TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 05/08/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1302/2023 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, pendente tra
Parte_1 (C.F. ), residente in [...] fraz. Valdivilla C.F. 1 strada Borelli n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo AMBROGIO (C.F. C.F.
2 - fax:
), ed elettivamente domiciliato presso il suoEmail_1P.IVA 1 - PEC: studio in Bra (CN) p.zza Carlo Alberto n. 44, giusta procura speciale
[...]
residente a [...] nato il [...] in [...], C.F. C.F. 3
C.F._4 in LE delle ZE CP_2 nata il [...], C.F. Don G. Casetta 18 e
(At), residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni
GATTI, C.F. Ρ.Ινα P.IVA_2 nonché elettivamente domiciliati presso il Suo Studio C.F._5
,
Legale in NT FA LB (Cn), Fr. San Grato 30,
Oggetto: Opposizione a DI n. 349/2023 Tribunale di Asti.
OSSERVATO
Parte attrice svolge atto di citazione ex art. 645 cpc, avverso il DI come sopra rubricato,
secondo il seguente, letterale tenore:
"Preliminarmente, si rileva come il ricorso monitorio sia stato proposto congiuntamente da Parte_2 e ma il decreto ingiuntivo riporta soltanto il nominativo di CP_1 L'omissione dell'altra da CP_2
. '
parte ricorrente deve ritenersi un mero errore materiale del Giudice che ha firmato il decreto ingiuntivo e pertanto la presente opposizione viene espletata anche nei confronti di CP_2 Diversamente opinando, infatti, il Giudice, a fronte di un ricorso congiunto non avrebbe potuto, peraltro senza motivarlo, scindere il pagamento di un presunto credito solidale in favore di un soggetto ricorrente soltanto.
Preliminarmente ancora, si osserva che il ricorso monitorio è stato iscritto a ruolo il 27.02.2023 e pertanto alla presente opposizione trova applicazione la normativa ante entrata in vigore della Riforma Cartabia. Ciò in quanto "è al momento del deposito del decreto ingiuntivo e non alla data della notifica del ricorso e del decreto che dovrà essere posta attenzione per stabilire il momento in cui la pendenza del giudizio ha avuto inizio" (cfr. Cass. Civ., n. 23456 del 26.08.2021).
Quanto al merito, si osserva ed eccepisce quanto segue. Il sig. Parte_1 non ha assolutamente mai firmato né mai visto prima della notifica del ricorso la scrittura in originale datata 26.02.2021 così come prodotta ex adverso. Trattasi di una scrittura artatamente falsificata dai ricorrenti, nella sua stesura materiale verosimilmente di pugno di CP_2 di
, cui l'esponente disconosce nel modo più assoluto il contenuto della medesima, ovvero di aver mai ricevuto in prestito dai ricorrenti un solo euro.
Tale disconoscimento - è bene ribadire - viene fatto senza avere mai visionato l'originale di detta scrittura, ma la mera fotocopia che l'esponente ha richiesto all'avv. Gatti dopo aver ricevuto la notifica del ricorso monitorio e che quest'ultimo gli ha trasmesso (all. 1).
Ciò detto, occorre però chiarire quali sono stati i rapporti intercorsi tra l'esponente ed i ricorrenti.
madre diL'esponente è titolare di un'azienda agricola, così come la signora CP 2 CP_1 , il '
quale è stato fidanzato con la sorella dell'esponente per circa 6 anni e con la quale ha pure convissuto per circa 4 anni. Dopo che un anno fà (ad aprile 2022) hanno deciso di porre fine alla loro relazione, la sorella dell'esponente ha intrapreso una relazione sentimentale con un'altra persona.
Orbene, appena pochi giorni prima la data indicata nella predetta scrittura privata l'esponente ha venduto CP alla signora un trattore agricolo.
||prezzo pattuito era di € 18.000,00+lva: € 10.000,00+Iva sono stati regolarmente fatturati e pagati con assegno bancario (all. 2), mentre la restante parte è stata pagata
CP in contanti. Più precisamente, l'esponente ricorda che al momento della compravendita la signora aveva voluto scrivere di suo pugno su un foglio le date e gli importi delle quattro (o forse cinque) rate in cui gli avrebbe versato la restante somma in contanti. Dette rate sono quelle indicate nella scrittura prodotta da controparte, esclusa la prima di € 2.000 e così pure l'ultima di € 3.000.
L'esponente ricorda di aver firmato detto foglio, ma non ne ha mai ricevuto copia, nonostante, come si proverà nel corso di causa, l'abbia successivamente pure richiesto al sig. CP_1 .
