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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 13/04/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'udienza del 25.3.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1212/2015 + 1458/2016 R.G.L.
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Antonio Bisignani con il quale elettivamente domicilia, come in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: rapp.to e difeso dall'avv. Vito CP_1 P.IVA_1 Dinoia, giusta procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il 05.09.2024, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1.La parte ricorrente, con ricorso depositato in data 12.06.2015, iscritto al n. R.G. 1212/2015, premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola per l'Azienda agricola di AE UI - con terreni siti in agro di Cassano allo IO (CS) alla C/da Garda – per un totale di n. 104 CP_ giornate annue per il periodo dal 12.07.2013 al 31.12.2013, deduceva di aver presentato, alla sede di Potenza – sede territoriale di Lagonegro, in data 16.02.2014, domanda di disoccupazione agricola n. 2014625600596 per l'anno 2013 (essendo regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza) che, tuttavia, non le veniva corrisposta. Pertanto, ritenendosi in possesso di tutti i requisiti necessari ai sensi di Legge (iscrizione; biennio contributivo;
numero minimo di giornate lavorate), chiedeva al Giudice del Lavoro adito: “1. Ordinare all' in persona del suo Presidente pro-tempore, di CP_1 esibire tutta la documentazione amministrativa relativa alla pratica n. 2014625600596 del 16.02.2014; 2. Dichiarare e dare atto, che la ricorrente ha diritto alla corresponsione della indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013, a seguito di istanza n. 2014625600596 presentata in data 16.02.2014; 3. Condannare l in persona del suo Presidente pro- CP_1 tempore, al pagamento in favore della ricorrente, della indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2014 nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
4. Condannare l in persona del suo Presidente pro-tempore, al pagamento CP_1 della somma dovuta a titolo di tale indennità, maggiorata degli interessi legali dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
5. Condannare l in persona del suo Presidente pro-tempore, al pagamento delle spese, diritti e CP_1 onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarato anticipo.” CP_ L' costituitosi in giudizio ha eccepito: l'improcedibilità del ricorso per decadenza dall'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 22 d.l. 7/70 conv. in L. 83/70; la prescrizione annuale del diritto;
l'improcedibilità per carenza di prova in ordine all'esperimento dell'iter amministrativo. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda per carenza del requisito contributivo, essendo stata la ricorrente iscritta nel biennio di riferimento solo per 3 giornate. Ne ha chiesto, pertanto, il rigetto. 1.1.In data 27.09.2016 la ricorrente come in epigrafe indicata depositava un ulteriore ricorso, poi iscritto al n. R.G. 1458/2016, mediante il quale deduceva di essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di CI Superiore (PZ) in qualità di bracciante agricola, avendo svolto attività agricola alle dipendenze dell'Azienda Agricola di AE UI - con terreni siti in agro di Cassano allo IO (CS) alla C/da Garda – per un totale di n. 104 giornate annue per il periodo dal 12.07.2013 al 31.12.2013. In particolare, rappresentava di essersi dedicata, in detto periodo, “alla coltivazione dei terreni ed a lavori vari in agricoltura… con vincolo di subordinazione ed in attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro, il quale forniva l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa, osservando il seguente orario di lavoro: dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 15,00 per circa 6,50 ore giornaliere e per circa 5-6 giorni a settimana” percependo regolare retribuzione giornaliera. Tuttavia, la ricorrente subiva il disconoscimento di detto rapporto di lavoro (mediante la pubblicazione del 4° elenco nominativo trimestrale 2015 I.N.P.S. degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza per l'anno 2013) e, pertanto, proponeva la presente azione giudiziaria formulando le seguenti conclusioni: “1. Ordinare all' in persona del suo Presidente pro- CP_1 tempore, di esibire tutta la documentazione amministrativa relativa alla controversia in esame;
2. Dichiari e riconosca l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso nell'anno 2013 tra la ricorrente e l'Azienda Agricola del Sig. AN UI, nonché il diritto della ricorrente alla reiscrizione per il medesimo anno negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Chiaromonte (PZ) con ogni conseguenza di legge in ordine al ripristino e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa;
3. Condanni l in persona del suo Presidente pro-tempore, a provvedere, nei modi e termini di legge, alla dovuta iscrizione CP_1 e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa;
