Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 12/02/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel Dott.ssa Monica Moi Consigliere
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 171 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 fra:
Pt_1
In persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente Sassari, presso l'ufficio legale della sede provinciale, rappresentato e difeso dall'avv.to Maria
Antonietta Canu in forza di procura in atti APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 domiciliata elettivamente in Olbia, presso lo studio dell'avv.to Carlo Selis che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
APPELLATA All'udienza del 12.2.2025, la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE
-ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta - riformare la sentenza n. n.64/2023 Tribunale di Tempio Pausania e per l'effetto dichiarare la insussistenza la insussistenza del requisito contributivo per l'APE SOCIALE richiesta con domanda del 16.03.2022 -con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA confida nel respingimento del gravame e nella conseguente conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle competenze di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella sentenza è scritto: " Con ricorso depositato in data 20 dicembre 2022 avanti il Tribunale di Tempio Pausania, ha convenuto in giudizio Controparte_1 Pt_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni :“In via principale – Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al riconoscimento dei contributi volontari CP_1 versati il primo ottobre 2021 e quindi l'accesso all'Ape sociale fin dalla data di CP_ conseguimento dei requisiti ivi previsti;
Per l'effetto – Condannare l' resistente alla corresponsione della pensione con tutti gli arretrati dovuti comprensivi degli interessi legali e della rivalutazione al saldo come per legge;
In via subordinata, in
1
01.10.2021 e condannare il medesimo ente per quanto di conseguenza;
In via ulteriormente subordinata – In applicazione dei principi enunciati dalla Suprema
Corte di Cassazione sopra richiamati in tema di decadenza, autorizzare la sig.ra
al versamento dei contributi volontari mancanti per il raggiungimento dei CP_1 requisiti per l'accesso all'Ape Sociale;
In ogni caso – Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. A fondamento della pretesa ha, in sintesi, allegato: di aver chiesto in data 29 gennaio 2021 autorizzazione ad per il versamento di Pt_1 contributi volontari al fine di accedere all'anticipo pensionistico (c.d. APE Sociale); con provvedimento del 29 aprile 2021 è stata autorizzata ai versamenti volontari con decorrenza dal 30 gennaio 2021; che la ricorrente ha dato mandato all'Istituto Bancario Intesa San Paolo Spa, filiale Arzachena, di provvedere ai pagamenti alle scadenze previste dal piano di versamento che il pagamento Pt_1 tramite pago PA era l'unico accettato dall' Che, per un malfunzionamento Pt_1 del sistema informatico in data 30 settembre 2021, l'Istituto ha effettuato il versamento in data 1 ottobre 2021, ovvero il giorno seguente rispetto alla scadenza del termine previsto per il pagamento dell'ultima rata (scadente il 30 settembre 2021); che a seguito di riesame negativo da parte alla ricorrente è stato Pt_1 negato l'accesso all'APE Sociale. Allega la ricorrente di avere anche acceso un mutuo per far fronte al versamento. Nella presente sede invoca la ricorrenza del caso fortuito e, in particolare, dell'art. 10 d.P.R. n. 1432/1971, ai fini della contestazione della decadenza, anche in osservanza ai principi di correttezza e buona fede non essendo il fatto ad essa imputabile. Con memoria in data 23 febbraio 2023 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso;
vinti Pt_1 spese e compensi. A fondamento della rispettiva domanda ha allegato che Pt_1 nella fattispecie non opererebbe la previsione normativa invocata dalla ricorrente ma, tra le altre, l'art. 8 D.Lgs. n. 184/1997 il quale prevede che il termine di versamento è perentorio e che le somme versate in ritardo sono rimborsabili senza maggiorazioni di interessi salva la loro imputazione, a richiesta dell'interessato, al trimestre precedente la data del pagamento;
che, nella fattispecie, tale imputazione non sarebbe possibile avendo la ricorrente già realizzato i versamenti. In ogni caso ha affermato il difetto di allegazione e prova della causa di forza maggiore, evidenziando che la ricorrente potrebbe richiedere il rimborso di quanto versato”. La causa, istruita con produzioni documentali e prova orale, è stata definita dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n.
64/2023 che ha accolto la domanda e ha dichiarato il diritto di al Controparte_1 riconoscimento dei contributi volontari versati il 1 ottobre 2021 e quindi l'accesso all'Ape sociale fin dalla data di conseguimento dei requisiti previsti;
-per l'effetto, ha condannato l' alla corresponsione della pensione con tutti gli arretrati Pt_1 dovuti comprensivi degli interessi legali e della rivalutazione al saldo come per legge. Nel dettaglio, il Tribunale, richiamato l'art. 10 DPR n. 1432/1971, ha ritenuto dimostrata la causa di forza maggiore (guasto tecnico del sistema informatico) ostativa del pagamento, da parte della cui si era appoggiata la ricorrente, CP_3 della rata di contribuzione volontaria da effettuare perentoriamente entro il
30.9.2021.
