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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/12/2025, n. 3571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3571 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza 3 dicembre
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1831/2024 R.G., avente ad oggetto ”Opposizione ad ordinanza ingiunzione” e vertente tra,
in qualità di titolare della Ditta individuale FEELING Parte_1
di AS IO, rappresentato e difeso dall'Avv. Speranza Faenza,
- Attore - contro in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Anita Stefanelli,
- Convenuto –
Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 10.03.2024, ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il provvedimento prot.n. 0011783 emesso in data
15.02.2024 dal e notificato a mezzo pec il 16.02.2024, con Controparte_1
cui gli veniva ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di € 835,20, per presunta occupazione abusiva di suolo pubblico per mq. 6,96.
L'attore concludeva nei seguenti termini: “in via preliminare sospendere con effetto immediato l'impugnate intimazioni di pagamento;
-nel merito annullare e/o disapplicare i provvedimenti impugnati per violazione, falsa applicazione di
Legge ed eccesso di potere e per tutti i motivi dedotti;
-in subordine ridurre il
1 dovuto complessivo nei sensi e limiti di cui all'esposizione che precede;
-con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.082024, si costituiva il in persona del Sindaco p.t., al fine di impugnare Controparte_1
e contestare in toto l'atto introduttivo del giudizio e chiedere il rigetto della domanda attorea.
La causa veniva istruita mediante la sola produzione documentale;
quindi, all'odierna udienza, previo deposito di note conclusive e a seguito di trattazione scritta, si perveniva alla definizione del giudizio.
§§§§§§§§§§
L'opposizione proposta da , nella sua qualità in atti, può Parte_1 essere accolta per i seguenti motivi.
Appare opportuno, in primis, effettuare un breve excursus dei fatti da cui ha tratto origine il presente giudizio.
Il provvedimento oggi impugnato scaturisce da un accertamento effettuato in data 19.09.2023, alle ore 10.26 circa, dagli agenti del Comando di P.M. di in quella circostanza, veniva contestata a , in CP_1 Parte_1
qualità di titolare dell'esercizio commerciale denominato “Feeling Bottiglieria
Aperifish” la violazione delle disposizioni di cui all'art. 20, commi 1 e 4, del
Codice della Strada, perché “in sulla Riviera N. Sauro s.n.c., occupava CP_1
la carreggiata in adiacenza al marciapiede, lato attività denominata
Al contempo, veniva comminata la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
L'esito dei relativi accertamenti veniva riportato nel Verbale di Contestazione
Violazione al Codice della Strada n. 27335, del 19.09.2023 (cfr. doc. in atti).
Il suddetto verbale è alla base dell'ingiunzione di pagamento prot. n.
0011783/2024, oggi impugnata dal , con la quale gli veniva ingiunto il Pt_1
pagamento di € 835,20.
Dalla documentazione acquisita agli atti si evince che con Determinazione n.
930 del 29.03.2023, la Dirigente del Settore 2 – Sviluppo Economico e Sociale
2 della Città di rilasciava in favore della ditta individuale “Feeling” di CP_1
AS Samuele, la concessione n. 93/2023 “per l'occupazione a carattere stagionale di suolo pubblico sito alla Riviera N. Sauro n. 9, mediante la posa di ombrelloni, tavoli alti, sgabelli, per la superficie sottratta all'uso pubblico, per mq. 7,00, dal 29 marzo al 20 novembre 2023.” (cfr. doc. in atti).
A parere della scrivente, può essere accolto il primo motivo di impugnazione, con cui l'odierno attore deduce la nullità del provvedimento sanzionatorio per omessa notifica del Verbale di Contestazione n.27335 del 19.09.2023.
Invero, costituendosi in giudizio, l'Amministrazione convenuta non ha fornito prova della suddetta notifica, essendosi limitata alla produzione del predetto verbale, privo della relata di notifica nei confronti del . Pt_1
Si osserva, inoltre, che in seno al suddetto verbale, si dà atto che “L'infrazione non è stata contestata immediatamente al trasgressore perché le verifiche sono state effettuate presso il locale ufficio SUAP in data successiva rispetto alla data del sopralluogo. L'attività all'atto del controllo risultava chiusa.” (cfr. doc. in atti).
Ai sensi dell'art. 14, L. 689/81: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.”.
Quello previsto dall'art. 14 L. n. 689/1981 è un termine di decadenza e l'estinzione del credito sanzionatorio (di cui all'ult.co.) è rilevabile d'ufficio, trattandosi di un termine di decadenza di carattere pubblicistico e quindi sottratto alla disponibilità delle parti (Cass. n. 6433/1996).
La notificazione del verbale di accertamento è necessaria, pertanto, per consentire al presunto trasgressore di prendere conoscenza dell'infrazione che gli viene contestata, conoscerne le modalità di estinzione e, soprattutto, individuare i mezzi necessari per difendersi.
3 Ciò detto, se la notificazione di un verbale non viene effettuata o viene effettuata oltre i termini perentori dal compimento dell'infrazione, si assiste al venir meno dell'obbligo di pagare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
“L'omessa o mancata tempestività della notifica del verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada produce il venire meno, cioè l'estinzione, del titolo esecutivo e quindi dell'obbligo di pagare, determinando contestualmente la sopravvenuta estinzione (o inesistenza) del diritto di credito facente capo all'Amministrazione. Le due situazioni giuridiche – diritto di credito dell'Amministrazione e obbligo di pagare del contravventore – sono infatti inscindibili. Sul punto, i giudici contabili convergono con la giurisprudenza civile che ha reiteratamente affermato: "il difetto di notifica del verbale di contestazione di accertamento della contravvenzione, determinando l'inesistenza del credito azionato, comporta la caducazione della cartella esattoriale per l'inesistenza del titolo esecutivo posto alla base della sua emissione […]” (Corte Conti sez. III, 05/06/2019, n.103)
Orbene, stante tutto quanto innanzi, in assenza della prova della notifica del
Verbale di Contestazione all'odierno attore, si ritiene di dover accogliere l'opposizione proposta da , nella sua qualità in atti, e, per Parte_1
l'effetto, annulla il provvedimento prot.n. 0011783 emesso in data 15.02.2024 dal oggetto di impugnazione. Controparte_1
Considerata la peculiarità della materia trattata, appare opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. Accoglie l'opposizione proposta da;
Parte_1
2. per l'effetto, annulla il provvedimento prot.n. 0011783 emesso in data
15.02.2024 dal e notificato a mezzo pec il 16.02.2024; Controparte_1
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4. dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Lecce, 3 dicembre 2025
4 Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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