4. Condanni l' in persona del suo Presidente pro-tempore, al pagamento delle CP_1 spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre oneri accessori, con attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarato anticipo.” In via istruttoria formulava richiesta di prova per testi. CP_ Costituitosi in giudizio, l' eccepiva preliminarmente l'intervenuta decadenza per inosservanza del termine di cui all'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 e, nel merito, l'infondatezza della domanda alla luce del CP_ verbale di accertamento 2500 000520713 del 27.07.2015, pertanto insisteva per il rigetto. Con provvedimento del 19.09.2017, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, il Giudice ammetteva la prova per testi richiesta dalla ricorrente, autorizzando la parte resistente alle richieste di prova contraria e diretta. Esaurita l'istruttoria, alla udienza del 18.12.2019 veniva dato atto della pendenza, innanzi al medesimo Tribunale, del giudizio antecedentemente iscritto al R.G. 1212/2015. Stante la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, se ne disponeva la riunione. La causa veniva, quindi, decisa alla udienza del 25.3.2025 come da sentenza depositata telematicamente secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 127 ter cpc. CP_ 2.Preliminarmente va vagliata l'eccezione di inammissibilità per intervenuta decadenza proposta dall' L'eccezione è infondata e deve essere respinta. Quanto alla natura della decadenza, è necessario sottolineare come la stessa, secondo quanto ripetutamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, sia di ordine pubblico e, pertanto, rilevabile d'ufficio; ne consegue, dunque, che è del tutto inconferente la presenza dell'eccezione della convenuta che, tuttavia, nel caso di specie ricorre (cfr. Cass. 17 marzo 2008, n. 7148). L'art. 22 del DL n. 7/70, reintrodotto con d.l. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Pag. 2 di 7 Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale termine decadenziale rivesta natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c. La previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza non può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe, né per violazione degli articoli 24 e 113 Cost., atteso che la previsione di un termine per l'esercizio della azione giudiziaria non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell'interessato (da ultimo Corte Cost. 10 maggio 2005 n. 192; Cass. Civ., sez. lav. 10 agosto 2004 n. 15460). Nella fattispecie di causa il provvedimento di cancellazione non è stato notificato ma comunicato attraverso la pubblicazione telematica degli elenchi. In ordine alla pubblicazione telematica della cancellazione dagli elenchi giova premettere che l'art. 38 co. 7 del d.l. 98/2011 conv. in l. n.111/20011 ha statuito che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative CP_ intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a CP_ carico dell si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”. L'art.12 bis del r.d. n.1949/40, introdotto dall'art.38 co. 6 del d.l. 98/2011 conv. in l. 11/2011, in ordine alle modalità telematiche statuisce che “Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate CP_ dai datori di lavoro e comunicate all' ( ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, Controparte_2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione CP_ telematica effettuata dall' nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso”. CP_2 Per ciò che concerne il sistema delle impugnazioni amministrative avverso i provvedimenti di iscrizione/non iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è opportuno sottolineare che lo stesso è stato modificato dal D.Lgs. 11.8.93 n. 375, che ha non solo attribuito a soggetti diversi la competenza a decidere sui ricorsi degli interessati, ma ha anche introdotto il diverso principio del silenzio-rigetto per le ipotesi di mancata adozione, nei termini fissati dalla legge, di un provvedimento da parte del soggetto competente. L'art. 11 del D.Lgs. 375/93 prevede: “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente CP_ della competente sede dello — oggi cfr. art. 19 L. 729/94 — possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla Pt_2 commissione Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha recentemente affermato che "In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza" (Cass. civile, 27 dicembre 2011, n. 29070). La parte ricorrente, a fronte della pubblicazione del quarto elenco nominativo trimestrale degli operai agricoli a tempo determinato relativo all'anno 2015, avvenuta on line sino al 25.03.2016, ha proposto ricorso amministrativo in data 11.04.2016. Il provvedimento è divenuto definitivo in data 11.07.2016, sicché l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni, cioè entro l'08.11.2016. Il ricorso è stato depositato in data 27.09.2016; pertanto è tempestivo. Per quanto riguarda la domanda di disoccupazione agricola, il ricorso risulta ugualmente tempestivo in quanto CP_ la domanda n. 2014625600596, relativa all'anno 2013, è stata presentata in data 16.02.2014. L non ha mai comunicato formalmente un diniego. Pertanto, dallo scadere dei termini previsti per l'esperimento di
