Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/02/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3704/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 21 febbraio 2025, nella SEZIONE PRIMA civile del Tribunale di Po- tenza, all'udienza del Giudice dott.ssa Volpe, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- APPELLANTE -
E
e in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 CP_2
[...]
- APPELLATA -
Hanno depositato note scritte:
l'Avv. Francesco Scognamiglio per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Po-tenza per l'appellante, il quale si riporta ai precedenti scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'Avv. Antonio De Marco per l'appellata, il quale impugna e contesta le deduzio-ni av- versarie riportandosi alla propria memoria di costituzione e risposta.
Il Giudice, terminata la discussione cartolare, decide la causa dando lettura, ai sen-si dell'art. 429 c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra-gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Auto- rizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla rac- colta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Giulia Volpe pronunzia la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 3704/2023 r.g.a.c.
1
Parte_1
(c.f. ), in persona del Prefetto in carica, rappresentata e di-fesa P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (c.f. , presso i cui Pt_1 C.F._1
uffici siti in al Corso XVIII Agosto n. 46 è ope legis domici-liata Pt_1
- APPELLANTE -
E
P. VA ), con sede legale in EN (PZ) alla Controparte_1 P.IVA_2
Via Armando Diaz n. 43, e in persona del legale rappresentante p.t. Sig. CP
(c.f. ), nato il [...] a [...] e ivi residente alla
[...] C.F._2
Via Armando Diaz n. 45, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso di primo grado, dall'Avv. Antonio De Marco (c.f. ) ed elettiva- C.F._3
mente domiciliata presso il suo studio sito in EN (PZ) alla P.zza Orazio Flacco n. 6
- APPELLATA -
OGGETTO: Appello - opposizione a sanzione amministrativa - violazione C.d.S.
CONCLUSIONI: Come da presente verbale nella parte che precede
SVOLGMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello del 09.10.2023 e notificato in data 04.12.2023, la Parte_1
impugnava la sentenza n. 882/2023 del Giudice di Pace di re-sa nel
[...] Pt_1
giudizio recante n. R.G. 771/2023, emessa in data 18.07.2023 e pubblicata in pari data, non notificata, con la quale il Giudice di prime cure accoglieva il ri-corso proposto dalla società appellata e, per l'effetto, annullava il provvedimento impugnato, condannando la
, al pagamento, in favore dell'Avv. Antonio De Marco, dichiaratosi Parte_1
antistatario, le spese di causa liquidate complessivamente in euro 625,00 di cui euro
125,00 per spese, oltre spese generali 15%, VA e Cpa come per legge.
Parte appellante censurava la sentenza di primo grado ritenendola nulla e ingiusta per violazione e falsa applicazione degli artt. 7, co. 10, d.lgs. 150/2011 e 214 C.d.S..
Nello specifico, l'appellante rilevava che il provvedimento impugnato fosse viziato da palese violazione di norma di legge nella parte in cui ravvisava l'illegittimità del verbale n. 630583731, disponendone il conseguente annullamento. Assumeva par-te appellante che, contrariamente a quanto statuito dal primo Giudice, la stessa aveva fornito piena
2
prova della sussistenza dei diversi vincoli derivanti da provve-dimenti del fermo ammi- nistrativo insistenti sul veicolo condotto dal Sig. mediante il deposito del Parte_2 fascicolo contenente le controdeduzioni dell'organo accertatore (prot. n. 147/3-0 del
07.05.2023) in uno con l'accesso compiuto, nella medesima data, dagli agenti accertato- ri presso la banca dati ACI P.R.A.. L'appellante riteneva, quindi, di aver fornito adegua- ta prova delle ridette circo-stanze non potendo residuare, pertanto, alcun dubbio relati- vamente alla circostan-za che, al momento del controllo, il Sig. si trovasse Parte_2
alla guida di un veicolo gravato da numerosi fermi amministrativi. Da ultimo, parte ap- pellante rile-vava che, in ogni caso, il provvedimento di fermo amministrativo è sogget- to, ai sensi dell'art. 86, co. 2, D.P.R. 602/1973, a pubblicità con l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e che, pertanto, da tale adempimento deriva una pre- sunzione di conoscenza generale che opera nei confronti del proprietario del mezzo.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento dell'appello per come spiegato, la riforma della sen- tenza impugnata nonché la conferma del verbale contestato.
