Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/02/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 9991/2023
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 5.02.2025, promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Bosco Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Martino Lovecchio
Resistente
Oggetto: Differenze retributive tempo tuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.11.2023, la ricorrente di cui in epigrafe asseriva di essere dipendente dell' e di prestare servizio con mansioni di infermiera Cat CP_2
D CCNL Comparto Sanità. Tanto premesso deduceva che, in considerazione del ruolo professionale rivestito, aveva l'obbligo di rendere le prestazioni lavorative, dall'inizio alla fine di ciascun turno di servizio, utilizzando precipui indumenti di Contr lavoro (casacche, pantaloni, calzature) forniti dalla e tenuti presso i luoghi di lavoro, dove venivano obbligatoriamente indossati e dismessi rispettivamente subito prima e subito dopo ogni turno.
In particolare, la ricorrente asseriva di essere tenuta, prima dell'inizio del turno, a recarsi presso l'apposito locale spogliatoio, messogli a disposizione dall'Azienda, per munirsi della relativa divisa;
allo stesso modo era tenuta a riporla presso il medesimo locale dopo la fine del turno e dopo aver atteso alle operazioni di cambio turno con il collega subentrante.
Per lo svolgimento di tali attività di vestizione/svestizione la ricorrente era costretta a recarsi a lavoro e a cessare la propria attività rispettivamente con 15 minuti di
Tanto considerato, la ricorrente si doleva del fatto che la non aveva CP_2 riconosciuto, per il periodo ricompreso tra ottobre 2018 e giugno 2019, il tempo occorrente alla vestizione/svestizione quale tempo di lavoro e, pertanto, non le aveva liquidato la relativa retribuzione.
Per tali ragioni agiva in giudizio chiedendo che l'Azienda convenuta fosse condannata per una somma complessivamente pari a € 1.030,56 a titolo di compenso per lavoro straordinario assertivamente espletato nel periodo da ottobre
2018 a giugno 2019, in relazione al tempo impiegato prima dell'inizio della prestazione lavorativa e al termine della stessa per indossare e dismettere la divisa di lavoro.
Si costituiva in giudizio la , la quale in via preliminare eccepiva la CP_2 prescrizione quinquennale del credito;
nel merito contestava quanto dedotto da parte ricorrente negando che vi fosse una etero-direzione che imponesse le modalità di vestizione/svestizione come dedotte in ricorso e precisava che, in ogni caso, si trattava di mere attività preparatorie non ricomprese nell'orario di lavoro, concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa, documentalmente istruita, era discussa oralmente all'odierna udienza e veniva decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente, deve dichiararsi la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta vertendosi in materia di pubblico impiego, assistito da tutela reale, con conseguente decorrenza della prescrizione in pendenza di rapporto (cfr. Cass.26246/2022).
Pertanto, in difetto di atti interruttivi stragiudiziali, devono ritenersi prescritte le mensilità maturate oltre il quinquennio precedente la data di notifica del ricorso
(23.11.2023) e, dunque, quelle anteriori al 23.11.2018.
Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento in relazione al periodo 23.11.2018 – 30.06.2019 per i motivi di seguito indicati.
Va evidenziato che il tema del tempo occorrente per le operazioni di vestizione e/o di svestizione e della sua retribuibilità, è stato oggetto di vari interventi della Corte di Cassazione.
In via generale la Corte ha sancito che: “Al fine di valutare se il tempo occorrente per le operazioni di vestizione o svestizione, debba essere retribuito o meno occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica distinguendo l'ipotesi in cui tale operazione, con riguardo al tempo ed al luogo, sia soggetta al potere di conformazione del datore di lavoro dall'ipotesi in cui, per l'assenza di eterodirezione, le operazioni di vestizione e svestizione si configurino come atti di diligenza preparatoria all'esecuzione della prestazione e, come tali, non sono retribuiti;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento..” (cfr. Cass.n. 5437/19).
La giurisprudenza di legittimità ha poi specificato tale principio di carattere generale in relazione alla professione infermieristica con numerose decisioni.
