Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/02/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 4299/2021 R.G., avente ad oggetto: Prestazione: malattia
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
NICOTRA VALENTINA AGATA,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to TESTA ANTONELLA, elettivamente CP_1 domiciliato/a presso lo Studio sito in PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 26 PRESSO L'UFFICIO DELL'AVVOCATURA INPS 26 CATANIA Controparte_2
, con il Patrocinio dell'Avv.to BATTAGLIA ,
[...] Controparte_3 elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA SAN MARCO 6 95030
TREMESTIERI ETNEO
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica,
Seconda Sezione Civile – Lavoro
anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Nel merito, il ricorso è fondato, atteso che il ricorrente, in sede giudiziaria, ha dimostrato l'indifferibilità, da valutarsi ex ante, della verifica diagnostica a cui ha fatto ricorso il 19.2.2021 presso il centro medico Multimedica Catania in orario mattutino (v.
docc. 2, 3), quando non veniva reperito presso il proprio domicilio dal medico fiscale dell' , recatosi ivi alle ore 11,30 circa. CP_1
Ed invero, il teste suocero del ricorrente, ha riferito che a tale data lo Tes_1
accompagnò presso il suddetto centro medico poiché lamentava forti dolori addominali.
Il teste stesso ha riferito che la prenotazione avveniva la stessa mattinata, apparendo necessario altrimenti il ricorso al pronto soccorso.
Quanto riferito dal teste appare attendibile e credibile, tenuto conto che la deposizione appare neutra ed oggettiva, coerente con la documentazione in atti, per contro non emergendo elementi di contraddittorietà.
Si deve dunque ritenere che il giorno 19 febbraio 2021 il ricorrente fosse effettivamente in condizione di richiedere una visita specialistica urgente ed indifferibile, per disturbi dell'apparato gastrointestinale, e che pertanto l'assenza dal domicilio rilevata dal medico fiscale dell' sia giustificata da una causa di indifferibilità ed urgenza, CP_1
legata all'indifferibile necessità di effettuare gli accertamenti diagnostici del caso.
Il ricorso va dunque accolto, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese devono essere compensate, in ragione della genericità della documentazione medica formatasi nell'immediato, rilasciata dal centro medico, ad attestare i requisiti giustificativi dell'assenza (urgenza, indifferibilità), durante le fasce di reperibilità, e dunque apparendo comprensibile l'operato del datore di lavoro e dell' , alla luce CP_1
delle disposizioni di legge che regolano la materia, richiamate in atti.
P.Q.M.
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
ACCERTA che l'assenza del ricorrente del 19.2.2021, integrata durante la fascia di reperibilità in costanza di malattia, è stata causata da ragioni urgenti ed indifferibili, e che deve essere considerata giustificata ai sensi di legge;
CONDANNA l' ed il datore di lavoro pubblico a provvedere, per quanto di CP_1
rispettiva competenza, a considerare giustificata l'assenza suddetta e ad emettere i provvedimenti conseguenti, con rimozione di quelli già adottati;
COMPENSA le spese processuali.
Così depositato, in Catania, lì 17/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
Pagina 3