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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/07/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di IL
Sezione Lavoro
N. R.G. 1097/2024
La Corte d'Appello di IL, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa IA RI RA Presidente
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
Dott.ssa IA DO Consigliera Rel. all'udienza del 16 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di IL n. 2660/2024 (est. Moglia), promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Maresca, Marcello Giustiniani, Marcello Bonomo ed Enrico Maria D'Onofrio, presso il cui studio in IL, via Barozzi n. 1, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE PRINCIPALE - contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Jacobo Sanchez Codoni, Matteo Vricella e Mattia Giudici, presso il cui studio in Brescia, via Solferino n. 31, è elettivamente domiciliato,
- APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di IL, in funzione di Giudice del Lavoro Parte_1 di secondo grado, in accoglimento dei motivi sopra illustrati, riformare la sentenza n. 2660/2024 resa inter partes dal Tribunale Civile di IL, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dott.ssa Sara Manuela Moglia, pubblicata il 23.5.2024 nel giudizio contraddistinto con il n.r.g. 10077/2023, notificata il 16.9.2024 e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande proposte con il ricorso introduttivo della lite dal sig. , con condanna di quest'ultimo alla restituzione a di Controparte_1 Parte_1 quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di indennità risarcitoria ex art. 39, secondo comma, D.Lgs. 81/2015 (Euro 18.127,39) e di differenze retributive (Euro 14.087,51) per un importo complessivo netto pari ad Euro 32.214,90, oltre interessi e rivalutazione, o della somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. In via subordinata, in accoglimento del motivo di appello n. IV) e in riforma della sentenza di primo grado, voglia condannare il sig. alla Controparte_1 restituzione a della somma netta di Euro 18.127,39 a titolo di indennità Parte_1 risarcitoria ex art. 39, secondo comma, D.Lgs. 81/2015 pagata in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Sempre in via subordinata, in accoglimento del motivo di appello n. V) e in riforma della sentenza di primo grado, voglia condannare il sig. alla Controparte_1 restituzione a della somma di Euro 14.087,51 a titolo di differenze retributive Parte_1 pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. In via ulteriormente subordinata, sempre in accoglimento del motivo di appello n. IV), voglia rideterminare l'indennità ex art. 39, comma 2, D.Lgs. 81/2015 nella misura minima (2,5 mensilità) o nella diversa misura ritenuta di giustizia (comunque inferiore a quella della sentenza di primo grado), con condanna del sig. alla CP_1 Part restituzione a della differenza rispetto a quanto versatogli. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
: “rigettare l'appello avversario;
Controparte_1 in via incidentale:
- riformare la sentenza nella parte in cui ha rigettato le domande del ricorrente aventi ad oggetto l'indennità di trasferta e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, oltre alle somme già riconosciute i I grado, al pagamento della somma di € 3.832,60 a titolo di indennità di trasferta, oltre incidenza TFR, o le diverse somme ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
per l'effetto, condannare , quale effettiva datrice di lavoro, al pagamento in favore del Pt_1 ricorrente delle somme di cui al punto precedente;
- correggere ex art. 287 c.p.c. la sentenza di I grado, laddove ha indicato la data del 1 febbraio 2019 anziché del 1 marzo 2016 quale data di decorrenza del rapporto tra le parti, e dunque modificare come segue il relativo capo: “costituisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra le parti con decorrenza dal 1 marzo 2016 [e non 1 febbraio 2019], alle condizioni in essere alle dipendenze della datrice di lavoro formale”; in subordine, ove la Corte non ritenga sussistenti i presupposti ex art. 287 c.p.c., riformare la sentenza di I grado nel passaggio sopra riportato e dichiarare costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra le parti con decorrenza dal 1 marzo 2016, alle condizioni in essere alle dipendenze della datrice di lavoro formale. in subordine, in caso di accoglimento dell'appello avversario in punto non genuinità pag. 2/16 dell'appalto, accogliere le domande subordinate sub E di cui al ricorso di I grado, Part condannando ex art. 29 d.lgs. 276/2003 al pagamento delle somme maturate nel Part corso del rapporto di lavoro in appalto e già oggetto di condanna diretta di in I grado. Con vittoria di spese e compensi professionali. Con distrazione in favore dei procuratori antistatari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 23 maggio 2024 il Tribunale di IL in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 10077/2023 R.G. promossa da contro ha così deciso: “-accoglie il ricorso Controparte_1 Parte_1
e, per gli effetti, costituisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra le parti con decorrenza dal 1 febbraio 2019, alle condizioni in essere alle dipendenze della datrice di lavoro formale;
-condanna la parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
-Accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'applicazione dei minimi retributivi Co previsti dal NL Trasporto Me. ( e per tutto il periodo di lavoro CP_2 CP_3 svolto alle formali dipendenze di (1 marzo 2016-30 giugno 2018) per un CP_5 importo pari al delta tra quanto percepito a titolo di retribuzione base e 13ma e quanto spettante ad un lavoratore inquadrato nel IV livello NL , oltre interessi e CP_2 Part rivalutazione dal dovuto al saldo e, a tali somme condanna la società
-rigetta per il resto;
-condanna parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite
[…]”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio , premesso: Controparte_1 Part
- di avere prestato attività lavorativa ininterrottamente presso la filiale di Caorso, dapprima alle formali dipendenze di (dall'1 Controparte_6 marzo 2016 al 30 giugno 2018), poi di IL IE (dall'1 luglio 2018 al 15 marzo 2020), quindi di (dal 16 marzo 2020 al 2 aprile 2023) Controparte_7 ed infine di dal 3 aprile 2023; Controparte_8
- di avere svolto mansioni di driver, addetto alla guida di furgone con portata inferiore a 35 quintali, nell'ambito di contratti di appalto/trasporto non genuini, affidati da alle formali datrici di lavoro;
Parte_1
- di avere sempre iniziato e terminato la propria giornata lavorativa presso il magazzino di Caorso ove dapprima consegnando una bolla cartacea, Parte_1 poi attraverso un dispositivo palmare, aveva sempre fornito a tutti gli autisti (tra cui il ricorrente) le informazioni relative ai colli da consegnare;
- che, in particolare, erano gli impiegati di che assegnavano i colli agli Parte_1
pag. 3/16 autisti;
- che tutta la strumentazione necessaria per l'espletamento dell'attività era di proprietà di Parte_1
- che, per ogni evenienza, vi erano contatti diretti tra gli autisti e gli impiegati di
Parte_1
- che, quindi, era ad esercitare nei suoi confronti i poteri datoriali Parte_1
(direttivo, di controllo e disciplinare), tutto ciò attraverso la figura del COAU (coordinatore degli autisti), mentre le società formalmente datrici di lavoro non avevano una propria struttura imprenditoriale, né una gestione a proprio rischio;
- che anche i rapporti con le rappresentanze sindacali erano sempre stati tenuti da Parte_1
- che il NL applicato da (NL Trasporti sottoscritto Controparte_6 Cont da Unicoop e da prevedeva un trattamento retributivo inferiore a quello del NL Logistica, Trasporto merci e Spedizione sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi e, precisamente, una retribuzione mensile inferiore (€ 1.254,00 anziché € 1.520,42); 13 mensilità in luogo di 14; un importo per la tredicesima di soli € 42,30; un'indennità di trasferta inferiore;
ciò premesso, ha chiesto la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di e la condanna della società al pagamento di un'indennità Parte_1 risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR
(o, in subordine, al pagamento delle mensilità maturate tra il deposito del ricorso e la sentenza), nonché della somma di € 16.018,94 (o della diversa somma ritenuta di giustizia) a titolo di differenze retributive. In subordine, per l'ipotesi di rigetto della domanda di costituzione del rapporto in capo a ha chiesto di condannare Parte_1 quest'ultima al pagamento delle somme suindicate a titolo di coobbligata solidale di Contr ex art. 29 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276. Controparte_6
Costituendosi ritualmente nel primo grado di giudizio, ha eccepito Parte_1 preliminarmente l'inammissibilità della domanda avversaria di accertamento del rapporto di lavoro in capo alla società, per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. d), legge 4 novembre 2010 n. 183; nel merito ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il Tribunale, disattesa l'eccezione preliminare di decadenza e ritenuta l'utilizzabilità dei documenti prodotti dal ricorrente, relativi all'indagine promossa in sede penale nei confronti di ha accertato che i contratti conclusi tra Parte_1 quest'ultima e le società formali datrici di lavoro del ricorrente configuravano appalti non genuini, in quanto dalle risultanze dell'istruttoria svolta era emerso che: Parte_1 era il soggetto che, per il tramite dei propri dipendenti, forniva agli autisti le indicazioni necessarie per la programmazione di ogni giornata lavorativa e assegnava i colli da consegnare;
al personale della società gli autisti si rivolgevano in caso di necessità o di situazioni che richiedevano una soluzione;
interveniva per indicare Parte_1 modifiche nelle consegne e decideva le ferie. pag. 4/16 In sintesi, conclude la sentenza, “era la società convenuta ad esercitare, nella Part sostanza, i poteri tipici di un effettivo datore di lavoro”, dal momento che “ stabiliva l'an, il quod, il quomodo dell'attività di ogni drivers, decidendo se, per quella settimana il medesimo dovesse lavorare, quale zona e quali colli trasportare e, alla stessa, erano riservate le soluzioni di eventuali problemi o variabili contingenti”.
