TRIB
Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 25/05/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1492/2021 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza di note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 cpc
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 299/2021 del Giudice di
Pace di Scalea
tra
Avv. CE BA (C.F. ), difeso da sé medesimo ex C.F._1
art. 86 cod. proc. civ.
- appellante -
contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
- appellato, contumace -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con sentenza n. 299/2021, pubblicata il 29.9.2021, il Giudice di Pace di Scalea nel proc. n. 217/2020 RGAC – in accoglimento al ricorso proposto da BA
CE contro il – ha annullato il verbale di Controparte_1
accertamento n. 1734R3/2544/2019 redatto dalla Polizia Municipale e notificatogli il
29.5.2020 (per violazione dell'art. 41 comma 11 in relazione all'art. 14 comma 3 del
CdS, avvenuta in data 13.8.2019), disponendo la compensazione delle spese di giudizio, senza neppure pronunciarsi sulla richiesta di condanna del resistente ente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
1.2. – Avverso tale decisione ha proposto appello BA CE, denunciando: 1) la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla compensazione delle spese di giudizio per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.; 2) l'omessa pronuncia sulla richiesta di condanna dell'ente per lite temeraria.
Ha, quindi, chiesto di condannare il al pagamento delle Controparte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio di primo grado e di condannare l'ente locale ex art. 96 c.p.c..
1.3. – Il , nonostante la regolarità della notificazione, è Controparte_1
rimasto contumace.
2.1. – È fondato il primo motivo di appello.
Invero, la sentenza impugnata, accogliendo il ricorso, ha compensato le spese di giudizio con motivazione apparente (“natura causa”, “esito del giudizio”).
Non solo, infatti, non è dato individuare neppure implicitamente le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92 c.p.c. (come modificato dalla sentenza della Corte Cost
77/2018), ma esse non emergono dagli atti.
2.2. – È, poi, vero che il primo giudice ha omesso la chiesta pronuncia ex art. 96 c.p.c., ma non vi erano ragioni per emetterla, non potendosi riconoscere mala fede o colpa grave nell'ente locale nel non avere riconosciuto in via di autotutela le ragioni del ricorrente o nell'averle contrastate in giudizio, ancorché attraverso contestazioni infondate.
2.3. – Pertanto, in riforma della sentenza appellata, facendo applicazione del criterio generale della soccombenza, occorre condannare il al Controparte_1
pagamento delle spese di giudizio di primo grado in favore del ricorrente nella misura di
€ 173,00 per compenso – pari alla sommatoria dei valori minimi (€ 34,00 per la fase
2 studio, € 34,00 per la fase introduttiva, € 34,00 per la fase istruttoria ed € 71,00 per la fase decisionale) previsti dal DM 55/2014 per i procedimenti davanti al G.d.P. appartenenti al primo scaglione (valore dichiarato € 173,00), alla luce del DM 55/2014), tenuto conto della semplicità della causa –, € 43,00 per effettivi esborsi (contributo unificato) ed € 459,20 per indennità chilometrica, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore del ricorrente.
2.4. – Occorre, poi, porre a carico della parte appellata ed in favore dell'appellante, sempre per la soccombenza, le spese del presente giudizio di appello, liquidante in complessive € 332,00 per compenso – pari alla sommatoria dei valori minimi (anche in tal caso per la semplicità del giudizio) previsti dal DM 55/2014 in ordine a tutte le fasi relative ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al primo scaglione di valore – oltre spese effettive per € 174,00 (contributo unificato e marca da bollo), rimborso forfettario (15% del compenso), IVA e CPA (come per legge).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza appellata, condanna il al pagamento delle spese del giudizio di Controparte_1 primo grado, liquidate in € 173,00 per compenso, € 43,00 per effettivi esborsi ed €
459,20 per indennità chilometrica, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge) in favore dell'Avv. CE BA;
condanna, inoltre, il medesimo al pagamento delle Controparte_1
spese del giudizio di appello, liquidate € 332,00 per compenso ed € 174,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore dell'appellante.
Si comunichi.
