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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 28/05/2024, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
dott. Riccardo Audino - Presidente
dott. Giovanni Nappi - Giudice est.
dott.ssa Chiara D'Alfonso - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 215/2022 R.G. e vertente
TRA
( ), elettivamente domicilia- Parte_1 C.F._1
to in Quadri, Via G. Marconi 29/C, presso lo studio dell'avv. Filippo
D'Aloisio, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
( , elettivamente domiciliata in Lancia- CP_1 C.F._2
no, C.da Villa Stanazzo 97/B, presso lo studio dell'avv. Tristana Di Bucchia- nico, che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
RESISTENTE
1 e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente a oggetto: divorzio contenzioso - cessazione effetti civili conclusioni delle parti: come da note d'udienza
Fatto e diritto
1. ha convenuto in giudizio la coniuge Parte_1 Controparte_2
mandando la pronuncia di “cessazione degli effetti civili” del “matrimonio concordatario” celebrato in Montenerodomo il 28 luglio 1988; alle condizioni indicate in ricorso, modificative rispetto a quelle stabilite in sede di separazio- ne personale con sentenza di questo Tribunale pubblicata il 23 febbraio 2015,
“passata in giudicato”, sia quanto alla esclusione di un diritto di CP_1
all'assegno divorzile, a fronte di un assegno di mantenimento da persistenza dell'obbligo di assistenza materiale tra coniugi separati fissato nella predetta sentenza in euro 500,00 mensili, in quanto “la situazione economica della mo- glie, che all'epoca della separazione non lavorava, è notevolmente migliorata”, infatti “risulta attualmente impiegata”, “dopo la separazione ha riscosso inte- ramente il premio di circa € 20.000,00 [poi precisati in “circa € 18.000,00”] della polizza [...] di cui era stata indicata beneficiaria dal marito” e “gode l'immobile a lei intestato [...] in Vasto [...] acquistato durante il matrimonio”; sia quanto alla regolazione della responsabilità genitoriale, essendo l'unico fi- glio minorenne al tempo della separazione, divenuto maggiorenne e, Per_1
poiché lo stesso è convivente con il ricorrente e non indipendente economi- camente (“studente universitario non ancora autosufficiente”), per la richiesta di un contributo della madre al mantenimento diretto di tale figlio, sub specie di assegno periodico mensile di euro 150,00, oltre concorso paritario nelle spese straordinarie.
2 si è costituita aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio; chiedendo un assegno divorzile della “stessa misura disposta con la sentenza di separazione”, perché “non [...] autosufficiente economicamente in quanto ha dedicato 27 anni della propria vita interamente alla famiglia, ri- nunciando alla possibilità di realizzarsi nel mondo del lavoro” e, attualmente,
“nonostante un'assidua ricerca, ha incontrato difficoltà oggettive nel trovare un lavoro [...] sia a causa della precarietà che caratterizza il mondo professio- nale in genere [...] sia per la sua età lavorativa”; inoltre, “ha investito anche del denaro proveniente dalla propria famiglia di origine, per la ristrutturazione del- la casa coniugale [assegnata al marito] e per contribuire all'assistenza materiale e spirituale di tutti” ed è sì “proprietaria di tre appartamenti”, “acquisiti con denaro personale” “al fine di trasferirne in futuro la proprietà ai suoi tre figli”, ma da tali “beni” “non ottiene alcuna rendita [piuttosto] la gravano soltanto di oneri e spese, anche in tema di manutenzione ordinaria e straordinaria”; chie- Perso dendo il rigetto della richiesta di contributo al mantenimento diretto di drea che, comunque, “ha trascorso con [la madre] lunghi periodi” sicché la stessa “ha sempre contribuito al mantenimento dei figli, tutte le volte che hanno vissuto nella sua casa”.
Instaurata la fase a rito ordinario di cognizione, ha domandato di con- CP_1
dannare il ricorrente al pagamento di tre mensilità (euro 1.500,00) non corri- sposte dell'assegno di mantenimento;
il Tribunale ha concesso i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. e, all'esito, fissato udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 4, c. 12, l. 898/1970.
Il pubblico ministero ha concluso per “lo scioglimento del matrimonio”.
2. Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, non è controverso tra i coniugi che non vi è stata interruzione della se- parazione nel tempo, superiore ai termini di legge, trascorso dall'udienza pre-
3 sidenziale del procedimento di separazione personale definito con sentenza depositata il 23 febbraio 2015, che non è contestato essere “passata in giudica- to”; e che è impossibile una ricostituzione della comunione spirituale e mate- riale.
3. Deve essere comunque dichiarata inammissibile per carenza di interesse (art. 100 c.p.c.) la domanda di di condanna di al pagamento degli CP_1 Parte_1
assegni scaduti non corrisposti (per euro 1.500,00).
Infatti, sia la sentenza di separazione, sia i provvedimenti presidenziali tempo- ranei e urgenti sono titoli esecutivi quanto ai crediti liquidi o determinabili con mera operazione aritmetica (da ultimo, art. 473 bis 36 c.p.c.); pertanto, CP_1
non ha alcun interesse a ottenere un ulteriore titolo esecutivo, ossia una sen- tenza di condanna.
4. Con riferimento alle condizioni della cessazione degli effetti civili del ma- trimonio, il Tribunale osserva quanto segue.
4.1. Presupposti del diritto all'assegno divorzile sono che l'ex coniuge richie- dente non abbia “mezzi adeguati” o comunque non possa “procurarseli per ragioni oggettive” e che vi sia una disparità economica tra gli ex coniugi (art. 5,
c. 6, l. 898/1970).
Modificando precedente, consolidata impostazione, la giurisprudenza di legit- timità ha prima ritenuto che il parametro della adeguatezza è l'indipendenza econo- mica dell'ex coniuge (C. 11504/2017), a sua volta ricavabile da una serie di in- dici, reddituali, patrimoniali, con particolare riferimento a diritti su casa di abi- tazione, e personali, con particolare riferimento a salute ed età; poi, a sezioni unite (C. 18287/2018), premesso che ai fini del giudizio di adeguatezza devo- no essere utilizzati in via “composita e comparativa” anche i parametri cui precedentemente veniva improntato il solo giudizio sul quantum (condizioni
4 dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune), ha affermato che l'applicazione del criterio dell'indipendenza economica trova dei limiti in caso di matrimoni di lunga durata nei quali il coniu- ge più debole abbia rinunciato alle proprie aspettative professionali per dedi- carsi alla famiglia;
in particolare, la funzione equilibratrice dell'assegno, anche se non diretta alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, deve rispondere a un riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economi- camente più debole alla realizzazione della situazione patrimoniale comparati- va attuale (allorché “il coniuge più debole ha sacrificato la propria esistenza professionale a favore delle esigenze familiari”, ha dato un “contributo [...] alla formazione del patrimonio familiare e dell'altro coniuge nell'arco di tempo de- finito del matrimonio, [...] accettando di rinunciare ad occasioni di lavoro o dedicandosi alla famiglia per facilitare la progressione in carriera dell'altro co- niuge”: C. sez. un. 32198/2021); e in tal senso rileva anche, in una prospettiva
“prognostica”, la concreta possibilità del richiedente di recuperare (in virtù di un “adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”) il pregiudizio professio- nale ed economico subito per l'assunzione di impegni nell'ambito della fami- glia.
Pertanto, l'assegno di divorzio ha funzione sia “assistenziale”, sia “compensa- tiva e perequativa” (C. 21926/2019), “discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà” (C. sez. un. 35385/2023). “Sciolto il vincolo co- niugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza [indipen- denza economica] di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve es-
5 sere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensati- vo-perequativa” (C. 6433/2024).
In relazione al parametro delle “condizioni dei coniugi”, e quindi alla funzione dell'assegno più propriamente assistenziale, si tiene conto anche della astratta capacità lavorativa non esercitata dal richiedente l'assegno, a differenza di quanto accade nella determinazione dell'assegno di mantenimento per separa- zione personale, ai fini del quale rileva solo la capacità lavorativa non esercita- ta in concreto (C. 3661/2020: “Assumono [...] rilievo la capacità dell'ex coniuge di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le sue potenzialità professiona- li e reddituali piuttosto che [...] le occasioni concretamente avute dall'avente diritto di ottenere un lavoro [;] se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge
è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di la- voro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimo- niale”).