2 Pertanto, ha ritenuto tempestivo il pagamento effettuato il successivo 1.10.2021 e condannato l'Istituto al pagamento di quanto richiesto dalla ricorrente. Avverso detta sentenza ha proposto appello l' , cui ha resistito con memoria la Pt_1
. CP_4 La causa, istruita col fascicolo d'ufficio e con quelli di parte, è stata tenuta in decisione sulla base delle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato, e pertanto, deve essere rigettato. Invero, l'Istituto appellante lamenta 1) la violazione dell'art. 8 d. lgs. 184/1997 per cui i versamenti relativi alla contribuzione volontaria devono essere effettuati entro termini perentori e le somme versate successivamente sono rimborsate al versante senza maggiorazione di interessi, salvo diversa imputazione dell'interessato. Detta norma differisce da quella applicata dal Tribunale con riferimento alla prospettazione della alternativa alla decadenza: l'art.10 del DPR del 1971 prevedeva infatti “la causa di forza maggiore”, l'art.8 del D.lgs n.184/1997 prevede “la loro imputazione a richiesta dell'interessato al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento.” Alternativa, quest'ultima, rispondente alla finalità di percorrere una ulteriore e diversa modalità di utilizzo della contribuzione volontaria tardivamente versata, purchè nel rispetto della previsione di cui sopra (imputazione a richiesta dell'interessato al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento). Alternativa, tuttavia, non percorribile nella fattispecie concreta, in ragione sia dalla mancata presentazione di siffatta domanda, sia della impossibilità di effettuare l'accredito al trimestre precedente la data del pagamento;
2) l'omessa considerazione dell'art. 13-undecies d.l. n.137/2020 convertito in L n. 176/2020 per cui i versamenti dei contributi volontari effettuati in ritardo sono considerati validi e possono essere Pt_1 effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021. Ciò in deroga a quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia che ha imposto il versamento entro il trimestre successivo a quello solare a cui è riferita la contribuzione. Il termine è perentorio: le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione a richiesta dell'interessato al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento. La deroga in parola riguarda i contributi volontari dovuti all' per il periodo Pt_1 temporale intercorrente dal 31 gennaio al 31 dicembre 2020. Sono ricompresi nella proroga/deroga i contributi volontari riferiti: 1) al 31 gennaio dell'anno 2020 (solo 1 giorno con riferimento alle gestioni previdenziali la cui contribuzione è espressa in giorni); 2) ai mesi di febbraio e marzo dell'anno 2020; 3) al secondo (mesi da aprile a giugno) e terzo (mesi da luglio a settembre) trimestre dell'anno 2020. Non sono considerati i contributi del quarto trimestre 2020 (mesi da ottobre a dicembre), pur essendo ricompresi nella proroga/deroga, perché il termine ordinario di versamento è fissato al 31 marzo (posteriore al 28 febbraio); 3) l'errata valutazione della prova testimoniale. Invero, non solo è risultato che l'appellata si è recata in banca l'ultimo giorno di pagamento invece che nei giorni precedenti, ma il pagamento risulta effettuato il giorno immediatamente successivo a quello previsto, perentoriamente, per la scadenza. Inoltre, non vi è puntuale allegazione e prova degli asseriti problemi informatici.
Ad avviso della Corte, i motivi non sono condivisibili.
3 Invero, l'appellata, previa autorizzazione alla prosecuzione del versamento della contribuzione volontaria del 29.4.2021, con decorrenza dal 31.1.2021, ha chiesto e ottenuto un prestito per il pagamento dell'importo dovuto. Atteso l'invio di avvisi di pagamento PA, l'appellata ha scelto la modalità di pagamento tramite il portale nazionale dei pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione “PagoPa”, con canali fisici e online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) come agenzie della banca. In particolare, l'appellata si è appoggiata all'Istituto Intesa San Paolo di Arzachena per il pagamento dei tre avvisi in scadenza il 30.9.2021.
Recatasi presso detto istituto il giorno di scadenza degli avvisi, la predetta CP_3 non è riuscita ad effettuare detto pagamento a causa di problemi informatici interni manifestatisi nei giorni 28-29-30 settembre 2021 (v. attestato del 1.10.2021) riuscendo a effettuare il predetto pagamento appunto nella giornata del 1° ottobre
2021. Orbene, a detta dell'Istituto, il pagamento effettuato dopo la scadenza del termine perentorio genererebbe – nel caso di specie - il solo diritto al rimborso attesa l'assenza di una diversa manifestazione di volontà dell'appellata. Ad avviso della Corte, trattasi di una tesi che non tiene conto della circostanza che l'Istituto si è avvalso di bollettini postali per il pagamento degli importi dovuti.1 Pertanto, pur indubbio che quest'ultimo deve seguire la disciplina di cui all'art. 8 2d.lgs. n. 184/1997, deve tenersi conto anche della previsione, di carattere generale, di cui all'art. 103 dpr n. 1432/1971, laddove la contribuzione volontaria avvenga attraverso avvisi di pagamento postali, come nel caso di specie.
