TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/05/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 98/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici
DOTT. SILVIA BIANCHI PRESIDENTE
DOTT. IVANA MORANDIN GIUDICE REL.
DOTT. SARA PITINARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Vista l'istanza depositata in data 20.01.2025 da con sede Parte_1
legale in Chioggia (VE), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Venezia Rovigo n. , e diretta ad ottenere l'omologa del P.IVA_1
concordato preventivo ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII;
1
considerato che
la ricorrente ha dato atto di aver presentato in data 16.09.2023 la Proposta ed il Piano di concordato preventivo aventi ad oggetto la continuità dell'impresa in forma indiretta;
di aver depositato in data 1.08.2024 un aggiornamento del Piano di Concordato e della relativa proposta, con miglioramento dei termini e delle tempistiche di pagamento in favore dei propri creditori;
di aver suddiviso i creditori in 16 classi, di cui 11 votanti;
di aver ricevuto il voto favorevole da parte di creditori rappresentanti il 66,63% (per complessivi Euro 18.527.838,68) dei crediti ammessi al voto (pari ad Euro
27.808.248,29), nonché da parte di sette delle undici classi votanti (in particolare, delle classi n.
2 - creditori finanziari assistiti da garanzie SACE /
MCC; n.
3 - creditori finanziari chirografari senza garanzie;
n.
6 - creditori chirografari ab origine;
n. 12 - crediti privilegiati IRPEF;
n. 13 - crediti privilegiati IRES-IRAP; n. 14 - crediti privilegiati Enti Locali;
n. 15 - creditore ipotecario);
rilevato che, a sostegno dell'istanza di omologa, ha Parte_1
invocato il disposto dell'art. 109, comma 5 CCII, nella parte in cui prevede che, in caso di mancata approvazione del concordato preventivo in continuità aziendale, si applichi l'art. 112, comma 2 CCII, e ha dedotto la sussistenza di tutte le condizioni previste da tale ultima norma per l'omologa del concordato stesso;
visto il parere reso dal Commissario Giudiziale;
rilevato che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'ammissione di alla procedura di concordato preventivo;
Parte_1
2 considerato, in proposito, che la Società, avente sede legale, amministrativa ed operativa a Chioggia (VE), come previsto dagli artt. 84 e 121 CCII è impresa commerciale e supera le soglie dimensionali di cui all'art. 2, primo comma, lettera d), CCII., versa in uno stato di crisi che non le consente di adempiere alle obbligazioni assunte e, nei due anni precedenti alla presentazione del ricorso ex artt. 40 e 44 CCII, non ha proposto altra istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo (come risulta dalla visura camerale storica depositata sub doc. 1);
rilevato che la società ha presentato un piano che rispetta i requisiti di cui all'art. 87 CCII;
considerato, in particolare, che la ricorrente, la quale ha per oggetto sociale, inter alia, “l'attività di costruzioni in generali in conto proprio e in conto terzi sia pubbliche che private tanto in appalto quanto in concessione sia di gestione che di progettazione, costruzione, gestione o manutenzione o per il tramite di qualsivoglia altro rapporto giuridico” (cfr. doc. 1 allegato al ricorso introduttivo), ha optato in piano per la continuità in parte diretta e in parte indiretta, prevedendo il soddisfacimento dei creditori sociali, come da Proposta
Aggiornata, attraverso i flussi finanziari derivanti dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, dalla cessione di due rami d'azienda in continuità, dalla liquidazione dei beni ritenuti non più funzionali all'esercizio della stessa, oltre che dal ricorso alla finanza esterna da parte dei soci;
considerato che il Piano Aggiornato, oltre a considerare tra le disponibilità liquide gli attivi ricavati dalle già perfezionate cessioni del c.d. “Ramo Italia” e del c.d. “Ramo Sicilia” prevede: (i) il completamento del Cantiere di Rijeka
3 (con liberazione della liquidità – decorsi 25 mesi dal collaudo delle opere – pari ad Euro 1.350.000, costituita in pegno presso Intesa Sanpaolo S.p.A., che ha rilasciato in favore del committente performance bond nei limiti del predetto importo); (ii) la cessione atomistica dei beni mobili residui della Società; (iii)
l'incasso dei crediti di cui la Società è titolare;
(iv) la cessione degli immobili della Società; (v) la messa a disposizione da parte degli amministratori di Euro
250.000,00 oltre alla rinuncia a compensi per t.f.m. per ca. 150.000,00 (alle condizioni meglio indicate al par.
