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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/02/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 10635/2018 vertente tra:
DI , Parte_1 CP_1 Pt_1 CP_2 Parte_2 [...]
, (Avv. DOMENICO CARONE) Parte_3 Parte_4
-OPPONENTI/ATTORI IN RICONVENZIONALE-
E
, per essa, la sua procuratrice Avv. Maria Raffaella Turco) Controparte_3 CP_4
-OPPOSTA/CONVENUTA IN RICONVENZIONALE-
NONCHÉ
Avv. Massimiliano MUNI) Controparte_5
-INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.-
- FATTO E DIRITTO -
1. Con decreto ingiuntivo n. 1750/2018 (n. R.G. 5191/2018), emesso da questo Tribunale, la CP_3 (di seguito anche solo la e, per essa, la mandataria otteneva ingiunzione di
[...] CP_6 CP_4 pagamento della complessiva somma pari ad € 133.536,62 nei confronti della Rappresentante di Pt_1
(di seguito anche solo la correntista), debitrice principale, e , Controparte_7 Parte_2
e , fideiussori della detta società in virtù di due distinte fideiussioni Parte_3 Parte_4
(la prima del 29.07.2010 del tipo omnibus fino alla concorrenza di € 143.000,00 e la seconda, specifica, del
18.04.2011 fino alla concorrenza di € 42.500,00), a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 400923305
(già n. 651200/38), pari ad € 103.056,93, di saldo debitore del conto anticipi n. 400863652 (già n.15507/99 e n. 32002994), pari ad € 281,56, del residuo del mutuo chirografario n.3810446, pari ad € 30.198,13, oltre interessi convenzionali e di mora al tasso pattuito nei relativi contratti, nonché spese e competenze della procedura monitoria.
Con atto di citazione in opposizione avverso il già indicato decreto, gli odierni opponenti hanno chiesto di: “1) accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente bancario n. 400923305, già
651200/38, del 07.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni e dei collegati contratti, e, per l'effetto, procedere alla rideterminazione del relativo saldo anche a mezzo di consulenza tecnico contabile con espressa richiesta di revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, vorrà l'Ill.mo Tribunale adito: a) accertare e dichiarare la nullità degli addebiti regolati sul conto corrente superiori alla soglia usuraria e provvedere alla loro espunzione;
b) quanto ai costi finanziari, accertare e dichiarare la nullità e conseguentemente espungere tutte le voci a debito annotate sul conto corrente rivenienti dall'applicazione di tutti gli interessi, spese, valute e commissioni anche di massimo scoperto non concordate per iscritto, ovvero comunque non compiutamente concordate in tutti i loro elementi costitutivi (aliquota, base di calcolo, etc.), ovvero ancora prive di causa, con applicazione sostitutiva, per i soli interessi, anche creditori, del tasso legale tempo per tempo vigente, ovvero dei tassi previsti dall'art. 117, comma 7, T.U.B., e ciò per l'intera durata dei rapporti e comunque con riferimento al periodo intertemporale decorrente fra l'accensione del conto e l'eventuale stipulazione di una valida convenzione sopravvenuta;
c) accertare e dichiarare la nullità delle capitalizzazioni e dell'anatocismo praticati e provvedere alla loro espunzione;
d) accertare e dichiarare la prescrizione di tutte le pretese azionate oltre il termine di legge All'esito della riclassificazione,
Vorrà quindi il Tribunale accertare e dichiarare - l'inesistenza del credito siccome azionato dalla Banca in sede monitoria e per l'effetto accertare e dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1750/2018 ed eventualmente condannare la convenuta al pagamento, in favore CP_6 degli attori, della somma che dovesse risultare non dovuta, con aggravio di interessi al tasso legale fino all'effettivo adempimento, salvo il maggior danno da determinarsi in corso di causa;
2. accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente bancario n. 400863652 già 15507/99, già 32002994, del
18.07.2005 e successive modifiche ed integrazioni e dei collegati contratti, e, per l'effetto, procedere alla rideterminazione del relativo saldo anche a mezzo di consulenza tecnico contabile con espressa richiesta di revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, Vorrà l'Ill.mo Tribunale adito: a) accertare
e dichiarare la nullità degli addebiti regolati sul conto corrente superiori alla soglia usuraria e provvedere alla loro espunzione;
b) quanto ai costi finanziari, accertare e dichiarare la nullità e conseguentemente espungere tutte le voci a debito annotate sul conto corrente rivenienti dall'applicazione di tutti gli interessi, spese, valute e commissioni anche di massimo scoperto non concordate per iscritto, ovvero comunque non compiutamente concordate in tutti i loro elementi costitutivi (aliquota, base di calcolo, etc.), ovvero ancora prive di causa, con applicazione sostitutiva, per i soli interessi, anche creditori, del tasso legale tempo per tempo vigente, ovvero dei tassi previsti dall'art. 117, comma 7, T.U.B., e ciò per l'intera durata dei rapporti
e comunque con riferimento al periodo intertemporale decorrente fra l'accensione del conto e l'eventuale stipulazione di una valida convenzione sopravvenuta;
c) accertare e dichiarare la nullità delle capitalizzazioni e dell'anatocismo praticati e provvedere alla loro espunzione;
d) accertare e dichiarare la prescrizione di tutte le pretese azionate oltre il termine di legge;
e) accertare e dichiarare la invalidità del contratto alla luce di tutte le eccezioni in atti;
All'esito della riclassificazione, Vorrà quindi il Tribunale accertare e dichiarare - l'inesistenza del credito siccome azionato dalla Banca in sede monitoria e per
l'effetto accertare e dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
1750/2018 ed eventualmente condannare la Banca convenuta al pagamento, in favore degli attori, della somma che dovesse risultare non dovuta, con aggravio di interessi al tasso legale fino all'effettivo adempimento, salvo il maggior danno da determinarsi in corso di causa.
3. accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo chirografario n. 3810446 del 18.04.2011 e, per l'effetto, procedere alla rideterminazione del relativo saldo anche a mezzo di consulenza tecnico contabile con espressa richiesta di revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, Vorrà l'Ill.mo Tribunale adito: a) accertare
e dichiarare la nullità dei tassi applicati per violazione della l. n. 108/1996 e/o, in subordine, per indeterminatezza dei tassi applicati con ripetizione e ricalcolo;
b) accertare e dichiarare, ad ogni modo, la invalidità del contratto alla luce di tutte le eccezioni in atti;
All'esito della riclassificazione, Vorrà quindi il
Tribunale accertare e dichiarare - l'inesistenza del credito siccome azionato dalla Banca in sede monitoria e per l'effetto accertare e dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
1750/2018 ed eventualmente condannare la Banca convenuta al pagamento, in favore degli attori, della somma che dovesse risultare non dovuta, con aggravio di interessi al tasso legale fino all'effettivo adempimento, salvo il maggior danno da determinarsi in corso di causa.
4. accertare e dichiarare la nullità della fideiussione del 18.04.2011 sino a € 42.520,00. In particolare, Vorrà l'Ill.mo Tribunale adito: a) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità del contratto per tutti i rilievi effettuati in ordine alle firme;
b) accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione per mancanza di accordo per tutte le causali in atto;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 1938 c.c. per le causali in atto esposte;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 1956 c.c. per le causali in atto esposte;
c) accertare e dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c.; d) in via di ulteriore gradazione, ferma ogni contestazione, accertare e dichiarare, alla luce del collegamento negoziale esistente con il mutuo chirografario n. 3810446 del 18.04.2011, la fideiussione in duriorem e, per l'effetto, limitarla in ragione del ricalcolo effettuando in considerazione della conversione del mutuo in oggetto da oneroso in gratuito nonché, ad ogni modo, includere il costo della fideiussione nei costi del mutuo;
e) in subordine, in virtù dell'accoglimento delle eccezioni di nullità proposte, accertare e dichiarare l'invalidità e/o inefficacia e/o nullità dell'obbligazione fideiussoria con conseguente liberazione da tutte le obbligazioni previste;
f) per l'effetto, in tutti i casi accertare e dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n.1750/2018; 5. accertare e dichiarare la nullità degli affidamenti del 29.07.2010 di sino a € 70.000,00 c/c n. 400863652 e sino a complessivi € 25.000,00 c/c 400923305, e, per l'effetto, procedere alla rideterminazione del relativo saldo anche a mezzo di consulenza tecnico contabile con espressa richiesta di revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, Vorrà l'Ill.mo Tribunale adito: a) accertare e dichiarare la nullità degli addebiti regolati sul conto corrente superiori alla soglia usuraria e provvedere alla loro espunzione;
b) quanto ai costi finanziari, accertare e dichiarare la nullità e conseguentemente espungere tutte le voci a debito annotate sul conto corrente rivenienti dall'applicazione di tutti gli interessi, spese, valute e commissioni anche di massimo scoperto n concordate per iscritto, ovvero comunque non compiutamente concordate in tutti i loro elementi costitutivi (aliquota, base di calcolo, etc.), ovvero ancora prive di causa, con applicazione sostitutiva, per i soli interessi, anche creditori, del tasso legale tempo per tempo vigente, ovvero dei tassi previsti dall'art. 117, comma 7, T.U.B., e ciò per l'intera durata dei rapporti e comunque con riferimento al periodo intertemporale decorrente fra l'accensione del conto e l'eventuale stipulazione di una valida convenzione sopravvenuta;
c) accertare e dichiarare la nullità delle capitalizzazioni e dell'anatocismo praticati e provvedere alla loro espunzione;
d) accertare e dichiarare la prescrizione di tutte le pretese azionate oltre il termine di legge;
All'esito, Vorrà quindi il Tribunale accertare e dichiarare -
l'inesistenza del credito siccome azionato dalla Banca in sede monitoria e per l'effetto accertare e dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1750/2018 ed eventualmente condannare la Banca convenuta al pagamento, in favore degli attori, della somma che dovesse risultare non dovuta, con aggravio di interessi al tasso legale fino all'effettivo adempimento, salvo il maggior danno da determinarsi in corso di causa.
