Art. 4.
Le norme di unificazione di cui all'articolo precedente debbono essere dirette al miglioramento della qualita', alla, diminuzione dei costi dei prodotti e dei servizi, nonche' a favorire una pronta, disponibilita' dei prodotti e dei servizi stessi, nell'interesse dell'economia nazionale ed in particolare dei consumatori, tenuto conto anche delle esigenze della difesa.
Le norme di unificazione di cui all'articolo precedente debbono essere dirette al miglioramento della qualita', alla, diminuzione dei costi dei prodotti e dei servizi, nonche' a favorire una pronta, disponibilita' dei prodotti e dei servizi stessi, nell'interesse dell'economia nazionale ed in particolare dei consumatori, tenuto conto anche delle esigenze della difesa.