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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2590 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 17 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle forme della trattazione scritta nella causa iscritta al n. 10695 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: indennità, rendita vitalizia Inail o altra equivalente – vertente tra
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Ezio Bonanni
ricorrente e
Controparte_1
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...]
rappr. e dif. dall'Avv. Cristina Servodio
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.09.2023 parte ricorrente chiede costituirsi in proprio favore una rendita per malattia professionale.
Rappresenta a sostegno della richiesta di aver lavorato dal 01.01.1969 al
30.12.2000 alle dipendenze della (già con la Controparte_2 CP_3 mansione di “assistente tecnico”, presso la sede di Bari in Via Caldarola n. 18
H, a circa 50 mt dallo stabilimento Fibronit di Bari;
di essere stato esposto
1 durante la attività in maniera continua, prolungata e qualificata ad amianto e di aver contratto “placche pleuriche calcifiche asbesto correlate”.
Nel costituirsi l'Inail eccepisce la legittimità del diniego dell'Istituto alla richiesta, poiché la mancanza di dati sul rischio lavorativo non consente di ricostruire un nesso causale certo tra attività svolta e patologia.
La prova orale svolta a mezzo dei testi e ha Testimone_1 Tes_2 dato conferma della dinamica lavorativa descritta in ricorso.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. Persona_1 ha consentito di stabilire quanto segue:
“4) VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE
Dall'analisi della documentazione in atti e dell'esame clinico si può affermare come il sig. sia affetto da “Multiple placche pleuriche Parte_1 bilaterali della pleura costoparietale e diaframmatica, broncopatia cronica catarrale, turbe statico-dinamiche in soggetto con decadimento cognitivo, diabete mellito tipo 2, cardiopatia ipertensiva, mieloma multiplo, ipoacusia neurosensoriale bilaterale dali”.
Procedendo con lo specifico, si rammenta come la trattazione in esame sia orientata nell'eventuale riconoscimento dell'origine professionale della patologia polmonare (multiple placche pleuriche bilaterali, anche calcifiche, della pleura costo–parietale e diaframmatica) accertata al sig. Parte_1
Prima di iniziare con la trattazione più analitica delle patologie in esame, occorre ricordare che per malattie professionali o tecnopatie possiamo intendere quei “processi morbosi che derivano da una esposizione protratta agli effetti nocivi del lavoro, cioè quelle manifestazioni cliniche dovute all'azione lenta e ripetuta nel tempo di agenti patogeni legati al lavoro stesso”.
2 Nel tempo e con gli anni si sono verificate numerose e sostanziali modifiche giuridiche sulla tutela delle malattie professionali, passando da un sistema definito chiuso, in cui le tecnopatie risultavano tabellate e ben determinate a seconda della professione tecnopatogena (con precisi limiti temporali per il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dell'attività lavorativa), ad uno definito misto in cui, oltre alle patologie tabellate dal T.U. n.1124 del
30 giugno 1965, l'assicurazione viene estesa “ad ogni malattia diversa da quelle comprese nelle tabelle allegate, causata da lavorazioni o da agenti patogeni diversi da quelli indicati nelle tabelle stesse, anche se manifestatesi oltre il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro, purché ne sia provata la causa di lavoro”. Nel caso in esame bisogna quindi valutare sia il requisito sostanziale della presenza della patologia ed i suoi eventuali riflessi sull'attitudine al lavoro, sia un requisito formale sulla riconducibilità della stessa ad una noxa tecnopatogena.
Passando alla valutazione del caso specifico è acclarato che il sig. Parte_1
ha svolto attività di assistente tecnico esercitando la funzione di
[...] coordinamento e di controllo dei tecnici specializzati negli allacciamenti telefonici e nella manutenzione degli stessi, insieme alla manutenzione di cavi telefonici posati su pali in legno e di grossi cavi telefonici posati nelle tubazioni sotterranee;
nello svolgimento di tali attività di controllo e sopralluogo dei lavori, nonché nell'attività di collaudo dei lavori affidati alle imprese appaltatrici, il Sig. era presente alle operazioni di Parte_1 scoibentazione da amianto e coibentazione con amianto nelle varie strutture, in totale assenza di strumenti di prevenzione e di mezzi di protezione personale, in esposizione professionale a polveri e fibre di amianto aereo disperse, diretta e indiretta e per contaminazione dell'ambiente lavorativo, in concentrazioni superiori alle 100 ff/ll nella media delle otto ore lavorative, privo di strumenti di prevenzione tecnica e di protezione individuale. Inoltre, nello svolgimento delle sue mansioni di assistente tecnico, è stato in esposizione professionale a polveri e fibre di amianto aereo disperse, diretta e indiretta e per contaminazione dell'ambiente lavorativo, per l'intero periodo (dal 01.01.1969 al 30.12.2000), sia presso la sede di Bari in Via Caldarola n. 18 H, a circa 50 mt dallo stabilimento Fibronit di Bari, sia presso varie strutture del territorio dove il ricorrente e la squadra di operai a cui assegnava i lavori erano chiamati ad intervenire. Infatti, la sede (già di Bari in Controparte_2 CP_3
Via Caldarola n. 18 H, si trovava a circa 50 mt dallo stabilimento Fibronit di
Bari (sede di lavoro del ricorrente), sito industriale dismesso, nel quale venivano prodotti manufatti in cemento amianto, attraverso l'impasto di quest'ultimo allo stato friabile, con aerodispersione di polveri e fibre di amianto anche nelle zone circostanti lo stabilimento. Intorno allo stabilimento gli Controparte_4 ambienti erano contaminati dalle polveri e fibre di amianto che si sprigionavano
3 dallo stabilimento. Pertanto, si evince che il a causa dello Parte_1 svolgimento delle sue elencate attività lavorative, è stato costantemente e continuamente esposto a fibre e polveri di amianto;
infatti, come tutti i lavoratori che operavano sul territorio Italiano e che venivano CP_2 impiegati tecnici o manutentori nelle centrali telefoniche, veniva dato loro in dotazione un telo ignifugo a forma di lenzuolo con rilevanti concentrazioni di amianto crisotilo;
tale telo serviva a proteggere materiali ed oggetti dalle fiamme dei cannelli saldatori a gas propano utilizzati per la colatura di piombo e stagno e per l'applicazione di guaine termo restringenti.
