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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 03/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 122/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 122 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Bari Sardo, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Alessandro Fanni, che lo rappresenta e difende come da delega in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. , Controparte_1 C.F._2
(c.f. , CP_2 C.F._3
(c.f. ), Controparte_3 C.F._4
(c.f. , Controparte_4 C.F._5
(c.f. ), Controparte_5 C.F._6
(c.f. , CP_6 C.F._7
(c.f. ), Controparte_7 C.F._8
(c.f. ), Controparte_8 C.F._9
(c.f. ), Controparte_9 C.F._10
(c.f. ), Controparte_10 C.F._11
(c.f. ), CP_10 C.F._12
(c.f. ), Controparte_11 C.F._13
(c.f. ), CP_12 C.F._14
(c.f. ), CP_13 C.F._15
(c.f. , CP_14 C.F._16
pagina 1 di 5 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (note conclusive del 21 novembre 2024)
“l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, Voglia:
1. accertare e dichiarare quanto in premessa esposto;
2. conseguentemente, dichiarare C.F. , nato a [...] ( Nu) Parte_1 C.F._1
08045 il 12.12.1985, residente in [...] Int. A, proprietario degli immobili già distinti al catasto terreni del comune di Bari Sardo al Foglio 33 part. 77 e al Foglio 33 part. 200 per intervenuta usucapione;
3. vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di essere Parte_1
proprietario, per intervenuta usucapione, degli immobili siti in località “Cronta” del Comune di Bari
Sardo, distinti al catasto terreni al foglio 33, particella 77 e foglio 33, particella 200.
L'attore ha dedotto di essere figlio di , intestatario catastale dei suddetti immobili, il Controparte_1 quale aveva esercitato sugli stessi il possesso pacifico, pubblico e continuato dall'anno 1985 all'anno
2003: il possesso si era estrinsecato con la cura costante dei terreni, effettuandone la pulizia e la coltivazione (in particolare delle angurie), provvedendo a recintarli con rete metallica, chiusa con un cancello.
L'attore era subentrato al padre nel possesso dei suddetti terreni in virtù di scrittura privata del 13 dicembre 2003 e, da tale data, aveva continuato ad esercitare il possesso con le stesse modalità del dante causa.
Ha quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione degli immobili indicati.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a pagina 2 di 5 norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con la volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta, per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa. Detti comportamenti devono essere tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass.
Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Detto altrimenti, il principio della “accessione del possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà
o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290).
pagina 3 di 5 Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso.
Riportando a detti principi il caso di specie, questo Tribunale osserva che:
1. la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni per un periodo di oltre vent'anni prima in capo a e poi all'attore. Parte_2
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini di entrambi i terreni oggetto della domanda, di cui hanno fornito riscontro anche nella mappa esibitagli in udienza (dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 2 ottobre 2024). Testimone_1 Tes_2
e hanno riferito che aveva recintato il terreno di cui Testimone_1 Tes_2 Controparte_1
alla particella 77 con rete metallica e paletti in ferro;
era presente un cancello sul lato strada.
Il teste ha precisato che il terreno in questione, sugli altri lati, è delimitato da siepi Testimone_1
naturali; non ha escluso la presenza della rete anche su questi lati, rete ormai inglobata dalla vegetazione. L'altro terreno (particella 200), invece, è recintato su tutti i lati ed è presente un cancello in ferro con catena e lucchetto di chiusura.
Entrambi i testi hanno confermato che dall'anno 1985 all'anno 2003 aveva Controparte_1
utilizzato in via esclusiva i suddetti terreni e, prima di lui, il padre , entrambi allevatori. Per_1
Hanno riferito che , quando faceva l'allevatore, coltivava il terreno con sementi di Controparte_1
vario tipo, in particolare grano e avena, necessari per il pascolo del gregge;
successivamente vi aveva coltivato meloni e angurie, occupandosi anche della raccolta dei frutti. Lo stesso si occupava anche di eseguire l'aratura del terreno con il proprio trattore e la pulizia del terreno, recandosi sul posto con cadenza settimanale.