6. accertare e dichiarare la nullità della fideiussione del 29.07.2010 sino a €
143.000,00 In particolare, Vorrà l'Ill.mo Tribunale adito: a) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità del contratto per tutti i rilievi effettuati in ordine alle firme;
b) accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione per violazione degli artt. 1936 in combinato disposto con gli artt. 1346 e 1418 c.c.; accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione per mancanza di accordo per tutte le causali in atto;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 1938 c.c. per le causali in atto esposte;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 1956 c.c. per le causali in atto esposte;
c) accertare e dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c.; d) in via di ulteriore gradazione, ferma ogni contestazione, accertare e dichiarare, la fideiussione in duriorem e, per l'effetto, limitarla, per il quanto esposto in narrativa, in ragione del collegamento con i soli affidamenti del 29.07.2010 e secondo il ricalcolo imposto in ragione della nullità degli stessi per le somme indebite percepite nonché, ad ogni modo, includere il costo della fideiussione nei costi dei detti affidamenti;
e) in subordine, in virtù dell'accoglimento delle eccezioni di nullità proposte, accertare e dichiarare l'invalidità e/o inefficacia e/o nullità dell'obbligazione fideiussoria con conseguente liberazione da tutte le obbligazioni previste;
e) per l'effetto, in tutti i casi accertare e dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n.1750/2018. 7. accertare e dichiarare la tenuta al risarcimento del danno per le poste illegittimamente esatte come a CP_6 quantificarsi in corso di causa, oltre interessi, nonché al risarcimento della somma di € 50.000,00, oltre interessi, a titolo di danno cagionato per la revoca del contratto di Agenzia e per l'effetto condannarla al pagamento delle dette somme ovvero, in subordine, a quelle, minori o maggiori a ritenersi di giustizia.
8. comunque accertare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 1750/2018 e non provato e per
l'effetto integralmente revocarlo nonché rigettare per carenza dei presupposti di legge la richiesta di provvisoria esecuzione.
9. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la e per essa, la sua procuratrice Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione per infondatezza in fatto ed in diritto, “l'istanza di CP_4 verificazione ex art.216 c.p.c. dei documenti le cui firme sono state disconosciute e, per l'effetto adottare, i provvedimenti di cui agli artt. 217 e ss. c.p.c.” nonché la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; con vittoria di spese e compensi di lite.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si è costituita la (poi Controparte_5 Controparte_5
rappresentando di essere succeduta, a titolo particolare, nelle ragioni creditorie già di titolarità della
[...]
Banca e riportandosi alle conclusioni della stessa.
Autorizzata la richiesta di deposito della documentazione in originale da parte della intervenuta, con provvedimento del 13.10.20 è stata disposta l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1 bis del D.lgs. n. 28/2010 (espletata poi con esito negativo).
Con ordinanza del 2.3.21 sono stati concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, successivamente, con ordinanza del 15.12.21, disposta la CTU grafologica e la CTU contabile con formulazione dei relativi quesiti.
Con provvedimento del 4.10.22 è stata disposta l'integrazione della CTU contabile a seguito dei rilievi avanzati dalla difesa degli odierni opponenti.
Istruita la causa mediante la produzione documentale delle parti, la CTU grafologica e le due CTU contabili testé menzionate, con ordinanza del 5.11.24 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
2. L'opposizione va parzialmente accolta per quanto di ragione.
2.1. La difesa degli opponenti ha eccepito, in via preliminare, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della Banca opposta sull'assunto che la stessa non ha fornito la prova della pretesa creditoria, sia nella fase monitoria che nel presente giudizio di opposizione, rispetto ai saldi dei rapporti in parola (v. punto n.1, pagg.
3-6 atto di opposizione).
La doglianza è parzialmente fondata. Sul punto, si rileva che è vero che per costante orientamento giurisprudenziale formatosi in seno alla
Suprema Corte “(…) l'esibizione dell'estratto conto certificato ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993 (…) riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto (…).
In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare
l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (Cfr. ex multis, Cass. n.
1892/2023; Cass. n. 23852/2020). Tuttavia, è altrettanto vero che “Nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo (mediante la produzione integrale e continuativa degli estratti conto, Cfr. Cass. nn. 27589/20 e 9365/20) e fornire così la piena prova della propria pretesa” (Cfr. ex multis Cass. n. 14870/2022).
Orbene nel caso in esame, in sede di operazioni peritali è emerso che la difesa della Banca opposta ha parzialmente assolto all'onere probatorio su di essa gravante ex art. 2697 c.c. rispetto ai rapporti in odierna contestazione poiché, da un lato, ha correttamente documentato sia il rapporto di conto corrente n.
400923305 (già 651200/38), depositando in atti il relativo contratto ed il contratto della tecnicamente collegata apertura di credito (del 29.07.2010, per l'importo pari ad € 25.000,00) nonché la serie continua degli estratti conto, dalla data di accensione (03.04.1998) fino alla data di chiusura (avvenuta il 30.11.2014, per c.d. estinzione per sofferenza), sia il mutuo chirografario n.3810446 depositando il relativo contratto del
18.04.2011 con relativo piano di ammortamento;
dall'altro lato, invece, rispetto al conto anticipi n.
400863652 (già 32002994) del 18.07.2005, a cui è tecnicamente collegato il contratto di apertura di credito del 29.07.2010 per l'importo pari ad € 70.000,00, nonostante la produzione da parte della Banca opposta dei relativi contratti, il perito incaricato ha rilevato che la serie degli estratti conto è incompleta (v. pagg. 14 e 15 prima perizia).
In particolare, il CTU, nel primo elaborato, ha riferito che “La documentazione non consente la ricostruzione del rapporto. Difatti per il periodo dal 16.10.2006 al 30.06.2008 sono disponibili gli estratti conto scalari ed il dettaglio competenze, mentre per il periodo dal 02.01.2009 al 10.11.2014 sono disponibili le liste movimenti. Risultano mancanti il 3° trimestre 2008 ed il 4° trim 2008.” (v. pag. 25 prima perizia e pagg. 6 e 7 seconda perizia).