Sulla base di tali elementi il giudice di prime cure ha dichiarato che tra e si era costituito un rapporto di lavoro di fatto con Controparte_1 Parte_1 decorrenza dall'1 febbraio 2019, alle condizioni di lavoro e con lo stesso inquadramento in essere alle dipendenze del datore di lavoro formale e ha condannato la società convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di indennità risarcitoria, 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Ha accolto anche la domanda di differenze retributive relative al periodo dall'1 marzo 2016 al 30 giugno 2018 (durante il quale era stato Controparte_1 alle formali dipendenze di , a fondamento della quale parte Controparte_6 ricorrente aveva dedotto che il NL applicato (NL Trasporti sottoscritto da Unicoop Cont e prevedeva un trattamento retributivo inferiore a quello del NL Logistica, CP_ CP_ Co Trasporto merci e Spedizione sottoscritto da e ed individuato come il contratto collettivo stipulato “dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”, a mente dell'art. 7 d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008 n. 31. CP_ Ritenuto il NL Logistica, Trasporto merci e Spedizione sottoscritto da CP_ Co e applicabile solo quanto al trattamento retributivo minimo (comprensivo di tredicesima mensilità) e considerato che il ricorrente era inquadrato nel 3° livello del
NL applicato e che appariva coerente con le mansioni dallo stesso svolte l'inquadramento al 4° livello del NL Logistica, Trasporto merci e Spedizione CP_ CP_ Co sottoscritto da e (che ricomprende l'autotrasportatore non inquadrabile nei livelli superiori), il primo giudice ha concluso che “al ricorrente spettano le differenze quantificate, per la retribuzione minima, nel delta tra quanto percepito per retribuzione base e 13ma e quanto, per le stesse voci, è riconosciuto ad un lavoratore inquadrato nel IV livello NL Logistica”.
Ha, invece, respinto la domanda relativa all'indennità di trasferta in quanto
“gli importi unitari accordati a tale titolo nelle buste paga del periodo aprile 2016- giugno 2018 risultano sempre superiori all'importo di € 21,80 che il lavoratore indica come quello riconosciuto dall'invocato NL”.
Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a cinque Parte_1 motivi. Con il primo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116, comma 1, c.p.c.
e censura la pronuncia per avere ritenuto legittimamente acquisiti al giudizio i documenti (da n. 12 a n. 19 del ricorso) afferenti all'indagine penale svolta dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di IL nei confronti di con Parte_1 pag. 5/16 conseguente nomina di amministratore giudiziario (peraltro successivamente revocata), e per avere posto detti documenti a fondamento della decisione, nonostante gli stessi non avessero alcuna attinenza con la posizione del ricorrente e con le attività della filiale di Caorso.
Sotto il primo profilo deduce che controparte non aveva prodotto alcuna istanza formulata alla Procura della Repubblica per accedere a tali documenti, né alcuna autorizzazione del Pubblico Ministero ad estrarne copia.
Sotto il secondo profilo lamenta che il primo giudice abbia del tutto omesso di chiarire la pertinenza dei documenti rispetto ai fatti dedotti da e Controparte_1 alle attività della filiale di Caorso.
Con il secondo motivo impugna la sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1678 c.c., per aver erroneamente applicato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (avendo accolto la domanda del ricorrente finalizzata a far
“accertare e dichiarare la non genuinità degli appalti intercorsi tra ” e i vettori, Pt_1 con conseguente applicazione dell'art. 29, comma 3 bis, d.lgs. 10 settembre 2003 n.
276, senza che controparte avesse preventivamente chiesto la riqualificazione dei contratti di trasporto in appalti) e per avere travisato gli elementi dedotti da Parte_1
a sostegno della genuinità dei contratti di trasporto.
Richiamati i criteri distintivi tra contratto di trasporto e contratto di appalto Part dei servizi di trasporto, parte appellante evidenzia che “i contratti intercorsi tra e i datori di lavoro di parte ricorrente ineriscono la tipica attività di trasporto (senza alcuna predeterminazione) e le attività accessorie sono solo quelle strettamente strumentali e funzionali al trasporto. Inoltre, manca la previsione di un corrispettivo unitario e non è assicurato alcun compenso minimo”.
Con il terzo motivo si duole dell'erronea ricostruzione compiuta dal giudice di primo grado con riferimento agli elementi di fatto comprovanti la genuinità dei rapporti intercorsi tra e i vettori, nonché alle risultanze e alla valutazione Parte_1 della prova testimoniale.
Deduce che tutti i vettori con cui intratteneva i rapporti dedotti nel Parte_1 presente giudizio organizzavano autonomamente mezzi e personale, con assunzione del rischio di impresa ed esercizio del potere direttivo nei confronti dei dipendenti.
Per contro, ad avviso di parte appellante, non erano espressione dell'esercizio del potere direttivo le indicazioni, fornite dal personale di funzionali ad Parte_1 eseguire la consegna della merce o le attività propedeutiche/accessorie (come il prelievo dei pacchi in filiale), così come i riscontri degli autisti in ordine alle consegne effettuate o non perfezionate.
Il fatto, poi, che tali indicazioni fossero veicolate all'autista tramite un palmare elettronico in possesso dei singoli autisti non avrebbe dovuto rappresentare, nell'ottica del gravame, un elemento di rilievo nell'accertamento compiuto, in quanto “le indicazioni trasmesse tramite il palmare non costituiscono esercizio di un potere direttivo, ma rappresentano informazioni tecniche necessarie per la corretta esecuzione pag. 6/16 del servizio di consegna. Tali informazioni riguardano esclusivamente i dettagli relativi alle consegne (ad esempio, indirizzi, orari, e particolari richiesti dal cliente) e sono di natura logistica e non direttiva”.
Con riguardo all'istruttoria testimoniale, la società rappresenta che nessuno dei testi aveva saputo riferire, per cognizione diretta, sulle attività svolte da
[...]
durante la giornata di lavoro dal momento dell'uscita dalla filiale. CP_1
Evidenzia, inoltre, che dall'istruttoria era emerso che i mezzi utilizzati per le consegne erano di proprietà dei singoli vettori e che il palmare serviva solo a fornire le informazioni necessarie per effettuare le consegne, senza alcuna forma di controllo diretto sulle modalità lavorative degli autisti da parte di Parte_1
Con il quarto motivo denuncia falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81.
Si duole che il giudice, nel valutare le conseguenze dell'asserita illiceità dell'appalto, abbia applicato alla fattispecie una norma (l'art. 39, comma 2, d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81) che non solo disciplina le conseguenze di un diverso istituto (la somministrazione illecita), ma sarebbe comunque inapplicabile nel caso di specie, essendo pacifico che il lavoratore, sin dal periodo precedente all'introduzione del giudizio così come alla data di pubblicazione della sentenza, aveva sempre continuato a lavorare presso la filiale di Caorso di Parte_1
Pertanto, non essendosi verificata alcuna interruzione del rapporto, non si era realizzato il presupposto normativo della tutela economica applicata dal Tribunale.
Deduce, infine, l'incongruità della quantificazione dell'indennità, liquidata nella misura massima di 12 mensilità, pur in assenza di qualunque danno derivante al lavoratore, avendo quest'ultimo continuato a lavorare senza soluzione di continuità.
Con il quinto ed ultimo motivo denuncia violazione dell'art. 83 bis, commi 4 bis e 4 ter, d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, e falsa applicazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276. Ribadito che l'odierno appellato non aveva preventivamente proposto domanda di riqualificazione dei contratti di trasporto in appalti, deduce che il profilo della solidarietà per le eventuali competenze retributive avrebbe dovuto valutarsi unicamente alla stregua dell'art. 83 bis, commi 4 bis e 4 ter, d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, e non dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276.
In relazione a tale ultima norma si duole, altresì, che il giudice di prime cure non abbia accolto l'eccezione di decadenza formulata dalla società, essendo trascorsi più di due anni dalla cessazione dell'asserito appalto tra e Parte_1 Controparte_6
avvenuta il 13 giugno 2019.
[...]
Ad avviso di parte appellante, inoltre, la sentenza avrebbe errato anche nel Cont ritenere che il NL Unicoop – applicato da (di cui Controparte_6
l'appellato era stato dipendente dall'1 marzo 2016 al 30 giugno 2018) fosse stato sottoscritto da associazioni sindacali non rappresentative. pag. 7/16 Infatti – si deduce - è stata costituita Controparte_10 nel novembre 1999 ed ha ottenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 d.lgs. 2 agosto
2002 n. 220, ufficiale riconoscimento giuridico con decreto del Ministro delle attività Cont produttive del 7 maggio 2004; a sua volta, è una delle maggiori organizzazioni sindacali italiane, avente migliaia di iscritti ed operante su tutto il territorio nazionale nei più svariati settori. Nel motivo di gravame si sottolinea altresì che il confronto tra contratti collettivi non può avvenire istituto per istituto, ma dev'essere effettuato a livello complessivo, mentre la pronuncia di primo grado aveva confrontato solo i minimi retributivi e non la disciplina collettiva nel suo complesso.
L'appellante insiste, pertanto, per la riforma della sentenza anche su questo punto, con condanna dell'appellato a restituire la somma di € 14.087,51, corrispondente alla somma netta versatagli dalla società a titolo di differenze retributive.
Sulla base dei motivi suesposti, reiterate tutte le eccezioni, deduzioni, argomentazioni ed istanze svolte nel precedente grado di giudizio, l'appellante
[...] ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle Pt_1 conclusioni in epigrafe trascritte.
L'appellato si è costituito ritualmente in giudizio, Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame avversario e proponendo a sua volta appello incidentale.
Con il primo motivo di gravame incidentale il lavoratore impugna la sentenza laddove ha respinto la domanda relativa all'indennità di trasferta.
Evidenzia che, come dedotto nel ricorso introduttivo, “nel periodo tra aprile
2016 e aprile 2017 ha percepito somme del tutto irrisorie a titolo di indennità di trasferta, pari, in ordine, a € 46, 0, 0, 90, 50, 20, 29, 114, 63, 50 e 0, pur avendo rispettivamente lavorato, come risulta dai cedolini, un numero di giorni mensile pari a 19, 21, 17, 20, 17, 21, 21, 21, 19, 18 e 3 giorni”.