8.1 della Domanda di Concordato), sottolineando che i soci hanno già messo a disposizione della Società, sempre a fondo perduto, l'importo di Euro 400.000,00 (utilizzato dalla Società per sostenere la propria continuità in corso di procedura);
rilevato che, successivamente al deposito del Piano Aggiornato, le predette previsioni sono in parte già state realizzate dalla Società. In particolare: (i) il
Cantiere di Rijeka è stato ultimato da la quale in data 28 Parte_1
ottobre 2024 ha ricevuto il certificato di presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante e successivamente, in data 26 novembre 2024, ha sottoscritto l'addendum n. 7 al relativo contratto d'appalto, che consente alla
Società di poter beneficiare di un (ulteriore) incremento dell'importo contrattuale per oltre Euro 700.000 conseguente all'esecuzione da parte di di attività ulteriori rispetto a quelle precedentemente già Parte_1
contrattualizzate con la Stazione Appaltante;
(ii) sono state perfezionate la cessione della Draga Excalibur a al prezzo (già incassato) di Controparte_1
Euro 450.000,00 e la cessione all'aggiudicataria dei cespiti CP_2
collocati presso il Cantiere di Rijeka al prezzo di Euro 217.000,00; (iii) la
Società ha già incassato i seguenti crediti (precedentemente svalutati per l'intero
4 nel Piano Aggiornato): credito verso Fincosit S.r.l. per Euro 21.956,47; credito verso San Felice S.p.A. per Euro 10.899,35; credito verso Agenzia delle Entrate
(rimborso IVA) per Euro 7.542,19; credito verso Comune di Ravenna per Euro
12.667,10;
rilevato che è stato espressamente previsto, altresì, che in caso di omologa la
Società potrà essere posta in liquidazione volontaria per completare le azioni previste nel Piano Aggiornato e, in particolare, l'attività di liquidazione dei residui cespiti della Società;
considerato che, in base alla proposta presentata da come Parte_1
da ultimo aggiornata e modificata, l'attivo alla base del piano, è pari ad euro
29.895.764 euro 10.238.000; euro Parte_2 Pt_3
3.112.000; euro 1.190.000; PARTECIPAZIONI euro 160.000; Parte_4
euro 60.000; euro 2.955.184; Parte_5 Pt_6 Parte_7
- al lordo di euro 2.550.000,
[...] Parte_8
euro 4.000.000 e Parte_9 [...]
euro 1.350.000 – euro 12.630.580; Gestione Croazia 1/4-31/8 Pt_10
euro 700.000; AZIONE DI RESPONSABILITA Parte_11
euro 250.000);
considerato che il passivo complessivo è, invece, pari ad euro 37.186.202 ed è costituito da: PREDEDUZIONI (spese di procedura, spese professionali e costi dell'attività liquidatoria) per euro 2.977.954; DEBITI PRIVILEGIATI
(dipendenti, professionisti, artigiani, codice della navigazione, crediti , CP_3
e casse edili, crediti IRPEF, crediti IRES-IRAP, enti locali, rivalsa IVA, CP_4
fondo rischi privilegiati) per euro 15.507.895; DEBITI CHIROGRAFARI
5 (banche, fornitori, anticipi stazione appaltante Napoli netto sal, TFRM amministratori + compensi amministratori (rinuncia amministratori in carica), finanziamento soci postergato (rinuncia), indennizzi forfettari per scioglimenti e sospensioni contratti, fondo rischi chirografi) per euro 18.700.352;
rilevato che, in base agli artt. 85 commi 2, 3 e 4 CCII, i creditori sono stati suddivisi in sedici classi, come segue (cfr. Proposta Aggiornata 1.08.2024 - come da ultimo modificata dalla Società con la Memoria Modificativa del
22.11.2024):
• Classe n. 1 (votante): imprese minori titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, come prevede dell'art. 85, comma 3, CCII;
• Classe n. 2 (votante): creditori finanziari titolari di garanzie rilasciate da Sace S.p.A. / MCC;
• Classe n. 3 (votante): creditori finanziari chirografari senza garanzie;
• Classe n. 4 (votante): stazioni appaltanti che presentano verso la Società crediti per anticipi garantiti da fideiussione;
• Classe n. 5 (votante): creditori per IVA di rivalsa;
• Classe n. 6 (votante): creditori chirografari ab origine diversi da quelli inseriti nelle precedenti classi;
• Classe n. 7 (non votante): dipendenti con privilegio ex art 2751 bis n 1 c.c.;
• Classe n. 8 (non votante): professionisti con privilegio ex art 2751 bis n 2 c.c.;
• Classe n. 9 (non votante): artigiani e cooperative con privilegio ex art 2751 bis n 5 c.c.;
• Classe n. 10 (non votante): creditori che godono del privilegio ex art 552 del codice della navigazione;
• Classe n. 11 (non votante): crediti di e delle Casse Edili aventi CP_3 CP_4 lo stesso grado di privilegio e in relazione ai quali è stata formulata separata proposta ex art. 88 CCII;
