Articolo 4 della Legge 6 febbraio 1963, n. 404
Articolo 3
Versione
7 aprile 1963
Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addi' 6 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI - PICCIONI TREMELLONI
Entrata in vigore il 7 aprile 1963