Deduce di avere diritto al pagamento delle somme richieste a titolo di indennità di trasferta nel suddetto periodo e di avere provveduto, nei conteggi allegati al ricorso, a correttamente applicare le indennità di trasferta in relazione ai giorni di lavoro risultanti in busta paga, per un importo totale di € 3.832,60. Con il secondo motivo impugna la pronuncia laddove, nella parte dispositiva, ha indicato quale data di decorrenza del rapporto di lavoro alle dipendenze di
[...]
l'1 febbraio 2019, anziché, come richiesto, l'1 marzo 2016. Pt_1
A parere dell'appellante incidentale l'indicazione della data anzidetta integra un mero errore materiale;
in subordine chiede la riforma della sentenza sul punto, con costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato tra le parti con decorrenza dall'1 marzo 2016.
pag. 8/16 Sulla base dei motivi esposti ha chiesto la parziale Controparte_1 riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
All'udienza di discussione il difensore del lavoratore ha rinunciato alla domanda, svolta nel ricorso introduttivo in via subordinata per l'ipotesi di rigetto della domanda principale di costituzione del rapporto in capo a di condanna della Parte_1 società in solido con ex art. 29 d.lgs. 10 settembre 2003 n. Controparte_6
276 (punto E delle conclusioni).
Alla medesima udienza, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello principale proposto da è fondato limitatamente al quarto Parte_1 motivo, mentre dev'essere per il resto respinto.
E' fondato e merita accoglimento l'appello incidentale.
Procedendo alla disamina dell'appello principale, i primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica.
ha agito in giudizio per veder costituito un rapporto di Controparte_1 lavoro alle dipendenze di ai sensi dell'art. 29, comma 3 bis, d.lgs. 10 Parte_1 settembre 2003 n. 276, sull'assunto che si sia realizzata una fattispecie interpositoria, nella quale utilizzava e dirigeva le prestazioni lavorative del ricorrente, Parte_1 mentre le società formali datrici di lavoro si limitavano alla mera gestione amministrativa del rapporto, senza alcuna autonomia organizzativa, né assunzione di rischio di impresa. Nella prospettazione attorea non risulta dirimente la qualificazione giuridica - come trasporto o appalto - dei contratti conclusi tra e i formali datori di Parte_1 lavoro di : indipendentemente da tale qualificazione, infatti, ciò Controparte_1 che il lavoratore deduce a fondamento del petitum sostanziale della domanda è la natura interpositoria dell'operazione effettivamente realizzata, rispetto alla quale non è decisivo stabilire se il regolamento negoziale sia formalmente sussumibile nello schema tipico del contratto di trasporto o del contratto di appalto.
Ne deriva che, contrariamente alla tesi dell'appellante principale,
l'accoglimento della domanda proposta ex art. 29, comma 3 bis, d.lgs. 10 settembre
2003 n. 276 non presupponeva una domanda di riqualificazione dei contratti di trasporto in contratti di appalto.
Le argomentazioni svolte al riguardo nella sentenza di prime cure costituiscono un mero passaggio motivazionale, privo di autonomo carattere decisorio, sicché, anche per tale ragione, la pronuncia non viola sotto alcun profilo il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.. Tanto premesso, all'accertamento dell'esistenza di un'interposizione di manodopera e al conseguente accoglimento della domanda attorea il giudice di prime cure è pervenuto sulla base delle risultanze dell'istruttoria testimoniale esperita in pag. 9/16 giudizio, ritenute “sufficientemente eloquenti e funzionali all'accoglimento delle tesi di parte ricorrente”.
Risultano con ciò assorbite le censure svolte nell'appello principale in punto di inutilizzabilità dei documenti prodotti in atti dal lavoratore (sub docc. da 12 a 19 fascicolo di primo grado), afferenti all'indagine penale svolta dalla Procura CP_1 della Repubblica presso il Tribunale di IL nei confronti di Parte_1
Infatti, pur avendone dichiarato l'utilizzabilità, il Tribunale non ha posto a fondamento della pronuncia alcun elemento tratto da tali documenti, sicché l'astratta valutazione di utilizzabilità non ha spiegato concreti effetti sulla decisione.
Si ritengono poi infondate le censure nei confronti della sentenza, per avere ravvisato nella fattispecie controversa un'interposizione illecita di manodopera. Va premesso che, come noto, l'art. 29, comma 1, d.lgs. 10 settembre 2003 n.
276 stabilisce che “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “l'art. 29, comma 1, d.lgs.
n. 276 del 2003, in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, differenzia il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale si manifesta nel caso in cui l'appaltante -interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una concreta organizzazione” (così Cass., 27 aprile 2022 n. 13182). Nel caso di cui si controverte i connotati dell'interposizione illecita di manodopera, come individuati dalla giurisprudenza di legittimità, sono emersi univocamente dall'istruttoria testimoniale esperita nel giudizio di primo grado, avendo i testimoni concordemente riferito che l'organizzazione del lavoro dei trasportatori – presso la filiale di Caorso – era interamente gestita da che decideva Parte_1
l'assegnazione delle zone ai singoli autisti;
stabiliva i turni di lavoro;
assegnava giorno per giorno le consegne da effettuare, anche tramite il palmare elettronico (di proprietà della stessa fornito a ciascun autista. Parte_1
Significative in tal senso risultano in primo luogo le dichiarazioni del teste
(dipendente di con funzioni di responsabile di filiale da Testimone_1 Parte_1 marzo 2023 e in precedenza, dal 2010, di responsabile operativo), il quale ha riferito, per cognizione diretta, puntuali circostanze relative all'organizzazione del lavoro nella filiale di Caorso e all'attività lavorativa svolta da , con il quale il Controparte_1 teste ha dichiarato di aver avuto “a che fare quotidianamente”. pag. 10/16 ha dichiarato in particolare che “era che decideva Testimone_1 Per_1
l'assegnazione delle zone ai singoli autisti” e che il suo collega “assegnava Persona_2 ogni giorno le consegne ai singoli autisti ai quali il numero delle consegne veniva Part comunicato tramite palmare;
il palmare era di proprietà di , precisando che “sul palmare risultavano tutte le informazioni di cui l'autista aveva bisogno per effettuare la consegna, quindi, il nome del destinatario, indirizzo, numero di telefono, numero di colli e peso. Se vi erano delle variazioni le inserivamo nel palmare oppure chiamavamo direttamente l'autista. Il palmare fungeva anche da telefono. Se vi erano situazioni particolari che l'autista non sapeva gestire, doveva chiamare noi al numero
0523606221, poteva capitare che il cliente volesse accettare con riserva, allora l'autista ci chiamava e noi gli dicevamo di mettere la riserva, se invece, il cliente non accettava il pacco perché magari era un po' aperto, allora gli dicevamo di riportare in magazzino il collo”.
Il teste ha altresì riferito: “noi settimanalmente indicavano giorno per giorno gli autisti che dovevano lavorare e quelli che non dovevano lavorare e questo in base al carico di lavoro del singolo giorno”. Ha, infine, dichiarato che “i responsabili della società di cui erano dipendenti gli autisti venivano ogni tanto, ma non tutti i giorni, di mattina per verificare se tutto fosse a posto, nella gestione operativa del lavoro non avevano alcun ruolo”.
Da tali dichiarazioni, pienamente convergenti con quelle degli altri testi escussi, emerge che le società di cui è stato formalmente Controparte_1 dipendente nel periodo in cui ha lavorato presso la filiale di Caorso non disponevano di alcuna autentica autonomia organizzativa, essendo l'organizzazione dei trasporti e delle attività accessorie interamente demandata a la quale esercitava un Parte_1 controllo continuo e penetrante e si ingeriva nella gestione ben al di là dei normali poteri di verifica della corretta esecuzione del servizio: risorse da impiegare giorno per giorno, quotidiana assegnazione dei compiti al personale, modalità di esecuzione delle consegne erano, infatti, interamente definite e controllate dalla società odierna appellante, la quale monitorava il lavoro degli autisti ed impartiva loro direttive specifiche anche attraverso il palmare elettronico, tramite il quale gli autisti erano costantemente in contatto con il personale di durante l'intero turno di Parte_1 lavoro. Come univocamente riferito dai testi escussi, attraverso il palmare (come pure attraverso il telefono cellulare personale) venivano impartite agli autisti disposizioni dettagliate inerenti alle modalità di esecuzione delle consegne e delle attività accessorie e gli autisti, a loro volta, erano tenuti a fornire al personale di Parte_1 riscontri in ordine alle consegne effettuate o non perfezionate. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante principale, ciò costituisce espressione dell'esercizio del potere direttivo e di controllo tipico del datore di lavoro, venendo in rilievo prescrizioni puntuali e verifiche capillari in ordine a contenuti, tempi e modalità di esecuzione delle mansioni assegnate ai lavoratori. pag. 11/16 Per tutte le ragioni esposte i primi tre motivi di gravame devono essere respinti.
Infondato si ritiene anche il quinto motivo, inerente al capo di sentenza che ha condannato al pagamento di differenze retributive in favore di Parte_1 [...]
in applicazione dei minimi retributivi del NL Logistica, Trasporto merci e CP_1 CP_ CP_ Co Spedizione stipulato da e Part Il giudice di prime cure ha chiarito che “ deve rispondere di tali somme in quanto effettivo datore di lavoro”, avendo accertato l'esistenza di una fattispecie interpositoria.
Non colgono, pertanto, nel segno le censure inerenti alla dedotta violazione dell'art. 83 bis, commi 4 bis e 4 ter, d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, come pure dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276
(per asserita intervenuta decadenza biennale), poiché tali norme disciplinano l'istituto
- estraneo alla fattispecie accertata in sentenza - della responsabilità solidale del committente, rispettivamente con il vettore e con l'appaltatore, nelle ipotesi in cui ricorrano genuini contratti di trasporto o di appalto. Neppure coglie nel segno il rilievo secondo cui la sentenza avrebbe errato nel Cont ritenere che il NL Trasporti sottoscritto da Unicoop e da applicato da
[...]
(di cui è stato dipendente dall'1 marzo 2016 Controparte_6 Controparte_1 al 30 giugno 2018), sia stato sottoscritto da associazioni sindacali non rappresentative.
Premesso che non contesta l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 7 Parte_1
d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008 n. 31, e che la censura avanzata attiene unicamente alla valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi esaminati dal Tribunale, osserva il Collegio che le deduzioni formulate nel motivo di gravame (“UNICOOP,
, è stata costituita nel novembre 1999 ed ha ottenuto, ai Controparte_10 sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs. 2/8/2002 n. 220, ufficiale riconoscimento giuridico con decreto del Ministro delle Attività Produttive del 7/5/2004, pubblicato Cont sulla Gazzetta Ufficiale del 27/05/2004 n. 123. è certamente una delle maggiori organizzazioni sindacali italiane, avente migliaia di iscritti e operante sul tutto il territorio nazionale nei più svariati settori”) non sono idonee a dimostrare che Unicoop Cont e costituiscano “organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria” a mente dell'art. 7, comma 4, d.l.