In tale senso si è ripetutamente pronunciata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “la contribuzione volontaria è caratterizzata dalle seguenti connotazioni: a) si tratta di un meccanismo dettato nell'esclusivo interesse del soggetto che intende conservare i diritti derivanti dalla assicurazione generale obbligatoria interrotta o sospesa o raggiungere i requisiti per il diritto a pensione;
b) riguarda soggetti i quali non espletano alcuna attività lavorativa, onde non sussiste alcun obbligo nei loro confronti da parte dell'ente gestore dell'a.g.o.; c) la persistenza del diritto alla prosecuzione volontaria è connessa strettamente con la posizione del soggetto rispetto alla sussistenza o sopravvenienza di altre forme assicurative, per la riacquistata possibilità lavorativa, ovvero per la percezione di pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria;
da ciò appare evidente l'assoluto ed esclusivo interesse dell'assicurato il quale esercita una mera facoltà, mentre il compito dell'Istituto si riduce all'accertamento delle condizioni per l'ammissione alla
4 prosecuzione volontaria ed al compimento di atti meramente procedimentali ed ovviamente, maturato il requisito contributivo, al pagamento delle prestazioni di legge;
inoltre, il sistema del versamento dei contributi volontari mediante bollettini di conto corrente postale, con periodicità trimestrale, è soggetto al regime risultante dal combinato disposto del D.P.R. n. 31 dicembre 1971, n. 1432, arti. 7 e 10 in base al quale i contributi versati dopo la scadenza del trimestre successivo a quello a cui i contributi stessi si riferiscono sono indebiti, e quindi inefficaci ai fini del conseguimento delle prestazioni assicurative, e vengono rimborsati d'ufficio, salvo che il ritardo sia determinato da caso fortuito o forza maggiore (in tal senso,
Cass., 27 settembre 1996, n. 8543); si è aggiunto che la perentorietà del termine fissato per il versamento - a fronte della quale (salvo cause di forza maggiore) il rimborso dei contributi tardivamente versati costituisce un effetto automatico della loro inefficacia ai fini del conseguimento delle prestazioni assicurative, con conseguente esclusione della possibilità d'imputare il tardivo versamento ad un diverso periodo contributivo - non è in contrasto con principi costituzionali, atteso, in particolare, che la contribuzione volontaria inerisce non all'assistenza sociale bensì alla previdenza (art. 38 Cost., comma 2), nell'ambito della quale il sistema delle assicurazioni sociali richiede il versamento dei contributi quale presupposto del diritto alle prestazioni (Cass. civ., Sez. lavoro, 21 ottobre 1992, n. 11490; Cass.
n. 11057 del 2014); si è, dunque, affermato che l'effetto del versamento è anticipato: la contribuzione si intende eseguita in un periodo (trimestre o intervallo tra presentazione della domanda e inizio del trimestre in cui è rilasciata
l'autorizzazione) anteriore a quello del versamento (Cass. n. 8467 del 1996); ricapitolando, può dirsi che, ricorrendo i presupposti di legge che consentono, quale mera facoltà, l'accesso alla contribuzione volontaria, ciascun trimestre deve ritenersi effettivamente coperto da contribuzione a condizione che il relativo pagamento sia avvenuto entro il trimestre successivo e che, in difetto di tale tempestivo adempimento ed in mancanza di causa di forza maggiore che lo abbia impedito o di espressa richiesta dell'interessato di imputazione a periodo precedente, il trimestre non può considerarsi efficacemente coperto da contribuzione e l'eventuale pagamento tardivo è indebito e va restituito dall a Pt_1 chi lo ha versato;
se questa è, nei tratti essenziali, la disciplina positiva della contribuzione volontaria, non si rinviene alcun elemento testuale o logico per ritenere che dal tardivo pagamento di un solo bollettino trimestrale possano derivare effetti ulteriori rispetto alla mancata copertura assicurativa del trimestre precedente, cui il pagamento intempestivo si correla;
invero, ipotizzare, addirittura, la conseguenza della perdita del trattamento pensionistico in funzione dell'ottenimento del quale la contribuzione volontaria si giustifica ed è prevista dalla legge, equivarrebbe ad introdurre implicitamente una decadenza in relazione non all'esercizio di un diritto ad una prestazione, come è previsto dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, ma in relazione all'esercizio di una facoltà che ha per oggetto
l'effettuazione di un pagamento, come tale, certamente non soggetto a decadenza nè a prescrizione, posto che l'assicurato non è creditore di alcun prestazione ma debitore (Cass. 13193 del 1991 cit.);” (Cass. Civ. n. 3575/2022). Come visto in precedenza, l'autorizzazione rilasciata dall' ha previsto che il Pt_1 pagamento possa avvenire 1) Online, tramite il Portale dei Pagamenti sul sito www.inps.it, con carta di credito, di debito o prepagata, oppure con addebito in
5 conto corrente;