Paola, 23 maggio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
3
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza di note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 cpc
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 299/2021 del Giudice di
Pace di Scalea
tra
Avv. CE BA (C.F. ), difeso da sé medesimo ex C.F._1
art. 86 cod. proc. civ.
- appellante -
contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
- appellato, contumace -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con sentenza n. 299/2021, pubblicata il 29.9.2021, il Giudice di Pace di Scalea nel proc. n. 217/2020 RGAC – in accoglimento al ricorso proposto da BA
CE contro il – ha annullato il verbale di Controparte_1
accertamento n. 1734R3/2544/2019 redatto dalla Polizia Municipale e notificatogli il
29.5.2020 (per violazione dell'art. 41 comma 11 in relazione all'art. 14 comma 3 del
CdS, avvenuta in data 13.8.2019), disponendo la compensazione delle spese di giudizio, senza neppure pronunciarsi sulla richiesta di condanna del resistente ente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
1.2. – Avverso tale decisione ha proposto appello BA CE, denunciando: 1) la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla compensazione delle spese di giudizio per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.; 2) l'omessa pronuncia sulla richiesta di condanna dell'ente per lite temeraria.
Ha, quindi, chiesto di condannare il al pagamento delle Controparte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio di primo grado e di condannare l'ente locale ex art. 96 c.p.c..
1.3. – Il , nonostante la regolarità della notificazione, è Controparte_1
rimasto contumace.
2.1. – È fondato il primo motivo di appello.
Invero, la sentenza impugnata, accogliendo il ricorso, ha compensato le spese di giudizio con motivazione apparente (“natura causa”, “esito del giudizio”).
Non solo, infatti, non è dato individuare neppure implicitamente le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92 c.p.c. (come modificato dalla sentenza della Corte Cost
77/2018), ma esse non emergono dagli atti.
2.2. – È, poi, vero che il primo giudice ha omesso la chiesta pronuncia ex art. 96 c.p.c., ma non vi erano ragioni per emetterla, non potendosi riconoscere mala fede o colpa grave nell'ente locale nel non avere riconosciuto in via di autotutela le ragioni del ricorrente o nell'averle contrastate in giudizio, ancorché attraverso contestazioni infondate.
2.3. – Pertanto, in riforma della sentenza appellata, facendo applicazione del criterio generale della soccombenza, occorre condannare il al Controparte_1
pagamento delle spese di giudizio di primo grado in favore del ricorrente nella misura di
€ 173,00 per compenso – pari alla sommatoria dei valori minimi (€ 34,00 per la fase
2 studio, € 34,00 per la fase introduttiva, € 34,00 per la fase istruttoria ed € 71,00 per la fase decisionale) previsti dal DM 55/2014 per i procedimenti davanti al G.d.P. appartenenti al primo scaglione (valore dichiarato € 173,00), alla luce del DM 55/2014), tenuto conto della semplicità della causa –, € 43,00 per effettivi esborsi (contributo unificato) ed € 459,20 per indennità chilometrica, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore del ricorrente.
2.4. – Occorre, poi, porre a carico della parte appellata ed in favore dell'appellante, sempre per la soccombenza, le spese del presente giudizio di appello, liquidante in complessive € 332,00 per compenso – pari alla sommatoria dei valori minimi (anche in tal caso per la semplicità del giudizio) previsti dal DM 55/2014 in ordine a tutte le fasi relative ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al primo scaglione di valore – oltre spese effettive per € 174,00 (contributo unificato e marca da bollo), rimborso forfettario (15% del compenso), IVA e CPA (come per legge).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza appellata, condanna il al pagamento delle spese del giudizio di Controparte_1 primo grado, liquidate in € 173,00 per compenso, € 43,00 per effettivi esborsi ed €
459,20 per indennità chilometrica, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge) in favore dell'Avv. CE BA;
condanna, inoltre, il medesimo al pagamento delle Controparte_1
spese del giudizio di appello, liquidate € 332,00 per compenso ed € 174,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore dell'appellante.
Si comunichi.
Paola, 23 maggio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
3