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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/09/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, all'udienza del , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1869 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/09/1966 e residente a VILLA DI BRIANO (CE) VIA PROVINCIALE civico 58- rapp.to e difeso - giusta mandato in calce al presente atto - dall'Avv. Achille Reccia e con questo elett.te dom.to in San Cipriano d'Aversa (CE) alla via Togliatti n.1, PEC:
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RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, domiciliata presso Controparte_1 CP_2
l'Avvocatura dello Stato con sede in Via Dei Portoghesi, Roma.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16 agosto 2024 l'odierno ricorrente ha chiesto al tribunale di :
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 1.000,00 oltre interessi legali e per l'effetto condannare il
[...]
[...
[...] [...]
del merito alla refusione della stessa nei modi statuiti per i docenti con contratto a Controparte_3 tempo indeterminato”
All'udienza odierna, fissata per la discussione, nessuno è comparso, né risulta, in atti, che il ricorso sia stato notificato alla parte convenuta.
Occorre, allora, considerare che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il Giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte. Sul punto
Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251 ha, invero, precisato che “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte”.
Pertanto, l'omissione della notifica del ricorso e la mancata comparizione in udienza del ricorrente appare qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306
c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Ne consegue che, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che procedersi alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (sulla natura di sentenza e non di ordinanza della relativa pronuncia v. Cassazione civile sez. lav., 08/07/2004, n.12636).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Civitavecchia li 23.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Dominici
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