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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
RG Nr. 541/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr.ssa Barbara Bortot Presidente rel.
Dr. Gaetano Campo Consigliere
Dr. Paolo Talamo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 11 luglio 2022
Da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
VA RI (C.F. ; PEC: n. CodiceFiscale_2 Email_1 fax 049/8252448) presso il cui studio, sito in Padova Vicolo Bellini 12, dichiara di eleggere domicilio
Appellante
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia (CF. ADS94026160278), con domicilio eletto nel presente procedimento presso la sede dell'Avvocatura in Venezia, San Marco n. 63 (per comunicazioni: e-mail fax 041/5224105) Email_2
Appellato Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Rovigo n. 4/2022 pubblicata il 14.01.2022 e non notificata.
In punto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
Nel merito: in riforma della sentenza n. 4/2022, pronunciata nell'ambito del procedimento n.
621/2021 R.G. in data 14.01.2022 dal Tribunale di Rovigo (Dott.ssa Silvia Ferrari), previa disapplicazione del decreto Prot. n. 0019666 del 10 giugno 2019 (doc. 5) emesso dal
[...]
Parte_2
, condannare per tutte le ragioni ed i titoli di cui al presente atto ed al ricorso
[...] introduttivo del giudizio di primo grado il in persona del Ministro legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al riconoscimento quale Vittima del Dovere del ricorrente, Parte_1
e dichiarare il diritto delle stesso all'inserimento nell'elenco di cui all'art. 3, comma III,
[...]
D.P.R. 243/06 e conseguentemente condannare l'odierna resistente, previo inserimento nel suddetto elenco, a riconoscere i benefici, non prescritti, connessi al riconoscimento di tale status.
Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, ed accessori di legge. Eventuali spese di CTU e CTP rifuse.
In via istruttoria (…)
Per la parte appellata:
Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere: in via principale:
1. Respingere l'appello avversario;
in via subordinata:
2. In accoglimento delle eccezioni assorbite in primo grado, dichiarare il credito avversario estinto per prescrizione, comunque per compensazione;
in ogni caso:
3. con vittoria di spese e onorari.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO propone appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n.4/2022, con cui Parte_1
il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea volta al riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei conseguenti benefici non prescritti.
1. Nel ricorso ex art. 442 cpc il sig. all'epoca appuntato dell'Arma dei Carabinieri, Parte_1
esponeva in punto di fatto di aver subito un'aggressione, in data 17.9.1993, da parte di un soggetto fermato da una pattuglia, riportando la “frattura composta alla base del 4° metacarpo della mano destra”. A seguito del rigetto della domanda in via amministrativa presentata il 13.6.2018, il ricorrente proponeva ricorso giurisdizionale, assumendo di rientrare nell'ambito delle categorie riconosciute meritevoli di speciali elargizioni in virtù dell'art.1, comma 563, L. 266/2005.
2. Il Giudice di prime cure, senza affrontare il merito della vicenda, ha rigettato il ricorso per intervenuta prescrizione, richiamando l'ordinanza della S.C.
3.9.2020 n. 18309 e la decisione della
Corte d'Appello di Genova, che ha ritenuto che la nozione di “vittime del dovere” non integri uno
status in senso tecnico.
3. Per la riforma della sentenza propone appello il sig. in virtù di 3 motivi, tra loro Parte_1
connessi.
3.1 Con il I motivo l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui viene richiamata una pronuncia della S.C., che attiene alla diversa fattispecie della prescrizione del diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione automatica dell'assegno vitalizio mensile, laddove nel caso di specie la domanda attorea riguarda il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
3.2 Con il II motivo l'appellante censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto di applicare al caso di specie la prescrizione decennale, anziché sancire le imprescrittibilità del riconoscimento dello
status di vittima del dovere.
3.3 Con il III motivo d'appello, viene censurata la sentenza laddove ha ritenuto che il ricorrente a sostegno della tesi di imprescrittibilità del riconoscimento dello status di vittima del dovere avrebbe citato solo l'ordinanza delle Sezioni Unite dell'11.4. 2018, laddove nel ricorso introduttivo e nelle note autorizzate in I grado parte ricorrente ha indicato numerose pronunce di merito. Parte appellante ribadisce quindi la fondatezza delle domande avanzate nel precedente grado di giudizio, chiedendo la condanna del convenuto a riconoscere lo status di vittima del dovere CP_1
e, conseguentemente, i benefici non prescritti connessi al riconoscimento di tale status.
