Articolo 372 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
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Versione
6 maggio 1952
Art. 372.
(Giornale di carico)


Terminato l'imbarco o lo sbarco delle merci, le annotazioni, indicate nell'articolo 174, quarto comma, del codice, sul giornale di carico devono essere competente con la data e con la firma dell'ufficiale incaricato dal comandante e col visto del comandante stesso.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952