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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/07/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26789/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26789/2024 promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. Caputo Nicola, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in SAN RAFFAELE Parte_1 Controparte_1 CIMENA il 24/06/2023.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SAN RAFFAELE CIMENA (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 14/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la dimora coniugale ubicata nel Comune di Torino, in Via Pietro
Cossa n. 280/44/scala A, di proprietà del SIg. , viene assegnata allo stesso che la Controparte_1
abiterà, mentre la Signora si trasferirà presso l'abitazione materna, posta a Civitella Parte_1
di Romagna, Via Aldo Moro n. 11. Gli arredi, mobili ed accessori di casa verranno divisi equamente tra le parti a seconda delle loro scelte e/o preferenze
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che sono economicamente autonomi e rinunciano pertanto reciprocamente a qualsivoglia contributo alimentare o di mantenimento, nonché, con la corresponsione della somma di euro 40.000,00 da parte del sig. a favore della Sig.ra che avverrà CP_1 Pt_1
a mezzo bonifico bancario entro il 25 ottobre 2024, i coniugi dichiarano di aver già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e non patrimoniali, di debiti e crediti reciproci, non avendo più nulla reciprocamente a pretendere.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025
Il Presidente Rel. pagina 2 di 3 Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26789/2024 promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. Caputo Nicola, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in SAN RAFFAELE Parte_1 Controparte_1 CIMENA il 24/06/2023.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SAN RAFFAELE CIMENA (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 14/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la dimora coniugale ubicata nel Comune di Torino, in Via Pietro
Cossa n. 280/44/scala A, di proprietà del SIg. , viene assegnata allo stesso che la Controparte_1
abiterà, mentre la Signora si trasferirà presso l'abitazione materna, posta a Civitella Parte_1
di Romagna, Via Aldo Moro n. 11. Gli arredi, mobili ed accessori di casa verranno divisi equamente tra le parti a seconda delle loro scelte e/o preferenze
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che sono economicamente autonomi e rinunciano pertanto reciprocamente a qualsivoglia contributo alimentare o di mantenimento, nonché, con la corresponsione della somma di euro 40.000,00 da parte del sig. a favore della Sig.ra che avverrà CP_1 Pt_1
a mezzo bonifico bancario entro il 25 ottobre 2024, i coniugi dichiarano di aver già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e non patrimoniali, di debiti e crediti reciproci, non avendo più nulla reciprocamente a pretendere.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025
Il Presidente Rel. pagina 2 di 3 Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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