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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/10/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1148/2023, avverso la sentenza n.950/2023 pubblicata il 16.3.2023 dal Tribunale di Bari tra
in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari (Lungomare Trieste n.9), rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Servodio come da procura generale alle liti in atti
Appellante
e
, contumace Controparte_1
Appellato
CONCLUSIONI: la parte costituita ha precisato le proprie conclusioni come da scritto difensivo depositato per via telematica.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
L' premesso di avere erogato a na prestazione assicurativa per l'infortunio sul lavoro Pt_1 Controparte_2 da lei subìto alle ore 17,50 circa del 13.12.10 in Bari per esclusiva responsabilità di (che Controparte_3 con la sua bicicletta aveva investito la donna ferma sul marciapiedi), ha agito in surrogazione nei confronti di quest'ultimo ex art.1916 c.c. innanzi al Tribunale di Bari per sentirlo condannare, quale responsabile civile, a ripetergli l'importo della prestazione assicurativa erogata all'infortunata, con vittoria di spese.
Con la sentenza appellata il giudice adìto, pur dichiarando il convenuto contumace responsabile in via esclusiva dell'evento dannoso, ha rigettato la domanda di condanna dello stesso alla ripetizione di quanto erogato dall' alla danneggiata, ritenendo indimostrato il quantum della pretesa, non ricavabile né dalla Pt_1 relazione di visita medica redatta il 28.4.11 dal sanitario dell'ente previdenziale (irritualmente acquisita nel corso del giudizio ai sensi dell'art.213 c.p.c.), né dall'attestazione delle somme erogate a firma del dirigente del medesimo ente, né infine da un'eventuale CTU (meramente esplorativa perché non supportata da documentazione sanitaria già in atti).
Avverso tale pronuncia ha proposto appello l' per chiedere, in riforma della stessa, la condanna del Pt_1
a ripeterle la prestazione erogata così come quantificata sulla base di un'attestazione aggiornata CP_3 alla data del 5.5.23.
1 Nella perdurante contumacia del , all'udienza dell'1.10.25 la causa – previa assegnazione dei termini CP_3 ex art.281 sexies c.p.c. – è stata riservata per la decisione.
Con motivi di impugnazione suscettibili di esame unitario l'appellante contesta gli argomenti in base ai quali il primo giudice è giunto a ritenere sfornita di prova l'entità del danno riportato dalla lavoratrice, il cui ristoro viene richiesto in via di surrogazione dall' Pt_1
L'appello risulta fondato già con riguardo alla censura riguardante l'efficacia probatoria da attribuire all'attestazione resa dal direttore della sede erogatrice e prodotta dall' sin dalla sua costituzione in Pt_1 giudizio.
Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, tale attestazione, per consolidato orientamento della S.C., è idonea a fornire prova della congruità delle somme corrisposte al lavoratore;
e ciò in quanto, poiché l'istituto svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti – ivi compresa l'attestazione in discorso – sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti della p.a., la quale può venir meno soltanto di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento
(cfr., tra le pronunce in tal senso, Cass.12898/20).
Nel caso in esame, dunque, sarebbe spettato al convenuto contestare puntualmente le voci e i calcoli riportati nell'attestazione prodotta dalla controparte, negando che ad essi corrispondesse, in tutto o in parte, un'obbligazione risarcitoria a suo carico;
ed invece il , pur ritualmente citato in giudizio, non si è CP_3 costituito né nel primo né nel secondo grado del giudizio risarcitorio, ed in tal modo non soltanto ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui ha accertato la sua responsabilità esclusiva per l'evento dannoso, ma ha anche trascurato di allegare e provare elementi idonei ad incrinare la presunzione di congruità della pretesa vantata nei suoi confronti, in via di surrogazione, dall'ente pubblico, presunzione riguardante sia la spettanza sia l'ammontare delle singole voci di danno riconosciute alla lavoratrice e chieste in ripetizione.
L'accoglimento del profilo di doglianza sopra esaminato rende superfluo, di tutta evidenza, l'esame delle ulteriori censure mosse dall' , che rimangono quindi assorbite. Pt_1
Alla luce di quanto sin esposto, dunque, l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va condannato a ripetere all' ai sensi dell'art.1916 c.c., gli stessi importi Controparte_3 Pt_1 che quest'ultimo ha calcolato ed erogato alla danneggiata in relazione all'infortunio sul lavoro di cui il
è stato dichiarato – con statuizione del primo giudice già passata in cosa giudicata – responsabile CP_3 esclusivo.
Tali importi risultano dall'attestazione aggiornata al 5.5.2023 che l' ha depositato con l'atto di appello, Pt_1 la quale riporta un credito (€ 70.051,27) che è già comprensivo dei miglioramenti della rendita intervenuti medio tempore nonchè degli interessi maturati sino a quella data;
e che dunque va maggiorato degli ulteriori interessi legali, da calcolarsi sulla sola sorte capitale sino al soddisfo, nonché dei futuri miglioramenti della rendita la cui congruità sia debitamente attestata.
In base al criterio della soccombenza, va condannato a rifondere all' le spese del Controparte_3 Pt_1 doppio grado di giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' ( avverso la sentenza Parte_1 Parte_1
n.950/2023 emessa dal Tribunale di Bari il 16.3.2023, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna a pagare all , per le causali di cui Controparte_3 Pt_1 in motivazione, l'importo di € 70.051,27, già comprensivo di miglioramenti della rendita e di interessi
2 legali sino al 5.5.23, oltre gli ulteriori interessi legali sulla sorte capitale sino al soddisfo, nonché i futuri miglioramenti della rendita la cui congruità sia debitamente attestata;
2) condanna altresì a rifondere all' le spese dei due gradi di giudizio, che liquida Controparte_3 Pt_1 in € 7.000,00 per il primo grado e in € 5.000,00 e per il presente grado, oltre RSG del 15%, CPA e IVA come per legge;
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 15.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Riccardo Leonetti Dott. Salvatore Grillo
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