Si costituiva, con comparsa di risposta del 13.04.2023 e depositata in data 14.04.2023, la in persona del legale rappresentante p.t. Sig. , la Controparte_4 Parte_2
quale contestava il verbale n. 630583731 elevato, in data 15.03.2023, dai Carabinieri
N.O.R. di rilevando che il veicolo di che trat-tasi, condotto nell'occasione dal Pt_1
Sig. , era sottoposto a fermi ammini-strativi iscritti, in danno dell'allora di- Parte_2
versa terza proprietaria ex art. 86 D.P.R. 602/1973 al P.R.A. società alla CP_5 quale era, in seguito, subentrata L'appellata precisava che, in data Controparte_6
22.10.2010, aveva partecipato a un'asta esattoriale, promossa da nella Controparte_6
quale si era aggiudicata il veicolo de quo, destinando il suo utilizzo all'attività commer- ciale della Riteneva, dunque, che, incassato il prezzo per l'acquisto del CP_1
bene, sarebbe stato onere della ovvero del creditore procedente CP_5 CP_6
ovve-ro, nell'attualità, della succeduta Agenzia delle Entrate-Riscossione di Po-
[...]
tenza, quale ente richiedente il fermo ex art. 86 D.P.R. 602/1973, di provvedere alla can-cellazione del vincolo. Da ultimo, la società appellata rilevava che, a seguito di dif- fida inviata all'Agenzia delle Entrate, riceveva da parte dell'Amministrazione Fi- nanziaria la comunicazione di avvenuta cancellazione ex officio del fermo. Chiede-va, quindi, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, ritenen-dola giu- sta e fondata, con vittoria di spese e competenze di giustizia.
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La causa veniva trattata all'udienza del 29.03.2024 nella quale il Giudice, rilevata l'acquisizione del fascicolo di primo grado e viste le note depositate dai procurato-ri co- stituiti, rinviava, per discussione, all'udienza del 21.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le considerazioni che seguono dimostrano la fondatezza delle censure articolate a so- stegno dell'appello, che va, conseguentemente, accolto.
Con l'entrata in vigore dell'art. 2, co. 7, del D.lgs. n. 98/2017 che disciplina la “Razio- nalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveico- li, motoveicoli e rimorchi”, a partire dal 1° gennaio 2020, la gestione del-le pratiche re- lative al fermo amministrativo dei veicoli (e.g. iscrizione, cancellazio-ne della sospen- sione, cancellazione e/o revoca del fermo) deve essere effettuata d'ufficio, a cura dei concessionari e degli agenti per la riscossione, esclusivamente in modalità telematica, mediante utilizzo dell'applicativo SW denominato “Co-pernico 3 per i Concessionari”.
Pertanto, dal 1° gennaio 2020, i concessionari e gli agenti della riscossione non possono più chiedere direttamente agli sportelli degli uffici del P.R.A. ma devono utilizzare l'applicativo sopra citato per effettuare le seguenti operazioni relative al fermo: iscrizio- ni, cancellazioni conseguenti all'emissione del provvedimento di sgravio per indebito, annullamento dell'iscrizione per trascrizione atto di vendita con data anteriore alla data di iscrizione del fermo, cancellazione del provvedi-mento di sospensione.
L'art. 2, co.
7. d.lgs. 98/2017 prevede, inoltre, che anche i provvedimenti di revoca del fermo per integrale pagamento debbano essere comunicati d'ufficio, e sempre in moda- lità telematica, dai concessionari e dagli agenti della riscossione al sistema informativo
P.R.A..
Presupposto per la cancellazione telematica (d'ufficio) del fermo è che il provve- dimento di revoca sia stato emanato dal 1° gennaio 2020 in poi.
Ne consegue che, per i provvedimenti emessi prima di tale data, invece, la richiesta di cancellazione del fermo deve essere effettuata per mezzo di chiesta al P.R.A. da parte del cittadino stesso (o da un suo rappresentante legale), mediante l'invio di una comuni- cazione, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata, e con il pagamento di euro
32,00 a titolo di imposta di bollo.
Tanto premesso, nel caso in esame, dalla documentazione versata in atti, si evince che, in data 22.10.2010, la società appellata, a seguito di partecipazione a un'asta esattoriale, promossa da risultava aggiudicatrice del veicolo desti-natario della con-Controparte_6
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testazione (cfr. all.ti 2.2 e 2.3 comparsa di risposta in appello) il quale, al momento dell'accertamento, risultava già gravato, come dichiarato dalla stessa da CP_1
plurimi fermi amministrativi rinvenienti dalla precedente proprietaria, la società
[...]
alla quale era, in seguito, subentrata (successivamente Agenzia CP_5 Controparte_6
delle Entrate-Riscossione) (cfr. pag. 2 comparsa di risposta in appello).