I testi e hanno confermato il possesso esercitato in via esclusiva sui terreni, dall'anno Tes_1 Tes_2
2003, da , il quale ha continuato a svolgervi le stesse attività del padre;
hanno riferito di Parte_1 avere visto solo l'attore ed il padre utilizzare detti terreni come proprietari nell'arco temporale sopra individuato.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, ricollegandoli ad eventi personali specifici (l'infanzia delle figlie, teste e l'inizio dei lavori sul terreno di sua proprietà, Testimone_1 teste ), nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con l'attore e prima con il padre Tes_2
pagina 4 di 5 essendo proprietari dei terreni confinanti (il teste è anche vicino di casa dei e per averli Tes_2 CP_1 aiutati nella raccolta dei frutti dell'orto (teste cugino di ). Tes_1 Controparte_1
Ora, l'attore ha rappresentato di essere divenuto proprietario dei terreni siti in Bari Sardo in località
“Cronta” (foglio 33 particelle 77 e 200), per averli posseduti a far data dall'anno 2003 e ha dedotto di essere subentrato nel possesso esercitato sugli stessi beni dal padre , dall'anno 1985 Controparte_1 all'anno 2003, producendo una scrittura privata del 13 dicembre 2003 con cui il padre disponeva dei beni in suo favore (doc. 7 atto di citazione). Detta scrittura deve essere ritenuto titolo idoneo ai fini dell'accessione del possesso del dante causa di cui sopra.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato gli elementi tutti di cui ai disposti normativi degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che ha acquistato la Parte_1
proprietà dei terreni oggetto di causa per usucapione in forza di accessione del possesso (art. 1146, comma 2 c.c.), per avere unito il suo possesso a quello del dante causa . Controparte_1
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
proprietario dei terreni distinti al Catasto Terreni del Comune di Bari Sardo al foglio 33, particella 77, qualità pascolo e foglio 33, particella 200, porzione AA qualità uliveto, porzione
AB qualità seminativo;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 2 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 122 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Bari Sardo, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Alessandro Fanni, che lo rappresenta e difende come da delega in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. , Controparte_1 C.F._2
(c.f. , CP_2 C.F._3
(c.f. ), Controparte_3 C.F._4
(c.f. , Controparte_4 C.F._5
(c.f. ), Controparte_5 C.F._6
(c.f. , CP_6 C.F._7
(c.f. ), Controparte_7 C.F._8
(c.f. ), Controparte_8 C.F._9
(c.f. ), Controparte_9 C.F._10
(c.f. ), Controparte_10 C.F._11
(c.f. ), CP_10 C.F._12
(c.f. ), Controparte_11 C.F._13
(c.f. ), CP_12 C.F._14
(c.f. ), CP_13 C.F._15
(c.f. , CP_14 C.F._16
pagina 1 di 5 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (note conclusive del 21 novembre 2024)
“l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, Voglia:
1. accertare e dichiarare quanto in premessa esposto;
2. conseguentemente, dichiarare C.F. , nato a [...] ( Nu) Parte_1 C.F._1
08045 il 12.12.1985, residente in [...] Int. A, proprietario degli immobili già distinti al catasto terreni del comune di Bari Sardo al Foglio 33 part. 77 e al Foglio 33 part. 200 per intervenuta usucapione;
3. vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di essere Parte_1
proprietario, per intervenuta usucapione, degli immobili siti in località “Cronta” del Comune di Bari
Sardo, distinti al catasto terreni al foglio 33, particella 77 e foglio 33, particella 200.
L'attore ha dedotto di essere figlio di , intestatario catastale dei suddetti immobili, il Controparte_1 quale aveva esercitato sugli stessi il possesso pacifico, pubblico e continuato dall'anno 1985 all'anno
2003: il possesso si era estrinsecato con la cura costante dei terreni, effettuandone la pulizia e la coltivazione (in particolare delle angurie), provvedendo a recintarli con rete metallica, chiusa con un cancello.