6 • Classe n. 12 (votante): crediti IRPEF muniti di privilegio ex art. 2752 e 2778 n. 18 c.c. in relazione ai quali è stata formulata separata proposta ex art. 88 CCII;
• Classe n. 13 (votante): crediti IRES-IRAP muniti di privilegio ex art. 2759 c.c. e 2778 n. 7 c.c. in relazione ai quali è stata formulata separata proposta ex art. 88 CCII;
• Classe n. 14 (votante): crediti degli Enti Locali che godono del privilegio ex art 2778 n. 20 e 2752 c.c.;
• Classe n. 15 (votante): credito ipotecario (immobile di Chioggia);
• Classe n. 16 (votante): crediti relativi agli indennizzi derivanti dalle sospensioni/scioglimenti dei contratti ex art. 97 CCII;
rilevato che è stato previsto: il pagamento integrale dei costi di ristrutturazione e dei crediti prededucibili, mano a mano che gli stessi diventeranno esigibili;
il pagamento integrale del creditore ipotecario contestualmente all'incasso dei proventi realizzati dalla cessione dell'immobile ipotecato (prevista a piano oltre i 180 giorni dall'auspicata omologa ma entro i 12 mesi dalla stessa), precisando ai sensi dell'art. 109, quinto comma, quarto periodo, CCII che la garanzia reale che assiste il credito ipotecario resterà ferma fino alla liquidazione, funzionale al suo pagamento, dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione;
il pagamento integrale delle classi privilegiate 7, 8, 9 e 10 entro i 30 giorni dall'omologa (e quindi entro il termine di cui all'art. 109, quinto comma, quinto periodo, CCII); il pagamento integrale della classe 11 entro i 180 giorni dall'omologa (e quindi entro il termine di cui all'art. 109, quinto comma, quarto periodo, CCII); il pagamento integrale delle classi privilegiate 12, 13, 14, 15 e 5 entro i 12 mesi dall'omologa; il pagamento nella misura del 52% delle classi 1, 2, 3, 4, 6 e 16 entro i 18 mesi dall'omologa;
rilevato che le prospettazioni della ricorrente sono state oggetto di attento esame da parte del Commissario giudiziale, il quale ha confermato la fattibilità del
7 Piano Aggiornato e, dunque, l'idoneità dello stesso ad assicurare il rispetto da parte della società ricorrente dell'obbligazione concordataria assunta nei confronti dei creditori nei termini di cui alla Proposta Aggiornata, come da ultimo modificata;
considerato, infatti, che il Commissario Giudiziale, con la relazione definitiva di cui all'art. 107 CCII, ha previsto una percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari pari al 48,98%, che poco si discosta da quella indicata dalla società (pari al 52%);
ritenuto che ricorrano, altresì, le condizioni specificamente previste dall'art. 112 comma 2 CCII per l'omologa del concordato, nonostante il dissenso manifestato da uno dei creditori ammessi al voto (cfr. memoria depositata da
[...]
C.F. Controparte_5
in data 9.04.2025, ossia oltre il termine perentorio di cui all'art. P.IVA_2
48 comma 2 CCII, la quale oltretutto si è limitata unicamente a contestare genericamente la fattibilità giuridica ed economica del piano);
rilevato, infatti, che - in base alla proposta ed al piano depositati dal debitore- è previsto che tanto il valore di liquidazione quanto il valore eccedente quello di liquidazione siano distribuiti nel pieno rispetto, anche in relazione alle tempistiche di pagamento di ciascun creditore, della graduazione delle cause legittime di prelazione (c.d. absolute priority rule), come previsto dalla lettera a) dell'art. 112, comma 2, CCII;
rilevato che l'integrale applicazione della c.d. absolute priority rule anche sul valore eccedente quello di liquidazione consente di ritenere integrato l'ulteriore presupposto di cui alla lett. b) dell'art. 112 comma 2 CCII: per i creditori inclusi
8 nella (sola) classe privilegiata dissenziente (classe n. 5 IVA di rivalsa) è previsto: (i) un trattamento (i.e. pagamento integrale) pari a quello delle altre classi privilegiate, fermo restando che anche le tempistiche di soddisfazione dei creditori appartenenti alle varie classi privilegiate saranno pienamente rispettose del rango dei singoli gradi di privilegio, con pagamento integrale dei creditori appartenenti alle classi di grado privilegiato inferiore soltanto dopo che sarà intervenuto il pagamento integrale dei creditori appartenenti alle classi di grado privilegiato poziore, nonché (ii) un trattamento più favorevole rispetto a quello delle classi di grado chirografario (soddisfatte parzialmente nella misura del 52%); per i creditori inclusi nelle tre classi chirografarie dissenzienti