Riportando ai principi suesposti, per quanto nella specie ne occupa, risultando la proce- dura anteriore alla data del 1° gennaio 2020, l'Amministrazione finanziaria non era one- rata di provvedere alla cancellazione del fermo configurandosi, invece, l'incombente a carico della la quale, tuttavia, solo in data 07.06.2023, inviava all'Agenzia CP_1
delle Entrate-Riscossione, a mezzo posta elettronica certifica-ta, la diffida con la quale chiedeva all'Amministrazione finanziaria di provvedere alla cancellazione dei fermi amministrativi (cfr. all.
2.5 comparsa di risposta in ap-pello), cancellazione che veniva, poi, effettuata ex officio e comunicata alla società appellata in data 14.07.2023. (cfr. all.
2.6 comparsa di risposta in appello)
La questione controversa è stata oggetto di analisi da parte della giurisprudenza di legit- timità secondo la quale la questione giuridica di fondo consiste nel rispondere al quesito sul se, nel caso in cui venga iscritto al P.R.A., un provvedimento di fer-mo amministra- tivo su un veicolo intestato a un certo soggetto in quel momento, che poi lo venda a un'altra persona, quest'ultima, una volta iscritto al P.R.A l'atto di vendita, sia onerata a conoscere della sussistenza di pregiudizi comportanti im-pedimenti alla sua circolazione
(quali la persistenza di fermi amministrativi, per l'appunto) e della sopravvenuta even- tuale cancellazione, per non incorrere nelle conseguenti violazioni (quale quella prevista dall'art. 214 C.d.S.), o se, a quest'ul-timo fine, sia necessario che la P.A. porti a cono- scenza del nuovo acquirente la permanenza della sottoposizione del veicolo a fermo amministrativo, producendo, in caso di opposizione in sede giudiziale, i necessari do- cumenti a supporto della pregressa avvenuta conoscenza di tale circostanza da parte del nuovo proprietario, tale risultante all'atto dell'accertamento degli organi di polizia stra- dale. Infatti, all'atto di acquisto di un veicolo, con la correlata iscrizione al P.R.A. del passaggio di proprietà, è direttamente riconoscibile dall'acquirente la sussistenza di eventuali provvedimenti di fermo precedentemente imposti sul veicolo e ancora efficaci
(ove non sia stato saldato il debito tributario posto a loro fondamento e non sia ancora intervenuta la loro cancellazione). (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. del 17 agosto 2022, n.
24842 - rv. 6655564-01)
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Ebbene, sul punto, gli sono giunti alla conclusione che “In tema di viola-zioni Parte_3
del codice della strada, a seguito dell'iscrizione al P.R.A. del provvedimento di fermo del veicolo, e finché tale provvedimento non sia cancellato in seguito all'e-stinzione del debito tributario, l'acquirente del mezzo con atto trascritto al P.R.A. in data successiva all' iscrizione del fermo ha una conoscenza legale del vincolo osta-tivo alla circolazione del veicolo, con la conseguenza che, qualora sia sorpreso alla guida di esso, incorre nel- la violazione dell'art. 214 c.d.s., che sanziona la circola-zione abusiva del mezzo.” (cfr.
Cass. civ., sez. II, ord. del 17 agosto 2022, n. 24842 - rv. 6655564-01)
Nel caso che qui occupa, il fermo amministrativo veniva iscritto quando il veicolo era intestato alla società che risultava quale precedente proprietaria ( per vedere, CP_5
poi, subentrare nella posizione, (in seguito Agenzia del-le Entrate- Controparte_6
Riscossione), motivo per il quale, lo stesso - per come affermato dalla stessa appellata - era risultante dal P.R.A. all'atto della vendita. (cfr. pag. 1 com-parsa di risposta in ap- pello)
Ebbene, precisa il Supremo Consesso, che “il veicolo assoggettato a fermo (la cui natura giuridica non è quella di atto di espropriazione forzata, ma di una misura afflittiva volta a indurre il debitore all'adempimento: cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ord. del 22 luglio 2015
(data ud. 23 giugno 2015), n. 15354) non può legittimamente circolare e ciò - va sottoli- neato - anche nel caso in cui venga venduto, con atto di data certa successiva, all'iscrizione del fermo stesso.” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. del 17 agosto 2022, n.