Da ultimo, con una serie di pronunce alle quali chi scrive ritiene di aderire, si è ribadito che: “…consolidati arresti giurisprudenziali della Suprema Corte nella materia, del tutto condivisi da questo Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene - ed ai quali, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo
(cfr., in particolare e tra le molte, Cass n. 17635/2019; 3901/2019; 12935/2018;
27799/2017) -, secondo cui l'attività di vestizione attiene a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce, altresì, attività svolta non (o non soltanto) nell'interesse dell'Azienda, ma dell'igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene. Pertanto, dà diritto alla retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, in quanto, proprio per le peculiarità che la connotano, deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell' e tali Pt_2 affermazioni non si pongono in contrasto con quanto affermato da questa Suprema
Corte con la sentenza n. 9215 del 2012 secondo cui, "nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare l'abbigliamento di servizio
(c.d. tempo tuta) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo"; e ciò, in quanto gli arresti più recenti rappresentano uno sviluppo di quello precedente, or ora citato, ponendo l'accento sulla "funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere", per obbligo imposto, lo si ripete, dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione del servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale addetto;
che, pertanto, va sottolineato che l'orientamento giurisprudenziale di legittimità "è saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri (e del personale sanitario) come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno. Tale soluzione, del resto, è stata ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva 2003/88/CE (Corte di
Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016...)" (così, testualmente, Cass. ord. n. 17635/2019 cit., alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sul punto, ai sensi dell'art 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. 8622,
8623, 8624, 8625, 8626 e 8627/20).
Ciò detto, nel silenzio della contrattazione collettiva, appare principio ormai consolidato che in materia di orario di lavoro nell'ambito dell'attività sanitaria, il tempo di vestizione-svestizione dà diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto.
Difatti, l'obbligo di vestizione/svestizione e l'assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro nello svolgimento di questa attività si desume in maniera implicita dalla natura degli indumenti, i quali assolvono a prioritarie esigenze di tutela dell'igiene e della salute pubblica. Pertanto, in considerazione della comune esperienza si ritiene che tali indumenti debbano essere adeguatamente sterilizzati e non possano essere indossati o portati all'esterno della struttura sanitaria, con conseguente necessità che le attività di vestizione e svestizione avvengano all'interno della struttura.
In secondo luogo, l'obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro in ambito sanitario trova il suo fondamento esplicito nel D.lgs. 81/08 agli artt. 273 ss. e nella
Circolare del Ministero del lavoro n. 34/99, le quali qualificano gli indumenti protettivi da rischi biologici come DPI, i quali devono obbligatoriamente essere indossati per esigenze di prevenzione/contrasto dei fattori di rischio. Gli atti di causa hanno corroborato i principi enunciati dalla giurisprudenza. E difatti dalla produzione documentale, in particolare dalle copie dei cartellini marcatempo prodotti in atti, si evincono i tempi di timbratura e si può affermare che la ricorrente ha timbrato prima del proprio inizio turno e dopo la fine del turno stesso. Si notano, infatti, delle oscillazioni degli orari in ingresso ed in uscita.
Considerata, pertanto, la necessità di indossare la divisa per ragioni di sicurezza ed igiene del luogo di lavoro, l'impossibilità che tale operazione di vestizione/svestizione avvenga al di fuori dei luoghi di lavoro, nonché le variazioni temporali nella timbratura del cartellino in ingresso ed in uscita, si ritiene inevitabile e ragionevole che la ricorrente debba anticipare l'ingresso in reparto per poter indossare gli indumenti da lavoro e prendere servizio all'ora stabilita per l'inizio del turno e, allo stesso modo, che alla fine del turno debba prima svestirsi e poi timbrare l'uscita.
E' evidente che se, in ipotesi, il sanitario timbrasse allo stesso orario in cui inizia il turno, inizierebbe in ritardo a prestare servizio in quanto dovrebbe indossare gli abiti da lavoro sottraendo tale tempo alle mansioni da svolgere;
lo stesso avverrebbe se iniziasse la svestizione prima che sia terminato il turno e che vi sia stato il cambio di consegne con il collega subentrante.
Va, pertanto, riconosciuto il diritto alla retribuzione per il tempo occorrente all'espletamento di tali operazioni anche nel caso che queste avvengano dopo (in entrata) o prima (in uscita) della timbratura purché, come nel caso di specie, dagli atti e dalle circostanze concrete emerga che esse sono eterodirette dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione e, si siano svolte all'interno della struttura e, dunque, sul posto di lavoro.
Il tempo necessario per lo svolgimento delle operazioni suddette deve, pertanto, considerarsi ricompreso nell'orario di lavoro e in quanto tale, deve essere retribuito.