Pag. 3 di 7 tutto il procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della domanda, il ricorrente aveva un anno di tempo per il deposito della domanda giudiziale (ultimo termine il 15.12.2015). Il ricorso è stato depositato il 12.06.2015 e, dunque è tempestivo. 3. Per quanto riguarda il merito, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. Giova premettere in ordine all'iscrizione negli elenchi e alla valenza probatoria degli stessi che, ai fini della prova del requisito sostanziale della prestazione dell'attività lavorativa in regime di subordinazione, le Sezioni Unite, con sentenza n. 1133/2000, hanno rilevato che l'iscrizione e il certificato sostitutivo, così come le altre analoghe attestazioni della pubblica amministrazione, non integrano una prova legale (salvo che nei ristretti limiti di contenuto di cui all'art. 2700 c.c.) e neanche possono a rigore ritenersi assistiti da una presunzione di legittimità, mentre possono essere liberamente valutati dal giudice. Tuttavia, con particolare riferimento allo svilupparsi dell'onere della prova nell'ambito delle concrete vicende processuali, hanno sottolineato l'idoneità probatoria delle certificazioni in questione, sufficienti ad attestare il presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa, affermando che l'ente previdenziale, a fronte di tali attestazioni, se contesta l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo di subordinazione, deve fornire con qualunque mezzo, una prova contraria. Sul punto la Corte di Cassazione nella pronuncia N. 12001/2018, dal chiaro carattere ricognitivo, ha enunciato i seguenti principi: “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (cfr. Cass. 10096 del 2016, nonché anche Cass. nn. 27144, 27145 del 19 dicembre 2014; Cass. 26949 del 19 dicembre 2014; Cass. n. 25833 del 5 dicembre 2014; Cass., n. 23340 del 3 novembre 2014), in applicazione del più generale principio di cui all'art. 2697 c.c.)”;
“Ha trovato, quindi, conferma quanto già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte n. 1133 del 26 ottobre 2000 e nn.1186, 1187 e 1188 del 17 novembre 2000 secondo cui "il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, subordinata o autonoma svolta da un determinato soggetto: l'attività lavorativa, quindi, costituisce il presupposto (o l'elemento) essenziale per la nascita del rapporto".
“Va tenuta presente la regola generale posta dall'art. 2697, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte. Pertanto, il lavoratore che domandi l'erogazione della prestazione previdenziale deve dimostrare di avere esercitato un'attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento”;
“Quando contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, l'ente previdenziale ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova;
con l'ulteriore conseguenza che, se la prova (contraria) viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi – i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato per l'iscrizione negli elenchi (cfr. Cass. Sez. un. 3 febbraio 1996, n. 916 e numerose successive conformi) – l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa.” In definitiva, se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione o assume di avere diritto alle prestazioni in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare la sussistenza del relativo diritto;
se è, invece, l'Istituto assicuratore a contestare l'iscrizione o a negare le prestazioni in presenza di iscrizione, per inesistenza del rapporto lavorativo o per difetto di subordinazione, incombe su di esso l'onere di fornire la prova del proprio assunto, con qualsiasi mezzo, cui può replicare l'interessato con altri mezzi di prova. In particolare, se la prova dall'ente previdenziale consiste nella produzione in giudizio dei verbali ispettivi
“l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa” (Cass. SS.UU. n. 1133/2000). Nel caso di specie, dal verbale ispettivo redatto dai funzionari, riguardante il periodo compreso tra il 21.06.2010 ed il 31.12.2014, sono emerse, analizzando i terreni in possesso di AE UI e l'analisi del fabbisogno, diverse incongruenze. In particolare, per ciò che concerne l'anno oggetto di causa, anno 2013, la ditta risultava aver coltivato direttamente solo 00.58.80 di agrumeto, dichiarando una eccedenza di 1706 giornate lavorative rispetto al