4. Nel costituirsi ritualmente in giudizio il ribadisce la fondatezza Controparte_1
dell'eccezione di prescrizione e quanto al merito rileva che l'infortunio è occorso durante la prestazione di lavoro in ordinarie condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
I motivi di appello, tutti attinenti all'eccezione di prescrizione, possono essere esaminati congiuntamente.
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 5426 in data 1° marzo 2025, si è pronunciata nuovamente sulla questione della prescrizione, ribadendo che la condizione di vittima del dovere tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, della Legge n. 266/2005 abbia natura di status, con conseguente imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge.
Si sottolinea che la Corte di Cassazione ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite, come richiesto nel giudizio dal , Controparte_1
ricordando come non vi sia sul punto alcun contrasto tra decisioni rese dalle sezioni semplici, né
alcuna questione di massima di particolare importanza che non abbia già trovato soluzione univoca da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che l'orientamento fatto proprio già da precedenti pronunce (fra cui
Cass. n. 17440/2022) trae origine dalla rielaborazione della nozione di status compiuta dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (n. 483/2000), ribadito costantemente dalla giurisprudenza di legittimità.
Infine, nel rigettare l'ulteriore motivo di ricorso proposto dal , la Corte di Controparte_1
Cassazione ha rilevato che l'assegno vitalizio mensile ex art. 2 Legge n. 407/1998 e lo speciale assegno vitalizio ex art 5, comma 3, della Legge n. 206/2004 formano oggetto di una prestazione periodica e non di un unitario diritto di credito, per cui anche per questi vale la regola generale della prescrizione decennale per i ratei delle prestazioni previdenziali (Cass. n. 36225/2023).
*
Nel merito, la domanda del sig. è fondata. Parte_1
In punto di fatto, risulta agli atti (v. rapporto 31.1.1993 nel fascicolo di parte ricorrente in I grado)
che abbia partecipato con alcuni colleghi al fermo di un soggetto, che era stato visto Parte_1
aggirarsi nelle vicinanze di una scuola con una siringa in mano. Nei pressi della caserma, la persona fermata dava in escandescenza e nel tentativo di liberarsi aggrediva i militari. L'appuntato Parte_1
lo immobilizzava, ma nella colluttazione rimaneva ferito alla mano.
Trova applicazione, nel caso di specie, l'art.1 comma 563 della L. 266/2005, secondo cui lo status di vittima del dovere deve tra l'altro riconoscersi ai militari dell'Arma dei Carabinieri, che “abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate [….] nel contrasto ad ogni tipo di criminalità.”
E' indiscutibile che l'app. abbia posto in essere un'operazione di contrasto alla criminalità, Parte_1
tentando di arginare l'aggressività della persona fermata. E', d'altro canto, veramente priva di fondamento la difesa del Ministero, che in due laconiche righe afferma essere “normale” per un militare “subire un infortunio” durante la prestazione di lavoro, trattandosi – a suo dire - di un'evenienza del tutto ordinaria, che un soggetto fermato dia in escandescenza e ferisca l'agente di polizia. Si rinviene viceversa, nel caso di specie, proprio la situazione configurata in una recente pronuncia della S.C., per cui l'evento da cui è scaturita la lesione costituisce “una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipico” delle attività espressamente indicate dall'art. 1
comma 563 (v. Cass. n. 22.6.2025 n.16669). In sostanza, stava opponendosi ad un Parte_1
criminale in stato di fermo, ponendo in essere un'attività dotata di speciale pericolosità, da cui è
dipesa la lesione. Lo status di vittima del dovere deve essere pertanto riconosciuto. Peraltro, la percentuale di invalidità,
quale emerge dalla stessa CTP prodotta, è del 3%. Non è quindi dovuto a nessun tipo di Parte_1
assegno, che richiede una percentuale almeno del 25%, ma solo le altre provvidenze indicate nell'atto introduttivo, quali l'esenzione dal ticket sanitario ed eventualmente la priorità ai fini del collocamento obbligatorio. Parte appellante ha precisato altresì in sede di discussione di non insistere nemmeno nella corresponsione della “speciale elargizione” alla luce della decisione della S.C. n. 5426/2025.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate secondo i valori medi in relazione alla complessità della vertenza, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'Amministrazione
convenuta.
PQM
La Corte, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza,
accerta lo status di “vittima del dovere” dell'app. e condanna parte appellata a Parte_1
riconoscere i benefici richiesti, non prescritti, connessi a tale status.
Condanna parte appellata alla rifusione delle spese di I e di II grado, che liquida quanto al I grado in
€6.580,00 e quanto al II grado in € 6.946,00, oltre C.U., rimborso spese generali 15%, iva e cpa.
Venezia, 13/11/2025.
La Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr.ssa Barbara Bortot Presidente rel.
Dr. Gaetano Campo Consigliere
Dr. Paolo Talamo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 11 luglio 2022
Da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
VA RI (C.F. ; PEC: n. CodiceFiscale_2 Email_1 fax 049/8252448) presso il cui studio, sito in Padova Vicolo Bellini 12, dichiara di eleggere domicilio
Appellante
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia (CF. ADS94026160278), con domicilio eletto nel presente procedimento presso la sede dell'Avvocatura in Venezia, San Marco n. 63 (per comunicazioni: e-mail fax 041/5224105) Email_2
Appellato Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Rovigo n. 4/2022 pubblicata il 14.01.2022 e non notificata.
In punto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
Nel merito: in riforma della sentenza n. 4/2022, pronunciata nell'ambito del procedimento n.
621/2021 R.G. in data 14.01.2022 dal Tribunale di Rovigo (Dott.ssa Silvia Ferrari), previa disapplicazione del decreto Prot. n. 0019666 del 10 giugno 2019 (doc. 5) emesso dal
[...]
Parte_2
, condannare per tutte le ragioni ed i titoli di cui al presente atto ed al ricorso
[...] introduttivo del giudizio di primo grado il in persona del Ministro legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al riconoscimento quale Vittima del Dovere del ricorrente, Parte_1
e dichiarare il diritto delle stesso all'inserimento nell'elenco di cui all'art. 3, comma III,
[...]
D.P.R. 243/06 e conseguentemente condannare l'odierna resistente, previo inserimento nel suddetto elenco, a riconoscere i benefici, non prescritti, connessi al riconoscimento di tale status.
Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, ed accessori di legge. Eventuali spese di CTU e CTP rifuse.
In via istruttoria (…)
Per la parte appellata:
Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere: in via principale:
1. Respingere l'appello avversario;
in via subordinata:
2. In accoglimento delle eccezioni assorbite in primo grado, dichiarare il credito avversario estinto per prescrizione, comunque per compensazione;
in ogni caso:
3. con vittoria di spese e onorari.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO propone appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n.4/2022, con cui Parte_1
il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea volta al riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei conseguenti benefici non prescritti.
1. Nel ricorso ex art. 442 cpc il sig. all'epoca appuntato dell'Arma dei Carabinieri, Parte_1
esponeva in punto di fatto di aver subito un'aggressione, in data 17.9.1993, da parte di un soggetto fermato da una pattuglia, riportando la “frattura composta alla base del 4° metacarpo della mano destra”. A seguito del rigetto della domanda in via amministrativa presentata il 13.6.2018, il ricorrente proponeva ricorso giurisdizionale, assumendo di rientrare nell'ambito delle categorie riconosciute meritevoli di speciali elargizioni in virtù dell'art.1, comma 563, L. 266/2005.
2. Il Giudice di prime cure, senza affrontare il merito della vicenda, ha rigettato il ricorso per intervenuta prescrizione, richiamando l'ordinanza della S.C.
3.9.2020 n. 18309 e la decisione della
Corte d'Appello di Genova, che ha ritenuto che la nozione di “vittime del dovere” non integri uno
status in senso tecnico.
3. Per la riforma della sentenza propone appello il sig. in virtù di 3 motivi, tra loro Parte_1
connessi.
3.1 Con il I motivo l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui viene richiamata una pronuncia della S.C., che attiene alla diversa fattispecie della prescrizione del diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione automatica dell'assegno vitalizio mensile, laddove nel caso di specie la domanda attorea riguarda il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
3.2 Con il II motivo l'appellante censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto di applicare al caso di specie la prescrizione decennale, anziché sancire le imprescrittibilità del riconoscimento dello
status di vittima del dovere.
3.3 Con il III motivo d'appello, viene censurata la sentenza laddove ha ritenuto che il ricorrente a sostegno della tesi di imprescrittibilità del riconoscimento dello status di vittima del dovere avrebbe citato solo l'ordinanza delle Sezioni Unite dell'11.4. 2018, laddove nel ricorso introduttivo e nelle note autorizzate in I grado parte ricorrente ha indicato numerose pronunce di merito. Parte appellante ribadisce quindi la fondatezza delle domande avanzate nel precedente grado di giudizio, chiedendo la condanna del convenuto a riconoscere lo status di vittima del dovere CP_1
e, conseguentemente, i benefici non prescritti connessi al riconoscimento di tale status.