(classi n. 1 imprese minori, n. 4 stazioni appaltanti, n 16 indennizzi) – rispetto alle quali non sussistono classi di rango inferiore – è previsto un trattamento pari a quello delle altre classi del medesimo grado chirografario (i.e. pagamento nella misura del 52% entro 18 mesi dall'omologa); è prevista l'integrale soddisfazione dei creditori assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 1,
c.c.;
rilevato che anche la condizione di cui alla lettera c) dell'art. 112, comma 2,
CCII risulta rispettata, non essendo prevista la soddisfazione di creditori in misura superiore al valore nominale del credito;
rilevato, infine, che la proposta è stata votata favorevolmente da sette classi su undici votanti, delle quali almeno una formata da creditori titolari di diritti di prelazione (Classe n. 15), come specificamente previsto dalla lettera d), prima parte, dell'art. 112 comma 2 CCII;
9 ritenuto, per quanto sopra esposto, che in presenza dei presupposti di legge la proposta concordataria debba essere omologata da parte del Collegio;
considerato che la proposta di concordato prevede anche la cessione di beni e, quindi, la loro liquidazione, per cui appare opportuno procedere alla nomina di un Liquidatore, già identificato dalla società nel dott. il quale Persona_1
provvederà a compiere le operazioni di liquidazione, anche avvalendosi di soggetti specializzati, assicurandone l'efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza;
ritenuto, altresì, opportuno procedere alla nomina del Comitato dei Creditori, così come previsto dall'art. 114 bis CCII;
rilevato che il Liquidatore dovrà comunicare con periodicità semestrale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione al Commissario
Giudiziale, il quale ne darà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne depositerà copia nel fascicolo informatico;
rilevato che il Liquidatore provvederà, altresì, ad effettuare i riparti parziali secondo le modalità e i tempi stabiliti nel piano concordatario, previo parere del comitato dei creditori e del commissario giudiziale e preventiva comunicazione al Giudice Delegato;
rilevato che il Commissario giudiziale con cadenza semestrale dovrà depositare una relazione sull'andamento della procedura e dovrà, inoltre, immediatamente informare il Tribunale di ogni e qualsiasi situazione che possa essere di pregiudizio al regolare ed esatto adempimento del Concordato;
10 ritenuto che il tenore delle difese espresse da
[...]
(C.F. ) Controparte_5 P.IVA_2
giustifichi l'integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel presente procedimento:
- omologa il concordato preventivo proposto da con sede Parte_1
legale in Chioggia (VE), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Venezia Rovigo n. , ai sensi dell'art. 112 comma 2 P.IVA_1
CCII;
- conferma Giudice Delegato alla procedura la dott. Ivana Morandin;
- conferma il dott. quale Commissario Giudiziale;
Persona_2
- nomina Liquidatore giudiziale il dott. Persona_1
- dispone che ogni sei mesi il liquidatore comunichi le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione al Commissario Giudiziale, il quale ne darà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne depositerà copia presso la cancelleria del Tribunale;
- nomina quale membri del Comitato dei creditori NC ER (cron. 3), CO
OB SR NI (cron. 279), LI RL (cron. n. 325);
- conferisce al dott. l'incarico di vigilare sull'esatto Persona_2
adempimento da parte della società debitrice degli obblighi oggetto del presente giudizio di omologa;
11 - dispone che il Commissario Giudiziale con cadenza semestrale depositi una relazione sull'andamento della procedura ed informi immediatamente il
Tribunale di ogni e qualsiasi situazione che possa essere di pregiudizio al regolare ed esatto adempimento del Concordato;
- dispone che ogni operazione contabile sia annotata su apposito registro informatico, consultabile telematicamente dal giudice delegato e da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori, ex art. 136 CCII;
- dispone che al termine della gestione il Liquidatore presenti rendiconto secondo il disposto dell'art. 231 CCII e chieda al G.D., previo parere del
Commissario giudiziale, di emettere gli opportuni provvedimenti di accertamento dell'intervenuta esecuzione del concordato;
- dispone la pubblicazione della sentenza a norma degli artt. 45 e 48 CCII e la sua comunicazione, a cura della cancelleria, al debitore, al Pubblico Ministero nonché al Liquidatore ed al Commissario Giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia, in data 15.04.2025
Il Giudice rel.