24842 - rv. 6655564-01)
Considerato, quindi, che parte appellata era a conoscenza della circostanza che il veico- lo acquistato fosse gravato da fermo amministrativo, avrebbe dovuto, allora, impedire la circolazione dello stesso fino a quando non fosse intervenuto e iscritto il relativo prov- vedimento di cancellazione per ottenere il quale i corrispondenti passaggi erano age- volmente conoscibili.
Con il consentire la circolazione dell'autoveicolo di cui era divenuta proprietaria, la so- cietà appellata aveva accettato il rischio di incorrere nella violazione legittima-mente contestatale - ed effettivamente sussistente - prevista dall'art. 214 C.d.S., imputabile an- che a titolo di mera colpa, secondo la previsione generale di cui all'art. 3 della legge n.
689 del 24 novembre 1981 “il quale richiede, per la re-sponsabilità nell'illecito ammini- strativo, che la condotta attiva od omissiva abbia i caratteri della coscienza e volontarie- tà, sia la condotta medesima dolosa o colposa, ponendo una presunzione "iuris tantum" di colpa in chi ponga in essere o manchi di impedire un fatto vietato e rivesta una delle
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qualità che la legge espressamente contempli come costitutive dell'obbligo di tenere un comportamento diverso;
ne consegue che è legittima l'irrogazione della sanzione in as- senza di deduzioni, da parte dell'opponente, atte a superare detta presunzione mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o dell'impossibilità di evitarlo tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta.” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. del 18 aprile 2018 (data ud. 13 febbraio 2018), n. 9546, rv. 648049-01;
Cass. civ., sez. II, sent. del 22 gennaio 2018 (data ud. 7 novembre 2017), n. 1529, rv.
647782-02; Cass. civ., sez. I, sent. del 2 marzo 2016 (data ud. 20 gennaio 2016), n.
4114; Cass. civ., Sez. Unite, sent. del 30 settembre 2009 (data ud. 23 giugno 2009), n.
20930; Cass. civ., sez. I, sent. del 16 marzo 2004 n. 5304; Cass. civ., sez. I, sent. del 10 giugno 2003 (data ud. 10 giugno 2003), n. 14107; Cass. civ., sez. V, sent. del 25 maggio
2001 (data ud. 25 maggio 2001), n. 7143; Cass. civ., Sez. Uni-te, sent. del 6 ottobre
1995 (data ud. 6 ottobre 1995), n. 10508)
Nel caso di specie, la prova contraria di aver agito senza colpa, della propria estra-neità al fatto o di non aver potuto impedire lo stesso non è stata offerta dalla la CP_1
quale, pur essendo edotta del fermo relativo al veicolo de quo, insiste-va a circolare con il detto mezzo in palese violazione del disposto di cui all'art. 214 C.d.S..
Per le suesposte ragioni l'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c., facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014, e vanno liquida-te, se- condo lo scaglione di valore ricompreso tra euro 1.101,00 fino a euro 5.200,00, secondo i valori medi, esclusa la fase istruttoria, in euro 1.701,00 per compensi, oltre VA, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Le spese del giudizio di primo grado si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, te- nuto conto del valore della causa nello scaglione compreso tra euro 1.101,00 ed euro
5.200,00, secondo i valori medi, in euro 913,00 per l'intero giudizio, oltre VA, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, defini- tivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...]
[...
[...] [...]
nei confronti della nella Controparte_7 CP_1
persona del legale rappresentante p.t. Sig. così provvede: Parte_2
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, a integrale riforma della sentenza n. 882/2023 del Giudice di Pace di resa nel giudizio recante n. R.G. 771/2023, emessa in Pt_1
data 18.07.2023 e pubblicata in pari data, non notifica-ta, rigetta l'opposizione, confer- mando il verbale di contestazione impugnato;
- Condanna la nella persona del legale rappresentante Sig. CP_4 CP_1
, al pagamento, in favore della , delle spese di lite del Parte_2 Parte_1
presente giudizio che si liquidano in euro 1.701,00 per com-pensi, oltre VA, Cpa e rim- borso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge;
- Condanna la nella persona del legale rappresentante Sig. Controparte_4
, al pagamento, in favore della , delle spese di lite del Parte_2 Parte_1
giudizio primo grado che si liquidano in euro 913,00 per compensi, oltre VA, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Potenza, lì 21 febbraio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe
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