Articolo 61 della Legge 17 maggio 1999, n. 144
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7 agosto 1999
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17 luglio 2020
Art. 61. (Disposizioni organizzative per l'attuazione delle deleghe).
l. Ai fini dell'attuazione dei provvedimenti delegati di cui al presente Capo, ((nonche' per l'espletamento di funzioni di collaborazione e di studio)) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga ad ogni altra disposizione, e' autorizzato ad utilizzare ((fino al 31 dicembre 2001:))
a) esperti, anche estranei alle amministrazioni pubbliche, fino ad un massimo di sei unita';
b) collaboratori assunti a tempo determinato con contratto di lavoro ((. . .)) rinnovabile una sola volta, fino ad un massimo di cinque unita'; a tale personale si applicano le vigenti disposizioni in materia;
c) un contingente non superiore a otto unita' di dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, ivi compresi gli enti pubblici economici, di qualifica non dirigenziale.
2. Il personale di cui al comma lettera a), se appartenente ad una amministrazione pubblica, e lettera c), mantiene la posizione giuridica, anche di comando o di fuori ruolo, e il trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento ed i relativi oneri rimangono a carico delle amministrazioni presso le quali il personale prestava servizio Agli esperti, anche estranei all'amministrazione, e' corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. aL relativo onere, valutato in lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 .
Entrata in vigore il 17 luglio 2020