il controllo del mezzo, finendo la propria corsa contro la barriera metallica di protezione posta sul lato destro della carreggiata.
A seguito dell'impatto, il trasportato rovinava al suolo.
Il sig. all'epoca dei fatti di causa, è risultato essere sprovvisto di co- CP_2 pertura assicurativa.
Il sig. a seguito dell'occorso, riportava lesioni personali delle quali chie- Pt_1 deva il risarcimento.
Egli ha, quindi, intentato il presente giudizio nei confronti del conducente del mo- tociclo e della impresa designata dal Fondo per la gestione dei sinistri CP_1 nella Regione Puglia.
La Corte, con propria sentenza parziale, ha confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta diretta- mente nei confronti del ma l'ha riformata nella parte in cui il primo giudice aveva CP_3 esteso la sanzione di inammissibilità anche nei riguardi della domanda proposta contro il conducente del veicolo sul quale il sig. viaggiava in qualità di terzo traspor- Pt_1 tato.
L'appellante, infatti, ha fornito la prova del fatto dannoso, della sua qualità di trasportato, del nesso di causalità tra la caduta e le lesioni personali, della condotta colposa del conducente del motociclo.
Questa Corte, in conseguenza, ha condannato il sig. a risarcire i danni CP_2 subiti dal sig. e, con ordinanza in data 14.2.2024, ha disposto una C.T.U. Pt_1 medico legale sulla persona del danneggiato, al fine del completamento della fase istrut- toria pretermessa in primo grado.
La perizia tecnica, espletata dalla dott.ssa , ha accertato che il sig. Persona_1
, a seguito dell'occorso, ha riportato un danno biologico permanente del Parte_1
Pag. 2 a 4 20%, un periodo di inabilità temporanea con I.T.T. di giorni 40, I.T.P. al 75% di giorni
40, I.T.P. al 50% di giorni 40, I.T.P. al 25% di giorni 60, con una condizione di soffe- renza psico-fisica di grado medio-lieve.
Orbene, richiamando quale parametro di valutazione equitativa la Tabella Unica
Nazionale, approvata con d.P.R. n°12 del 13.1.2025, per le lesioni di non lieve entità, il danno complessivamente subito dal sig. all'epoca del sinistro di anni 29, ri- Pt_1 sulta di complessivi € 85.532,10 (di cui € 2.209,60 per la temporanea ITT con punto base di € 55,24, € 1.654,20 per ITP al 75%, € 1.194,80 per ITP al 50%, € 828,60 per
ITP al 25%; € 68.227,71 per danno biologico del 20%; € 11.104,19 per sofferenza soggettiva medio-lieve, equitativamente stimato in ragione del 15% del danno non pa- trimoniale e della I.T.T., ex art. 138, co. 3, D.Lgs. n°209/2005; € 400,00 per spese mediche riconosciute).
Suddetta somma, già rivalutata all'attualità, va devalutata alla data del sinistro e sulla medesima, di anno in anno rivalutata, vanno riconosciuti gli interessi legali fino alla data di pubblicazione della presente decisione.
Sulla somma così ottenuta, vanno aggiunti gli ulteriori interessi legali, dalla pub- blicazione della presente decisione sino al soddisfo.
Nulla è dovuto a titolo di danno morale, non avendo l'appellante allegato alcun elemento suscettibile di analisi e valutazione economica che prescinda dal danno, ex se considerato.
L'accoglimento dell'appello comporta la condanna dell'appellato Controparte_2 anche al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che seguono la soccom- benza e che sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi di tariffa, ex
D.M. n°55/2014, atteso il tenore, la complessità delle questioni trattate, tenendo altresì conto dell'espletamento dell'attività istruttoria e della doppia fase decisionale in grado di appello, conseguente alla pubblicazione della sentenza parziale n°31/2024, il tutto nello scaglione di valore corrispondente alla condanna (€ 85.532,10).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] contro e nei confronti di , ogni di- Pt_1 Controparte_2 Controparte_1 versa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna a pagare in favore di la somma di € Controparte_2 Parte_1
85.532,10, come determinata in parte motiva, a titolo di risarcimento dei danni da quest'ultimo subiti nel sinistro in data 26.6.2011. Suddetta somma, rivalutata all'at- tualità, va devalutata alla data del sinistro e sulla medesima, di anno in anno
Pag. 3 a 4 rivalutata, vanno riconosciuti gli interessi legali fino alla data di pubblicazione della presente decisione. Sulla somma così ottenuta, vanno aggiunti gli ulteriori interessi legali, dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo;
2. condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in Controparte_2 favore di che liquida, per il primo grado, in € 700,00 per esborsi ed Parte_1
€ 14.500,00 e, per il presente grado, in € 1.850,00 per esborsi ed € 20.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario, Cassa e IVA (se dovuta) come per legge, con attribuzione all'avv. Claudia D'Ippolito ed all'avv. Davide D'Ippolito ex art. 93 c.p.c.;
3. pone definitivamente a carico del sig. le spese della espletata Controparte_2
C.T.U., come da separato decreto di liquidazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 11.6.2025.
Il Presidente dott. Salvatore GRILLO
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
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