Inoltre, il consulente tecnico “Nel periodo documentato dagli scalari, (…) ha raggruppato i saldi per valuta determinando la movimentazione, per il periodo di estratti conto mancanti ha effettuato una operazione di raccordo, mentre per il periodo successivo ha estrapolato la lista movimenti”, concludendo, condivisibilmente, che: “Tale tecnica non è esente da criticità in quanto non è possibile determinare con esattezza il dettaglio dei movimenti ed il dettaglio delle competenze addebitate.”(v. pag. 7 secondo elaborato).
Pertanto, ne discende che la doglianza degli opponenti inerente al mancato assolvimento dell'onere probatorio è fondata rispetto al conto anticipi n. 400863652 (già 32002994), ragion per cui le competenze maturate sul conto de quo ed oggetto di giroconto sul conto n. 400923305 (già 651200/38), andranno espunte dal ricalcolo di quest'ultimo rapporto.
3.1 Ciò premesso, il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento, ai fini della rideterminazione del saldo dare/avere, del conto corrente n. 400923305 (già 651200/38) del 03.04.1998, a cui è tecnicamente collegata l'apertura di credito del 29.07.2010 per l'importo pari ad € 25.000,00, intercorso tra la CP_3
(allora e la Rappresentante di i cui estratti
[...] CP_8 Pt_1 Controparte_7 conto disponibili in atti decorrono dalla data di accensione, 03.04.1998, fino all'estinzione per sofferenza del
30.11.2014 con saldo finale a debito per la correntista pari ad € 102.156,82, saldo contestato dagli odierni opponenti per l'illegittimo addebito di importi non dovuti a titolo di interessi ultra-legali, anatocismo, commissione di massimo scoperto, altre commissioni e spese, usura e valute fittizie.
Il perito incaricato, nel rispondere ai quesiti formulati con i provvedimenti del 15.12.21 e del 4.10.22, ha preliminarmente analizzato il conto de quo redigendo le tabelle di cui a pagg. 16-19 della prima perizia in cui sono state elencate le movimentazioni, per poi procedere alla verifica del superamento del tasso soglia usura
(TSU), ai sensi della L. n.108/96 e ss.mm.ii. e sulla base delle Istruzioni della Banca d'Italia ratione temporis applicabili ai fini del calcolo del tasso effettivo globale (TEG) per tutti i trimestri del rapporto in esame, con particolare riferimento al momento della pattuizione (c.d. usura originaria, l'unica rilevante, cfr. S.S.U.U. n.
24675/2017), a seguito dell'esercizio dello ius variandi ex art. 118 TUB e con la separata comparizione della c.d. “CMS soglia” (cfr. SS.UU. n. 16303/2018), concludendo che: “si è verificato il superamento delle soglie di usura per i TEG trimestrali del conto corrente n. 400923305 (già 651200/38) nel: - 1° trim. 2005; - 3° trim. 2008; - 1° trim. 2014. Dai rilievi in merito allo jus variandi è emerso che il superamento delle soglie di usura è imputabile alla variazione dei tassi di interesse solo dal 1° trimestre 2014” (v. pag. 24 prima perizia).
Nel dettaglio, il perito, nel rispondere alle osservazioni del CTP della intervenuta (v. pag. 5 dell'allegato della prima perizia) ha riferito che “nel 1° trim. 2014 la banca ha applicato il tasso entro fido del 13,60% ed extra fido del 15,60% superiori ai tassi vigenti contrattualmente pari al 10,90% entro fido ed al 11,90% extra fido.” Sul punto, si evidenzia che secondo l'indirizzo pretorio prevalente -qui condiviso- formatosi sul punto:
“Nel caso in cui (…) il tasso applicato venga a superare il tasso soglia in seguito a modificazioni unilaterali della banca o anche a pattuizioni concluse successivamente all'entrata in vigore della legge 108/96 la sanzione non potrà essere che quella del comma 2 dell'art.1815 c.c., con la conseguenza che nessun interesse sarà dovuto” (Cfr. Trib. di Padova, 12 agosto 2014, n.2600; Trib. di Roma, 23 ottobre 2019, n.
2400).
Ne consegue che la doglianza degli opponenti inerente all'usura è fondata limitatamente al periodo intercorrente dall' 1.1.2014 sino al 3.11.2014 (trattandosi, invece di c.d. usura sopravvenuta nel 1° trimestre
2005 ed al 3° trimestre 2008, quindi irrilevante, Cfr. S.S.U.U. n. 24675/2017) lasso temporale in cui va applicato il disposto dell'art. 1815, 2 co., c.c. ovvero escludendo gli interessi ai fini del ricalcolo.
Quanto, invece, all'illegittima applicazione degli interessi ultra-legali ex art. 1284 c.c. per mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam dall'art. 117 TUB, lamentata dalla difesa degli opponenti, si rileva che la stessa è infondata poiché sia nel contratto del conto n. 400923305 (già 651200/38) del
03.04.1998 sia nel contratto della collegata l'apertura di credito del 29.07.2010 per l'importo pari ad €
25.000,00 del 29.07.2010, depositati nel procedimento monitorio (v. all.ti 7 e 11 fasc. monitorio) gli interessi sono stati validamente sottoscritti dalle parti giusta specifica indicazione e relativa pattuizione.
Con riferimento alla commissione di massimo scoperto (C.M.S.), il perito ha senza errori espunto dal ricalcolo gli importi addebitati a tale titolo al rapporto in esame attesa l'assenza della pattuizione rispetto alla modalità di calcolo, alla modalità di applicazione ed alla indicazione del criterio di calcolo (base di calcolo)
(v. pag. 29 prima perizia e pag. 5 seconda perizia); per tale ragione, la stessa va dichiarata nulla per indeterminatezza in base al comb. disp. degli artt. 1346 e 1418, 2 co. c.c. ed i relativi importi addebitati vanno espunti.
