CASS
Sentenza 9 ottobre 2023
Sentenza 9 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2023, n. 40955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40955 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza nei confronti di RE CO, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 30/03/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore generale ET IN, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 40955 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 12/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. da CO Borrelli, ha annullato l'ordinanza emessa il 2 novembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza limitatamente al reato di cui al capo 36 (artt. 110, 356 e 61 n. 9 cod. pen.), rideterminando la durata della misura interdittiva confermata in relazione al reato di cui al capo 34 (artt. 110, 476, 479 cod. pen.). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza deducendo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla denegata sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 35 essendosi travisate le fonti di prova e palesandosi un contrasto insanabile con la conferma dell'altra ipotesi di reato di falso in atto pubblico fidefaciente, perpetrato dall'odierno indagato attraverso una rappresentazione artificiosa dello stato dei luoghi e della non sostanzialità delle variazioni apportate. In particolare, si censura l'omessa considerazione del pactum sceleris tra gli indagati, nella programmazione delle variazioni sostanziali da eseguirsi dall'impresa affidataria, in danno dell'Ente pubblico e aggirando la normativa del codice degli appalti, e della conversazione captata di cui al prog. 8763-8764 nt. 90/2019 del 30/09/2019 in cui si documenta la esplicita concordata espunzione illecita dal contratto d'appalto di lavorazioni senza alcuna diminuzione dei costi previsti per l'appalto stesso. Inoltre, il giudice della cautela non ha tenuto nella dovuta considerazione i sopralluoghi effettuati dalla p.g. operante e le conclusioni del consulente tecnico Risoli dai quali emerge la fraudolenza espunzione proprio delle lavorazioni - previste nell'originario contratto d'appalto - maggiormente consistenti dal punto di vista quali-quantitativo che economico. La commissione dei falsi risulta, poi, prodrornica al reato di frode, costituendo l'espediente malizioso che il giudice ha omesso di considerare. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 2 o N iktia CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 2. E' stato già condivisibilmente affermato che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero (Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018 Cc., dep. 2019, De Gasperis, Rv. 276375; conf. Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Rv. 281010). Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355, ha ribadito il principio spiegando che "qualsiasi impugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, di cui deve essere apprezzata l'attualità, interesse che in materia cautelare, con riguardo alla posizione del Pubblico ministero, deve essere correlato alla possibilità di adozione o di ripristino della misura richiesta. Ciò significa che il Pubblico ministero deve in linea di massima fornire elementi idonei a suffragare l'attualità del suo interesse, in relazione ai presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non abbia esaminato taluno di quei presupposti. Peraltro, ove quest'ultimo abbia specificamente escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, l'impugnazione non può essere riferita ad uno solo dei due presupposti, ma dovrà articolare specifiche e argomentate censure con riferimento ad entrambi, giacché non può ravvisarsi l'interesse dei Pubblico ministero ad affermazioni astratte, in specie in materia di gravità indiziaria". 3. Nella specie il ricorrente pubblico si è limitato alla sola censura del profilo della gravità indiziaria senza argomentare in alcun modo in ordine alle esigenze cautelari, manifestandosi la carenza di interesse della impugnazione proposta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 12/09/2023.
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore generale ET IN, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 40955 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 12/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. da CO Borrelli, ha annullato l'ordinanza emessa il 2 novembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza limitatamente al reato di cui al capo 36 (artt. 110, 356 e 61 n. 9 cod. pen.), rideterminando la durata della misura interdittiva confermata in relazione al reato di cui al capo 34 (artt. 110, 476, 479 cod. pen.). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza deducendo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla denegata sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 35 essendosi travisate le fonti di prova e palesandosi un contrasto insanabile con la conferma dell'altra ipotesi di reato di falso in atto pubblico fidefaciente, perpetrato dall'odierno indagato attraverso una rappresentazione artificiosa dello stato dei luoghi e della non sostanzialità delle variazioni apportate. In particolare, si censura l'omessa considerazione del pactum sceleris tra gli indagati, nella programmazione delle variazioni sostanziali da eseguirsi dall'impresa affidataria, in danno dell'Ente pubblico e aggirando la normativa del codice degli appalti, e della conversazione captata di cui al prog. 8763-8764 nt. 90/2019 del 30/09/2019 in cui si documenta la esplicita concordata espunzione illecita dal contratto d'appalto di lavorazioni senza alcuna diminuzione dei costi previsti per l'appalto stesso. Inoltre, il giudice della cautela non ha tenuto nella dovuta considerazione i sopralluoghi effettuati dalla p.g. operante e le conclusioni del consulente tecnico Risoli dai quali emerge la fraudolenza espunzione proprio delle lavorazioni - previste nell'originario contratto d'appalto - maggiormente consistenti dal punto di vista quali-quantitativo che economico. La commissione dei falsi risulta, poi, prodrornica al reato di frode, costituendo l'espediente malizioso che il giudice ha omesso di considerare. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 2 o N iktia CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 2. E' stato già condivisibilmente affermato che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero (Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018 Cc., dep. 2019, De Gasperis, Rv. 276375; conf. Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Rv. 281010). Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355, ha ribadito il principio spiegando che "qualsiasi impugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, di cui deve essere apprezzata l'attualità, interesse che in materia cautelare, con riguardo alla posizione del Pubblico ministero, deve essere correlato alla possibilità di adozione o di ripristino della misura richiesta. Ciò significa che il Pubblico ministero deve in linea di massima fornire elementi idonei a suffragare l'attualità del suo interesse, in relazione ai presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non abbia esaminato taluno di quei presupposti. Peraltro, ove quest'ultimo abbia specificamente escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, l'impugnazione non può essere riferita ad uno solo dei due presupposti, ma dovrà articolare specifiche e argomentate censure con riferimento ad entrambi, giacché non può ravvisarsi l'interesse dei Pubblico ministero ad affermazioni astratte, in specie in materia di gravità indiziaria". 3. Nella specie il ricorrente pubblico si è limitato alla sola censura del profilo della gravità indiziaria senza argomentare in alcun modo in ordine alle esigenze cautelari, manifestandosi la carenza di interesse della impugnazione proposta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 12/09/2023.