Dott. Ivana Morandin
Il Presidente
Dott. Silvia Bianchi
12
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici
DOTT. SILVIA BIANCHI PRESIDENTE
DOTT. IVANA MORANDIN GIUDICE REL.
DOTT. SARA PITINARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Vista l'istanza depositata in data 20.01.2025 da con sede Parte_1
legale in Chioggia (VE), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Venezia Rovigo n. , e diretta ad ottenere l'omologa del P.IVA_1
concordato preventivo ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII;
1
considerato che
la ricorrente ha dato atto di aver presentato in data 16.09.2023 la Proposta ed il Piano di concordato preventivo aventi ad oggetto la continuità dell'impresa in forma indiretta;
di aver depositato in data 1.08.2024 un aggiornamento del Piano di Concordato e della relativa proposta, con miglioramento dei termini e delle tempistiche di pagamento in favore dei propri creditori;
di aver suddiviso i creditori in 16 classi, di cui 11 votanti;
di aver ricevuto il voto favorevole da parte di creditori rappresentanti il 66,63% (per complessivi Euro 18.527.838,68) dei crediti ammessi al voto (pari ad Euro
27.808.248,29), nonché da parte di sette delle undici classi votanti (in particolare, delle classi n.
2 - creditori finanziari assistiti da garanzie SACE /
MCC; n.
3 - creditori finanziari chirografari senza garanzie;
n.
6 - creditori chirografari ab origine;
n. 12 - crediti privilegiati IRPEF;
n. 13 - crediti privilegiati IRES-IRAP; n. 14 - crediti privilegiati Enti Locali;
n. 15 - creditore ipotecario);
rilevato che, a sostegno dell'istanza di omologa, ha Parte_1
invocato il disposto dell'art. 109, comma 5 CCII, nella parte in cui prevede che, in caso di mancata approvazione del concordato preventivo in continuità aziendale, si applichi l'art. 112, comma 2 CCII, e ha dedotto la sussistenza di tutte le condizioni previste da tale ultima norma per l'omologa del concordato stesso;
visto il parere reso dal Commissario Giudiziale;
rilevato che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'ammissione di alla procedura di concordato preventivo;
Parte_1
2 considerato, in proposito, che la Società, avente sede legale, amministrativa ed operativa a Chioggia (VE), come previsto dagli artt. 84 e 121 CCII è impresa commerciale e supera le soglie dimensionali di cui all'art. 2, primo comma, lettera d), CCII., versa in uno stato di crisi che non le consente di adempiere alle obbligazioni assunte e, nei due anni precedenti alla presentazione del ricorso ex artt. 40 e 44 CCII, non ha proposto altra istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo (come risulta dalla visura camerale storica depositata sub doc. 1);
rilevato che la società ha presentato un piano che rispetta i requisiti di cui all'art. 87 CCII;
considerato, in particolare, che la ricorrente, la quale ha per oggetto sociale, inter alia, “l'attività di costruzioni in generali in conto proprio e in conto terzi sia pubbliche che private tanto in appalto quanto in concessione sia di gestione che di progettazione, costruzione, gestione o manutenzione o per il tramite di qualsivoglia altro rapporto giuridico” (cfr. doc. 1 allegato al ricorso introduttivo), ha optato in piano per la continuità in parte diretta e in parte indiretta, prevedendo il soddisfacimento dei creditori sociali, come da Proposta
Aggiornata, attraverso i flussi finanziari derivanti dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, dalla cessione di due rami d'azienda in continuità, dalla liquidazione dei beni ritenuti non più funzionali all'esercizio della stessa, oltre che dal ricorso alla finanza esterna da parte dei soci;
considerato che il Piano Aggiornato, oltre a considerare tra le disponibilità liquide gli attivi ricavati dalle già perfezionate cessioni del c.d. “Ramo Italia” e del c.d. “Ramo Sicilia” prevede: (i) il completamento del Cantiere di Rijeka
3 (con liberazione della liquidità – decorsi 25 mesi dal collaudo delle opere – pari ad Euro 1.350.000, costituita in pegno presso Intesa Sanpaolo S.p.A., che ha rilasciato in favore del committente performance bond nei limiti del predetto importo); (ii) la cessione atomistica dei beni mobili residui della Società; (iii)
l'incasso dei crediti di cui la Società è titolare;
(iv) la cessione degli immobili della Società; (v) la messa a disposizione da parte degli amministratori di Euro
250.000,00 oltre alla rinuncia a compensi per t.f.m. per ca. 150.000,00 (alle condizioni meglio indicate al par.