Quanto alle commissioni diverse dalla CMS, si rileva che nel contratto di apertura di credito del
29.07.2010 per l'importo pari € 25.000,00 è stato validamente pattuito il c.d. corrispettivo su accordato nella misura pari allo 0,50% e la commissione di istruttoria veloce, così come previsto dall' art. 117-bis del D.lgs.
n. 385/93 e ss.mm.ii. (TUB) e dalla Delibera CICR n. 644 del 30.06.2012, sicché il perito, valutata positivamente la corrispondenza tra quanto pattuito tra le parti e quanto effettivamente applicato dalla CP_6 al rapporto de quo, ha correttamente lasciato immutati gli importi addebitati a tali titoli.
Quanto alla clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi (i.e. anatocismo), si rileva che il CTU ha riscontrato l'applicazione della stessa da parte della al conto n. 400923305 (già 651200/38) durante CP_6 tutta la durata del rapporto.
Tuttavia, va osservato che il rapporto in esame è stato stipulato in data 03.04.1998, quindi in un periodo storico in cui l'anatocismo era vietato dal disposto dell'art. 1283 del c.c., a mente del quale “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”; sul punto, è intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite, statuendo che “in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi debitori di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 425/2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e la efficacia – fino all'entrata in vigore della delibera del CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 – delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, a una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma giuridica che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico
(opinio juris ac necessitatis) (cfr. SS.UU. n. 21095/2004).
A ciò va aggiunto che per il periodo successivo all'entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio
2000 (intervenuta a seguito della modifica dell'art. 120 del TUB ex L. 342 del 4 agosto 1999, in forza della quale è stato assegnato al CICR il compito di emettere una disciplina inerente alla possibilità per i contratti bancari di applicare l'interesse composto) si rende necessario, ai fini della validità della clausola anatocistica, che la stessa sia specificamente pattuita tra le parti per iscritto (art. 6) o, in tema di adeguamento dei contratti stipulati nel periodo precedente all'entrata in vigore della Delibera CICR, “qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.” (art. 7).
Sul punto, secondo l'orientamento del Supremo Consesso -qui condiviso- si osserva che se prima dell'entrata in vigore della Delibera CICR del 09.02.2000 “la clausola di capitalizzazione degli interessi è affetta da nullità, sembra difficile negare che l'adeguamento alle disposizioni della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere (...) non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali (...) con la conseguenza che, non essendo stata approvata, l'operata variazione contrattuale (...) è inefficace nei suoi confronti e non impedisce la nullità di dispiegare ogni suo più ampio effetto con riguardo all'intera durata del rapporto.” (cfr. Cass. n. 26769/2019)
Orbene, nel caso di specie la clausola in esame non solo era vietata ex art. 1283 c.c. al momento dell'accensione del rapporto n. 400923305 (già 651200/38), essendo lo stesso sorto in data 03.04.1998, ma vi
è anche il difetto della obbligatoria forma scritta, richiesta ex art. 6 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, oltre alla circostanza che la Banca opposta non ha fornito la prova né della pubblicazione sulla G.U. dell'adeguamento alla nuova disciplina entro il termine del 30 giugno 2000 né dell' assenza del peggioramento delle condizioni economiche del rapporto de quo a seguito dell'applicazione dell'anatocismo. Ne discende che gli importi addebitati a titolo di anatocismo al rapporto de quo sono illegittimi, ai sensi del comb. disp. degli artt. 1283 e 1418, 2 co. c.c., 120 TUB, 6 e 7 Delibera CICR del 9 febbraio 2000, e, pertanto, vanno espunti dal ricalcolo del conto n. 400923305 (già 651200/38).
Quanto, infine, alle spese di tenuta conto e le date valuta, il CTU ha condivisibilmente applicato le stesse così come pattuite tra le parti nel contratto di accensione del 03.04.1998 (v. pag. 30 prima perizia).
3.2. Alla luce di quanto precede, si dichiara che il saldo del conto corrente n. 400923305 (già
651200/38) intercorso tra la (in precedenza e la Rappresentante Controparte_3 CP_8 Pt_1 di a cui è tecnicamente collegato il contratto di apertura di credito del Controparte_7
29.07.2010 per l'importo pari ad € 25.000,00, è pari ad € 50.151,36 a debito della società correntista, alla data del 30.11.2014, importo inferiore rispetto a quello riportato nell'estratto certificato ex art. 50 d. lgs. n.
385/1993 ed azionato in sede monitoria.
Ne discende che il decreto ingiuntivo n. 1750/2018 (n. R.G. 5191/2018) va revocato.
4. Con riferimento al mutuo chirografario n.3810446 denominato “impresa a tasso fisso”, stipulato in data 18.04.2011 tra la Rappresentante di (precedentemente, Pt_1 Controparte_7 [...]
per l'importo pari ad € 42.519,00, garantito dalla Controparte_9 fideiussione specifica fino a € 42.500,00 rilasciata il 18.4.11 da , e Parte_3 Parte_4 [...]
il cui saldo debitore al 23.5.17 pari ad € 30.198,13 è stato azionato in sede monitoria dalla CP_7
la difesa degli opponenti ha richiesto la declaratoria di nullità dello stesso a causa dell'apocrifia delle CP_6 firme ivi apposte, dell'usura e dell' assenza di specificazione del regime finanziario applicato (se a interesse semplice o a interesse composto).