31 dicembre 2007 n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008 n. 31; tali deduzioni non valgono, quindi, a confutare le conclusioni del giudice di prime cure in punto di CP_ CP_ applicabilità del NL Logistica, Trasporto merci e Spedizione sottoscritto da e Co
né l'apparato argomentativo che le sorregge. Si evidenzia al riguardo che l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto al dictum dell'art. 7, comma 4, d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008 n. 31, grava sul datore di lavoro, a cui spetta, in caso di contestazione, “dimostrare che il trattamento economico accordato non è inferiore a pag. 12/16 quello riconosciuto dal contratto collettivo stipulato dall'associazione maggiormente rappresentativa, offrendo, altresì, la prova della maggiore rappresentatività dell'organizzazione sindacale stipulante” (così Cass., 6 dicembre 2022 n. 35796).
Tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto da Parte_1
Neppure vale a confutare l'esattezza della decisione impugnata l'astratta considerazione che il confronto tra contratti collettivi non può avvenire istituto per istituto, ma dev'essere effettuato a livello complessivo, dal momento che la società appellante non ha allegato, ancor prima che offerto di provare, che, in concreto, a siano mai state corrisposte voci retributive aggiuntive rispetto al Controparte_1 Cont trattamento minimo previsto dal NL Trasporti sottoscritto da Unicoop e da
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha operato il raffronto tra le retribuzioni base dei due NL posti a confronto, peraltro limitando l'applicazione del CP_ CP_ Co NL sottoscritto da e ai soli istituti retributivi integranti il c.d. “minimo costituzionale”, con esclusione, pertanto, della quattordicesima mensilità.
Alle medesime conclusioni in punto di spettanza delle differenze retributive in esame si giunge anche in base alla considerazione - integrante autonoma ratio decidendi, idonea a sorreggere la decisione - che risponde delle obbligazioni Parte_1 retributive in quanto effettiva datrice di lavoro (come statuito con nettezza dal giudice di prime cure) ed è, come tale, tenuta ad applicare a il medesimo Controparte_1 contratto collettivo applicato al proprio personale, che la società non ha mai CP_ contestato essere il NL Logistica, Trasporto merci e Spedizione sottoscritto da CP_ Co e Per tutte le ragioni esposte il motivo di appello scrutinato dev'essere respinto.
Si ritiene che meriti, invece, accoglimento il quarto motivo dell'appello principale, con cui censura la sentenza per aver attribuito al lavoratore Parte_1
l'indennità di cui all'art. 39, comma 2, d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, nonostante lo stesso, sin dal periodo precedente all'introduzione del giudizio così come alla data di pubblicazione della sentenza, avesse sempre continuato a lavorare presso la filiale di
Caorso.
La norma suindicata, dettata in materia di somministrazione irregolare di manodopera, stabilisce che, nel caso in cui il giudice accolga la domanda di costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, “condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
pag. 13/16 Ad avviso del Collegio il riconoscimento dell'indennità ivi prevista presuppone che vi sia stata un'interruzione nella funzionalità del rapporto;
l'indennità, infatti, copre il danno forfettizzato relativo al periodo cosiddetto “intermedio”, ossia all'intervallo temporale che corre dalla cessazione dell'attività lavorativa fino alla sentenza che ordina la costituzione del rapporto.
In questo senso depone il tenore letterale della disposizione, secondo cui l'indennità in parola ha funzione di “risarcimento del danno” e ristora il pregiudizio subito dal lavoratore nel “periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
Nel caso di specie difetta il presupposto della cessazione dell'attività lavorativa, essendo incontestato in causa che non ha mai Controparte_1 Part interrotto la propria attività lavorativa presso la filiale di Caorso fino alla sentenza con la quale il Tribunale ha disposto la costituzione del rapporto di lavoro tra le parti.
Ritiene pertanto il Collegio che la pronuncia di primo grado debba essere riformata sul punto e che debba essere respinta la domanda di condanna di Parte_1 al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 39 d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81.
Ne discende, quale effetto legale ineludibile dell'anzidetta statuizione di riforma, che è tenuto a restituire a le somme, al netto Controparte_1 Parte_1 delle ritenute fiscali e previdenziali, corrispostegli a tale titolo dalla società in esecuzione della sentenza di primo grado.
Passando all'esame dell'appello incidentale, si ritengono fondate le censure oggetto del primo motivo, inerenti all'indennità di trasferta.
Nel ricorso introduttivo del giudizio ha allegato che “per Controparte_1 tutta la durata della prestazione, il ricorrente effettuava il proprio giro di consegne sempre fuori dal territorio del Comune di Caorso, ininterrottamente dall'inizio della prestazione, per 5 giorni alla settimana a tempo pieno, dalle 7.30 alle 16.30/17.00 circa” (cfr. capitolo 8) e che “il giro consegne quotidiano durante tutto il periodo di attività, ricomprendeva diversi “giri consegne” sempre tutti al di fuori del Comune di
Caorso” (cfr. capitolo 9).
Le circostanze anzidette non sono state in alcun modo contestate da
[...]
sicché, a mente dell'art. 115, comma 1, c.p.c., esse devono considerarsi Pt_1 acclarate senza necessità di verifica istruttoria.
Essendo, dunque, pacifico che ha prestato Controparte_1 quotidianamente servizio in territorio extra urbano per oltre sei ore al giorno, egli ha diritto all'indennità di trasferta ai sensi dell'art. 62, comma 3, NL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, secondo cui “il personale viaggiante di cui agli articoli 11 e 11 bis, nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano” (cfr. NL allegato sub doc. 20 fascicolo di primo grado). CP_1 pag. 14/16 L'indennità di trasferta spetta nella misura giornaliera di € 21,80 (come previsto dal richiamato art. 62, comma 3, NL per i servizi in territorio nazionale di durata compresa tra le 6 e le 12 ore), per ogni giorno di effettivo servizio risultante dai cedolini paga (allegati sub doc. 1 fascicolo di primo grado). CP_1
Alla luce di quanto precede non può condividersi la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha respinto la domanda di pagamento dell'indennità di trasferta con la motivazione che “gli importi unitari accordati a tale titolo nelle buste paga del periodo aprile 2016-giugno 2018 risultano sempre superiori all'importo di € 21,80 che il lavoratore indica come quello riconosciuto dall'invocato NL”.
Il fatto che gli importi unitari accordati a titolo di trasferta siano superiori all'indennità giornaliera stabilita dal NL (€ 21,80) non toglie che la somma complessivamente corrisposta al lavoratore a tale titolo risulti inferiori al dovuto, dal momento che l'indennità giornaliera di trasferta non gli è stata riconosciuta per tutti i giorni di effettivo servizio risultanti dai cedolini paga, ma solo per alcune giornate.
Attesa l'esattezza dei conteggi elaborati da sulla base Controparte_1 dei criteri di cui sopra (cfr. doc. 27 del relativo fascicolo di primo grado), non specificamente contestati da l'indennità di trasferta spettante al lavoratore Parte_1 va determinata in € 3.832,60. va, pertanto, condannata a corrispondere a Parte_1 Controparte_1 tale importo, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Merita accoglimento anche il secondo motivo dell'appello incidentale, inerente alla data di decorrenza del rapporto di lavoro costituito tra le parti.
E' pacifico ed incontestato in causa che ha prestato Controparte_1 Part attività lavorativa presso la filiale di Caorso a partire dall'1 marzo 2016.
Come correttamente ritenuto dal Tribunale, le risultanze dell'istruttoria svolta nel primo grado di giudizio comprovano l'esistenza di una fattispecie interpositoria. Le emergenze istruttorie attestano altresì che le modalità di organizzazione dell'attività e di esecuzione delle prestazioni lavorative di sono rimaste Controparte_1 invariate nel corso del tempo.
Si ritiene, pertanto, fondata la censura avverso la sentenza di primo grado, per aver fatto decorrere gli effetti della pronuncia costitutiva dall'1 febbraio 2019 anziché dall'1 marzo 2016, senza peraltro esplicitare le ragioni di tale decisione.
La pronuncia dev'essere perciò riformata sul punto e la data di decorrenza del rapporto di lavoro tra le parti dev'essere fissata all'1 marzo 2016.
In conclusione, alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione - la sentenza n. 2660/2024 del Tribunale di IL va parzialmente riformata nei termini sopra precisati, con conferma delle restanti statuizioni di merito.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che vede la reciproca parziale soccombenza delle parti, si ravvisano gli estremi ex art. 92, comma 2, c.p.c. per pag. 15/16 compensare nella misura di un terzo le spese di lite del doppio grado, con condanna di
(soccombente in misura prevalente) alla rifusione delle spese residue in Parte_1 favore di . Controparte_1
Le spese di lite vengono liquidate secondo gli importi indicati in dispositivo in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n.
