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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 30/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2489/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2489/2024 vertente tra: TRA
, , con l'avv. Parte_1 C.F._1
MINUTOLO FRANCESCA;
- RICORRENTE E
, con l'avv. ROMANI Controparte_1 C.F._2
ERICA;
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/01/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 09/08/2013 a MESSINA (atto n. 351, parte 2, serie A, anno 2013). Dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(15/05/2003) e (09/12/2015). La casa coniugale è di propri Per_2 coniugi, è gravata da mutuo ed è sita a Rubiera, via Fratelli Bandiera n. 1.
ha convenuto in giudizio la Parte_1 mo eparazione personale. A tal fine ha allegato:
▶di aver lasciato la casa coniugale, con il consenso della moglie, dal momento che l'affetto reciproco era irrimediabilmente venuto meno;
▶di essersi trasferito a Modena, pagando un canone di locazione di € 850 mensili;
▶che la moglie ha un nuovo compagno e trascura la piccola Per_2 incaricando spesso il figlio maggiore di occuparsene. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre nella casa coniugale, e di poter vedere la figlia un pomeriggio infrasettimanale (il martedì), nella settimana in cui il week-end è di sua competenza e due pomeriggi (il martedì e il giovedì) nella settimana in cui starà con Per_2 la madre. In un primo momento ha chiesto che durant nte i fine settimana di sua competenza, rimanesse con lui dal venerdì sera al Per_2 lunedì mattina, poi, nella prima memoria, ha modificato le sue conclusioni chiedendo che la figlia trascorresse con lui il sabato e la domenica. Ha, inoltre, offerto di contribuire al mantenimento dei figli con la somma mensile di € 400, oltre al 50% delle spese straordinarie. i è costituita e non si è opposta alla pronuncia Controparte_1 sul vincolo, ma ha contestato la ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶che la crisi del matrimonio è da imputarsi al comportamento del marito che l'ha tradita con una collega di lavoro, che ora è la sua attuale compagna;
▶che il marito non collabora nella gestione della figlia minore;
▶che sussiste una differenza economica fra le parti, in quanto lei lavora come commessa, con una retribuzione di circa € 1550, mentre lui è operaio e ha una retribuzione di circa € 2200. Ha, pertanto, chiesto l'addebito della separazione al marito, l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso di sé nella casa coniugale, che il padre frequenti la minore secondo il calendario proposto nel ricorso introduttivo e che contribuisca al mantenimento dei figli con la somma mensile di € 600, oltre al 50% delle spese straordinarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, tali presupposti sono senz'altro integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca, tra le parti, la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Tali conclusioni si traggono dalle dichiarazioni delle parti, dalle accuse reciproche e dalla fine della convivenza. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Richiesta di addebito La domanda di addebito avanzata dalla resistente è infondata. Sul punto, va premesso che l'addebito della separazione è disciplinato dall'art. 151, co. 2, c.c., secondo cui «il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio». Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, tale dichiarazione presuppone l'accertamento dell'attuazione volontaria e consapevole, da parte di un coniuge, di un comportamento contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto (Cass. n. 25843/2013); la prova di tale comportamento grava, ovviamente, sul coniuge che chieda l'addebito (cfr. Cass. 2059/2012). Nel caso per cui si procede, la resistente ha imputato al marito di aver intrattenuto una relazione extraconiugale con l'attuale compagna prima della fine del matrimonio. Il Collegio non ritiene, tuttavia, che tale circostanza sia stata adeguatamente provata.
La resistente, a sostegno della propria ricostruzione, ha prodotto soltanto delle foto in cui si vede l' in compagnia di una donna, e Parte_1 degli estratti conto che recano se che, secondo la il CP_1 ricorrente avrebbe sostenuto assieme all'amante. Tuttavia, è evidente che, a fronte delle specifiche contestazioni dell' (il quale ha, in particolare, evidenziato come le foto in Parte_1 questione siano prive di data e non raffigurino alcun tradimento), il materiale prodotto non abbia alcuna valenza probatoria, non essendovi modo né di imputare le spese ad una relazione extraconiugale, né di desumerne l'esistenza dalle foto in questione. La resistente non ha avanzato, per il resto, richieste istruttorie sul punto, limitandosi a chiedere l'audizione del figlio maggiorenne su Per_1 un capitolo generico e comunque non sufficiente a fondare una cia di addebito (“vero che prima della uscita di casa di il rapporto Parte_1 matrimoniale dei genitori era finito da tempo?”).
3. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, le parti concordano sull'affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre nella casa Per_2 coniugale. Non vi è, pe gione per provvedere diversamente. Quanto alle visite, le richieste delle parti divergono esclusivamente per ciò che riguarda i weekend alternati. Il padre, infatti, ha prospettato la necessità di svolgere straordinari il sabato mattina, e ha chiesto di poter tenere la figlia con sé solo il sabato e la domenica, mentre la madre, che lavora anche nel weekend, ha chiesto che trascorra con l' Per_2 Parte_1 anche il venerdì sera e la domenica notte. Il Collegio ritiene di poter accogliere la richiesta della resistente per ciò che concerne il pernottamento del venerdì, dal momento che il ricorrente non ha documentato di avere una reale necessità di svolgere straordinari, che allo stato rappresentano quindi una mera eventualità (del resto lo stesso in udienza ha riferito di aver tenuto la figlia frequentemente Parte_1 anche il venerdì), mentre è pacifico che la resistente lavori spesso anche nel weekend. Per completezza, è opportuno precisare che il Collegio ritiene superflua la produzione dei file audio che la resistente ha chiesto di depositare su chiavetta USB, trattandosi di documentazione relativa a circostanze irrilevanti (litigi delle parti circa alcune visite paterne), e quindi superflua.
4. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (21 e 9 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. Queste ultime possono essere ricostruite come segue: a) Il ricorrente, nato nel 1978, ha dichiarato di lavorare come operaio presso la Rossi Motoriduttori spa, e ha documentato di percepire una retribuzione mensile netta, calcolata su dodici mensilità, di circa € 2.600 (cfr. doc. 7, 8, 9). Ha, inoltre, dichiarato di essere onerato da spese per una rata di finanziamento per l'acquisto di un'auto (€ 262 doc. 16-17) e per il canone di locazione (€ 850, doc. 14). Tali circostanze sono documentate, ma bisogna evidenziare che il contratto di locazione risulta intestato anche ad un'altra persona (presumibilmente la convivente del ricorrente), sicché, non avendo l' dedotto o documentato alcunché circa le condizioni economiche Parte_1 di quest'ultima, deve presumersi che il canone sia da lui sostenuto solo in parte. b) La resistente è invece commessa presso Eurospin e ha dichiarato di percepire una retribuzione di circa € 1550 e che l'assegno unico per la figlia, accreditato sul conto corrente comune delle parti, ammonta a € 134. c) Entrambe le parti sono onerate, inoltre, da una rata mensile di mutuo pari a € 182 (doc. 12), relativo all'acquisto della casa in comproprietà. Ciò posto, dal momento che risulta evidente una rilevante differenza economica tra le parti e che i figli sono prevalentemente collocati presso la madre, il Collegio ritiene congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con la somma mensile di € 500 (€ 300 per e € 200 per , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1 Per_2 mma tiene onto dell'assegnazione alla resistente della casa coniugale, che costituisce un'utilità economica per la CP_1
5. Altre domande Le altre domande di natura patrimoniale avanzate dalle parti (assegnazione delle autovetture, ripetizione delle spese per l'acquisto delle vetture) sono inammissibili in quanto esorbitano dall'oggetto del presente giudizio e sono soggette a un diverso rito.
6. Spese Visto l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca di entrambe le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione personale tra le parti, che avevano contratto matrimonio il 09/08/2013 a MESSINA (atto n. 351, parte 2, serie A, anno 2013);
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile di Messina per quanto di competenza;
-rigetta la domanda di addebito;
-affida la figlia in via condivisa ai genitori, con collocamento Per_2 prevalente presso la madre cui è assegnata la casa coniugale;
-dispone che le visite paterne avvengano come segue: a weekend alterni dal venerdì sera alla domenica sera;
un pomeriggio infrasettimanale (il martedì), nella settimana in cui il week-end è di competenza del padre e due pomeriggi (il martedì e il giovedì) nelle altre;
durante il periodo estivo, 15 giorni anche non consecutivi;
5 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche natalizie, compreso il giorno di Natale o quello di Santo Stefano ad anni alterni 3 giorni durante il periodo di vacanze scolastiche pasquali, compreso il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta ad anni alterni;
in caso di contestualità del periodo di vacanza indicato dai genitori per trascorrere le ferie con la figlia, il diritto di scelta spetterà al padre negli anni pari e alla madre negli anni dispari;
-pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 500 per il mantenimento dei figli (€ 300 per e € 200 per ), somma Per_1 Per_2 che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 30/1/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2489/2024 vertente tra: TRA
, , con l'avv. Parte_1 C.F._1
MINUTOLO FRANCESCA;
- RICORRENTE E
, con l'avv. ROMANI Controparte_1 C.F._2
ERICA;
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/01/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 09/08/2013 a MESSINA (atto n. 351, parte 2, serie A, anno 2013). Dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(15/05/2003) e (09/12/2015). La casa coniugale è di propri Per_2 coniugi, è gravata da mutuo ed è sita a Rubiera, via Fratelli Bandiera n. 1.