CP
In ogni caso, la signora ha pagato all'esponente le rate pattuite in contanti e per l'esponente la cosa sembrava essere finita lì.
Invece, il sig. CP_1 e la di lui madre devono aver serbato dei sentimenti di rancore nei confronti dell'esponente, che li hanno spinti a compiere un gesto assolutamente sconsiderato, ovvero falsificare la predetta scrittura privata per fargliela in qualche modo 'pagare' (a lui personalmente o indirettamente alla propria sorella); altra spiegazione l'esponente non sa darsi.
Quanto suesposto è un fatto grave, perché costituisce una truffa processuale bella e buona, con inevitabili conseguenze anche di carattere penale. Per questa ragione, contestualmente al presente giudizio di opposizione l'esponente promuove querela di falso e si riserva di presentare una denuncia querela per truffa.
Fa poi sorridere leggere nel ricorso che vi sono state 'innumerevoli' richieste di restituzione delle somme prestate e poi non viene prodotta una sola lettera o mail che attesti tale circostanza. Come è possibile, ci si domanda, promuovere un giudizio monitorio fondato su una generica scrittura di riconoscimento di debito di un'ingente somma di denaro asseritamente data in prestito in contanti, priva di qualsivoglia indicazione di causale e di qualsivoglia indicazione della provenienza e del prelievo del denaro, senza neppure dimostrare di aver preventivamente mandato un solo sollecito scritto?
Oltretutto, è doveroso quanto spiacevole riferire che l'Avv. Gatti ha assistito i genitori dell'esponente in una procedura esecutiva immobiliare pendente avanti il Tribunale di Asti, che si è definita nel mese di gennaio del corrente anno. Come è possibile, ci si domanda ancora, che il Collega non si sia fatto lo scrupolo (anche deontologico) di inviare all'esponente una diffida di pagamento, a maggior ragione dal momento che la data indicata nella scrittura di riconoscimento di debito, ovvero il 31.12.2022, non è qualificata come termine perentorio ed a quella data lui ancora assisteva i propri genitori?!
Ciò detto, ci si astiene dal commentare una tal condotta e si lascia al Giudicante ogni ulteriore valutazione del comportamento serbato da controparte ante causa..."
In memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc, la difesa opponente precisa che "...Fermo il disconoscimento integrale della scrittura datata 26.02.2021 prodotta ex adverso e di cui l'esponente, allo stato, ha potuto prendere visione della mera fotocopia, si precisa che la firma che, ictu oculi, viene disconosciuta è la terza
(quella al fondo del foglio) e non la seconda, come erroneamente indicato nell'atto di citazione in opposizione. Trattasi di un mero errore materiale nell'indicazione della sottoscrizione contestata, in quanto le prime due firme che controparte asserisce essere state vergate da Parte_1 appaiono molto simili, mentre la terza è vistosamente difforme dalle prime due e, in ogni caso, la firma contestata era già stata identificata nell'atto di citazione in opposizione come quella "al fondo della scrittura"..."
Il documento in oggetto viene di seguito riportato in formato grafico:
Castoranoly ZE li 26-02-2021 12 Soutture private
Spotto peritt, Strow Lucs nato a [...] 22-0f 1992
Flori VA nata & LE ZE l25-06-1950 prestano al sig. AV AL ande nato a [...] li 02-04-1987, il quale si impegna of restituircle entro il 31-12-2022 la somma di euro. 13.000 tredicimila euro consegnata in 6 rate li 26-02-2021 (2000 duemila eur 13-03-2021 (1500 millecinquecento cure / 03-04-2021 (2000 duemila euro) 15-05-2021 (2000 duemila euro 03-07-2021 (2500 m duemila cinquecento euco
04-08-2021 3000 euro tremila curio
TT e i nformator in feole. Shore S. Wane. LU BR EL SL LETTO E CONFERMATO labrats Alexandro l 03-04-2021 Versato eur 100 ento Spri Silve Look Orbene, appare in radice irragionevole la prospettazione attorea: laddove la parte sostiene di non conoscere neppure il documento, salvo procedere al disconoscimento EFFETTIVO di una sola delle firme ivi vergate (inizialmente indicata come la seconda, poi invece facendosi riferimento alla terza sottoscrizione, ovvero quella posta in fondo alla pagina) il che implica il riconoscimento delle altre due che peraltro
-
appaiono agevolmente leggibili anche in copia, e certamente riconoscibili all'autore delle stesse, che anche dalla copia ben può verificare se si tratti di propria grafia, o altrimenti;
donde anche la non accoglibilità di
"riserva" di disconoscere nel prosieguo del giudizio. Al che però non si comprende come le due firme, una non oggetto di una specifica e tempestiva impugnazione nell'atto introduttivo (e da considerare quindi legalmente accertate ai sensi di legge, mancando un disconoscimento in termini) possano esser “finite” sul foglio in questione.