147, in ragione del valore della controversia, della sua complessità e dello svolgimento di attività istruttoria nel primo grado di giudizio (€ 5.500,00 per il primo grado ed €
4.400,00 per l'appello, per un totale di € 9.900,00, la cui quota di due terzi, posta a carico della società, ammonta ad € 6.600,00), con distrazione in favore dei difensori del lavoratore ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 2660/2024 del Tribunale di IL, accerta la decorrenza del rapporto di lavoro tra le parti dalla data dell'1 marzo 2016;
- condanna a corrispondere a , a titolo di Parte_1 Controparte_1 indennità di trasferta, l'importo di € 3.832,60 con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- rigetta la domanda di condanna di al pagamento dell'indennità Parte_1 risarcitoria ex art. 39 d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81;
- conferma le restanti statuizioni di merito;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato due terzi delle spese di lite del doppio grado che, in tale proporzione, liquida in € 6.600,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge e distrae in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c., dichiarandole compensate per il residuo. IL, 16 aprile 2025
Consigliera est. Presidente
IA DO IA RI RA
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di IL
Sezione Lavoro
N. R.G. 1097/2024
La Corte d'Appello di IL, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa IA RI RA Presidente
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
Dott.ssa IA DO Consigliera Rel. all'udienza del 16 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di IL n. 2660/2024 (est. Moglia), promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Maresca, Marcello Giustiniani, Marcello Bonomo ed Enrico Maria D'Onofrio, presso il cui studio in IL, via Barozzi n. 1, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE PRINCIPALE - contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Jacobo Sanchez Codoni, Matteo Vricella e Mattia Giudici, presso il cui studio in Brescia, via Solferino n. 31, è elettivamente domiciliato,
- APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di IL, in funzione di Giudice del Lavoro Parte_1 di secondo grado, in accoglimento dei motivi sopra illustrati, riformare la sentenza n. 2660/2024 resa inter partes dal Tribunale Civile di IL, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dott.ssa Sara Manuela Moglia, pubblicata il 23.5.2024 nel giudizio contraddistinto con il n.r.g. 10077/2023, notificata il 16.9.2024 e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande proposte con il ricorso introduttivo della lite dal sig. , con condanna di quest'ultimo alla restituzione a di Controparte_1 Parte_1 quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di indennità risarcitoria ex art. 39, secondo comma, D.Lgs. 81/2015 (Euro 18.127,39) e di differenze retributive (Euro 14.087,51) per un importo complessivo netto pari ad Euro 32.214,90, oltre interessi e rivalutazione, o della somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. In via subordinata, in accoglimento del motivo di appello n. IV) e in riforma della sentenza di primo grado, voglia condannare il sig. alla Controparte_1 restituzione a della somma netta di Euro 18.127,39 a titolo di indennità Parte_1 risarcitoria ex art. 39, secondo comma, D.Lgs. 81/2015 pagata in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Sempre in via subordinata, in accoglimento del motivo di appello n. V) e in riforma della sentenza di primo grado, voglia condannare il sig. alla Controparte_1 restituzione a della somma di Euro 14.087,51 a titolo di differenze retributive Parte_1 pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. In via ulteriormente subordinata, sempre in accoglimento del motivo di appello n. IV), voglia rideterminare l'indennità ex art. 39, comma 2, D.Lgs. 81/2015 nella misura minima (2,5 mensilità) o nella diversa misura ritenuta di giustizia (comunque inferiore a quella della sentenza di primo grado), con condanna del sig. alla CP_1 Part restituzione a della differenza rispetto a quanto versatogli. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
: “rigettare l'appello avversario;
Controparte_1 in via incidentale:
- riformare la sentenza nella parte in cui ha rigettato le domande del ricorrente aventi ad oggetto l'indennità di trasferta e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, oltre alle somme già riconosciute i I grado, al pagamento della somma di € 3.832,60 a titolo di indennità di trasferta, oltre incidenza TFR, o le diverse somme ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
per l'effetto, condannare , quale effettiva datrice di lavoro, al pagamento in favore del Pt_1 ricorrente delle somme di cui al punto precedente;
- correggere ex art. 287 c.p.c. la sentenza di I grado, laddove ha indicato la data del 1 febbraio 2019 anziché del 1 marzo 2016 quale data di decorrenza del rapporto tra le parti, e dunque modificare come segue il relativo capo: “costituisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra le parti con decorrenza dal 1 marzo 2016 [e non 1 febbraio 2019], alle condizioni in essere alle dipendenze della datrice di lavoro formale”; in subordine, ove la Corte non ritenga sussistenti i presupposti ex art. 287 c.p.c., riformare la sentenza di I grado nel passaggio sopra riportato e dichiarare costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra le parti con decorrenza dal 1 marzo 2016, alle condizioni in essere alle dipendenze della datrice di lavoro formale. in subordine, in caso di accoglimento dell'appello avversario in punto non genuinità pag. 2/16 dell'appalto, accogliere le domande subordinate sub E di cui al ricorso di I grado, Part condannando ex art. 29 d.lgs. 276/2003 al pagamento delle somme maturate nel Part corso del rapporto di lavoro in appalto e già oggetto di condanna diretta di in I grado. Con vittoria di spese e compensi professionali. Con distrazione in favore dei procuratori antistatari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 23 maggio 2024 il Tribunale di IL in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 10077/2023 R.G. promossa da contro ha così deciso: “-accoglie il ricorso Controparte_1 Parte_1
e, per gli effetti, costituisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra le parti con decorrenza dal 1 febbraio 2019, alle condizioni in essere alle dipendenze della datrice di lavoro formale;
-condanna la parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
-Accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'applicazione dei minimi retributivi Co previsti dal NL Trasporto Me. ( e per tutto il periodo di lavoro CP_2 CP_3 svolto alle formali dipendenze di (1 marzo 2016-30 giugno 2018) per un CP_5 importo pari al delta tra quanto percepito a titolo di retribuzione base e 13ma e quanto spettante ad un lavoratore inquadrato nel IV livello NL , oltre interessi e CP_2 Part rivalutazione dal dovuto al saldo e, a tali somme condanna la società
-rigetta per il resto;
-condanna parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite
[…]”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio , premesso: Controparte_1 Part
- di avere prestato attività lavorativa ininterrottamente presso la filiale di Caorso, dapprima alle formali dipendenze di (dall'1 Controparte_6 marzo 2016 al 30 giugno 2018), poi di IL IE (dall'1 luglio 2018 al 15 marzo 2020), quindi di (dal 16 marzo 2020 al 2 aprile 2023) Controparte_7 ed infine di dal 3 aprile 2023; Controparte_8
- di avere svolto mansioni di driver, addetto alla guida di furgone con portata inferiore a 35 quintali, nell'ambito di contratti di appalto/trasporto non genuini, affidati da alle formali datrici di lavoro;
Parte_1
- di avere sempre iniziato e terminato la propria giornata lavorativa presso il magazzino di Caorso ove dapprima consegnando una bolla cartacea, Parte_1 poi attraverso un dispositivo palmare, aveva sempre fornito a tutti gli autisti (tra cui il ricorrente) le informazioni relative ai colli da consegnare;
- che, in particolare, erano gli impiegati di che assegnavano i colli agli Parte_1
pag. 3/16 autisti;
- che tutta la strumentazione necessaria per l'espletamento dell'attività era di proprietà di Parte_1
- che, per ogni evenienza, vi erano contatti diretti tra gli autisti e gli impiegati di
Parte_1
- che, quindi, era ad esercitare nei suoi confronti i poteri datoriali Parte_1
(direttivo, di controllo e disciplinare), tutto ciò attraverso la figura del COAU (coordinatore degli autisti), mentre le società formalmente datrici di lavoro non avevano una propria struttura imprenditoriale, né una gestione a proprio rischio;
- che anche i rapporti con le rappresentanze sindacali erano sempre stati tenuti da Parte_1
- che il NL applicato da (NL Trasporti sottoscritto Controparte_6 Cont da Unicoop e da prevedeva un trattamento retributivo inferiore a quello del NL Logistica, Trasporto merci e Spedizione sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi e, precisamente, una retribuzione mensile inferiore (€ 1.254,00 anziché € 1.520,42); 13 mensilità in luogo di 14; un importo per la tredicesima di soli € 42,30; un'indennità di trasferta inferiore;
ciò premesso, ha chiesto la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di e la condanna della società al pagamento di un'indennità Parte_1 risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR
(o, in subordine, al pagamento delle mensilità maturate tra il deposito del ricorso e la sentenza), nonché della somma di € 16.018,94 (o della diversa somma ritenuta di giustizia) a titolo di differenze retributive. In subordine, per l'ipotesi di rigetto della domanda di costituzione del rapporto in capo a ha chiesto di condannare Parte_1 quest'ultima al pagamento delle somme suindicate a titolo di coobbligata solidale di Contr ex art. 29 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276. Controparte_6
Costituendosi ritualmente nel primo grado di giudizio, ha eccepito Parte_1 preliminarmente l'inammissibilità della domanda avversaria di accertamento del rapporto di lavoro in capo alla società, per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. d), legge 4 novembre 2010 n. 183; nel merito ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il Tribunale, disattesa l'eccezione preliminare di decadenza e ritenuta l'utilizzabilità dei documenti prodotti dal ricorrente, relativi all'indagine promossa in sede penale nei confronti di ha accertato che i contratti conclusi tra Parte_1 quest'ultima e le società formali datrici di lavoro del ricorrente configuravano appalti non genuini, in quanto dalle risultanze dell'istruttoria svolta era emerso che: Parte_1 era il soggetto che, per il tramite dei propri dipendenti, forniva agli autisti le indicazioni necessarie per la programmazione di ogni giornata lavorativa e assegnava i colli da consegnare;
al personale della società gli autisti si rivolgevano in caso di necessità o di situazioni che richiedevano una soluzione;
interveniva per indicare Parte_1 modifiche nelle consegne e decideva le ferie. pag. 4/16 In sintesi, conclude la sentenza, “era la società convenuta ad esercitare, nella Part sostanza, i poteri tipici di un effettivo datore di lavoro”, dal momento che “ stabiliva l'an, il quod, il quomodo dell'attività di ogni drivers, decidendo se, per quella settimana il medesimo dovesse lavorare, quale zona e quali colli trasportare e, alla stessa, erano riservate le soluzioni di eventuali problemi o variabili contingenti”.