4. Nel costituirsi ritualmente in giudizio il ribadisce la fondatezza Controparte_1
dell'eccezione di prescrizione e quanto al merito rileva che l'infortunio è occorso durante la prestazione di lavoro in ordinarie condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
I motivi di appello, tutti attinenti all'eccezione di prescrizione, possono essere esaminati congiuntamente.
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 5426 in data 1° marzo 2025, si è pronunciata nuovamente sulla questione della prescrizione, ribadendo che la condizione di vittima del dovere tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, della Legge n. 266/2005 abbia natura di status, con conseguente imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge.
Si sottolinea che la Corte di Cassazione ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite, come richiesto nel giudizio dal , Controparte_1
ricordando come non vi sia sul punto alcun contrasto tra decisioni rese dalle sezioni semplici, né
alcuna questione di massima di particolare importanza che non abbia già trovato soluzione univoca da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che l'orientamento fatto proprio già da precedenti pronunce (fra cui
Cass. n. 17440/2022) trae origine dalla rielaborazione della nozione di status compiuta dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (n. 483/2000), ribadito costantemente dalla giurisprudenza di legittimità.
Infine, nel rigettare l'ulteriore motivo di ricorso proposto dal , la Corte di Controparte_1
Cassazione ha rilevato che l'assegno vitalizio mensile ex art. 2 Legge n. 407/1998 e lo speciale assegno vitalizio ex art 5, comma 3, della Legge n. 206/2004 formano oggetto di una prestazione periodica e non di un unitario diritto di credito, per cui anche per questi vale la regola generale della prescrizione decennale per i ratei delle prestazioni previdenziali (Cass. n. 36225/2023).
*
Nel merito, la domanda del sig. è fondata. Parte_1
In punto di fatto, risulta agli atti (v. rapporto 31.1.1993 nel fascicolo di parte ricorrente in I grado)
che abbia partecipato con alcuni colleghi al fermo di un soggetto, che era stato visto Parte_1
aggirarsi nelle vicinanze di una scuola con una siringa in mano. Nei pressi della caserma, la persona fermata dava in escandescenza e nel tentativo di liberarsi aggrediva i militari. L'appuntato Parte_1
lo immobilizzava, ma nella colluttazione rimaneva ferito alla mano.
Trova applicazione, nel caso di specie, l'art.1 comma 563 della L. 266/2005, secondo cui lo status di vittima del dovere deve tra l'altro riconoscersi ai militari dell'Arma dei Carabinieri, che “abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate [….] nel contrasto ad ogni tipo di criminalità.”
E' indiscutibile che l'app. abbia posto in essere un'operazione di contrasto alla criminalità, Parte_1
tentando di arginare l'aggressività della persona fermata. E', d'altro canto, veramente priva di fondamento la difesa del Ministero, che in due laconiche righe afferma essere “normale” per un militare “subire un infortunio” durante la prestazione di lavoro, trattandosi – a suo dire - di un'evenienza del tutto ordinaria, che un soggetto fermato dia in escandescenza e ferisca l'agente di polizia. Si rinviene viceversa, nel caso di specie, proprio la situazione configurata in una recente pronuncia della S.C., per cui l'evento da cui è scaturita la lesione costituisce “una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipico” delle attività espressamente indicate dall'art. 1
comma 563 (v. Cass. n. 22.6.2025 n.16669). In sostanza, stava opponendosi ad un Parte_1
criminale in stato di fermo, ponendo in essere un'attività dotata di speciale pericolosità, da cui è
dipesa la lesione. Lo status di vittima del dovere deve essere pertanto riconosciuto. Peraltro, la percentuale di invalidità,
quale emerge dalla stessa CTP prodotta, è del 3%. Non è quindi dovuto a nessun tipo di Parte_1
assegno, che richiede una percentuale almeno del 25%, ma solo le altre provvidenze indicate nell'atto introduttivo, quali l'esenzione dal ticket sanitario ed eventualmente la priorità ai fini del collocamento obbligatorio. Parte appellante ha precisato altresì in sede di discussione di non insistere nemmeno nella corresponsione della “speciale elargizione” alla luce della decisione della S.C. n. 5426/2025.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate secondo i valori medi in relazione alla complessità della vertenza, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'Amministrazione
convenuta.
PQM
La Corte, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza,
accerta lo status di “vittima del dovere” dell'app. e condanna parte appellata a Parte_1
riconoscere i benefici richiesti, non prescritti, connessi a tale status.
Condanna parte appellata alla rifusione delle spese di I e di II grado, che liquida quanto al I grado in
€6.580,00 e quanto al II grado in € 6.946,00, oltre C.U., rimborso spese generali 15%, iva e cpa.
Venezia, 13/11/2025.
La Presidente