8.1 della Domanda di Concordato), sottolineando che i soci hanno già messo a disposizione della Società, sempre a fondo perduto, l'importo di Euro 400.000,00 (utilizzato dalla Società per sostenere la propria continuità in corso di procedura);
rilevato che, successivamente al deposito del Piano Aggiornato, le predette previsioni sono in parte già state realizzate dalla Società. In particolare: (i) il
Cantiere di Rijeka è stato ultimato da la quale in data 28 Parte_1
ottobre 2024 ha ricevuto il certificato di presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante e successivamente, in data 26 novembre 2024, ha sottoscritto l'addendum n. 7 al relativo contratto d'appalto, che consente alla
Società di poter beneficiare di un (ulteriore) incremento dell'importo contrattuale per oltre Euro 700.000 conseguente all'esecuzione da parte di di attività ulteriori rispetto a quelle precedentemente già Parte_1
contrattualizzate con la Stazione Appaltante;
(ii) sono state perfezionate la cessione della Draga Excalibur a al prezzo (già incassato) di Controparte_1
Euro 450.000,00 e la cessione all'aggiudicataria dei cespiti CP_2
collocati presso il Cantiere di Rijeka al prezzo di Euro 217.000,00; (iii) la
Società ha già incassato i seguenti crediti (precedentemente svalutati per l'intero
4 nel Piano Aggiornato): credito verso Fincosit S.r.l. per Euro 21.956,47; credito verso San Felice S.p.A. per Euro 10.899,35; credito verso Agenzia delle Entrate
(rimborso IVA) per Euro 7.542,19; credito verso Comune di Ravenna per Euro
12.667,10;
rilevato che è stato espressamente previsto, altresì, che in caso di omologa la
Società potrà essere posta in liquidazione volontaria per completare le azioni previste nel Piano Aggiornato e, in particolare, l'attività di liquidazione dei residui cespiti della Società;
considerato che, in base alla proposta presentata da come Parte_1
da ultimo aggiornata e modificata, l'attivo alla base del piano, è pari ad euro
29.895.764 euro 10.238.000; euro Parte_2 Pt_3
3.112.000; euro 1.190.000; PARTECIPAZIONI euro 160.000; Parte_4
euro 60.000; euro 2.955.184; Parte_5 Pt_6 Parte_7
- al lordo di euro 2.550.000,
[...] Parte_8
euro 4.000.000 e Parte_9 [...]
euro 1.350.000 – euro 12.630.580; Gestione Croazia 1/4-31/8 Pt_10
euro 700.000; AZIONE DI RESPONSABILITA Parte_11
euro 250.000);
considerato che il passivo complessivo è, invece, pari ad euro 37.186.202 ed è costituito da: PREDEDUZIONI (spese di procedura, spese professionali e costi dell'attività liquidatoria) per euro 2.977.954; DEBITI PRIVILEGIATI
(dipendenti, professionisti, artigiani, codice della navigazione, crediti , CP_3
e casse edili, crediti IRPEF, crediti IRES-IRAP, enti locali, rivalsa IVA, CP_4
fondo rischi privilegiati) per euro 15.507.895; DEBITI CHIROGRAFARI
5 (banche, fornitori, anticipi stazione appaltante Napoli netto sal, TFRM amministratori + compensi amministratori (rinuncia amministratori in carica), finanziamento soci postergato (rinuncia), indennizzi forfettari per scioglimenti e sospensioni contratti, fondo rischi chirografi) per euro 18.700.352;
rilevato che, in base agli artt. 85 commi 2, 3 e 4 CCII, i creditori sono stati suddivisi in sedici classi, come segue (cfr. Proposta Aggiornata 1.08.2024 - come da ultimo modificata dalla Società con la Memoria Modificativa del
22.11.2024):
• Classe n. 1 (votante): imprese minori titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, come prevede dell'art. 85, comma 3, CCII;
• Classe n. 2 (votante): creditori finanziari titolari di garanzie rilasciate da Sace S.p.A. / MCC;
• Classe n. 3 (votante): creditori finanziari chirografari senza garanzie;
• Classe n. 4 (votante): stazioni appaltanti che presentano verso la Società crediti per anticipi garantiti da fideiussione;
• Classe n. 5 (votante): creditori per IVA di rivalsa;
• Classe n. 6 (votante): creditori chirografari ab origine diversi da quelli inseriti nelle precedenti classi;
• Classe n. 7 (non votante): dipendenti con privilegio ex art 2751 bis n 1 c.c.;
• Classe n. 8 (non votante): professionisti con privilegio ex art 2751 bis n 2 c.c.;
• Classe n. 9 (non votante): artigiani e cooperative con privilegio ex art 2751 bis n 5 c.c.;
• Classe n. 10 (non votante): creditori che godono del privilegio ex art 552 del codice della navigazione;
• Classe n. 11 (non votante): crediti di e delle Casse Edili aventi CP_3 CP_4 lo stesso grado di privilegio e in relazione ai quali è stata formulata separata proposta ex art. 88 CCII;