Quanto alla liquidazione delle differenze retributive correlate al “tempo tuta” si osserva che consolidata giurisprudenza ha escluso la possibilità di retribuire tale tempo in termini di straordinario per diverse ragioni.
In primo luogo, si tratta di attività che configura un obbligo intrinseco e costante, strumentale e necessario allo svolgimento della prestazione lavorativa, come tale non qualificabile in termini di “occasionale prestazione di lavoro” inquadrabile, appunto, come “straordinario”. Quest'ultimo, infatti, si caratterizza per essere posto in essere per il soddisfacimento di eventuali esigenze aziendali o su autonoma iniziativa del lavoratore, ed è effettuato, nel pubblico impiego, sulla base di specifica autorizzazione.
Inoltre, si osserva che lo straordinario va valutato e riconosciuto nella sua duplice dimensione: “qualitativa” e “quantitativa”. Infatti, lo straordinario consiste nella effettiva messa a disposizione delle proprie energie lavorative per lo svolgimento di quei compiti e di quelle mansioni che costituisco l'oggetto della prestazione lavorativa a cui è tenuto il dipendente (profilo qualitativo), allorquando prestata oltre il normale orario lavorativo (profilo quantitativo).
Ebbene, nel c.d. “tempo-tuta” non è ravvisabile un'effettiva messa a disposizione delle energie lavorative in favore del datore di lavoro, pertanto difetta il presupposto per una qualificazione in termini di lavoro straordinario.
Infine, la giurisprudenza ha evidenziato che la retribuibilità del tempo impiegato dal lavoratore, oltre il normale orario di lavoro, per indossare/dismettere gli abiti di lavoro non può essere rimessa una scelta discrezionale del lavoratore atteso che altrimenti verrebbe ad incidere sull'ammontare della sua retribuzione al di fuori di qualunque controllo datoriale, funzionale alla predeterminazione dei costi di impresa (Trib. S.Angelo Lombardi 16.10.2000).
Alla luce di tanto si ritiene che le differenze retributive connesse al c.d. tempo tuta debbano essere liquidate avendo come parametro di riferimento la normale retribuzione, trattandosi di normale orario di lavoro non soggetto al regime dello straordinario.
Con riferimento al quantum, deve ricordarsi che, la questione relativa alla remunerabilità del tempo necessario per la vestizione per il personale sanitario ha trovato una sua composizione anche in sede di contrattazione collettiva, poiché nel
CCNL Comparto Sanità per il triennio 2016-2018 all'art. 27, nella parte che qui interessa, si è previsto:
“11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.
13. Sono definibili dalle aziende ed enti le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo.”.
Il Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro del personale del Comparto, adottato dalla a far data dal 1 luglio 2019 (doc. stralcio Ccnl pt. CP_2 ricorr.), ha previsto che il tempo per la vestizione/svestizione ed il passaggio di consegne, per gli operatori sanitari che svolgono il proprio lavoro in tre turni articolati nelle 24 ore, sia riconosciuto in aggiunta all'orario di lavoro fino a un massimo di 15 minuti complessivi, articolati in 10 minuti in entrata e 5 in uscita.
Tale indicazione è frutto di contrattazione con le parti sociali ed è indicativa del tempo mediamente necessario per le operazioni di vestizione e svestizione.
Deve pertanto, ritenersi che il tempo occorrente per l'esecuzione di tali compiti possa essere stimato in complessivi 15 minuti, come può desumersi da nozioni di comune esperienza avuto riguardo alla duplice operazione di vestizione/svestizione richiesta prima dell'inizio turno e al termine di questo.
Il diritto alla retribuzione per il c.d. “tempo-tuta” va, pertanto, riconosciuto quantificando la somma spettante in relazione a 15 minuti complessivi per ogni giorno lavorativo prestato dalla ricorrente nel periodo tra il 23.11.2018 e il
30.06.2019, avendo come parametro di riferimento la retribuzione ordinaria.
Sulla somma così determinata spetta altresì il maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo, tra loro non cumulabili (C.Cost.
459/2000; Cass., n. 13624/2020).
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta e tenuto conto dell'accoglimento della domanda in misura inferiore rispetto al petitum ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_3 così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle CP_2 differenze retributive dovute per le operazioni di vestizione e svestizione nei termini di cui in motivazione;
2. condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in €
350,00 oltre IVA, CAP se dovuti e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi anticipatario.
Taranto 5 febbraio 2025 Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli