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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/02/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 11692/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, con l'Avv.to COLOMBO GIORGIO e con l'Avv.to Parte_1 P.IVA_1
COMMISSO SERENA VALENTINA nonché l'Avv.to MAZZOLI C.F._1
EDOARDO ( ) e l'Avv.to VENTURI FRANCESCO C.F._2
( ), elettivamente domiciliata in indirizzo telematico;
C.F._3
OPPONENTE contro
, con l'Avv.to TROMBETTA FEDERICO, Controparte_1 C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO, 7 20121 MILANO;
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a precetto.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 9/10/2024,
l'opponente premetteva che ex dipendente della società, in data Parte_1 Controparte_1
25/7/2024, aveva depositato ricorso monitorio ex artt. 633 e ss. c.p.c., a mezzo del quale aveva chiesto di ingiungere ad il pagamento immediato dell'importo di € 16.064,96, quali pretese Parte_1 competenze di fine rapporto asseritamente riconosciute nel cedolino di maggio 2024, che con decreto n. 2230/2024 - R.g. n. 9364/2024, emesso e pubblicato dal Tribunale di Milano, sez. lav., in data
25/9/2024 veniva emesso decreto ingiuntivo per la somma richieste e spese di lite, che in data
30/09/2024 il ricorso monitorio e il decreto emesso venivano notificati alla società, unitamente all'atto di precetto, per la complessiva somma di € 17.931,72, che in data 10/10/2024 aveva Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Proponeva opposizione al precetto censurando l'intrinseca erroneità delle somme richieste in pagamento e conseguite a mezzo del decreto ingiuntivo, l'esistenza di maggiori controcrediti della società nei confronti del per indennità sostitutiva del preavviso, indebita percezione dello CP_1 stipendio di aprile 2024, con conseguente compensazione impropria quale fatto estintivo e/o impeditivo del diritto esecutivo avversario ex art. 615 c.p.c.
Concludeva, alla luce di quanto dedotto ed eccepito, accogliersi le seguenti conclusioni:
«A. in via preliminare,
1) con provvedimento inaudita altera parte, ovvero - in subordine - previa fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti, sospendere l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 2230/2024 - R.g.
n. 9364/2024, emesso e pubblicato dal Tribunale di Milano, Sezione lavoro, in data 25 settembre 2024,
e notificato a mezzo posta elettronica certificata il 30 settembre 2024, nonché sospendere l'efficacia del precetto opposto, per tutte le ragioni esposte in atti;
B. nel merito,
2) accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto del sig. di procedere a esecuzione Controparte_1 forzata nei confronti di ex art. 615 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in atti;
Parte_1
C. in ogni caso,
3) condannare il sig. alla refusione, in favore di delle spese e Controparte_1 Parte_1 competenze del presente di giudizio, oltre rimborso spese vive, spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
4) emettere ogni ulteriore statuizione dipendente e/o conseguente alle domande che precedono».
***
2 L'opposizione a precetto proposta da appare inammissibile. Parte_1
Come ripetutamente affermato in giurisprudenza, «se l'esecuzione si fondi su un titolo di formazione giudiziale, l'eventuale nullità del titolo o le ragioni di infondatezza del credito in esso accertato possono essere fatte valere con il rimedio finalizzato alla caducazione del titolo stesso (nell'ipotesi di decreto ingiuntivo mediante opposizione ex art. 645 e/o 650 c.p.c.); qualora, invece, si tratti di contestazioni sull'esistenza del titolo esecutivo o altri vizi del procedimento esecutivo ovvero ancora di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, questi possono essere fatte valere solo con l'opposizione a precetto» (ex plurimis: Trib. Bergamo, sez. II, 19 gennaio 2022, n. 94).
È di evidenza documentale che il decreto ingiuntivo n. 2230/2024 - R.g. n. 9364/2024, emesso e pubblicato dal Tribunale di Milano, sez. lav., in data 25/9/2024, notificato in una al precetto in questa sede opposto in data 30/09/2024, sia stato opposto dalla società, con ricorso ex art. 645 c.p.c. depositato in data 10/10/2024. È, inoltre, incontestato che nella presente opposizione a precetto la società abbia riproposto, quali motivi di opposizione a precetto, le stesse argomentazioni propalate a sostegno della erroneità e insussistenza del credito precettato, ovvero l'erroneità dell'importo ingiunto e la sussistenza di controcrediti, da opporre in compensazione impropria, eccedenti il credito vantato dal
CP_1
Nessuna censura riconducibile all'esistenza del titolo, a vizi del procedimento esecutivo o a fatti sopravvenuti alla formazione dello stesso risulta proposta, con conseguente palese esorbitanza dal novero dei motivi proponibili nella sede dell'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Né, del resto, il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, assunto ai sensi dell'art. 649 c.p.c. in data 31/10/2024, nel giudizio di opposizione r.g. 11691/2024, può in alcun modo concepirsi quale fatto impeditivo sopravvenuto, dovendo la sopravvenienza intervenire successivamente alla formazione del titolo giudiziale e concernere i profili di sussistenza e consistenza del credito (es. pagamento parziale del credito ingiunto), né ridondando la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, adottata ai sensi dell'art. 649 c.p.c., in motivo di invalidità del precetto.
Sotto altro e concorrente profilo, la valutazione di ammissibilità del rimedio in questa sede proposto, in termini di corrispondenza allo schema legale tipico dell'istituto, va operata all'atto della proposizione, momento nel quale il rimedio risultava essere affetto da inammissibilità.
Per quanto argomentato l'opposizione va dichiarata inammissibile, con condanna di parte opponente, in applicazione della regola della soccombenza, al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso in opposizione a precetto notificato da in data Controparte_1
30/09/2024 ad con condanna di al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente procedimento, che liquida in € 2.700,00 per compensi di avvocati, oltre accessori di legge.
Milano, 14/2/2025
Il Giudice
Antonio Lombardi
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