Potrebbe al più ipotizzarsi, in astratto, una fattispecie di abusivo riempimento di foglio firmato in bianco, ma la ricostruzione attorea non si svolge in questo senso, essendo al più accennata ma non argomentata un simile ipotesi, né può il giudicante discostarsi dalle allegazioni rituali delle difese.
La proposta querela di falso appare infine irrilevante alla decisione, onde la correlativa istanza deve esser rigettata: quand'anche la terza firma, recante il nome del AV, fosse inautentica, infatti, nessun beneficio ne discenderebbe per lo stesso, dato che detta terza sottoscrizione si limita a dare atto del passaggio di denaro (€ 100,00) dall'opponente alle controparti,
mentre il riconoscimento di debito si colloca più su nel documento, e le relative firme (come ampiamente argomentato) non sono state oggetto di contestazione precisa e specifica.
D'altro canto,
che il documento sia stato vergato in unica soluzione o meno, ed a chi appartenga la scritturazione del testo, sono circostanze di nessun rilievo, non essendo necessaria la contestualità nella formazione del documento, né la sua integrale autografia: essendo invece sufficiente che colui, che assume una obbligazione, proceda alla sottoscrizione del testo, ciò che è provato pienamente in causa per tutto quanto sopra salva, come detto, la irrilevante firma n. 3.
Le ragioni di opposizione appaiono dunque infondate.
Spese secondo la soccombenza.
PQM
Il tribunale,
Definitivamente pronunziando,
Rigetta la opposizione;
Conferma il DI opposto, anche in punto spese-DI da intendersi concesso a favore di entrambe le parti opposte, come correttamente rilevato dalla difesa opponente;
Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite di controparte,
che liquida in € 6.500 per compenso, oltre tutti accessori.
Si comunichi.
Asti, 3.8.2025
Il gi dott. Perfetti
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1302/2023 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, pendente tra
Parte_1 (C.F. ), residente in [...] fraz. Valdivilla C.F. 1 strada Borelli n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo AMBROGIO (C.F. C.F.
2 - fax:
), ed elettivamente domiciliato presso il suoEmail_1P.IVA 1 - PEC: studio in Bra (CN) p.zza Carlo Alberto n. 44, giusta procura speciale
[...]
residente a [...] nato il [...] in [...], C.F. C.F. 3
C.F._4 in LE delle ZE CP_2 nata il [...], C.F. Don G. Casetta 18 e
(At), residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni
GATTI, C.F. Ρ.Ινα P.IVA_2 nonché elettivamente domiciliati presso il Suo Studio C.F._5
,
Legale in NT FA LB (Cn), Fr. San Grato 30,
Oggetto: Opposizione a DI n. 349/2023 Tribunale di Asti.
OSSERVATO
Parte attrice svolge atto di citazione ex art. 645 cpc, avverso il DI come sopra rubricato,
secondo il seguente, letterale tenore:
"Preliminarmente, si rileva come il ricorso monitorio sia stato proposto congiuntamente da Parte_2 e ma il decreto ingiuntivo riporta soltanto il nominativo di CP_1 L'omissione dell'altra da CP_2
. '
parte ricorrente deve ritenersi un mero errore materiale del Giudice che ha firmato il decreto ingiuntivo e pertanto la presente opposizione viene espletata anche nei confronti di CP_2 Diversamente opinando, infatti, il Giudice, a fronte di un ricorso congiunto non avrebbe potuto, peraltro senza motivarlo, scindere il pagamento di un presunto credito solidale in favore di un soggetto ricorrente soltanto.
Preliminarmente ancora, si osserva che il ricorso monitorio è stato iscritto a ruolo il 27.02.2023 e pertanto alla presente opposizione trova applicazione la normativa ante entrata in vigore della Riforma Cartabia. Ciò in quanto "è al momento del deposito del decreto ingiuntivo e non alla data della notifica del ricorso e del decreto che dovrà essere posta attenzione per stabilire il momento in cui la pendenza del giudizio ha avuto inizio" (cfr. Cass. Civ., n. 23456 del 26.08.2021).