ha convenuto in giudizio la Parte_1 mo eparazione personale. A tal fine ha allegato:
▶di aver lasciato la casa coniugale, con il consenso della moglie, dal momento che l'affetto reciproco era irrimediabilmente venuto meno;
▶di essersi trasferito a Modena, pagando un canone di locazione di € 850 mensili;
▶che la moglie ha un nuovo compagno e trascura la piccola Per_2 incaricando spesso il figlio maggiore di occuparsene. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre nella casa coniugale, e di poter vedere la figlia un pomeriggio infrasettimanale (il martedì), nella settimana in cui il week-end è di sua competenza e due pomeriggi (il martedì e il giovedì) nella settimana in cui starà con Per_2 la madre. In un primo momento ha chiesto che durant nte i fine settimana di sua competenza, rimanesse con lui dal venerdì sera al Per_2 lunedì mattina, poi, nella prima memoria, ha modificato le sue conclusioni chiedendo che la figlia trascorresse con lui il sabato e la domenica. Ha, inoltre, offerto di contribuire al mantenimento dei figli con la somma mensile di € 400, oltre al 50% delle spese straordinarie. i è costituita e non si è opposta alla pronuncia Controparte_1 sul vincolo, ma ha contestato la ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶che la crisi del matrimonio è da imputarsi al comportamento del marito che l'ha tradita con una collega di lavoro, che ora è la sua attuale compagna;
▶che il marito non collabora nella gestione della figlia minore;
▶che sussiste una differenza economica fra le parti, in quanto lei lavora come commessa, con una retribuzione di circa € 1550, mentre lui è operaio e ha una retribuzione di circa € 2200. Ha, pertanto, chiesto l'addebito della separazione al marito, l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso di sé nella casa coniugale, che il padre frequenti la minore secondo il calendario proposto nel ricorso introduttivo e che contribuisca al mantenimento dei figli con la somma mensile di € 600, oltre al 50% delle spese straordinarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, tali presupposti sono senz'altro integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca, tra le parti, la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Tali conclusioni si traggono dalle dichiarazioni delle parti, dalle accuse reciproche e dalla fine della convivenza. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Richiesta di addebito La domanda di addebito avanzata dalla resistente è infondata. Sul punto, va premesso che l'addebito della separazione è disciplinato dall'art. 151, co. 2, c.c., secondo cui «il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio». Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, tale dichiarazione presuppone l'accertamento dell'attuazione volontaria e consapevole, da parte di un coniuge, di un comportamento contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto (Cass. n. 25843/2013); la prova di tale comportamento grava, ovviamente, sul coniuge che chieda l'addebito (cfr. Cass. 2059/2012). Nel caso per cui si procede, la resistente ha imputato al marito di aver intrattenuto una relazione extraconiugale con l'attuale compagna prima della fine del matrimonio. Il Collegio non ritiene, tuttavia, che tale circostanza sia stata adeguatamente provata.
La resistente, a sostegno della propria ricostruzione, ha prodotto soltanto delle foto in cui si vede l' in compagnia di una donna, e Parte_1 degli estratti conto che recano se che, secondo la il CP_1 ricorrente avrebbe sostenuto assieme all'amante. Tuttavia, è evidente che, a fronte delle specifiche contestazioni dell' (il quale ha, in particolare, evidenziato come le foto in Parte_1 questione siano prive di data e non raffigurino alcun tradimento), il materiale prodotto non abbia alcuna valenza probatoria, non essendovi modo né di imputare le spese ad una relazione extraconiugale, né di desumerne l'esistenza dalle foto in questione. La resistente non ha avanzato, per il resto, richieste istruttorie sul punto, limitandosi a chiedere l'audizione del figlio maggiorenne su Per_1 un capitolo generico e comunque non sufficiente a fondare una cia di addebito (“vero che prima della uscita di casa di il rapporto Parte_1 matrimoniale dei genitori era finito da tempo?”).
3. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, le parti concordano sull'affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre nella casa Per_2 coniugale. Non vi è, pe gione per provvedere diversamente. Quanto alle visite, le richieste delle parti divergono esclusivamente per ciò che riguarda i weekend alternati. Il padre, infatti, ha prospettato la necessità di svolgere straordinari il sabato mattina, e ha chiesto di poter tenere la figlia con sé solo il sabato e la domenica, mentre la madre, che lavora anche nel weekend, ha chiesto che trascorra con l' Per_2 Parte_1 anche il venerdì sera e la domenica notte. Il Collegio ritiene di poter accogliere la richiesta della resistente per ciò che concerne il pernottamento del venerdì, dal momento che il ricorrente non ha documentato di avere una reale necessità di svolgere straordinari, che allo stato rappresentano quindi una mera eventualità (del resto lo stesso in udienza ha riferito di aver tenuto la figlia frequentemente Parte_1 anche il venerdì), mentre è pacifico che la resistente lavori spesso anche nel weekend. Per completezza, è opportuno precisare che il Collegio ritiene superflua la produzione dei file audio che la resistente ha chiesto di depositare su chiavetta USB, trattandosi di documentazione relativa a circostanze irrilevanti (litigi delle parti circa alcune visite paterne), e quindi superflua.
4. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (21 e 9 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. Queste ultime possono essere ricostruite come segue: a) Il ricorrente, nato nel 1978, ha dichiarato di lavorare come operaio presso la Rossi Motoriduttori spa, e ha documentato di percepire una retribuzione mensile netta, calcolata su dodici mensilità, di circa € 2.600 (cfr. doc. 7, 8, 9). Ha, inoltre, dichiarato di essere onerato da spese per una rata di finanziamento per l'acquisto di un'auto (€ 262 doc. 16-17) e per il canone di locazione (€ 850, doc. 14). Tali circostanze sono documentate, ma bisogna evidenziare che il contratto di locazione risulta intestato anche ad un'altra persona (presumibilmente la convivente del ricorrente), sicché, non avendo l' dedotto o documentato alcunché circa le condizioni economiche Parte_1 di quest'ultima, deve presumersi che il canone sia da lui sostenuto solo in parte. b) La resistente è invece commessa presso Eurospin e ha dichiarato di percepire una retribuzione di circa € 1550 e che l'assegno unico per la figlia, accreditato sul conto corrente comune delle parti, ammonta a € 134. c) Entrambe le parti sono onerate, inoltre, da una rata mensile di mutuo pari a € 182 (doc. 12), relativo all'acquisto della casa in comproprietà. Ciò posto, dal momento che risulta evidente una rilevante differenza economica tra le parti e che i figli sono prevalentemente collocati presso la madre, il Collegio ritiene congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con la somma mensile di € 500 (€ 300 per e € 200 per , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1 Per_2 mma tiene onto dell'assegnazione alla resistente della casa coniugale, che costituisce un'utilità economica per la CP_1
5. Altre domande Le altre domande di natura patrimoniale avanzate dalle parti (assegnazione delle autovetture, ripetizione delle spese per l'acquisto delle vetture) sono inammissibili in quanto esorbitano dall'oggetto del presente giudizio e sono soggette a un diverso rito.
6. Spese Visto l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca di entrambe le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione personale tra le parti, che avevano contratto matrimonio il 09/08/2013 a MESSINA (atto n. 351, parte 2, serie A, anno 2013);
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile di Messina per quanto di competenza;
-rigetta la domanda di addebito;
-affida la figlia in via condivisa ai genitori, con collocamento Per_2 prevalente presso la madre cui è assegnata la casa coniugale;
-dispone che le visite paterne avvengano come segue: a weekend alterni dal venerdì sera alla domenica sera;
un pomeriggio infrasettimanale (il martedì), nella settimana in cui il week-end è di competenza del padre e due pomeriggi (il martedì e il giovedì) nelle altre;
durante il periodo estivo, 15 giorni anche non consecutivi;
5 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche natalizie, compreso il giorno di Natale o quello di Santo Stefano ad anni alterni 3 giorni durante il periodo di vacanze scolastiche pasquali, compreso il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta ad anni alterni;
in caso di contestualità del periodo di vacanza indicato dai genitori per trascorrere le ferie con la figlia, il diritto di scelta spetterà al padre negli anni pari e alla madre negli anni dispari;
-pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 500 per il mantenimento dei figli (€ 300 per e € 200 per ), somma Per_1 Per_2 che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 30/1/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli