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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/07/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 760/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 760/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Stefano Magni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Saveria CP_1 C.F._2
Ricci ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come da note congiuntamente depositate in data 30.06.2025.
Pubblico Ministero: «Visto» del 13.06.2025.
FATTO E DIRITTO pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 9.06.2025, i coniugi e Parte_1 [...] anno proposto domanda congiunta di separazione personale, dando atto di essersi CP_1 sposati a Prato, il 24.06.2022, con rito civile, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato: 1) di aver optato per il regime della separazione dei beni;
2) di aver fissato l'abitazione familiare nell'immobile sito in Prato in via
F. Fabiani n.9 di proprietà esclusiva della moglie;
3) che dall'unione delle parti è nata in Per_1 data 4.05.2010, ancora minorenne;
4) che entrambi i coniugi hanno un reddito autonomo;
5) che la comunione materiale e spirituale è venuta meno al punto da rendere intollerabile la convivenza.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore , nata il [...], al suo collocamento e mantenimento, e all'assegnazione della Per_1 casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della IG a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali della stessa, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto della minore, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 sposati a Prato il 24.06.2022 con atto trascritto nel registro degli CP_1 atti di matrimonio del predetto Comune al n. 105, parte I Serie A, anno 2022;
pagina 2 di 3 B) omologa l'accordo di seguito trascritto:
1) La casa coniugale posta in Prato, Via Fabiano Fabiani n° 9 (di proprietà della moglie) viene assegnata alla IG.ra che continuerà ad abitarvi insieme alla IG, CP_1 la quale vi manterrà la propria residenza;
2) Il IG. trasferirà altrove la sua residenza;
Parte_1
3) L'affido della IG sarà condiviso tra i genitori;
Per_1
4) La IG trascorrerà con il padre: Per_1
- un fine settimana ogni due, alternati;
- un giorno infrasettimanale;
- cinque giorni durante le festività Natalizie;
- il giorno di Pasqua ad anni alterni;
- 20 giorni, anche continuativi, durante le ferie estive;
5) Il IG. corrisponderà a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento della IG , la somma di € 300,00= (trecento) mensili, rivalutabili Per_1 annualmente secondo indici ISTAT;
6) Il IG. autorizza la IG.ra a percepire il 100% Parte_1 CP_1 dell'assegno unico universale per la IG;
Per_1
7) Le spese straordinarie, formative, sportive e sanitarie relative alla IG Per_1 graveranno al 50% su ciascun coniuge e si seguirà il protocollo adottato dal Tribunale di Prato;
8) I coniugi si dichiarano autonomi ed economicamente indipendenti, per cui nulla sarà reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento;
9) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
C) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria al suo passaggio in giudicato;
D) nulla sulle spese di lite.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 16/07/2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 760/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Stefano Magni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Saveria CP_1 C.F._2
Ricci ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come da note congiuntamente depositate in data 30.06.2025.
Pubblico Ministero: «Visto» del 13.06.2025.
FATTO E DIRITTO pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 9.06.2025, i coniugi e Parte_1 [...] anno proposto domanda congiunta di separazione personale, dando atto di essersi CP_1 sposati a Prato, il 24.06.2022, con rito civile, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato: 1) di aver optato per il regime della separazione dei beni;
2) di aver fissato l'abitazione familiare nell'immobile sito in Prato in via
F. Fabiani n.9 di proprietà esclusiva della moglie;
3) che dall'unione delle parti è nata in Per_1 data 4.05.2010, ancora minorenne;
4) che entrambi i coniugi hanno un reddito autonomo;
5) che la comunione materiale e spirituale è venuta meno al punto da rendere intollerabile la convivenza.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore , nata il [...], al suo collocamento e mantenimento, e all'assegnazione della Per_1 casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della IG a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali della stessa, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto della minore, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 sposati a Prato il 24.06.2022 con atto trascritto nel registro degli CP_1 atti di matrimonio del predetto Comune al n. 105, parte I Serie A, anno 2022;
pagina 2 di 3 B) omologa l'accordo di seguito trascritto:
1) La casa coniugale posta in Prato, Via Fabiano Fabiani n° 9 (di proprietà della moglie) viene assegnata alla IG.ra che continuerà ad abitarvi insieme alla IG, CP_1 la quale vi manterrà la propria residenza;
2) Il IG. trasferirà altrove la sua residenza;
Parte_1
3) L'affido della IG sarà condiviso tra i genitori;
Per_1
4) La IG trascorrerà con il padre: Per_1
- un fine settimana ogni due, alternati;
- un giorno infrasettimanale;
- cinque giorni durante le festività Natalizie;
- il giorno di Pasqua ad anni alterni;
- 20 giorni, anche continuativi, durante le ferie estive;
5) Il IG. corrisponderà a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento della IG , la somma di € 300,00= (trecento) mensili, rivalutabili Per_1 annualmente secondo indici ISTAT;
6) Il IG. autorizza la IG.ra a percepire il 100% Parte_1 CP_1 dell'assegno unico universale per la IG;
Per_1
7) Le spese straordinarie, formative, sportive e sanitarie relative alla IG Per_1 graveranno al 50% su ciascun coniuge e si seguirà il protocollo adottato dal Tribunale di Prato;
8) I coniugi si dichiarano autonomi ed economicamente indipendenti, per cui nulla sarà reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento;
9) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
C) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria al suo passaggio in giudicato;
D) nulla sulle spese di lite.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 16/07/2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
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