Quanto al merito, si osserva ed eccepisce quanto segue. Il sig. Parte_1 non ha assolutamente mai firmato né mai visto prima della notifica del ricorso la scrittura in originale datata 26.02.2021 così come prodotta ex adverso. Trattasi di una scrittura artatamente falsificata dai ricorrenti, nella sua stesura materiale verosimilmente di pugno di CP_2 di
, cui l'esponente disconosce nel modo più assoluto il contenuto della medesima, ovvero di aver mai ricevuto in prestito dai ricorrenti un solo euro.
Tale disconoscimento - è bene ribadire - viene fatto senza avere mai visionato l'originale di detta scrittura, ma la mera fotocopia che l'esponente ha richiesto all'avv. Gatti dopo aver ricevuto la notifica del ricorso monitorio e che quest'ultimo gli ha trasmesso (all. 1).
Ciò detto, occorre però chiarire quali sono stati i rapporti intercorsi tra l'esponente ed i ricorrenti.
madre diL'esponente è titolare di un'azienda agricola, così come la signora CP 2 CP_1 , il '
quale è stato fidanzato con la sorella dell'esponente per circa 6 anni e con la quale ha pure convissuto per circa 4 anni. Dopo che un anno fà (ad aprile 2022) hanno deciso di porre fine alla loro relazione, la sorella dell'esponente ha intrapreso una relazione sentimentale con un'altra persona.
Orbene, appena pochi giorni prima la data indicata nella predetta scrittura privata l'esponente ha venduto CP alla signora un trattore agricolo.
||prezzo pattuito era di € 18.000,00+lva: € 10.000,00+Iva sono stati regolarmente fatturati e pagati con assegno bancario (all. 2), mentre la restante parte è stata pagata
CP in contanti. Più precisamente, l'esponente ricorda che al momento della compravendita la signora aveva voluto scrivere di suo pugno su un foglio le date e gli importi delle quattro (o forse cinque) rate in cui gli avrebbe versato la restante somma in contanti. Dette rate sono quelle indicate nella scrittura prodotta da controparte, esclusa la prima di € 2.000 e così pure l'ultima di € 3.000.
L'esponente ricorda di aver firmato detto foglio, ma non ne ha mai ricevuto copia, nonostante, come si proverà nel corso di causa, l'abbia successivamente pure richiesto al sig. CP_1 .
CP
In ogni caso, la signora ha pagato all'esponente le rate pattuite in contanti e per l'esponente la cosa sembrava essere finita lì.
Invece, il sig. CP_1 e la di lui madre devono aver serbato dei sentimenti di rancore nei confronti dell'esponente, che li hanno spinti a compiere un gesto assolutamente sconsiderato, ovvero falsificare la predetta scrittura privata per fargliela in qualche modo 'pagare' (a lui personalmente o indirettamente alla propria sorella); altra spiegazione l'esponente non sa darsi.
Quanto suesposto è un fatto grave, perché costituisce una truffa processuale bella e buona, con inevitabili conseguenze anche di carattere penale. Per questa ragione, contestualmente al presente giudizio di opposizione l'esponente promuove querela di falso e si riserva di presentare una denuncia querela per truffa.
Fa poi sorridere leggere nel ricorso che vi sono state 'innumerevoli' richieste di restituzione delle somme prestate e poi non viene prodotta una sola lettera o mail che attesti tale circostanza. Come è possibile, ci si domanda, promuovere un giudizio monitorio fondato su una generica scrittura di riconoscimento di debito di un'ingente somma di denaro asseritamente data in prestito in contanti, priva di qualsivoglia indicazione di causale e di qualsivoglia indicazione della provenienza e del prelievo del denaro, senza neppure dimostrare di aver preventivamente mandato un solo sollecito scritto?
Oltretutto, è doveroso quanto spiacevole riferire che l'Avv. Gatti ha assistito i genitori dell'esponente in una procedura esecutiva immobiliare pendente avanti il Tribunale di Asti, che si è definita nel mese di gennaio del corrente anno. Come è possibile, ci si domanda ancora, che il Collega non si sia fatto lo scrupolo (anche deontologico) di inviare all'esponente una diffida di pagamento, a maggior ragione dal momento che la data indicata nella scrittura di riconoscimento di debito, ovvero il 31.12.2022, non è qualificata come termine perentorio ed a quella data lui ancora assisteva i propri genitori?!
Ciò detto, ci si astiene dal commentare una tal condotta e si lascia al Giudicante ogni ulteriore valutazione del comportamento serbato da controparte ante causa..."
In memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc, la difesa opponente precisa che "...Fermo il disconoscimento integrale della scrittura datata 26.02.2021 prodotta ex adverso e di cui l'esponente, allo stato, ha potuto prendere visione della mera fotocopia, si precisa che la firma che, ictu oculi, viene disconosciuta è la terza
(quella al fondo del foglio) e non la seconda, come erroneamente indicato nell'atto di citazione in opposizione. Trattasi di un mero errore materiale nell'indicazione della sottoscrizione contestata, in quanto le prime due firme che controparte asserisce essere state vergate da Parte_1 appaiono molto simili, mentre la terza è vistosamente difforme dalle prime due e, in ogni caso, la firma contestata era già stata identificata nell'atto di citazione in opposizione come quella "al fondo della scrittura"..."
Il documento in oggetto viene di seguito riportato in formato grafico:
Castoranoly ZE li 26-02-2021 12 Soutture private
Spotto peritt, Strow Lucs nato a [...] 22-0f 1992
Flori VA nata & LE ZE l25-06-1950 prestano al sig. AV AL ande nato a [...] li 02-04-1987, il quale si impegna of restituircle entro il 31-12-2022 la somma di euro. 13.000 tredicimila euro consegnata in 6 rate li 26-02-2021 (2000 duemila eur 13-03-2021 (1500 millecinquecento cure / 03-04-2021 (2000 duemila euro) 15-05-2021 (2000 duemila euro 03-07-2021 (2500 m duemila cinquecento euco
04-08-2021 3000 euro tremila curio
TT e i nformator in feole. Shore S. Wane. LU BR EL SL LETTO E CONFERMATO labrats Alexandro l 03-04-2021 Versato eur 100 ento Spri Silve Look Orbene, appare in radice irragionevole la prospettazione attorea: laddove la parte sostiene di non conoscere neppure il documento, salvo procedere al disconoscimento EFFETTIVO di una sola delle firme ivi vergate (inizialmente indicata come la seconda, poi invece facendosi riferimento alla terza sottoscrizione, ovvero quella posta in fondo alla pagina) il che implica il riconoscimento delle altre due che peraltro
-
appaiono agevolmente leggibili anche in copia, e certamente riconoscibili all'autore delle stesse, che anche dalla copia ben può verificare se si tratti di propria grafia, o altrimenti;
donde anche la non accoglibilità di
"riserva" di disconoscere nel prosieguo del giudizio. Al che però non si comprende come le due firme, una non oggetto di una specifica e tempestiva impugnazione nell'atto introduttivo (e da considerare quindi legalmente accertate ai sensi di legge, mancando un disconoscimento in termini) possano esser “finite” sul foglio in questione.
Potrebbe al più ipotizzarsi, in astratto, una fattispecie di abusivo riempimento di foglio firmato in bianco, ma la ricostruzione attorea non si svolge in questo senso, essendo al più accennata ma non argomentata un simile ipotesi, né può il giudicante discostarsi dalle allegazioni rituali delle difese.
La proposta querela di falso appare infine irrilevante alla decisione, onde la correlativa istanza deve esser rigettata: quand'anche la terza firma, recante il nome del AV, fosse inautentica, infatti, nessun beneficio ne discenderebbe per lo stesso, dato che detta terza sottoscrizione si limita a dare atto del passaggio di denaro (€ 100,00) dall'opponente alle controparti,
mentre il riconoscimento di debito si colloca più su nel documento, e le relative firme (come ampiamente argomentato) non sono state oggetto di contestazione precisa e specifica.
D'altro canto,
che il documento sia stato vergato in unica soluzione o meno, ed a chi appartenga la scritturazione del testo, sono circostanze di nessun rilievo, non essendo necessaria la contestualità nella formazione del documento, né la sua integrale autografia: essendo invece sufficiente che colui, che assume una obbligazione, proceda alla sottoscrizione del testo, ciò che è provato pienamente in causa per tutto quanto sopra salva, come detto, la irrilevante firma n. 3.
Le ragioni di opposizione appaiono dunque infondate.
Spese secondo la soccombenza.
PQM
Il tribunale,
Definitivamente pronunziando,
Rigetta la opposizione;
Conferma il DI opposto, anche in punto spese-DI da intendersi concesso a favore di entrambe le parti opposte, come correttamente rilevato dalla difesa opponente;
Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite di controparte,
che liquida in € 6.500 per compenso, oltre tutti accessori.
Si comunichi.
Asti, 3.8.2025
Il gi dott. Perfetti