Sulla base di tali elementi il giudice di prime cure ha dichiarato che tra e si era costituito un rapporto di lavoro di fatto con Controparte_1 Parte_1 decorrenza dall'1 febbraio 2019, alle condizioni di lavoro e con lo stesso inquadramento in essere alle dipendenze del datore di lavoro formale e ha condannato la società convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di indennità risarcitoria, 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Ha accolto anche la domanda di differenze retributive relative al periodo dall'1 marzo 2016 al 30 giugno 2018 (durante il quale era stato Controparte_1 alle formali dipendenze di , a fondamento della quale parte Controparte_6 ricorrente aveva dedotto che il NL applicato (NL Trasporti sottoscritto da Unicoop Cont e prevedeva un trattamento retributivo inferiore a quello del NL Logistica, CP_ CP_ Co Trasporto merci e Spedizione sottoscritto da e ed individuato come il contratto collettivo stipulato “dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”, a mente dell'art. 7 d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008 n. 31. CP_ Ritenuto il NL Logistica, Trasporto merci e Spedizione sottoscritto da CP_ Co e applicabile solo quanto al trattamento retributivo minimo (comprensivo di tredicesima mensilità) e considerato che il ricorrente era inquadrato nel 3° livello del
NL applicato e che appariva coerente con le mansioni dallo stesso svolte l'inquadramento al 4° livello del NL Logistica, Trasporto merci e Spedizione CP_ CP_ Co sottoscritto da e (che ricomprende l'autotrasportatore non inquadrabile nei livelli superiori), il primo giudice ha concluso che “al ricorrente spettano le differenze quantificate, per la retribuzione minima, nel delta tra quanto percepito per retribuzione base e 13ma e quanto, per le stesse voci, è riconosciuto ad un lavoratore inquadrato nel IV livello NL Logistica”.
Ha, invece, respinto la domanda relativa all'indennità di trasferta in quanto
“gli importi unitari accordati a tale titolo nelle buste paga del periodo aprile 2016- giugno 2018 risultano sempre superiori all'importo di € 21,80 che il lavoratore indica come quello riconosciuto dall'invocato NL”.
Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a cinque Parte_1 motivi. Con il primo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116, comma 1, c.p.c.
e censura la pronuncia per avere ritenuto legittimamente acquisiti al giudizio i documenti (da n. 12 a n. 19 del ricorso) afferenti all'indagine penale svolta dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di IL nei confronti di con Parte_1 pag. 5/16 conseguente nomina di amministratore giudiziario (peraltro successivamente revocata), e per avere posto detti documenti a fondamento della decisione, nonostante gli stessi non avessero alcuna attinenza con la posizione del ricorrente e con le attività della filiale di Caorso.
Sotto il primo profilo deduce che controparte non aveva prodotto alcuna istanza formulata alla Procura della Repubblica per accedere a tali documenti, né alcuna autorizzazione del Pubblico Ministero ad estrarne copia.
Sotto il secondo profilo lamenta che il primo giudice abbia del tutto omesso di chiarire la pertinenza dei documenti rispetto ai fatti dedotti da e Controparte_1 alle attività della filiale di Caorso.
Con il secondo motivo impugna la sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1678 c.c., per aver erroneamente applicato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (avendo accolto la domanda del ricorrente finalizzata a far
“accertare e dichiarare la non genuinità degli appalti intercorsi tra ” e i vettori, Pt_1 con conseguente applicazione dell'art. 29, comma 3 bis, d.lgs. 10 settembre 2003 n.
276, senza che controparte avesse preventivamente chiesto la riqualificazione dei contratti di trasporto in appalti) e per avere travisato gli elementi dedotti da Parte_1
a sostegno della genuinità dei contratti di trasporto.
Richiamati i criteri distintivi tra contratto di trasporto e contratto di appalto Part dei servizi di trasporto, parte appellante evidenzia che “i contratti intercorsi tra e i datori di lavoro di parte ricorrente ineriscono la tipica attività di trasporto (senza alcuna predeterminazione) e le attività accessorie sono solo quelle strettamente strumentali e funzionali al trasporto. Inoltre, manca la previsione di un corrispettivo unitario e non è assicurato alcun compenso minimo”.
Con il terzo motivo si duole dell'erronea ricostruzione compiuta dal giudice di primo grado con riferimento agli elementi di fatto comprovanti la genuinità dei rapporti intercorsi tra e i vettori, nonché alle risultanze e alla valutazione Parte_1 della prova testimoniale.
Deduce che tutti i vettori con cui intratteneva i rapporti dedotti nel Parte_1 presente giudizio organizzavano autonomamente mezzi e personale, con assunzione del rischio di impresa ed esercizio del potere direttivo nei confronti dei dipendenti.
Per contro, ad avviso di parte appellante, non erano espressione dell'esercizio del potere direttivo le indicazioni, fornite dal personale di funzionali ad Parte_1 eseguire la consegna della merce o le attività propedeutiche/accessorie (come il prelievo dei pacchi in filiale), così come i riscontri degli autisti in ordine alle consegne effettuate o non perfezionate.
Il fatto, poi, che tali indicazioni fossero veicolate all'autista tramite un palmare elettronico in possesso dei singoli autisti non avrebbe dovuto rappresentare, nell'ottica del gravame, un elemento di rilievo nell'accertamento compiuto, in quanto “le indicazioni trasmesse tramite il palmare non costituiscono esercizio di un potere direttivo, ma rappresentano informazioni tecniche necessarie per la corretta esecuzione pag. 6/16 del servizio di consegna. Tali informazioni riguardano esclusivamente i dettagli relativi alle consegne (ad esempio, indirizzi, orari, e particolari richiesti dal cliente) e sono di natura logistica e non direttiva”.
Con riguardo all'istruttoria testimoniale, la società rappresenta che nessuno dei testi aveva saputo riferire, per cognizione diretta, sulle attività svolte da
[...]
durante la giornata di lavoro dal momento dell'uscita dalla filiale. CP_1
Evidenzia, inoltre, che dall'istruttoria era emerso che i mezzi utilizzati per le consegne erano di proprietà dei singoli vettori e che il palmare serviva solo a fornire le informazioni necessarie per effettuare le consegne, senza alcuna forma di controllo diretto sulle modalità lavorative degli autisti da parte di Parte_1
Con il quarto motivo denuncia falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81.
Si duole che il giudice, nel valutare le conseguenze dell'asserita illiceità dell'appalto, abbia applicato alla fattispecie una norma (l'art. 39, comma 2, d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81) che non solo disciplina le conseguenze di un diverso istituto (la somministrazione illecita), ma sarebbe comunque inapplicabile nel caso di specie, essendo pacifico che il lavoratore, sin dal periodo precedente all'introduzione del giudizio così come alla data di pubblicazione della sentenza, aveva sempre continuato a lavorare presso la filiale di Caorso di Parte_1
Pertanto, non essendosi verificata alcuna interruzione del rapporto, non si era realizzato il presupposto normativo della tutela economica applicata dal Tribunale.
Deduce, infine, l'incongruità della quantificazione dell'indennità, liquidata nella misura massima di 12 mensilità, pur in assenza di qualunque danno derivante al lavoratore, avendo quest'ultimo continuato a lavorare senza soluzione di continuità.
Con il quinto ed ultimo motivo denuncia violazione dell'art. 83 bis, commi 4 bis e 4 ter, d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, e falsa applicazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276. Ribadito che l'odierno appellato non aveva preventivamente proposto domanda di riqualificazione dei contratti di trasporto in appalti, deduce che il profilo della solidarietà per le eventuali competenze retributive avrebbe dovuto valutarsi unicamente alla stregua dell'art. 83 bis, commi 4 bis e 4 ter, d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, e non dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276.
In relazione a tale ultima norma si duole, altresì, che il giudice di prime cure non abbia accolto l'eccezione di decadenza formulata dalla società, essendo trascorsi più di due anni dalla cessazione dell'asserito appalto tra e Parte_1 Controparte_6
avvenuta il 13 giugno 2019.
[...]
Ad avviso di parte appellante, inoltre, la sentenza avrebbe errato anche nel Cont ritenere che il NL Unicoop – applicato da (di cui Controparte_6
l'appellato era stato dipendente dall'1 marzo 2016 al 30 giugno 2018) fosse stato sottoscritto da associazioni sindacali non rappresentative. pag. 7/16 Infatti – si deduce - è stata costituita Controparte_10 nel novembre 1999 ed ha ottenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 d.lgs. 2 agosto
2002 n. 220, ufficiale riconoscimento giuridico con decreto del Ministro delle attività Cont produttive del 7 maggio 2004; a sua volta, è una delle maggiori organizzazioni sindacali italiane, avente migliaia di iscritti ed operante su tutto il territorio nazionale nei più svariati settori. Nel motivo di gravame si sottolinea altresì che il confronto tra contratti collettivi non può avvenire istituto per istituto, ma dev'essere effettuato a livello complessivo, mentre la pronuncia di primo grado aveva confrontato solo i minimi retributivi e non la disciplina collettiva nel suo complesso.
L'appellante insiste, pertanto, per la riforma della sentenza anche su questo punto, con condanna dell'appellato a restituire la somma di € 14.087,51, corrispondente alla somma netta versatagli dalla società a titolo di differenze retributive.
Sulla base dei motivi suesposti, reiterate tutte le eccezioni, deduzioni, argomentazioni ed istanze svolte nel precedente grado di giudizio, l'appellante
[...] ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle Pt_1 conclusioni in epigrafe trascritte.
L'appellato si è costituito ritualmente in giudizio, Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame avversario e proponendo a sua volta appello incidentale.
Con il primo motivo di gravame incidentale il lavoratore impugna la sentenza laddove ha respinto la domanda relativa all'indennità di trasferta.
Evidenzia che, come dedotto nel ricorso introduttivo, “nel periodo tra aprile
2016 e aprile 2017 ha percepito somme del tutto irrisorie a titolo di indennità di trasferta, pari, in ordine, a € 46, 0, 0, 90, 50, 20, 29, 114, 63, 50 e 0, pur avendo rispettivamente lavorato, come risulta dai cedolini, un numero di giorni mensile pari a 19, 21, 17, 20, 17, 21, 21, 21, 19, 18 e 3 giorni”.
