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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale composto dai signori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Federica Peluso Giudice
nel procedimento r.g.v.g. n. 944/2025
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Luigi Dello C.F._1
Vicario ed elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla Via Cilea 14, presso lo studio di questi;
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Margherita C.F._2
Cerbone ed elettivamente domiciliato in Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via
Granada 2, presso lo studio di questi;
RESISTENTE
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Nola
INTERVENIENTE NECESSARIO
Sulle CONCLUSIONI di cui alle note ex art. 127 c.p.c. pervenute in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025 ha emesso la seguente
1 SENTENZA
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore nata a [...] il [...] dalla relazione Per_1
di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
Per l'udienza del 14.05.2025, le parti depositavano, mediante note ex art. 127 ter c.p.c., conclusioni congiunte conformi agli accordi sottoscritti.
Gli accordi prevedono: Per_ 1) Affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relativa all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La sig.ra avrà la facoltà, ove lo Controparte_1
Per_ ritenga opportuno, di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia , purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la Sig.ra sarà tenuta a darne notizia al Sig. Controparte_1 Pt_1
[...]
2) Circa i tempi di permanenza con la minore, il Sig. potrà Parte_1
vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici, extra scolastici e sociali, nonché nel rispetto delle volontà della figlia. Il padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia alternativamente nei week-end.
Per quanto concerne le festività natalizie la minore trascorrerà le festività alternativamente con ciascun genitore, mentre le vacanze pasquali con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
quanto alle vacanze estive, la minore trascorrerà con il padre ovvero con la madre due settimane, periodo che verrà definito entro il giorno 30/05 di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia;
3) Sig. si è impegnato corrispondere mensilmente, a titolo di Parte_1
2 concorso alle spese per il mantenimento ordinario della figlia la somma di € 230,00, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo sarà corrisposto nel seguente modo: la somma di € 130,00, attraverso versamento diretto nelle mani della sig.ra dietro rilascio di ricevuta sottoscritta da entrambi, mentre la Controparte_1
restante parte della somma di mantenimento ordinario, è data dalla rinuncia del sig. alla riscossione dell'Assegno Unico, ed autorizzando la Sig.ra Parte_1
alla totale riscossione di quest'ultimo; Controparte_1
4) le spese relative all'attività sportiva svolta dalla minore o che svolgerà saranno sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, in quanto d'accordo che la minore svolga attività sportiva;
5) le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, necessarie e voluttuarie tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, parascolastiche e ricreative, saranno poste a carico di entrambe le parti ricorrenti in ragione del 50% ciascuno;
le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali.
Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i ricorrenti, in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate;
6) il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati Parte_1
contributi nell'interesse della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
7) i genitori si sono impegnati a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serene comunicazioni tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si sono impegnate, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
la figlia conserverà con i rispettivi parenti un significativo ed equilibrato rapporto;
8) entrambe le parti hanno prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio;
9) le parti si sono impegnate reciprocamente a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole.
Orbene, ritiene il collegio che i predetti accordi siano conformi agli interessi della minore. Ne deriva che i rapporti tra i genitori e la minore saranno regolati dalle
3 predette pattuizioni che il tribunale fa proprie.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
La natura del giudizio volto alla regolamentazione dell'interesse di minori e le conclusioni congiunte consentono di compensare integralmente le spese di lite.
PQM
Per_ a) affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre;
pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relativa all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Prende atto che le parti hanno concordato che la sig.ra ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove Controparte_1
Per_ la propria residenza e quella della figlia purché ciò non limiti il diritto di visita del padre e che, in caso di trasferimento della residenza, la madre dovrà comunicarlo al Sig. Parte_1
b) disciplina i tempi di permanenza della minore presso il padre in conformità alla parte motiva;
c) pone a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al Parte_1
Per_ mantenimento della figlia nella misura di € 230,00 mensili, con rivalutazione annuale e automatica, a far luogo dalla data di deposito del ricorso, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il predetto importo sarà corrisposto nella seguente modalità: quanto alla somma di € 130,00 attraverso il versamento diretto, da parte del sig. , nelle mani della sig.ra e dietro rilascio di Pt_1 Controparte_1
ricevuta sottoscritta da entrambi;
quanto alla restante parte della somma del mantenimento ordinario, la stessa è data dalla rinuncia del sig. alla Parte_1
riscossione della quota a questi spettante dell'Assegno Unico;
d) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico erogato dall' venga riscosso integralmente dalla signora CP_2 Controparte_1
e) prende atto che le parti hanno concordato che le spese relative all'attività
4 sportiva svolta o che svolgerà la minore saranno sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, in quanto d'accordo che la minore svolga attività sportiva;
f) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, necessarie e voluttuarie tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, parascolastiche e ricreative, che saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Prende atto che le parti hanno concordato che le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra le parti, in difetto resteranno a carico del genitore che le ha anticipate;
g) da atto che le parti hanno concordato che il Sig. si è obbligato Parte_1
a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
h) prende atto che i genitori si sono impegnati a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serene comunicazioni tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si sono impegnati, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia e che la figlia conserverà con i rispettivi parenti un significativo ed equilibrato rapporto;
i) da atto che entrambe le parti hanno prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio;
j) prende atto che le parti si sono impegnate reciprocamente a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole.
k) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 15.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti dr.ssa Vincenza Barbalucca
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