Art. 18. Contributi per la meccanizzazione
Ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni, ai titolari di piccole aziende, singoli od associati, alle cooperative agricole, possono essere concessi, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, contributi per l'acquisto di macchine agricole motrici o operatrici e di attrezzature annesse nella misura massima del 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile sino al 35 per cento nei territori indicati al primo comma dello articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , e in quelli classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991 , e successive modificazioni ed integrazioni.
La concessione del sussidio e' subordinata all'adempimento previsto dal terzo comma dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 .
Al riconoscimento del requisito di piccolo imprenditore agricolo provvede l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, cui compete la liquidazione del sussidio.
Per l'applicazione della norma di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65.
Al fine di assicurare la meccanizzazione delle operazioni colturali e di incrementare la trasformazione delle aziende e' altresi' autorizzata, a favore delle aziende agricole non previste dal primo comma del presente articolo, la spesa di lire 4 miliardi 250 milioni, in ragione di lire 859 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per contributi per l'acquisto di macchine motrici o operatrici e attrezzature annesse nella misura massima del 10 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
I contributi di cui al presente articolo possono essere accordati anche ad agricoltori, singoli od associati, che per gli stessi acquisti abbiano beneficiato di prestiti quinquennali di esercizio i termini del capo terzo della legge 25 luglio 1952 n. 949 . I contributi saranno, in tal caso, ridotti in misura pari al valore attuale, al tasso legale; della differenza tra le rate di ammortamento costante, calcolate al tasso del 7 per cento, e quelle dovute dalle ditte prestatarie, calcolate al tasso effettivamente a loro carico.
Nella determinazione delle tariffe per l'uso delle macchine acquistate da imprese a conduzione associata col contributo di cui ai precedenti commi, viene tenuto conto del minor costo effettivo rappresentato dal godimento del predetto contributo. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 22 novembre 1962, n. 1677 ha disposto (con l'articolo unico) che "Le provvidenze di cui all' articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454 , possono essere concesse per gli acquisti di macchine agricole intervenuti dalla data di entrata in vigore della legge fino al 31 dicembre 1961, anche quando le domande di contributo sono state presentate posteriormente alla data di acquisto, sempreche' le domande stesse siano pervenute al competente organo entro il 31 marzo 1962."
Ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni, ai titolari di piccole aziende, singoli od associati, alle cooperative agricole, possono essere concessi, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, contributi per l'acquisto di macchine agricole motrici o operatrici e di attrezzature annesse nella misura massima del 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile sino al 35 per cento nei territori indicati al primo comma dello articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , e in quelli classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991 , e successive modificazioni ed integrazioni.
La concessione del sussidio e' subordinata all'adempimento previsto dal terzo comma dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 .
Al riconoscimento del requisito di piccolo imprenditore agricolo provvede l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, cui compete la liquidazione del sussidio.
Per l'applicazione della norma di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65.
Al fine di assicurare la meccanizzazione delle operazioni colturali e di incrementare la trasformazione delle aziende e' altresi' autorizzata, a favore delle aziende agricole non previste dal primo comma del presente articolo, la spesa di lire 4 miliardi 250 milioni, in ragione di lire 859 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per contributi per l'acquisto di macchine motrici o operatrici e attrezzature annesse nella misura massima del 10 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
I contributi di cui al presente articolo possono essere accordati anche ad agricoltori, singoli od associati, che per gli stessi acquisti abbiano beneficiato di prestiti quinquennali di esercizio i termini del capo terzo della legge 25 luglio 1952 n. 949 . I contributi saranno, in tal caso, ridotti in misura pari al valore attuale, al tasso legale; della differenza tra le rate di ammortamento costante, calcolate al tasso del 7 per cento, e quelle dovute dalle ditte prestatarie, calcolate al tasso effettivamente a loro carico.
Nella determinazione delle tariffe per l'uso delle macchine acquistate da imprese a conduzione associata col contributo di cui ai precedenti commi, viene tenuto conto del minor costo effettivo rappresentato dal godimento del predetto contributo. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 22 novembre 1962, n. 1677 ha disposto (con l'articolo unico) che "Le provvidenze di cui all' articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454 , possono essere concesse per gli acquisti di macchine agricole intervenuti dalla data di entrata in vigore della legge fino al 31 dicembre 1961, anche quando le domande di contributo sono state presentate posteriormente alla data di acquisto, sempreche' le domande stesse siano pervenute al competente organo entro il 31 marzo 1962."