Deduce di avere diritto al pagamento delle somme richieste a titolo di indennità di trasferta nel suddetto periodo e di avere provveduto, nei conteggi allegati al ricorso, a correttamente applicare le indennità di trasferta in relazione ai giorni di lavoro risultanti in busta paga, per un importo totale di € 3.832,60. Con il secondo motivo impugna la pronuncia laddove, nella parte dispositiva, ha indicato quale data di decorrenza del rapporto di lavoro alle dipendenze di
[...]
l'1 febbraio 2019, anziché, come richiesto, l'1 marzo 2016. Pt_1
A parere dell'appellante incidentale l'indicazione della data anzidetta integra un mero errore materiale;
in subordine chiede la riforma della sentenza sul punto, con costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato tra le parti con decorrenza dall'1 marzo 2016.
pag. 8/16 Sulla base dei motivi esposti ha chiesto la parziale Controparte_1 riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
All'udienza di discussione il difensore del lavoratore ha rinunciato alla domanda, svolta nel ricorso introduttivo in via subordinata per l'ipotesi di rigetto della domanda principale di costituzione del rapporto in capo a di condanna della Parte_1 società in solido con ex art. 29 d.lgs. 10 settembre 2003 n. Controparte_6
276 (punto E delle conclusioni).
Alla medesima udienza, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello principale proposto da è fondato limitatamente al quarto Parte_1 motivo, mentre dev'essere per il resto respinto.
E' fondato e merita accoglimento l'appello incidentale.
Procedendo alla disamina dell'appello principale, i primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica.
ha agito in giudizio per veder costituito un rapporto di Controparte_1 lavoro alle dipendenze di ai sensi dell'art. 29, comma 3 bis, d.lgs. 10 Parte_1 settembre 2003 n. 276, sull'assunto che si sia realizzata una fattispecie interpositoria, nella quale utilizzava e dirigeva le prestazioni lavorative del ricorrente, Parte_1 mentre le società formali datrici di lavoro si limitavano alla mera gestione amministrativa del rapporto, senza alcuna autonomia organizzativa, né assunzione di rischio di impresa. Nella prospettazione attorea non risulta dirimente la qualificazione giuridica - come trasporto o appalto - dei contratti conclusi tra e i formali datori di Parte_1 lavoro di : indipendentemente da tale qualificazione, infatti, ciò Controparte_1 che il lavoratore deduce a fondamento del petitum sostanziale della domanda è la natura interpositoria dell'operazione effettivamente realizzata, rispetto alla quale non è decisivo stabilire se il regolamento negoziale sia formalmente sussumibile nello schema tipico del contratto di trasporto o del contratto di appalto.
Ne deriva che, contrariamente alla tesi dell'appellante principale,
l'accoglimento della domanda proposta ex art. 29, comma 3 bis, d.lgs. 10 settembre
2003 n. 276 non presupponeva una domanda di riqualificazione dei contratti di trasporto in contratti di appalto.
Le argomentazioni svolte al riguardo nella sentenza di prime cure costituiscono un mero passaggio motivazionale, privo di autonomo carattere decisorio, sicché, anche per tale ragione, la pronuncia non viola sotto alcun profilo il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.. Tanto premesso, all'accertamento dell'esistenza di un'interposizione di manodopera e al conseguente accoglimento della domanda attorea il giudice di prime cure è pervenuto sulla base delle risultanze dell'istruttoria testimoniale esperita in pag. 9/16 giudizio, ritenute “sufficientemente eloquenti e funzionali all'accoglimento delle tesi di parte ricorrente”.
Risultano con ciò assorbite le censure svolte nell'appello principale in punto di inutilizzabilità dei documenti prodotti in atti dal lavoratore (sub docc. da 12 a 19 fascicolo di primo grado), afferenti all'indagine penale svolta dalla Procura CP_1 della Repubblica presso il Tribunale di IL nei confronti di Parte_1
Infatti, pur avendone dichiarato l'utilizzabilità, il Tribunale non ha posto a fondamento della pronuncia alcun elemento tratto da tali documenti, sicché l'astratta valutazione di utilizzabilità non ha spiegato concreti effetti sulla decisione.
Si ritengono poi infondate le censure nei confronti della sentenza, per avere ravvisato nella fattispecie controversa un'interposizione illecita di manodopera. Va premesso che, come noto, l'art. 29, comma 1, d.lgs. 10 settembre 2003 n.
276 stabilisce che “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “l'art. 29, comma 1, d.lgs.
n. 276 del 2003, in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, differenzia il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale si manifesta nel caso in cui l'appaltante -interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una concreta organizzazione” (così Cass., 27 aprile 2022 n. 13182). Nel caso di cui si controverte i connotati dell'interposizione illecita di manodopera, come individuati dalla giurisprudenza di legittimità, sono emersi univocamente dall'istruttoria testimoniale esperita nel giudizio di primo grado, avendo i testimoni concordemente riferito che l'organizzazione del lavoro dei trasportatori – presso la filiale di Caorso – era interamente gestita da che decideva Parte_1
l'assegnazione delle zone ai singoli autisti;
stabiliva i turni di lavoro;
assegnava giorno per giorno le consegne da effettuare, anche tramite il palmare elettronico (di proprietà della stessa fornito a ciascun autista. Parte_1
Significative in tal senso risultano in primo luogo le dichiarazioni del teste
(dipendente di con funzioni di responsabile di filiale da Testimone_1 Parte_1 marzo 2023 e in precedenza, dal 2010, di responsabile operativo), il quale ha riferito, per cognizione diretta, puntuali circostanze relative all'organizzazione del lavoro nella filiale di Caorso e all'attività lavorativa svolta da , con il quale il Controparte_1 teste ha dichiarato di aver avuto “a che fare quotidianamente”. pag. 10/16 ha dichiarato in particolare che “era che decideva Testimone_1 Per_1
l'assegnazione delle zone ai singoli autisti” e che il suo collega “assegnava Persona_2 ogni giorno le consegne ai singoli autisti ai quali il numero delle consegne veniva Part comunicato tramite palmare;
il palmare era di proprietà di , precisando che “sul palmare risultavano tutte le informazioni di cui l'autista aveva bisogno per effettuare la consegna, quindi, il nome del destinatario, indirizzo, numero di telefono, numero di colli e peso. Se vi erano delle variazioni le inserivamo nel palmare oppure chiamavamo direttamente l'autista. Il palmare fungeva anche da telefono. Se vi erano situazioni particolari che l'autista non sapeva gestire, doveva chiamare noi al numero
0523606221, poteva capitare che il cliente volesse accettare con riserva, allora l'autista ci chiamava e noi gli dicevamo di mettere la riserva, se invece, il cliente non accettava il pacco perché magari era un po' aperto, allora gli dicevamo di riportare in magazzino il collo”.
Il teste ha altresì riferito: “noi settimanalmente indicavano giorno per giorno gli autisti che dovevano lavorare e quelli che non dovevano lavorare e questo in base al carico di lavoro del singolo giorno”. Ha, infine, dichiarato che “i responsabili della società di cui erano dipendenti gli autisti venivano ogni tanto, ma non tutti i giorni, di mattina per verificare se tutto fosse a posto, nella gestione operativa del lavoro non avevano alcun ruolo”.
Da tali dichiarazioni, pienamente convergenti con quelle degli altri testi escussi, emerge che le società di cui è stato formalmente Controparte_1 dipendente nel periodo in cui ha lavorato presso la filiale di Caorso non disponevano di alcuna autentica autonomia organizzativa, essendo l'organizzazione dei trasporti e delle attività accessorie interamente demandata a la quale esercitava un Parte_1 controllo continuo e penetrante e si ingeriva nella gestione ben al di là dei normali poteri di verifica della corretta esecuzione del servizio: risorse da impiegare giorno per giorno, quotidiana assegnazione dei compiti al personale, modalità di esecuzione delle consegne erano, infatti, interamente definite e controllate dalla società odierna appellante, la quale monitorava il lavoro degli autisti ed impartiva loro direttive specifiche anche attraverso il palmare elettronico, tramite il quale gli autisti erano costantemente in contatto con il personale di durante l'intero turno di Parte_1 lavoro. Come univocamente riferito dai testi escussi, attraverso il palmare (come pure attraverso il telefono cellulare personale) venivano impartite agli autisti disposizioni dettagliate inerenti alle modalità di esecuzione delle consegne e delle attività accessorie e gli autisti, a loro volta, erano tenuti a fornire al personale di Parte_1 riscontri in ordine alle consegne effettuate o non perfezionate. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante principale, ciò costituisce espressione dell'esercizio del potere direttivo e di controllo tipico del datore di lavoro, venendo in rilievo prescrizioni puntuali e verifiche capillari in ordine a contenuti, tempi e modalità di esecuzione delle mansioni assegnate ai lavoratori. pag. 11/16 Per tutte le ragioni esposte i primi tre motivi di gravame devono essere respinti.
Infondato si ritiene anche il quinto motivo, inerente al capo di sentenza che ha condannato al pagamento di differenze retributive in favore di Parte_1 [...]
in applicazione dei minimi retributivi del NL Logistica, Trasporto merci e CP_1 CP_ CP_ Co Spedizione stipulato da e Part Il giudice di prime cure ha chiarito che “ deve rispondere di tali somme in quanto effettivo datore di lavoro”, avendo accertato l'esistenza di una fattispecie interpositoria.
Non colgono, pertanto, nel segno le censure inerenti alla dedotta violazione dell'art. 83 bis, commi 4 bis e 4 ter, d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, come pure dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276
(per asserita intervenuta decadenza biennale), poiché tali norme disciplinano l'istituto
- estraneo alla fattispecie accertata in sentenza - della responsabilità solidale del committente, rispettivamente con il vettore e con l'appaltatore, nelle ipotesi in cui ricorrano genuini contratti di trasporto o di appalto. Neppure coglie nel segno il rilievo secondo cui la sentenza avrebbe errato nel Cont ritenere che il NL Trasporti sottoscritto da Unicoop e da applicato da
[...]
(di cui è stato dipendente dall'1 marzo 2016 Controparte_6 Controparte_1 al 30 giugno 2018), sia stato sottoscritto da associazioni sindacali non rappresentative.
Premesso che non contesta l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 7 Parte_1
d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008 n. 31, e che la censura avanzata attiene unicamente alla valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi esaminati dal Tribunale, osserva il Collegio che le deduzioni formulate nel motivo di gravame (“UNICOOP,
, è stata costituita nel novembre 1999 ed ha ottenuto, ai Controparte_10 sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs. 2/8/2002 n. 220, ufficiale riconoscimento giuridico con decreto del Ministro delle Attività Produttive del 7/5/2004, pubblicato Cont sulla Gazzetta Ufficiale del 27/05/2004 n. 123. è certamente una delle maggiori organizzazioni sindacali italiane, avente migliaia di iscritti e operante sul tutto il territorio nazionale nei più svariati settori”) non sono idonee a dimostrare che Unicoop Cont e costituiscano “organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria” a mente dell'art. 7, comma 4, d.l.