L'attore era subentrato al padre nel possesso dei suddetti terreni in virtù di scrittura privata del 13 dicembre 2003 e, da tale data, aveva continuato ad esercitare il possesso con le stesse modalità del dante causa.
Ha quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione degli immobili indicati.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a pagina 2 di 5 norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con la volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta, per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa. Detti comportamenti devono essere tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass.
Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Detto altrimenti, il principio della “accessione del possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà
o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290).
pagina 3 di 5 Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso.
Riportando a detti principi il caso di specie, questo Tribunale osserva che:
1. la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni per un periodo di oltre vent'anni prima in capo a e poi all'attore. Parte_2
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini di entrambi i terreni oggetto della domanda, di cui hanno fornito riscontro anche nella mappa esibitagli in udienza (dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 2 ottobre 2024). Testimone_1 Tes_2
e hanno riferito che aveva recintato il terreno di cui Testimone_1 Tes_2 Controparte_1
alla particella 77 con rete metallica e paletti in ferro;
era presente un cancello sul lato strada.
Il teste ha precisato che il terreno in questione, sugli altri lati, è delimitato da siepi Testimone_1
naturali; non ha escluso la presenza della rete anche su questi lati, rete ormai inglobata dalla vegetazione. L'altro terreno (particella 200), invece, è recintato su tutti i lati ed è presente un cancello in ferro con catena e lucchetto di chiusura.
Entrambi i testi hanno confermato che dall'anno 1985 all'anno 2003 aveva Controparte_1
utilizzato in via esclusiva i suddetti terreni e, prima di lui, il padre , entrambi allevatori. Per_1
Hanno riferito che , quando faceva l'allevatore, coltivava il terreno con sementi di Controparte_1
vario tipo, in particolare grano e avena, necessari per il pascolo del gregge;
successivamente vi aveva coltivato meloni e angurie, occupandosi anche della raccolta dei frutti. Lo stesso si occupava anche di eseguire l'aratura del terreno con il proprio trattore e la pulizia del terreno, recandosi sul posto con cadenza settimanale.
I testi e hanno confermato il possesso esercitato in via esclusiva sui terreni, dall'anno Tes_1 Tes_2
2003, da , il quale ha continuato a svolgervi le stesse attività del padre;
hanno riferito di Parte_1 avere visto solo l'attore ed il padre utilizzare detti terreni come proprietari nell'arco temporale sopra individuato.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, ricollegandoli ad eventi personali specifici (l'infanzia delle figlie, teste e l'inizio dei lavori sul terreno di sua proprietà, Testimone_1 teste ), nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con l'attore e prima con il padre Tes_2
pagina 4 di 5 essendo proprietari dei terreni confinanti (il teste è anche vicino di casa dei e per averli Tes_2 CP_1 aiutati nella raccolta dei frutti dell'orto (teste cugino di ). Tes_1 Controparte_1
Ora, l'attore ha rappresentato di essere divenuto proprietario dei terreni siti in Bari Sardo in località
“Cronta” (foglio 33 particelle 77 e 200), per averli posseduti a far data dall'anno 2003 e ha dedotto di essere subentrato nel possesso esercitato sugli stessi beni dal padre , dall'anno 1985 Controparte_1 all'anno 2003, producendo una scrittura privata del 13 dicembre 2003 con cui il padre disponeva dei beni in suo favore (doc. 7 atto di citazione). Detta scrittura deve essere ritenuto titolo idoneo ai fini dell'accessione del possesso del dante causa di cui sopra.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato gli elementi tutti di cui ai disposti normativi degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che ha acquistato la Parte_1
proprietà dei terreni oggetto di causa per usucapione in forza di accessione del possesso (art. 1146, comma 2 c.c.), per avere unito il suo possesso a quello del dante causa . Controparte_1
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
proprietario dei terreni distinti al Catasto Terreni del Comune di Bari Sardo al foglio 33, particella 77, qualità pascolo e foglio 33, particella 200, porzione AA qualità uliveto, porzione
AB qualità seminativo;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 2 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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