Articolo 17 della Legge 18 marzo 1968, n. 444
Articolo 16Articolo 18
Versione
7 maggio 1968
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Versione
23 giugno 1969
Art. 17. (Carriera e trattamento economico del personale delle scuole materne statali)

Al personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna statale spettano lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del corrispondente personale della scuola elementare.
Al personale assistente della scuola materna statale spetta lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del personale della carriera esecutiva delle amministrazioni dello Stato. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
Entrata in vigore il 23 giugno 1969
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