6 • Classe n. 12 (votante): crediti IRPEF muniti di privilegio ex art. 2752 e 2778 n. 18 c.c. in relazione ai quali è stata formulata separata proposta ex art. 88 CCII;
• Classe n. 13 (votante): crediti IRES-IRAP muniti di privilegio ex art. 2759 c.c. e 2778 n. 7 c.c. in relazione ai quali è stata formulata separata proposta ex art. 88 CCII;
• Classe n. 14 (votante): crediti degli Enti Locali che godono del privilegio ex art 2778 n. 20 e 2752 c.c.;
• Classe n. 15 (votante): credito ipotecario (immobile di Chioggia);
• Classe n. 16 (votante): crediti relativi agli indennizzi derivanti dalle sospensioni/scioglimenti dei contratti ex art. 97 CCII;
rilevato che è stato previsto: il pagamento integrale dei costi di ristrutturazione e dei crediti prededucibili, mano a mano che gli stessi diventeranno esigibili;
il pagamento integrale del creditore ipotecario contestualmente all'incasso dei proventi realizzati dalla cessione dell'immobile ipotecato (prevista a piano oltre i 180 giorni dall'auspicata omologa ma entro i 12 mesi dalla stessa), precisando ai sensi dell'art. 109, quinto comma, quarto periodo, CCII che la garanzia reale che assiste il credito ipotecario resterà ferma fino alla liquidazione, funzionale al suo pagamento, dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione;
il pagamento integrale delle classi privilegiate 7, 8, 9 e 10 entro i 30 giorni dall'omologa (e quindi entro il termine di cui all'art. 109, quinto comma, quinto periodo, CCII); il pagamento integrale della classe 11 entro i 180 giorni dall'omologa (e quindi entro il termine di cui all'art. 109, quinto comma, quarto periodo, CCII); il pagamento integrale delle classi privilegiate 12, 13, 14, 15 e 5 entro i 12 mesi dall'omologa; il pagamento nella misura del 52% delle classi 1, 2, 3, 4, 6 e 16 entro i 18 mesi dall'omologa;
rilevato che le prospettazioni della ricorrente sono state oggetto di attento esame da parte del Commissario giudiziale, il quale ha confermato la fattibilità del
7 Piano Aggiornato e, dunque, l'idoneità dello stesso ad assicurare il rispetto da parte della società ricorrente dell'obbligazione concordataria assunta nei confronti dei creditori nei termini di cui alla Proposta Aggiornata, come da ultimo modificata;
considerato, infatti, che il Commissario Giudiziale, con la relazione definitiva di cui all'art. 107 CCII, ha previsto una percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari pari al 48,98%, che poco si discosta da quella indicata dalla società (pari al 52%);
ritenuto che ricorrano, altresì, le condizioni specificamente previste dall'art. 112 comma 2 CCII per l'omologa del concordato, nonostante il dissenso manifestato da uno dei creditori ammessi al voto (cfr. memoria depositata da
[...]
C.F. Controparte_5
in data 9.04.2025, ossia oltre il termine perentorio di cui all'art. P.IVA_2
48 comma 2 CCII, la quale oltretutto si è limitata unicamente a contestare genericamente la fattibilità giuridica ed economica del piano);
rilevato, infatti, che - in base alla proposta ed al piano depositati dal debitore- è previsto che tanto il valore di liquidazione quanto il valore eccedente quello di liquidazione siano distribuiti nel pieno rispetto, anche in relazione alle tempistiche di pagamento di ciascun creditore, della graduazione delle cause legittime di prelazione (c.d. absolute priority rule), come previsto dalla lettera a) dell'art. 112, comma 2, CCII;
rilevato che l'integrale applicazione della c.d. absolute priority rule anche sul valore eccedente quello di liquidazione consente di ritenere integrato l'ulteriore presupposto di cui alla lett. b) dell'art. 112 comma 2 CCII: per i creditori inclusi
8 nella (sola) classe privilegiata dissenziente (classe n. 5 IVA di rivalsa) è previsto: (i) un trattamento (i.e. pagamento integrale) pari a quello delle altre classi privilegiate, fermo restando che anche le tempistiche di soddisfazione dei creditori appartenenti alle varie classi privilegiate saranno pienamente rispettose del rango dei singoli gradi di privilegio, con pagamento integrale dei creditori appartenenti alle classi di grado privilegiato inferiore soltanto dopo che sarà intervenuto il pagamento integrale dei creditori appartenenti alle classi di grado privilegiato poziore, nonché (ii) un trattamento più favorevole rispetto a quello delle classi di grado chirografario (soddisfatte parzialmente nella misura del 52%); per i creditori inclusi nelle tre classi chirografarie dissenzienti