Ebbene, nel caso di specie non è sostanzialmente nemmeno contestata una si- tuazione di disparità economica quantomeno reddituale a sfavore di la CP_1
quale, d'altronde, ha allegato di aver percepito “uno stipendio mensile netto variabile tra gli € 200,00 e € 300,00”, in virtù di contratto di lavoro “intermit- tente” o “a chiamata” “con qualifica di sciampista”, “fino a marzo 2022”, al- lorché “la titolare del negozio di parrucchiera” “ha omesso di rinnovarle il contratto”; né è contestato quanto specificamente allega, ossia che “ha dedi- CP_1
cato 27 anni della propria vita interamente alla famiglia, rinunciando alla pos- sibilità di realizzarsi nel mondo del lavoro” e “ha investito anche del denaro
6 proveniente dalla propria famiglia di origine, per la ristrutturazione della casa coniugale [assegnata al marito] e per contribuire all'assistenza materiale e spiri- tuale di tutti”.
Pertanto, anche a prescindere dalla considerazione che è nata nel 1966 CP_1
ed è quindi del tutto verosimile che abbia una capacità lavorativa, anche solo astratta, limitata, il suo diritto all'assegno divorzile trova comunque un sicuro fondamento nella funzione non assistenziale ma “compensativa e perequati- va” dello stesso, trattandosi di matrimonio di significativa lunga durata (cele- brato nel 1988) ed essendo evidente la difficoltà, se non l'impossibilità, per di recuperare oggi (in virtù di un “adeguato ricollocamento sul mercato CP_1
del lavoro”) il pregiudizio professionale ed economico subito per l'assunzione di impegni nell'ambito della famiglia.
Pertanto, irrilevanti le istanze istruttorie delle parti, e in particolare le prove per testi “contraria” e per interpello articolate in terza memoria da Parte_1
(nelle quali, tra l'altro, implicitamente ammettendo che attualmente non CP_1
lavora, lo stesso allega che “dopo la separazione ha iniziato a lavor[ar]e CP_1
ed ha smesso solo dopo aver ricevuto la notifica del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”), e considerato che ha fondato Parte_1
in ricorso la richiesta di esclusione del diritto all'assegno divorzile sulla dedu- zione di una “situazione economica della moglie” “notevolmente migliorata”
“successivamente al deposito della sentenza di separazione”, ritenuto ciò sia infondato (quantomeno nel “notevolmente”), sia, comunque, nella prospettiva della funzione “compensativa e perequativa” dell'assegno divorzile, irrilevante, il Tribunale ritiene di confermare, a oggetto dell'assegno divorzile cui ha CP_1
diritto, il medesimo importo dell'assegno di mantenimento di cui alla sentenza di separazione, ossia gli euro 500,00 che, d'altronde, scontano, negli oltre 9
7 anni passati da quella sentenza, l'elevata inflazione che ha caratterizzato gli an- ni più recenti.
L'assegno divorzile nella misura predetta verrà ex nunc adeguato automatica- mente, e annualmente, secondo gli indici ISTAT.
4.2. In relazione alla richiesta di di contributo al mantenimento di- Parte_1
retto del figlio maggiorenne non indipendente economicamente e con lui con- vivente il Tribunale osserva quanto segue. Per_1
In primo luogo, ai sensi dell'art. 315-bis, c. 1, c.c., “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto del- le sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”; mentre l'art. 337-ter, c. 4, c.c., seppur nell'ambito di una disposizione dedicata ai figli minorenni (ma rilevante quanto al carico dell'assegno periodico previsto “in favo- re dei figli maggiorenni” dal successivo art. 337-septies c.c.), prevede che “cia- scuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da deter- minare considerando: [...] le attuali esigenze del figlio [...] il tenore di vita go- duto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori [...] i tempi di permanenza presso ciascun genitore [...] le risorse economiche di entrambi i geni- tori [...] la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da cia- scun genitore”.
In sede penale, e in particolare in tema di violazione degli obblighi di assistenza fami- liare (art. 570 c.p.), la giurisprudenza ritiene che, trattandosi di comportamento che “fa mancare i mezzi di sussistenza” ai figli minori “ovvero inabili al lavoro”, per un verso, è necessario che il soggetto passivo (in ipotesi, il figlio) versi in
“stato di bisogno” dei mezzi di sussistenza (nei quali peraltro sono compresi non solo i mezzi per la sopravvivenza vitale, quali il vitto e l'alloggio, ma an-
8 che gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddi- sfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana); per altro verso, è rilevante per il genitore inadempiente soltanto una impossibilità di adem- piere gli obblighi di assistenza o di prestare i mezzi di sussistenza che sia assolu- ta, ossia una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti, tale non essendo lo stato di disoccupazione in presenza anche solo di ca- pacità lavorativa astratta.
