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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/09/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 17.06.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2318 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. Gaetano Di Nuzzo ricorrente
E
[...]
[...]
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dott. Monica Matano, Armida
Alfani e Concetta Della Morte resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.04.2023 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver prestato servizio in qualità di personale ATA non di ruolo su supplenze brevi e saltuarie negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (per un totale di n. 535 giorni lavorativi), e di aver svolto mansioni del tutto identiche rispetto a quelle dei colleghi che prestano servizio con contratti a tempo determinato sino al 30.6 o al 31.8 ed ai colleghi di ruolo, ha dedotto che il convenuto non le aveva tuttavia corrisposto il compenso CP_1 individuale accessorio (CIA) per tutto il periodo di servizio sopra indicato, riconosciuto invece a tutto il personale ATA di ruolo ed al personale ATA a tempo determinato con contratti su posto vacante e disponibile ovvero fino al termine delle attività didattiche.
Indicato pertanto l'ammontare del compenso CIA per il profilo professionale dell'area di Part appartenenza in € 66,90 mensili, ha chiesto la condanna del al pagamento della complessiva somma di € 1.193,05, oltre accessori di legge.
Part Il , dal canto suo, eccepita preliminarmente la prescrizione del credito, ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo l'inapplicabilità dell'istituto contrattuale alle supplenze brevi e saltuarie.
Ciò posto, si condividono e si riportano in questa sede, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni già adottate dalla prevalente giurisprudenza di merito (cfr. ex plurimis Trib. Roma sent. n. 9518/2023) sulla questione oggetto di causa.
Preliminarmente deve precisarsi che la situazione fattuale sottesa alle richieste di parte istante è incontestata, oltre ad emergere dalla documentazione versata in atti (cfr. contratti e cedolini paga).
Al fine di valutare la spettanza del diritto all'emolumento richiesto in ricorso appare opportuno riportare brevemente la disciplina applicabile.
Il CCNL relativo al personale del comparto scuola del 29.11.2007 (quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007) stabilisce, all'art. 82, che al personale Ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposto un compenso individuale accessorio;
che detto compenso è incluso nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto;
che, in particolare, per il personale a tempo determinato,detto compenso è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale Ata con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale Ata con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Sulla base del dettato normativo, dunque, al personale Ata assunto a termine per brevi periodi (e non per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche), come nel caso oggetto del presente giudizio, non sembrerebbe spettare detto compenso.
Tuttavia, una interpretazione siffatta non appare legittima.
Il compenso individuale accessorio è stato in origine previsto non solo in favore del personale Ata ma anche in favore del personale docente (art. 42, comma 2, del Ccnl
26.5.1999 e art. 25 del Ccni del 31.8.1999), e detto compenso, con riguardo agli assunti a tempo determinato, prevedeva gli stessi limiti dell'intera durata dell'anno scolastico o del termine delle attività didattiche. Successivamente, con riguardo al personale docente, il compenso individuale accessorio è stato soppresso e al suo posto è stata istituita la cd.
“retribuzione professionale docenti” (art. 7 del Ccnl 15.3.2001, biennio economico
2000/2001). Per entrambe le voci retributive, comunque, si è continuato a fare riferimento alle modalità stabilite dall'art. 25 del Ccni del 31.8.1999 (e cioè, con riguardo agli assunti a tempo determinato, al limite dell'intera durata dell'anno scolastico o del termine delle attività didattiche).
Ciò, quindi, sta a significare che il compenso individuale accessorio (in origine previsto per tutto il personale, docente e Ata) e la retribuzione professionale docenti (successivamente prevista per il solo personale docente, che si è visto contestualmente sopprimere il compenso individuale accessorio) hanno avuto identica regolamentazione contrattuale.
Ebbene, tenendo conto di ciò, va ricordato che in tema di retribuzione professionale docenti la giurisprudenza di legittimità ha affermato, anche alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, che essa deve essere corrisposta in favore di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico (supplenze annuali, supplenze sino al termine delle attività didattiche, supplenze brevi e temporanee), anche considerando che la tesi diversa (secondo cui la retribuzione professionale docenti è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata) contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass. 27.7.2018, n. 20015).
Quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla retribuzione professionale docenti è pienamente adattabile al compenso individuale accessorio previsto in favore del personale Ata, avendo avuto le due voci retributive una disciplina pressoché parallela e dovendo, quindi, il compenso individuale accessorio essere corrisposto a tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico e dalla durata temporale dello stesso. Tornando al caso in esame, si osserva altresì che il convenuto non ha CP_1 puntualmente contestato la quantificazione operata in ricorso – correttamente contenuta nei limiti del quinquennio antecedente il deposito del ricorso, e quindi entro il previsto termine di prescrizione – del compenso accessorio che spetta alla ricorrente per il periodo oggetto di causa, sicché (fermo restando che l'importo aggiornato del compenso è pari a €
66,90 per la relativa area di appartenenza) il resistente va condannato al CP_2 pagamento dell'importo ivi richiesto (pari alla complessiva somma di € 1.193,05), oltre interessi di legge dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il in persona del Controparte_1
Ministro p.t. a corrispondere alla ricorrente il CIA per il periodo indicato in ricorso, pari alla somma complessiva di € 1.193,05, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2) Condanna il in persona del al pagamento delle Controparte_1 CP_3 spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 600,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S.M.C.V., 03.09.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa A. Cozzolino