(classi n. 1 imprese minori, n. 4 stazioni appaltanti, n 16 indennizzi) – rispetto alle quali non sussistono classi di rango inferiore – è previsto un trattamento pari a quello delle altre classi del medesimo grado chirografario (i.e. pagamento nella misura del 52% entro 18 mesi dall'omologa); è prevista l'integrale soddisfazione dei creditori assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 1,
c.c.;
rilevato che anche la condizione di cui alla lettera c) dell'art. 112, comma 2,
CCII risulta rispettata, non essendo prevista la soddisfazione di creditori in misura superiore al valore nominale del credito;
rilevato, infine, che la proposta è stata votata favorevolmente da sette classi su undici votanti, delle quali almeno una formata da creditori titolari di diritti di prelazione (Classe n. 15), come specificamente previsto dalla lettera d), prima parte, dell'art. 112 comma 2 CCII;
9 ritenuto, per quanto sopra esposto, che in presenza dei presupposti di legge la proposta concordataria debba essere omologata da parte del Collegio;
considerato che la proposta di concordato prevede anche la cessione di beni e, quindi, la loro liquidazione, per cui appare opportuno procedere alla nomina di un Liquidatore, già identificato dalla società nel dott. il quale Persona_1
provvederà a compiere le operazioni di liquidazione, anche avvalendosi di soggetti specializzati, assicurandone l'efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza;
ritenuto, altresì, opportuno procedere alla nomina del Comitato dei Creditori, così come previsto dall'art. 114 bis CCII;
rilevato che il Liquidatore dovrà comunicare con periodicità semestrale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione al Commissario
Giudiziale, il quale ne darà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne depositerà copia nel fascicolo informatico;
rilevato che il Liquidatore provvederà, altresì, ad effettuare i riparti parziali secondo le modalità e i tempi stabiliti nel piano concordatario, previo parere del comitato dei creditori e del commissario giudiziale e preventiva comunicazione al Giudice Delegato;
rilevato che il Commissario giudiziale con cadenza semestrale dovrà depositare una relazione sull'andamento della procedura e dovrà, inoltre, immediatamente informare il Tribunale di ogni e qualsiasi situazione che possa essere di pregiudizio al regolare ed esatto adempimento del Concordato;
10 ritenuto che il tenore delle difese espresse da
[...]
(C.F. ) Controparte_5 P.IVA_2
giustifichi l'integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel presente procedimento:
- omologa il concordato preventivo proposto da con sede Parte_1
legale in Chioggia (VE), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Venezia Rovigo n. , ai sensi dell'art. 112 comma 2 P.IVA_1
CCII;
- conferma Giudice Delegato alla procedura la dott. Ivana Morandin;
- conferma il dott. quale Commissario Giudiziale;
Persona_2
- nomina Liquidatore giudiziale il dott. Persona_1
- dispone che ogni sei mesi il liquidatore comunichi le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione al Commissario Giudiziale, il quale ne darà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne depositerà copia presso la cancelleria del Tribunale;
- nomina quale membri del Comitato dei creditori NC ER (cron. 3), CO
OB SR NI (cron. 279), LI RL (cron. n. 325);
- conferisce al dott. l'incarico di vigilare sull'esatto Persona_2
adempimento da parte della società debitrice degli obblighi oggetto del presente giudizio di omologa;
11 - dispone che il Commissario Giudiziale con cadenza semestrale depositi una relazione sull'andamento della procedura ed informi immediatamente il
Tribunale di ogni e qualsiasi situazione che possa essere di pregiudizio al regolare ed esatto adempimento del Concordato;
- dispone che ogni operazione contabile sia annotata su apposito registro informatico, consultabile telematicamente dal giudice delegato e da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori, ex art. 136 CCII;
- dispone che al termine della gestione il Liquidatore presenti rendiconto secondo il disposto dell'art. 231 CCII e chieda al G.D., previo parere del
Commissario giudiziale, di emettere gli opportuni provvedimenti di accertamento dell'intervenuta esecuzione del concordato;
- dispone la pubblicazione della sentenza a norma degli artt. 45 e 48 CCII e la sua comunicazione, a cura della cancelleria, al debitore, al Pubblico Ministero nonché al Liquidatore ed al Commissario Giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia, in data 15.04.2025
Il Giudice rel.
Dott. Ivana Morandin
Il Presidente
Dott. Silvia Bianchi
12
13