Le doglianze sono infondate.
Quanto all'apocrifia delle firme, il CTU grafologico incaricato, in risposta ai quesiti formulati con l'ordinanza del 15.12.2021 ed applicando le indagini grafologiche e grafoscopiche forensi secondo le linee guida dell'European Network of Forensic Science Institutes ( , la Rete Europea degli Istituti di CP_10
Scienze Forensi nonché seguendo il protocollo dell'Associazione Grafologica Italiana (A.G.I.), ha in un primo momento “confermato quanto già riscontrabile a luce naturale, cioè l'insussistenza di cancellature, abrasioni della cellulosa, manomissioni chimiche, ripassi su scritte a matita o altro tipo di alterazione sospetta in coincidenza delle scritture disconosciute.” (v. pag. 12 perizia grafologica).
Il perito ha, poi, proceduto in sede di operazioni peritali con l'acquisizione del saggio grafico di comparazione integrandolo con la documentazione comparativa fornita dai sottoscrittori il mutuo de quo,
e , ovvero le firme autografe apposte dagli stessi sul mandato rilasciato Parte_4 Parte_2 al difensore, sul documento d'identità esibito in originale al CTU e sul verbale di inizio delle operazioni peritali.
Dall'attento esame effettuato il CTU ha concluso che: (i) quanto alle firme apposte da Parte_4 “è emerso che le contestate contrassegnate con Y1, Y3, Y7, Y8 sono apocrife” (ovvero quelle apposte
[...] nei contratti di fideiussione, di cui si discorrerà meglio nel prosieguo)“mentre le rimanenti” (tra cui quelle inerenti al mutuo) “si attagliano alle comparative dimostrando di essere autografe” (v. pagg. 41-70 perizia grafologica); (ii) quanto alle firme apposte da “La formula scrittoria qui emersa, posta a Parte_2 confronto con i connotati grafologici emergenti dalle firme contestate designa non solo la compatibilità di fondo strutturale ma anche convergenze di indubbio valore segnaletico che conducono al giudizio di autografia di tutte le contestate.” (v. pagg. 63-70 perizia grafologica)
Ne consegue che la doglianza degli opponenti è infondata.
Quanto alla lamentata usura, il perito contabile ha preliminarmente analizzato ed elencato le condizioni economiche del mutuo de quo (v. pagg. da 31 a 33 della prima perizia) per poi procedere all'individuazione del tasso soglia usura (TSU), ex art. 2, co. 4, L. 108/1996 e ss.mm.ii., pari al 15,375%, il quale è stato correttamente calcolato dal CTU aumentando della metà il Tasso effettivo globale medio (TEGM) per la categoria “altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”, come riportato dal “Decreto del Ministero
Economia e Finanze per la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi per categorie di operazioni ai fini della legge sull'usura”, relativo al secondo trimestre del 2011, considerato che il contratto di mutuo chirografario n.3810446 è stato stipulato il 18.04.2011 (TEGM = 10,25%; TSU=TEGM * 1,5 = 10,25% *
1,5 = 15,375%).
Per ciò che concerne gli interessi moratori, il CTU ha correttamente calcolato il relativo tasso soglia applicando la maggiorazione del 2,1 % al TEGM, come rilevato ut supra, aumentandolo poi della metà, concludendo correttamente che “il tasso soglia con la maggiorazione media degli interessi moratori è
18,525%: [(TEGM + 2,1%) * 1,5] = [(10,25% + 2,1%) * 1,5 = 18,525%.” (v. pagg. 33 e 34).
Il CTU ha, poi, calcolato il tasso effettivo globale (TEG) del rapporto de quo includendo le condizioni economiche pattuite secondo la formula del TAEG prevista nel Decreto del Ministro del Tesoro del
08.07.1992 richiamata nelle Istruzioni della Banca d'Italia pro tempore vigenti, concludendo che “Il T.E.G. per gli interessi corrispettivi alla data di sottoscrizione del contratto (…) è pari al 9,271%, che non risulta usurario in quanto è inferiore al tasso soglia ordinario del 15,375%.” (TEG = 9,271% < TSU = 15,375%);
“Il T.E.G. per gli interessi moratori alla data di sottoscrizione del contratto, invece, è pari 13,271% (cioè pari alla sommatoria tra il T.E.G. in precedenza determinato per gli interessi corrispettivi del 9,271% e lo spread degli interessi di mora del 4,00% pattuito in contratto all'art.4) e, dunque, non risulta usurario in quanto è inferiore al tasso soglia incrementato di 2,1 punti percentuali del 18,525%.” (v. pag. 40 prima perizia).
La doglianza degli opponenti riguardante l'usura è, quindi, infondata.
Infine, la difesa degli opponenti ha richiesto la declaratoria di nullità del mutuo in esame a causa dell'assenza di specificazione del regime finanziario applicato.
Sul punto, si rileva che trattandosi di finanziamento a tasso fisso con piano di ammortamento alla francese, così come riportato nella denominazione “mutuo chirografario impresa a tasso fisso” e dalla espletata perizia (v. pagg.