Nei centri urbani, il telo di amianto veniva utilizzato anche in manufatti sotterranei angusti (Camerette chiuse di piccole dimensioni, circa 3 metri cubi)
e spesso veniva tagliato a pezzi dai lavoratori per poterlo maneggiare con facilità
e per protezione dei cavi interrati ed aerei nella fase di saldatura e giuntura.
Nelle centrali telefoniche, invece, in una stanza chiamata “sala muffole”, nella quale erano presenti tutti i cavi in arrivo e in partenza dalla centrale, il telo di amianto veniva tagliato e utilizzato successivamente per proteggere dalle saldature in piombo;
I teli di amianto, tagliati a pezzi, venivano utilizzati in più
occasioni e pertanto le polveri di amianto venivano prodotte anche a causa della manipolazione e del logoramento del telo. A tal proposito lo stesso laboratorio di analisi e ricerca applicata R & C (come da Controparte_5 documentazione depositata in atti) in data 16.05.2001, ha confermato che il telo d'amianto risulta di tipo ”Tossico e Nocivo”; infine, nelle stesse centrali telefoniche (pavimentazioni e condotte di ventilazione) la stessa (come CP_2 da comunicazione del 2003) confermava i rischi circa la presenza di amianto.
Nello specifico dell'aspetto eziopatogenetico delle lesioni occorre precisare che la condizioni clinica delle placche pleuriche non sono un aspetto meramente flogistico ma sono, come da evidenze scientifiche acclarate ed in linea con la letteratura internazionale in materia, una fase del processo carcinogenetico.
CONCLUSIONI
Dall'esame della documentazione in atti, dalle risultanze dell'esame clinico e dalla consultazione della letteratura scientifica in argomento, si può affermare che:
1. il sig. sia affetto da “Multiple placche pleuriche Parte_1 bilaterali della pleura costo-parietale e diaframmatica, broncopatia cronica catarrale, turbe statico-dinamiche in soggetto con decadimento cognitivo, diabete
4 mellito tipo 2, cardiopatia ipertensiva, mieloma multiplo, ipoacusia neurosensoriale bilaterale”;
2. per il quadro clinico determinato dalla presenza di “Multiple placche pleuriche bilaterali della pleura costo-parietale e diaframmatica, broncopatia cronica catarrale” sussiste il nesso causale per la tipologia di lavoro svolto come mansione specifica a contatto con materiali ed in ambienti lavorativi ove sussisteva l'esposizione al rischio amianto;
3. il quadro clinico è ascrivibile ad esposizione professionale ad amianto durante l'attività lavorativa svolta alle dipendenze di ”. Controparte_2
Alle richiesta di chiarimenti, in ordine al grado di invalidità, il dott.
rispondeva “Nella causa civile la Persona_1 Controparte_6 CP_7 ma, come da comunicazione del 31.03.2025, richiedeva di rendere chiarimenti
[...] in ordine al grado di invalidità ad integrazione della CTU medico-legale già depositata in data 01 settembre 2024.
Stante quanto sopra, alla luce della documentazione sanitaria depositata in atti ed in specifico riferimento alla normativa in materia (D.M. 12.7.2000 Tab.
All. 2), si può riconoscere al sig. un grado invalidante nella Parte_1 misura del 18 % (diciottopercento) per la tecnopatia ascrivibile ad esposizione professionale ad amianto”.
Si tratta di valutazione condivisibile, perché immune da vizi logici e che perviene alla affermazione del nesso di causalità tenendo in adeguato conto sia la esposizione a rischio, sia la natura della patologia, sia il pacifico accertamento nella letteratura scientifica della univoca natura cancerogena della esposizione all'amianto.
La complessiva valutazione della prova testimoniale e degli esiti della CTU consente di affermare che ha effettivamente subito un danno biologico Pt_1 quantificabile nella misura del 18% per la continua e prolungata esposizione agli agenti chimici suindicati.
Ciò comporta che la domanda relativa al riconoscimento della natura professionale della patologia deve essere accolta, con conseguente riconoscimento del diritto alla costituzione di rendita.
5 Resta assorbita la domanda subordinata.
La regolamentazione delle spese di causa segue la soccombenza e la relativa liquidazione è effettuata in dispositivo. Sono poste definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.. CP_1
P Q M
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da - proc. n. 10695/2023 RG, ogni contraria domanda, Parte_1 eccezione e difesa respinte, così provvede:
in accoglimento del ricorso, ritenuta la natura professionale della patologia accusata dal ricorrente: “Multiple placche pleuriche bilaterali della pleura costo-parietale e diaframmatica, broncopatia cronica catarrale”, dichiara il diritto di al risarcimento del danno per la Parte_1 lesione della integrità psicofisica derivante dalla malattia professionale suindicata, accertato il danno nella misura del 18%;
condanna l'INAIL alla costituzione della relativa rendita;
condanna l'INAIL al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
1.800,00 oltre RSG, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Pone definitivamente a carico dell'INAIL le spese di c.t.u..
Bari, 17 giugno 2025.
Il giudice
Dott.ssa Giovanna Campanile
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