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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 154/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MANGIARACINA GAETANO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1061/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile N.1 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920250009377091000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06/10/2025, dinanzi questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1, difeso in proprio, impugnava la cartella di pagamento n. 299 2025 0009377091/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate/Riscossione, su ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. Di Trapani – U.T. di Trapani
a seguito di controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/73, della dichiarazione Modello Redditi/2022 per l'anno d'imposta 2021, con la quale veniva richiesto il pagamento di € 1.514,66 a titolo di omesso/carente versamento IRPEF – sanzioni e interessi.
Parte ricorrente eccepiva la nullità/invalidità dell'atto impugnato per omessa rituale notifica della prodromica comunicazione di irregolarità, ai sensi dell'art. 36-ter, comma 4 DPR 600/73, con conseguente violazione del suo diritto di difesa;
dichiara di aver ricevuto una pec da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma che nonostante l'utilizzo dei diversi applicativi software utilizzati risultava illeggibile e pertanto non idoneo a perfezionare la notifica della predetta comunicazione.
Chiede, pertanto, previa sospensione dell'atto, di annullare l'atto impugnato con vittoria di spese.
In data 20/11/2025 con memoria di costituzione l'Agenzia delle Entrate/Riscossione chiede preliminarmente la cessata materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, avendo l'Ente impositore, successivamente alla notifica della cartella e alla costituzione in giudizio del ricorrente disposto lo sgravio dei tributi richiesti. Conclude chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 546/92 con compensazione delle spese.
Con ordinanza del 26/01/2026 il Giudice monocratico, accolta l'istanza di sospensione, rinviava la causa all'udienza del 23/02/2026.
In data 03/02/2026 l'Agenzia delle Entrate, intervenuta con comparsa di costituzione, conferma le ragioni addotte dal ricorrente, dichiara di aver proceduto ad effettuare lo sgravio della cartella (In atti). Chiede pertanto l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
All'udienza monocratica del 23/02/2026, presente l'Agenzia delle Entrate il quale conferma la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio per aver proceduto all'annullamento del ruolo contenuto nell'atto impugnato. Il Giudice pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, in considerazione della richiesta di cessazione della materia del contendere e del relativo provvedimento di sgravio formulata dall'Ufficio (In atti) con memoria del 23/02/2026, dichiara estinto il giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D. Lgs. 546/92.
Spese di giudizio compensate attesa la particolare modalità di definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani, Sezione II:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 546/92;
2. Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di consiglio del 23/02/2026.
Il Giudice
ET RA
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MANGIARACINA GAETANO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1061/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile N.1 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920250009377091000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06/10/2025, dinanzi questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1, difeso in proprio, impugnava la cartella di pagamento n. 299 2025 0009377091/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate/Riscossione, su ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. Di Trapani – U.T. di Trapani
a seguito di controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/73, della dichiarazione Modello Redditi/2022 per l'anno d'imposta 2021, con la quale veniva richiesto il pagamento di € 1.514,66 a titolo di omesso/carente versamento IRPEF – sanzioni e interessi.
Parte ricorrente eccepiva la nullità/invalidità dell'atto impugnato per omessa rituale notifica della prodromica comunicazione di irregolarità, ai sensi dell'art. 36-ter, comma 4 DPR 600/73, con conseguente violazione del suo diritto di difesa;
dichiara di aver ricevuto una pec da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma che nonostante l'utilizzo dei diversi applicativi software utilizzati risultava illeggibile e pertanto non idoneo a perfezionare la notifica della predetta comunicazione.
Chiede, pertanto, previa sospensione dell'atto, di annullare l'atto impugnato con vittoria di spese.
In data 20/11/2025 con memoria di costituzione l'Agenzia delle Entrate/Riscossione chiede preliminarmente la cessata materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, avendo l'Ente impositore, successivamente alla notifica della cartella e alla costituzione in giudizio del ricorrente disposto lo sgravio dei tributi richiesti. Conclude chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 546/92 con compensazione delle spese.
Con ordinanza del 26/01/2026 il Giudice monocratico, accolta l'istanza di sospensione, rinviava la causa all'udienza del 23/02/2026.
In data 03/02/2026 l'Agenzia delle Entrate, intervenuta con comparsa di costituzione, conferma le ragioni addotte dal ricorrente, dichiara di aver proceduto ad effettuare lo sgravio della cartella (In atti). Chiede pertanto l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
All'udienza monocratica del 23/02/2026, presente l'Agenzia delle Entrate il quale conferma la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio per aver proceduto all'annullamento del ruolo contenuto nell'atto impugnato. Il Giudice pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, in considerazione della richiesta di cessazione della materia del contendere e del relativo provvedimento di sgravio formulata dall'Ufficio (In atti) con memoria del 23/02/2026, dichiara estinto il giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D. Lgs. 546/92.
Spese di giudizio compensate attesa la particolare modalità di definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani, Sezione II:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 546/92;
2. Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di consiglio del 23/02/2026.
Il Giudice
ET RA