Pag. 4 di 7 fabbisogno annuo di giornate stimato in 47 G.L.A. Il AE aveva giustificato tale situazione precisando che nel corso dell'anno 2013, nel periodo invernale, si era verificata una gelata che aveva richiesto un intervento di ripristino dei fondi con conseguente assunzione di un maggior numero di lavoratori che erano stati utilizzati per un maggior numero di giornate. Tuttavia, nel verbale veniva sottolineato che non vi erano documenti che comprovavano tale evento e quindi le giornate lavorative dichiarate in eccedenza rispetto al fabbisogno approvato non potevano essere riconosciute sulla base di tale giustificazione. Come precedentemente esposto, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (cfr., ex multiis, Cass. S.U. n. 12545/1992 e Cass. n. 17355/2009). Mutuando tali coordinate al caso di specie, osserva il giudicante come i risultati conoscitivi offerti dalla prova orale espletata, valutati unitamente alla documentazione prodotta (buste paga, Unilav e CUD), non solo confermano le allegazioni di cui all'atto introduttivo ma non sono scalfiti dal contenuto del richiamato verbale ispettivo. Nei suoi atti introduttivi, infatti, la ricorrente sosteneva di aver lavorato per l'azienda agricola AE UI con terreni siti in agro di Cassano allo IO (CS) alla C/da Garda svolgendo attività quali coltivazione dei terreni e lavori vari in agricoltura e che l'azienda si occupava sostanzialmente della coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietole da zucchero e patate). Esponeva di aver lavorato per 104 giornate nell'anno 2013, dal 12.07.2013 al 31.12.2013, dalle 7:00 alle ore 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00 per circa 6,50 ore giornaliere e per circa 5-6 giorni a settimana;
di aver ricevuto una regolare retribuzione giornaliera secondo il vigente CCNL di categoria e del contratto provinciale come da buste paga e mod. cud allegati. La stessa sottolineava di aver prestato tale attività con vincolo di subordinazione ed in attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro, il quale forniva l'attrezzatura necessaria. Tali circostanze, a seguito dell'istruttoria orale, risultano sostanzialmente confermate in quanto le deposizioni dei due testimoni non solo confermano il contenuto di quanto riportato in ricorso ma appaiono tra loro coerenti e non contraddittorie anche su ulteriori circostanze. E, infatti, le stesse riportavano i medesimi orari lavorativi, la collocazione dei terreni, i periodi lavorativi (coincidenti con quelli della ricorrente) e le attività poste in essere aggiungendo anche alcuni dettagli non contrastanti. La teste, infatti, riferiva: “Conosco parte ricorrente perché abbiamo lavorato insieme nell'anno 2013 Testimone_1 per la ditta del sig. AE UI che ha terreni siti in Cassano allo IO, c.da Garda, per il periodo da luglio a dicembre dell'anno 2013. Il lavoro veniva prestato per 5/6 giorni a settimana e consisteva nella coltivazione degli ortaggi e cioè di pomodori, zucchine, cetrioli, melanzane, nella piantagione di cavolfiori e nella coltivazione di meloni. Parte ricorrente riceveva le direttive personalmente dal datore di lavoro sig. AE UI, che ci diceva i lavori da fare. So che parte ricorrente è stata regolarmente retribuita previa consegna della busta paga, in contanti e con consegna di tali soldi a fine mese. Parte ricorrente non ha mai coabitato con il datore di lavoro”. In senso non contrastante, riferiva: “… Conosco la ricorrente perché la sig.ra ha Testimone_2 Parte_1 lavorato presso aziende agricole in Cassano allo IO. Io effettuavo la linea agricola regionale Viggianello-Sibari e gli operai da me trasportati scendevano alle fermate delle varie aziende agricole … Ho visto la sig.ra che lavorava come Parte_1 bracciante tra i terreni di e successivamente nell'anno 2013 l'ho vista lavorare con AE UI. Con AE CP_3 UI l'ho vista lavorare dall'estate a fine anno, nei campi dello stesso … l'ho conosciuta e l'ho vista lavorare: non ha Pt_1 viaggiato con me. È di CI … Io l'ho conosciuta vedendola lavorare: non la conoscevo prima. Io l'ho vista lavorare per CP_ e poi per il nipote dello stesso, UI. Nel 2013 ha lavorato per UI che è il nipote di … I terreni erano CP_3 siti in c.da Garda, Cassano allo IO … La signora ha lavorato in questi terreni dove si facevano ortaggi per lo più, Pt_1 ma anche agli agrumeti. Nel 2013 ricordo che ha lavorato alla raccolta degli agrumi … So che i braccianti venivano pagati … Ho visto dare dei soldi anche sui terreni”. Orbene, quantunque le dichiarazioni rese dal teste debbano essere valutate con particolare rigore, Tes_1 essendo rese da un soggetto titolare di analogo giudizio, le stesse non si pongono in contrasto né con le allegazioni attoree né con la deposizione del secondo teste escusso, Testimone_2
Pag. 5 di 7 Il ricorso, pertanto, merita accoglimento anche alla luce delle recenti coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte di Appello di Potenza secondo cui risulta necessario un approccio casistico, rimesso al prudente apprezzamento del giudice, onde vagliare l'intero apparato probatorio in quanto: “non si ritiene che il lavoratore debba fornire la prova dell'impresa spettando invece al giudice in presenza di un contrapposto quadro probatorio accertare la complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa;
