Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/1983, n. 968
CASS
Sentenza 5 febbraio 1983

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L'attore in rivendicazione è tenuto a dare la prova del diritto dominicale anche quando pretenda il rilascio di una quota dell'immobile che assume acquistato congiuntamente al convenuto, il quale, ove neghi tale diritto, non ha, invece, l'Onere di dimostrare il proprio acquisto esclusivo per diverso titolo, salvo che abbia ammesso l'originaria appartenenza del fondo ad un comune dante causa, nel qual caso spetta a lui la prova che il bene è uscito dal patrimonio di quest'ultimo prima dell'acquisto congiunto dedotto ex adverso. ( V 2621/82, mass n 420474; ( V 6163/79, mass n 402881; ( V 1225/79, mass n 397449; ( V 5394/77, mass n 389058; ( V 2791/69, mass n 342545).*

Poiché le azioni possessorie e quelle petitorie si caratterizzano per diversità di petitum e di causa petendi, non è invocabile nel giudizio petitorio l'autorità di provvedimenti emessi in Sede possessoria. ( Conf 5240/79, mass n 401835; ( Conf 2152/77, mass n 385880).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/1983, n. 968
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 968
    Data del deposito : 5 febbraio 1983

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