Nella presente sede civile, però, nulla di ciò è: anche a ritenere che abbia CP_1
capacità lavorativa astratta, evidentemente, non versa in “stato di bi- Per_1
sogno” dei mezzi di sussistenza e attualmente, non percepisce reddito. CP_1
In secondo luogo, il contributo alle spese mediche e scolastiche per i figli è inte- grativo del contributo forfettizzato, sub specie di assegno periodico, al mante- nimento e, quindi, dovuto in aggiunta allo stesso anche sul solo presupposto che il giudice abbia disposto “in modo tralatizio” il generico concorso nelle
“spese straordinarie”: infatti, tali spese (a esempio “spese per l'acquisto di oc- chiali;
visite specialistiche di controllo;
pagamento di tasse scolastiche”) sono spese c.d. integrative, qualificabili come “straordinarie” solo in senso lato, perché hanno carattere routinario e sono indeterminate nel quantum ma non nell'an; in definitiva, sono una “componente ulteriore delle erogazioni ordinarie”. Solo per le spese straordinarie in senso stretto, “imprevedibili e rilevanti nel loro am- montare”, se non concordate dalle parti, il diritto al contributo presuppone un ac- certamento di conformità ai principii di adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato (C. 379/2021).
allega per per la richiesta di contributo, sub specie di asse- Parte_1 Per_1
gno periodico, al mantenimento diretto, specificamente i costi per lo studio
9 universitario (in istanze istruttorie: “Vero che le spese universitarie [...] sono state sempre sostenute dal padre”).
Ebbene, in conseguenza di quanto sopra, il Tribunale ritiene non sussista il di- ritto di al contributo sub specie di assegno periodico di al man- Parte_1 CP_1
tenimento diretto di il che comporta altresì l'esclusione del diritto al Per_1
concorso nelle spese “straordinarie” routinarie “componente ulteriore delle erogazioni ordinarie” inerenti ai costi per lo studio universitario;
come,
d'altronde, risultava già disposto nella sentenza di separazione personale
(D'NT è tenuto [...] a mantenere tutti i figli ed a provvedere ad ogni loro esigenza fino al raggiungimento, da parte loro, dell'indipendenza economica”).
Nella presente sede può invece essere disposto il concorso paritario, o nella diversa misura concordata, di alle spese straordinarie in senso stretto per CP_1
previo consenso sull'an o, in difetto, accertamento giudiziale di con- Per_1
formità ai principii di adeguatezza alle esigenze del figlio e proporzione alle condizioni economico-patrimoniali di CP_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza;
il Tribunale liquida le spese di lite come da dispositivo in base ai parametri ex d.m. 147/2022, considerando la parziale soccombenza reciproca di sulla domanda di cui sub 3. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, dichiarata inammissi- bile ogni altra domanda, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in Montenerodomo il 27 luglio 1988, trascritto Parte_2 CP_1
nei registri dello Stato civile del comune di Montenerodomo dell'anno 1988, n.
3, Parte II, Serie A, Ufficio 1; alle condizioni di cui alla sentenza di separazio-
10 ne personale di questo Tribunale depositata il 23 febbraio 2015 (R.G.
1197/2013), salvo:
- esclusione delle previsioni in tema di figli minorenni, essendo anche Per_1
divenuto maggiorenne;
- sostituzione dell'assegno di mantenimento tra coniugi separati con assegno divorzile mensile di pari importo, come in parte motiva della presente senten- za sub 4.1 (euro 500,00; adeguamento annuale automatico come ivi disposto);
- concorso di esclusivamente nelle spese straordinarie in senso stretto, CP_1
come in parte motiva della presente sentenza sub 4.2;
b) condanna al rimborso, in favore di delle Parte_1 CP_1
spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfet- tario spese generali al 15% e accessori di legge;
c) dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica al compe- tente Ufficio dello stato civile, per le annotazioni ex art. 69, c. 1, d.P.R.
396/2000.
Lanciano, 27 maggio 2024.
Il Presidente
Riccardo Audino
Il Giudice estensore
Giovanni Nappi
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