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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/02/2024, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 1841 / 2023 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Parte_1
Manuela Zanin e Carerina Ferro, elett.te domiciliati presso lo studio sito in
Nocera Inferiore alla via L. Fava n. 5; PEC: Email_1
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
– in persona del legale rapp.te
[...]
p.t., con sede in Roma alla via Salaria n. 229, rapp.ta e difesa dall'avv. Michele
Sandulli con studio in Roma alla via G. B. Morgagni n. 19,– pec:
Email_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. /2023.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata definita con sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione può essere accolta nei soli limiti di quanto di ragione.
Il decreto ingiuntivo qui opposto ha ad oggetto contributi previdenziali soggettivi, integrativi e di maternità relativi agli anni 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2005, 2006, 2007 e 2008 per complessivi €. 66.223,19, di cui: €.
45.735,15 per contributi omessi ed €. 20.488,04 a titolo di sanzioni e interessi.
L'opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale estintiva ai sensi dell'art. 3, co. 9, l. 335/1995.
L' ha eccepito la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione. CP_1
Ebbene gli atti spediti in data 27.6.2003, 11.8.2004, 12.12.2005, 23.12.2005,
28.12.2005, 20.9.2006, 2812.2007 e 18.12.2008 (atti dei quali non si riesce a leggere la data di ricezione sul timbro postale) risultano inidonei ai fini interruttivi trattandosi per lo più di comunicazioni di sanzioni comminate per irregolarità nelle dichiarazioni o omesso invio di dichiarazioni. Detti atti non esternano dunque una concreta pretesa dell'Ente al pagamento di somme dovute a titolo di contributi e tantomeno fanno espresso riferimento ai contributi oggetto dell'odierna pretesa monitoria.
Il primo atto con cui l' avrebbe rappresentato la pretesa contributiva, CP_1
con concreto riferimento alle annualità evase tra il 1999 ed il 2007, è l'atto del
20.2.2009, la cui cartolina di notifica reca a penna l'indicazione di un avviso del 5.3.2009.
In realtà detta cartolina di notifica appare del tutto inidonea a comprovare l'avvenuta comunicazione, giacché non risulta consegnata al destinatario (né ad un familiare convivente o ad altro addetto alla ricezione) e non reca neppure attestazione di compiuta giacenza e le altre indicazioni sulla procedura eventualmente seguita.
Analoga diffida è stata inoltrata dall'Ente in data 17.10.2011 (questa effettivamente ricevuta il 28.10.201) con riferimento ai contributi relativi al periodo 2000-2009. V'è poi in atti atto del 26.5.2014, propositivo di accertamento con adesione con sanzioni ridotte, del quale non è tuttavia in alcun modo comprovata la comunicazione al debitore.
Ulteriori due diffide sarebbero state inoltrate a mezzo pec in data 21.12.2015
e 14.12.2020. Di tali ultime diffide è stata prodotto solo l'atto di consegna e non quello di ricezione, non potendosi ritenere completa la prova della notifica dell'atto interruttivo.
Riassumendo, dunque, né prima né dopo la data del 28.10.2011 v'è prova di efficaci atti interruttivi della prescrizione.
Circa la decorrenza della prescrizione deve rammentarsi che la Corte di legittimità ha reiteratamente affermato che (v., fra le altre, Cass. n. 27950 del
2018), in tema di contributi a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). Pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e, quindi, dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia, del resto, con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. n.
1827 del 1935). Nella specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, è fissato in genere al 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi (il mod. Unico per l'anno d'imposta precedente), che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti.
La diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto - tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge - non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva (ex plurimis: Cass.
12779/2019; Cass. 23040/2019).
Dunque, in estrema sintesi, il termine di prescrizione deve ritenersi decorrente annualmente dalla data prevista per legge per la dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta precedente.
Non si condivide l'assunto sostenuto da secondo cui la prescrizione CP_1
non decorrerebbe affatto in mancanza di dichiarazione del contribuente.
Invero l'obbligo di dichiarazione annuale è previsto, su espressa statuizione regolamentare, a scadenza fissa per tutti gli iscritti all'SS (tant'è che è documentata in atti l'emissione di sanzioni da parte dell'Ente nei confronti dell'iscritto, proprio per irregolarità nella dichiarazione) e l'Ente stesso ha poteri di accertamento, anche mediante controllo presso l'anagrafe tributaria. Difatti
l' , con la comunicazione del 28.10.2011 ha analiticamente CP_1
quantificato l'evasione contributiva, evidentemente in seguito ad attività di accertamento e non di certo per le comunicazioni fattegli dal . Pt_1
Concludendo i contributi richiesti con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione risultano essere tutti estinti per il decorso del termine di prescrizione quinquennale (decorso anche successivamente al richiamato atto interruttivo).
Ne consegue che il ricorso debba essere accolto ed il decreto ingiuntivo revocato. Le spese sono compensate in considerazione della sola prescrizioni dei contributi evasi.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, così decide: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 163/2023; compensa per intero le spese di lite.
Nocera Inferiore, 21.2.2024 IL GIUDICE d. L. (Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Parte_1
Manuela Zanin e Carerina Ferro, elett.te domiciliati presso lo studio sito in
Nocera Inferiore alla via L. Fava n. 5; PEC: Email_1
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
– in persona del legale rapp.te
[...]
p.t., con sede in Roma alla via Salaria n. 229, rapp.ta e difesa dall'avv. Michele
Sandulli con studio in Roma alla via G. B. Morgagni n. 19,– pec:
Email_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. /2023.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata definita con sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione può essere accolta nei soli limiti di quanto di ragione.
Il decreto ingiuntivo qui opposto ha ad oggetto contributi previdenziali soggettivi, integrativi e di maternità relativi agli anni 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2005, 2006, 2007 e 2008 per complessivi €. 66.223,19, di cui: €.
45.735,15 per contributi omessi ed €. 20.488,04 a titolo di sanzioni e interessi.
L'opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale estintiva ai sensi dell'art. 3, co. 9, l. 335/1995.
L' ha eccepito la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione. CP_1
Ebbene gli atti spediti in data 27.6.2003, 11.8.2004, 12.12.2005, 23.12.2005,
28.12.2005, 20.9.2006, 2812.2007 e 18.12.2008 (atti dei quali non si riesce a leggere la data di ricezione sul timbro postale) risultano inidonei ai fini interruttivi trattandosi per lo più di comunicazioni di sanzioni comminate per irregolarità nelle dichiarazioni o omesso invio di dichiarazioni. Detti atti non esternano dunque una concreta pretesa dell'Ente al pagamento di somme dovute a titolo di contributi e tantomeno fanno espresso riferimento ai contributi oggetto dell'odierna pretesa monitoria.
Il primo atto con cui l' avrebbe rappresentato la pretesa contributiva, CP_1
con concreto riferimento alle annualità evase tra il 1999 ed il 2007, è l'atto del
20.2.2009, la cui cartolina di notifica reca a penna l'indicazione di un avviso del 5.3.2009.
In realtà detta cartolina di notifica appare del tutto inidonea a comprovare l'avvenuta comunicazione, giacché non risulta consegnata al destinatario (né ad un familiare convivente o ad altro addetto alla ricezione) e non reca neppure attestazione di compiuta giacenza e le altre indicazioni sulla procedura eventualmente seguita.
Analoga diffida è stata inoltrata dall'Ente in data 17.10.2011 (questa effettivamente ricevuta il 28.10.201) con riferimento ai contributi relativi al periodo 2000-2009. V'è poi in atti atto del 26.5.2014, propositivo di accertamento con adesione con sanzioni ridotte, del quale non è tuttavia in alcun modo comprovata la comunicazione al debitore.
Ulteriori due diffide sarebbero state inoltrate a mezzo pec in data 21.12.2015
e 14.12.2020. Di tali ultime diffide è stata prodotto solo l'atto di consegna e non quello di ricezione, non potendosi ritenere completa la prova della notifica dell'atto interruttivo.
Riassumendo, dunque, né prima né dopo la data del 28.10.2011 v'è prova di efficaci atti interruttivi della prescrizione.
Circa la decorrenza della prescrizione deve rammentarsi che la Corte di legittimità ha reiteratamente affermato che (v., fra le altre, Cass. n. 27950 del
2018), in tema di contributi a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). Pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e, quindi, dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia, del resto, con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. n.
1827 del 1935). Nella specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, è fissato in genere al 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi (il mod. Unico per l'anno d'imposta precedente), che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti.
La diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto - tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge - non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva (ex plurimis: Cass.
12779/2019; Cass. 23040/2019).
Dunque, in estrema sintesi, il termine di prescrizione deve ritenersi decorrente annualmente dalla data prevista per legge per la dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta precedente.
Non si condivide l'assunto sostenuto da secondo cui la prescrizione CP_1
non decorrerebbe affatto in mancanza di dichiarazione del contribuente.
Invero l'obbligo di dichiarazione annuale è previsto, su espressa statuizione regolamentare, a scadenza fissa per tutti gli iscritti all'SS (tant'è che è documentata in atti l'emissione di sanzioni da parte dell'Ente nei confronti dell'iscritto, proprio per irregolarità nella dichiarazione) e l'Ente stesso ha poteri di accertamento, anche mediante controllo presso l'anagrafe tributaria. Difatti
l' , con la comunicazione del 28.10.2011 ha analiticamente CP_1
quantificato l'evasione contributiva, evidentemente in seguito ad attività di accertamento e non di certo per le comunicazioni fattegli dal . Pt_1
Concludendo i contributi richiesti con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione risultano essere tutti estinti per il decorso del termine di prescrizione quinquennale (decorso anche successivamente al richiamato atto interruttivo).
Ne consegue che il ricorso debba essere accolto ed il decreto ingiuntivo revocato. Le spese sono compensate in considerazione della sola prescrizioni dei contributi evasi.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, così decide: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 163/2023; compensa per intero le spese di lite.
Nocera Inferiore, 21.2.2024 IL GIUDICE d. L. (Dott. Carlo Mancuso)