2) Avviso di Pagamento pagoPA, con canali fisici e online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) come ad esempio: - agenzie della banca - home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA) - sportelli ATM abilitati delle banche - punti vendita SISAL, Lottomatica e 5 - CP_3
Uffici Postali. L'appellata si è avvalsa di questa seconda opzione, ricorrendo a primario istituto di credito italiano per effettuare il pagamento dei bollettini postali. È altresì risultato provato – vedi dichiarazioni testimoniali, riportate anche dall'appellante – che la si è recata in banca l'ultimo giorno utile per il pagamento (30.9.2021) ma CP_1 non è riuscita a effettuare detto versamento non per fatto proprio bensì per fatto addebitabile alla banca: con la precisazione che non vi è alcuna incertezza sulla circostanza che nel conto corrente dell'appellata vi è la provvista necessaria all'adempimento integrale degli importi presenti nei bollettini postali. Tanto è sufficiente per ritenere dimostrata l'esimente della forza maggiore che ha impedito all'appellata di adempiere alla prestazione su di lei gravante. Invero, premesso che l'appellata può pagare fino al 30 settembre senza essere tenuta al versamento nei giorni precedenti, ella ha dimostrato di essersi recata in banca in detto giorno;
inoltre, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi, appare evidente che ella si è recata in banca non in orario di chiusura serale, ma in orario tale da consentire all'istituto di provare ripetutamente a tentare di risolvere il problema tecnico e dunque di effettuare il pagamento, senza peraltro riuscirvi prima del 1.10.2021. L'appellata ha dunque provato l'interruzione del nesso causale tra la propria condotta e il mancato pagamento degli avvisi di pagamento da parte dell'Istituto di credito per causa di forza maggiore tale dovendosi ritenere «un evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente» (….), un impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento.” (Cass. Civ. n. 1578/2021). Esclusa qualsiasi colpa nella scelta dell'istituto di credito cui appoggiare gli avvisi di pagamento, nonché qualunque incertezza in ordine alla sufficienza della provvista per onorare il pagamento dei suddetti avvisi, ad avviso della Corte non può imputarsi all'appellata il non avere previsto il possibile verificarsi il 30.9.2021 di un guasto tecnico ostativo della possibilità di effettuare il pagamento né il non avere previsto l'incapacità dell'Istituto di riuscire a risolvere detto inconveniente in tempo utile a consentire il pagamento dei suddetti avvisi entro il 30.9.2021, né, infine, l'esistenza di procedure bancarie idonee a bypassare il problema informatico manifestatosi, in maniera tale da consentire comunque il pagamento dei menzionati avvisi entro la giornata del 30.9.2021. Pertanto, attesa l'assenza di ulteriori rilievi nei confronti della sentenza impugnata, deve confermarsi la sentenza appellata, con conseguente disciplina delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente decidendo,
6 rigetta l'appello proposto dall' , in persona del legale rappresentante p.t., Pt_1 avverso la sentenza n. 64/2023 pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, nel contraddittorio con;
Controparte_1 condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio a favore dell'appellata che liquida in complessivi € 4.200,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13
Giorni 5 per la motivazione
Sassari 12.2.2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “I contributi volontari sono versati per periodi trimestrali solari, in numero corrispondente a quello dei sabati compresi nei periodi stessi, mediante appositi bollettini di conto corrente postale rilasciati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.”: art. 7, co. 3 dpr1432/1971 2 1. Il versamento deve effettuarsi entro il trimestre successivo a quello solare cui è riferita la contribuzione, secondo le modalità stabilite da ciascun ente interessato. 2. La contribuzione volontaria relativa al trimestre in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione e quella riferita a periodi precedenti devono essere versate entro il trimestre successivo a tale data. 3. I termini di cui al presente articolo sono perentori e le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione a richiesta dell'interessato al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento. 3 I contributi volontari versati in ritardo rispetto ai termini stabiliti dalle disposizioni del presente decreto o in contrasto con le disposizioni stesse o per periodi comunque coperti da contribuzione effettiva o figurativa sono indebiti e vengono rimborsati d'ufficio all'assicurato o ai suoi aventi causa, all'atto dell'accertamento dell'indebito versamento. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano quando il ritardo nel versamento dei contributi è determinato da cause di forza maggiore.