peraltro (…) si finirebbe con il gravare il lavoratore di un onere probatorio particolarmente pesante, di dubbia compatibilità con l'art. 24 Cost. che involge l'esistenza di beni e terreni aziendali, contratti di concessione operazioni di acquisto e vendita” (Corte d'Appello Potenza n. 96/2021; 155/202; 68/2021; 128/2022; 51/2022). CP_ L' del resto, nei propri atti difensivi sostanzialmente si è riportata al contenuto del verbale ispettivo, nel quale non è stata affatto disconosciuta la esistenza della azienda e nel quale non vi è riferimento specifico al rapporto lavorativo con la ricorrente e, quindi, non fornendo un idoneo apparato probatorio in termini di rigetto della domanda. L'Istituto, infatti, non risulta aver assolto al proprio onere probatorio continuando ad annettere particolare importanza solo ai dati evincibili dal verbale ispettivo che non ha affatto negato la esistenza della azienda. Lo stesso ha, inoltre, riconosciuto, sebbene solo in minima parte le giornate prestate dalla . CP_2 Pt_1 Secondo la giurisprudenza richiamata, “quando contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione (id est eccepisca la simulazione assoluta o relativa del rapporto sottostante lo status di assicurato) deve sobbarcarsi l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta a sua volta di altri mezzi di prova”. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, sussistendo il rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per il periodo oggetto di causa, va riconosciuto il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del Comune di CI Superiore (PZ) per l'anno 2013 per n. 101 giornate lavorative. Giova, infine, sottolineare che, come risulta dagli atti prodotti dalle parti, tre giornate lavorative relative all'annualità in questione sono state riconosciute con il quarto elenco nominativo del 2015.
3.1.Premessa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nell'anno 2013, l'istante ha diritto all'indennità di disoccupazione per quell'annualità, in considerazione dei requisiti necessari richiesti dalla legge che, nel caso di specie, sussistono così come emerge dalla documentazione allegata (cfr. estratto conto previdenziale aggiornato al 15.06.2021). Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti. CP_
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da dispositivo tenendo in considerazione il valore della causa, l'attività difensiva svolta, l'avvenuta riunione e, altresì, la non complessità della causa nonché l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto. La Suprema Corte ha chiarito (v. Cass. n. 12354/2006) sulla scorta di disposizioni sostanzialmente analoghe a quelle del DM 55/2014, che "appare incontestabile e sostanzialmente pacifico che in linea generale, per stabilire il valore delle cause ai fini della liquidazione delle spese di causa, si debba far riferimento al "peso" economico della controversia (o, in altri termini, al corrispondente in denaro dell'oggetto del contendere) e che si debbano a tal fine applicare (quando è possibile, e nei limiti in cui è possibile) criteri di valutazione di tale "peso" ricavabili dalle norme dettate dal legislatore in tema di competenza per valore con riferimento alla materia di volta in volta in questione (od a materia assimilabile); norme che suffragano la tesi della sussistenza di tale principio generale in quanto appaiono appunto tutte volte a valorizzare (con molteplici modalità) la determinazione di detto corrispondente in denaro dell'oggetto del contendere, anche se con vari (modesti) adattamenti del principio predetto (comunque sempre sostanzialmente rispettato) necessitati dall'esigenza di dettare criteri di facile ed incontestabile applicazione in relazione alle diverse situazioni prospettabili. Da ciò consegue che quando non sussiste una specifica norma (in tema di competenza per valore) utilizzabile per determinare il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese, è sempre comunque possibile e doveroso basarsi su detto principio generale". Tanto premesso, deve aversi riguardo all'importo della prestazione economica e per tal via, ritiene il Tribunale che, nella specie, si debba fare riferimento alla tabella 4 allegata al D.M. citato, relativa alle cause previdenziali tra € 1.100,00 ed euro 5.200,00. Sicché, tenuto conto del valore della controversia e della esistenza del giudizio riunito, vanno liquidate due fasi introduttive e di studio, mentre deve essere liquidata una sola fase istruttoria e decisoria per entrambi i giudizi. Tenuto conto della natura del giudizio e delle considerazioni sopra esposte, si può senz'altro tenere conto dei valori pressoché minimi ivi previsti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Pag. 6 di 7 - in accoglimento della domanda dichiara il diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del Comune di CI Superiore (PZ) per l'anno 2013 per n. CP_ 104 giornate lavorative e ordina all' di procedere alla reiscrizione predetta;
- dichiara il diritto dell'istante all'indennità di disoccupazione richiesta con domanda n. 2014625600596 e, per l'effetto, condanna l'Ente convenuto al pagamento delle relative somme, oltre interessi come per legge sino al soddisfo;
CP_
- condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 1.738,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario Lagonegro, 31.3.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
MP
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