9-10 secondo elaborato), le Sezioni Unite (sent. n. 15130/2024) si sono recentemente espresse enunciando il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Il perito, inoltre, ha “rielaborato il piano di ammortamento del mutuo in esame, applicando le condizioni contrattuali convenute nel contratto del 18.04.2011, verificandone l'esatta corrispondenza rispetto a quello accluso al contratto stesso e sottoscritto dalle parti al momento della stipula” concludendo che “la somma ancora dovuta dalla parte finanziata per il mutuo chirografario n.3810446 è pari a €
30.186,47 al 23.05.2017, oltre € 11,66 per interessi maturati in pari data, come da richiesta della nel CP_6 ricorso per decreto ingiuntivo.” (v. pag. 41 prima perizia).
La doglianza è infondata e, pertanto, va respinta, permanendo in capo alla Rappresentante di Pt_1 la debitoria azionata in sede monitoria dalla Banca. Controparte_7
5. La difesa degli opponenti ha, inoltre, eccepito la nullità delle due distinte fideiussioni, la prima del
29.07.2010 del tipo omnibus fino alla concorrenza di € 143.000,00 e la seconda, specifica ed inerente al mutuo, del 18.04.11, prestate da , e a garanzia delle Parte_2 Parte_3 Parte_4 obbligazioni assunte dalla Rappresentante di nei confronti della Pt_1 Controparte_7
a causa dell'apocrifia delle firme ivi apposte, espressamente disconosciute ex art. 2719 c.c., Controparte_3 per mancanza di accordo, per violazione degli artt. 1936, 1938, 1956, 1945 c.c.; in subordine, la decadenza ex art. 1957 o la riduzione ex art. 1941 c.c. delle stesse.
Le doglianze sono parzialmente fondate.
Quanto all'autenticità delle firme, come visto in precedenza è stata disposta una perizia grafologica al fine di verificare quanto eccepito dagli opponenti giusta ordinanza del 15.12.2021 con formulazione dei relativi quesiti.
Il CTU, applicando la metodologia innanzi decritta nonché le nozioni di neurofisiologia, la struttura grafomotoria portante della personalità, della genesi della gestualità che lo qualifica e del temperamento di base, ha esaminato le firme autografe dei fideiussori , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
comparandole con quelle presenti su diversa documentazione (atto di compravendita del 20.7.2011
[...] per quanto riguarda il solo , documenti di identità, mandato alle liti al difensore per Parte_3 ciascuno di essi) e su quella fornita in sede di operazioni peritali, concludendo che: “a) Le firme in verifica a nome sono AUTOGRAFE, ad eccezione di quelle indicate con X1 e X3, apposte alle Parte_3 pagine 2/4 e 4/4 della fideiussione datata 29.07.2010, risultate APOCRIFE. b) Le firme in verifica a nome sono AUTOGRAFE, escluse quelle contrassegnate con Y1, Y3, apposte alle pagine 2/4 e Parte_4
4/4 della fideiussione datata 29.07.2010 e quelle contraddistinte con Y7, Y8 apposte alle pagine 4/4 della fideiussione datata 18/04/2012, risultate APOCRIFE. c) Le firme in verifica a nome sono Parte_2 tutte AUTOGRAFE” (v. pag. 70 perizia grafologica).
Orbene, per quanto riguarda la doglianza è, quindi, infondata attesa l'accertata Parte_2 autografia delle firme apposte su entrambe le fideiussioni in oggetto, ragion per cui le stesse restano valide ed efficaci nei suoi confronti.
Quanto, invece, alle firme apposte da e va rilevato che con Parte_3 Pt_4 Pt_1 riferimento alla fideiussione omnibus del 29.07.2010 l'accertata apocrifia delle firme assume rilevanza decisiva ai fini della validità ed efficacia del negozio fideiussorio in parola nei confronti dei detti firmatari, considerato che le stesse sono state applicate a pag. 2, ovvero in calce all'indicazione delle condizioni contrattuali, ed a pag. 4, ove vi è la dichiarazione di approvazione specifica ex art. 1341, 2 co. c.c. di alcune delle clausole di cui a pagg. 1 e 2.
Ne consegue che va dichiarata l'invalidità e, per l'effetto, l'inefficacia della fideiussione omnibus del
29.07.2010 nei soli confronti di e , con conseguente assorbimento Parte_3 Parte_4 delle restanti contestazioni.
Per ciò che concerne, invece, alla riscontrata apocrifia delle due firme del solo , Parte_4 apposte alla pag. 4 della fideiussione specifica del 18.04.2011 (inerente al coevo mutuo chirografario n.3810446), considerato che le stesse attengono ad aspetti marginali della fideiussione in esame, quali la presa d'atto della consegna di una copia del contratto comprensivo del documento di sintesi e la dichiarazione di validità della fideiussione omnibus del 29.07.2010 (la quale, come visto sopra, comunque è invalida ed inefficace nei suoi confronti) ne discende che la doglianza va rigettata.
Quanto alle ulteriori contestazioni mosse dalla difesa degli opponenti, in disparte l'assoluta genericità delle stesse, si rileva che le doglianze sono ad ogni modo infondate atteso che vi è stato l'accordo per iscritto, non vi è stata la violazione degli artt. 1936, 1938, 1956, 1945 c.c., né è stata fornita prova idonea al riguardo, il disposto dell'art. 1957 c.c. è stato validamente derogato dalle parti e non vi è prova in atti della violazione dell'art. 1941 c.c., da cui ne consegue il rigetto delle dette contestazioni, fermo restando quanto precede, ovvero che la fideiussione omnibus del 29.07.2010 è valida ed efficace solo nei confronti di Parte_2
e che la fideiussione specifica del 18.04.2011 è valida ed efficace nei confronti di tutti i fideiussori
[...]