31 dicembre 2007 n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008 n. 31; tali deduzioni non valgono, quindi, a confutare le conclusioni del giudice di prime cure in punto di CP_ CP_ applicabilità del NL Logistica, Trasporto merci e Spedizione sottoscritto da e Co
né l'apparato argomentativo che le sorregge. Si evidenzia al riguardo che l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto al dictum dell'art. 7, comma 4, d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008 n. 31, grava sul datore di lavoro, a cui spetta, in caso di contestazione, “dimostrare che il trattamento economico accordato non è inferiore a pag. 12/16 quello riconosciuto dal contratto collettivo stipulato dall'associazione maggiormente rappresentativa, offrendo, altresì, la prova della maggiore rappresentatività dell'organizzazione sindacale stipulante” (così Cass., 6 dicembre 2022 n. 35796).
Tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto da Parte_1
Neppure vale a confutare l'esattezza della decisione impugnata l'astratta considerazione che il confronto tra contratti collettivi non può avvenire istituto per istituto, ma dev'essere effettuato a livello complessivo, dal momento che la società appellante non ha allegato, ancor prima che offerto di provare, che, in concreto, a siano mai state corrisposte voci retributive aggiuntive rispetto al Controparte_1 Cont trattamento minimo previsto dal NL Trasporti sottoscritto da Unicoop e da
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha operato il raffronto tra le retribuzioni base dei due NL posti a confronto, peraltro limitando l'applicazione del CP_ CP_ Co NL sottoscritto da e ai soli istituti retributivi integranti il c.d. “minimo costituzionale”, con esclusione, pertanto, della quattordicesima mensilità.
Alle medesime conclusioni in punto di spettanza delle differenze retributive in esame si giunge anche in base alla considerazione - integrante autonoma ratio decidendi, idonea a sorreggere la decisione - che risponde delle obbligazioni Parte_1 retributive in quanto effettiva datrice di lavoro (come statuito con nettezza dal giudice di prime cure) ed è, come tale, tenuta ad applicare a il medesimo Controparte_1 contratto collettivo applicato al proprio personale, che la società non ha mai CP_ contestato essere il NL Logistica, Trasporto merci e Spedizione sottoscritto da CP_ Co e Per tutte le ragioni esposte il motivo di appello scrutinato dev'essere respinto.
Si ritiene che meriti, invece, accoglimento il quarto motivo dell'appello principale, con cui censura la sentenza per aver attribuito al lavoratore Parte_1
l'indennità di cui all'art. 39, comma 2, d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, nonostante lo stesso, sin dal periodo precedente all'introduzione del giudizio così come alla data di pubblicazione della sentenza, avesse sempre continuato a lavorare presso la filiale di
Caorso.
La norma suindicata, dettata in materia di somministrazione irregolare di manodopera, stabilisce che, nel caso in cui il giudice accolga la domanda di costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, “condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
pag. 13/16 Ad avviso del Collegio il riconoscimento dell'indennità ivi prevista presuppone che vi sia stata un'interruzione nella funzionalità del rapporto;
l'indennità, infatti, copre il danno forfettizzato relativo al periodo cosiddetto “intermedio”, ossia all'intervallo temporale che corre dalla cessazione dell'attività lavorativa fino alla sentenza che ordina la costituzione del rapporto.
In questo senso depone il tenore letterale della disposizione, secondo cui l'indennità in parola ha funzione di “risarcimento del danno” e ristora il pregiudizio subito dal lavoratore nel “periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
Nel caso di specie difetta il presupposto della cessazione dell'attività lavorativa, essendo incontestato in causa che non ha mai Controparte_1 Part interrotto la propria attività lavorativa presso la filiale di Caorso fino alla sentenza con la quale il Tribunale ha disposto la costituzione del rapporto di lavoro tra le parti.
Ritiene pertanto il Collegio che la pronuncia di primo grado debba essere riformata sul punto e che debba essere respinta la domanda di condanna di Parte_1 al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 39 d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81.
Ne discende, quale effetto legale ineludibile dell'anzidetta statuizione di riforma, che è tenuto a restituire a le somme, al netto Controparte_1 Parte_1 delle ritenute fiscali e previdenziali, corrispostegli a tale titolo dalla società in esecuzione della sentenza di primo grado.
Passando all'esame dell'appello incidentale, si ritengono fondate le censure oggetto del primo motivo, inerenti all'indennità di trasferta.
Nel ricorso introduttivo del giudizio ha allegato che “per Controparte_1 tutta la durata della prestazione, il ricorrente effettuava il proprio giro di consegne sempre fuori dal territorio del Comune di Caorso, ininterrottamente dall'inizio della prestazione, per 5 giorni alla settimana a tempo pieno, dalle 7.30 alle 16.30/17.00 circa” (cfr. capitolo 8) e che “il giro consegne quotidiano durante tutto il periodo di attività, ricomprendeva diversi “giri consegne” sempre tutti al di fuori del Comune di
Caorso” (cfr. capitolo 9).
Le circostanze anzidette non sono state in alcun modo contestate da
[...]
sicché, a mente dell'art. 115, comma 1, c.p.c., esse devono considerarsi Pt_1 acclarate senza necessità di verifica istruttoria.
Essendo, dunque, pacifico che ha prestato Controparte_1 quotidianamente servizio in territorio extra urbano per oltre sei ore al giorno, egli ha diritto all'indennità di trasferta ai sensi dell'art. 62, comma 3, NL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, secondo cui “il personale viaggiante di cui agli articoli 11 e 11 bis, nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano” (cfr. NL allegato sub doc. 20 fascicolo di primo grado). CP_1 pag. 14/16 L'indennità di trasferta spetta nella misura giornaliera di € 21,80 (come previsto dal richiamato art. 62, comma 3, NL per i servizi in territorio nazionale di durata compresa tra le 6 e le 12 ore), per ogni giorno di effettivo servizio risultante dai cedolini paga (allegati sub doc. 1 fascicolo di primo grado). CP_1
Alla luce di quanto precede non può condividersi la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha respinto la domanda di pagamento dell'indennità di trasferta con la motivazione che “gli importi unitari accordati a tale titolo nelle buste paga del periodo aprile 2016-giugno 2018 risultano sempre superiori all'importo di € 21,80 che il lavoratore indica come quello riconosciuto dall'invocato NL”.
Il fatto che gli importi unitari accordati a titolo di trasferta siano superiori all'indennità giornaliera stabilita dal NL (€ 21,80) non toglie che la somma complessivamente corrisposta al lavoratore a tale titolo risulti inferiori al dovuto, dal momento che l'indennità giornaliera di trasferta non gli è stata riconosciuta per tutti i giorni di effettivo servizio risultanti dai cedolini paga, ma solo per alcune giornate.
Attesa l'esattezza dei conteggi elaborati da sulla base Controparte_1 dei criteri di cui sopra (cfr. doc. 27 del relativo fascicolo di primo grado), non specificamente contestati da l'indennità di trasferta spettante al lavoratore Parte_1 va determinata in € 3.832,60. va, pertanto, condannata a corrispondere a Parte_1 Controparte_1 tale importo, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Merita accoglimento anche il secondo motivo dell'appello incidentale, inerente alla data di decorrenza del rapporto di lavoro costituito tra le parti.
E' pacifico ed incontestato in causa che ha prestato Controparte_1 Part attività lavorativa presso la filiale di Caorso a partire dall'1 marzo 2016.
Come correttamente ritenuto dal Tribunale, le risultanze dell'istruttoria svolta nel primo grado di giudizio comprovano l'esistenza di una fattispecie interpositoria. Le emergenze istruttorie attestano altresì che le modalità di organizzazione dell'attività e di esecuzione delle prestazioni lavorative di sono rimaste Controparte_1 invariate nel corso del tempo.
Si ritiene, pertanto, fondata la censura avverso la sentenza di primo grado, per aver fatto decorrere gli effetti della pronuncia costitutiva dall'1 febbraio 2019 anziché dall'1 marzo 2016, senza peraltro esplicitare le ragioni di tale decisione.
La pronuncia dev'essere perciò riformata sul punto e la data di decorrenza del rapporto di lavoro tra le parti dev'essere fissata all'1 marzo 2016.
In conclusione, alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione - la sentenza n. 2660/2024 del Tribunale di IL va parzialmente riformata nei termini sopra precisati, con conferma delle restanti statuizioni di merito.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che vede la reciproca parziale soccombenza delle parti, si ravvisano gli estremi ex art. 92, comma 2, c.p.c. per pag. 15/16 compensare nella misura di un terzo le spese di lite del doppio grado, con condanna di
(soccombente in misura prevalente) alla rifusione delle spese residue in Parte_1 favore di . Controparte_1
Le spese di lite vengono liquidate secondo gli importi indicati in dispositivo in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n.
147, in ragione del valore della controversia, della sua complessità e dello svolgimento di attività istruttoria nel primo grado di giudizio (€ 5.500,00 per il primo grado ed €
4.400,00 per l'appello, per un totale di € 9.900,00, la cui quota di due terzi, posta a carico della società, ammonta ad € 6.600,00), con distrazione in favore dei difensori del lavoratore ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 2660/2024 del Tribunale di IL, accerta la decorrenza del rapporto di lavoro tra le parti dalla data dell'1 marzo 2016;
- condanna a corrispondere a , a titolo di Parte_1 Controparte_1 indennità di trasferta, l'importo di € 3.832,60 con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- rigetta la domanda di condanna di al pagamento dell'indennità Parte_1 risarcitoria ex art. 39 d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81;
- conferma le restanti statuizioni di merito;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato due terzi delle spese di lite del doppio grado che, in tale proporzione, liquida in € 6.600,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge e distrae in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c., dichiarandole compensate per il residuo. IL, 16 aprile 2025
Consigliera est. Presidente
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