, e . Parte_2 Parte_3 Parte_4
6. Va rigettata, infine, la domanda riconvenzionale di “risarcimento del danno per le poste illegittimamente esatte come a quantificarsi in corso di causa, oltre interessi, nonché al risarcimento della somma di € 50.000,00, oltre interessi, a titolo di danno cagionato per la revoca del contratto di Agenzia e per l'effetto condannarla al pagamento delle dette somme ovvero, in subordine, a quelle, minori o maggiori
a ritenersi di giustizia” poiché, da un lato, si è visto che all'esito delle espletate CTU persiste la debitoria rispetto al conto corrente n. 400923305 (già 651200/38) ed al mutuo chirografario n. 3810446 e, dall'altro lato, si rileva che dalla documentazione prodotta in atti dalla difesa degli opponenti, al di là della raccomandata a/r di revoca del mandato di agenzia della non risulta allegato né provato Parte_5 sia il danno asseritamente patito dalla Rappresentante di sia il relativo Pt_1 Controparte_7
e necessario nesso eziologico.
Inoltre, secondo prevalente e preferibile orientamento giurisprudenziale: “La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare
l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale.” (cfr. Cass. n. 8941/22).
Da ciò ne discende il rigetto della proposta domanda riconvenzionale per mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.
7. Stante la parziale soccombenza della opposta, le spese e le competenze di lite vanno CP_6 compensate per metà. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal
D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 52.00,01 a € 260.000,00 (in applicazione dei parametri aggiornati dal
DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
In considerazione dell'esito delle CTU contabili, in cui le rielaborazioni del conto corrente n.
400923305 (già 651200/38), del conto anticipi n. 400863652 (già n.15507/99 e n. 32002994) nonché dei contratti di apertura di credito ad essi collegati hanno rideterminato i relativi saldi in misura inferiore rispetto al credito azionato in via monitoria, eccetto il saldo del mutuo chirografario n.3810446 rimasto invece invariato, le relative spese vanno poste a carico della Banca opposta nella misura di 2/3 e nella misura di 1/3 nei confronti degli opponenti.
Quanto alle spese della CTU grafologica, considerate le accertate apocrifie delle firme, le relative spese vanno poste interamente a carico della opposta. CP_6
Nel rapporto processuale tra gli opponenti e la cessionaria intervenuta le spese di lite vanno compensate, in ragione del principio di causalità, non avendo i primi determinato l'intervento in giudizio della seconda.
Ad ogni modo, si rileva che il pagamento va disposto in favore della e non della Controparte_3 intervenuta poiché, in assenza di diverse determinazioni della prima, (il rapporto Controparte_5 processuale prosegue ex art. 111 c.p.c. tra le parti originarie, ferma l'efficacia (nella fase esecutiva) della presente sentenza, in relazione al credito ceduto, anche rispetto al cessionario (cfr. art. 2909 c.c.) che dimostri di essere tale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1750/2018 (n. R.G. 5191/2018);
2) in accoglimento parziale dell'opposizione, (i) rigetta la domanda di pagamento riguardo al conto anticipi n. 400863652 (già 32002994); (ii) dichiara che il saldo del conto corrente n. 400923305 (già
651200/38) intercorso tra la (in precedenza e la Rappresentante Controparte_3 CP_8 Pt_1 di a cui è tecnicamente collegato il contratto di apertura di credito del Controparte_7
29.07.2010, è pari ad € 50.151,36 a debito della società correntista, alla data del 30.11.2014, oltre interessi convenzionali;
(iii) dichiara che il saldo debitore del mutuo chirografario n.3810446 intercorso tra la e la Rappresentante di è pari ad € 30.198,13 alla data Controparte_3 Pt_1 Controparte_7 del 23.5.17, oltre interessi convenzionali;
(iv) l'invalidità e, per l'effetto, l'inefficacia della fideiussione omnibus del 29.07.2010 nei soli confronti di e;
Parte_3 Parte_4
3) condanna la Rappresentante di e , giusta Pt_1 Controparte_7 Parte_2 fideiussione omnibus del 29.07.2010 fino all'importo pari ad € 143.000,00, al pagamento dell'importo pari ad € 50.151,36 a titolo di saldo del conto corrente n. 400923305 (già 651200/38) alla data del 30.11.2014, oltre interessi convenzionali;
4) condanna la Rappresentante di ed i fideiussori Pt_1 Controparte_7 Parte_2
(giusta fideiussione omnibus del 29.07.2010 2011 fino all'importo pari ad € 143.000,00 e fideiussione
[...] specifica del 18.04.2011 fino all'importo pari ad € 42.500,00), e Parte_3 Parte_4
(giusta fideiussione specifica del 18.04.2011 fino all'importo pari ad € 42.500,00) al pagamento dell'importo pari ad € 30.198,13 a titolo di residuo del mutuo chirografario n.3810446 alla data del 23.5.17, oltre interessi convenzionali
5) condanna Rappresentante di , Pt_1 Controparte_7 Parte_2 Parte_3
e , in solido, al pagamento di metà delle spese processuali in favore la Parte_4 Controparte_3 che, in detta ridotta misura, si liquidano in € 7.050,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
6) pone le spese delle CTU contabili nella misura di 2/3 a carico della e nella misura di Controparte_3
1/3 a carico degli opponenti, mentre pone interamente a carico della le spese della CTU Controparte_3 grafologica, così come liquidate in corso di causa con i decreti di liquidazione.
Così deciso in Bari, il 21.02.2025.
IL GIUDICE
Dott. Michele De Palma