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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 747/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa RI Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 747/2021 R.G., promossa da
(c.f. , nata ad [...] Parte_1 C.F._1
il 18.05.1971 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in AVOLA, VIA DANTE N. 52, presso lo studio dell'Avv. SEBASTIANA DI
MARIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice contro
(c.f. ), nato ad [...], il [...], ivi CP_1 C.F._2
residente in [...];
- convenuto contumace con l'intervento del pubblico ministero;
pagina 1 di 4 rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 23.1.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso depositato in data 15.2.2021 chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con ad AVOLA in data 3.4.1991, nel corso del quale è nata la figlia RI CP_1
il 3.2.1989, ormai maggiorenne ed economicamente indipendente. Chiedeva, altresì, di porre a carico del resistente l'obbligo di versare in suo favore la somma mensile di € 200,00
a titolo di assegno divorzile.
Esponeva la ricorrente di essersi separata dal marito con verbale, in data 3.3.2004, omologato con decreto n. 122/2004 del Tribunale di Siracusa, emesso il 31.3.2004, e di non essersi più riconciliata con lui.
All'udienza del 24.5.2021 il Presidente, preso atto che il resistente, benché ritualmente citato, non si costituiva, né compariva personalmente, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, sentiva la ricorrente che confermava la volontà di addivenire al divorzio e, ritenuto di non aver assumere provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza, nominava il Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa per il giorno 25.1.2022.
Con il deposito degli scritti integrativi, parte attrice insisteva nelle domande originarie.
All'udienza innanzi al Giudice Istruttore tenutasi in data 31.5.2022, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020 conv. L. n. 77/2020, constatata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale e del decreto di fissazione udienza di prima comparizione al convenuto non comparso, ne veniva dichiarata la contumacia e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza del 23.1.2025 il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni, rinunciando alla domanda di assegno divorzile, e la causa veniva rimessa al pagina 2 di 4 Collegio per la decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. attesa la rinuncia di parte.
Ciò premesso, passando al marito, ritiene il Tribunale alla stregua delle emergenze istruttorie acquisite, che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da parte attrice sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito civile in AVOLA in data 3.4.1991, si sono separati con verbale (in data 3.3.2004), omologato con decreto n. 122/2004 del
Tribunale di Siracusa, emesso il 31.3.2004.
Lo stato di separazione legale tra le parti si è così protratto per il periodo previsto dalla legge, non avendo l'attrice avuto più contatti con il marito dalla separazione, né essendosi del resto il convenuto costituito prospettando una diversa situazione;
pertanto, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Inoltre, il Collegio dà atto della rinuncia da parte dell'attrice alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'assegno divorzile, come dichiarato all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.1.2025.
Nulla sulle spese, atteso il carattere necessario del giudizio e la mancata opposizione del convenuto, rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato secondo il rito civile in AVOLA il 3.4.1991, tra e Parte_1 CP_1
, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune
[...]
di Avola, nell'anno 1991, atto n. 2, parte I, serie -;
pagina 3 di 4 2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AVOLA di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 30.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa RI Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa RI Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 747/2021 R.G., promossa da
(c.f. , nata ad [...] Parte_1 C.F._1
il 18.05.1971 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in AVOLA, VIA DANTE N. 52, presso lo studio dell'Avv. SEBASTIANA DI
MARIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice contro
(c.f. ), nato ad [...], il [...], ivi CP_1 C.F._2
residente in [...];
- convenuto contumace con l'intervento del pubblico ministero;
pagina 1 di 4 rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 23.1.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso depositato in data 15.2.2021 chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con ad AVOLA in data 3.4.1991, nel corso del quale è nata la figlia RI CP_1
il 3.2.1989, ormai maggiorenne ed economicamente indipendente. Chiedeva, altresì, di porre a carico del resistente l'obbligo di versare in suo favore la somma mensile di € 200,00
a titolo di assegno divorzile.
Esponeva la ricorrente di essersi separata dal marito con verbale, in data 3.3.2004, omologato con decreto n. 122/2004 del Tribunale di Siracusa, emesso il 31.3.2004, e di non essersi più riconciliata con lui.
All'udienza del 24.5.2021 il Presidente, preso atto che il resistente, benché ritualmente citato, non si costituiva, né compariva personalmente, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, sentiva la ricorrente che confermava la volontà di addivenire al divorzio e, ritenuto di non aver assumere provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza, nominava il Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa per il giorno 25.1.2022.
Con il deposito degli scritti integrativi, parte attrice insisteva nelle domande originarie.
All'udienza innanzi al Giudice Istruttore tenutasi in data 31.5.2022, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020 conv. L. n. 77/2020, constatata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale e del decreto di fissazione udienza di prima comparizione al convenuto non comparso, ne veniva dichiarata la contumacia e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza del 23.1.2025 il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni, rinunciando alla domanda di assegno divorzile, e la causa veniva rimessa al pagina 2 di 4 Collegio per la decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. attesa la rinuncia di parte.
Ciò premesso, passando al marito, ritiene il Tribunale alla stregua delle emergenze istruttorie acquisite, che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da parte attrice sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito civile in AVOLA in data 3.4.1991, si sono separati con verbale (in data 3.3.2004), omologato con decreto n. 122/2004 del
Tribunale di Siracusa, emesso il 31.3.2004.
Lo stato di separazione legale tra le parti si è così protratto per il periodo previsto dalla legge, non avendo l'attrice avuto più contatti con il marito dalla separazione, né essendosi del resto il convenuto costituito prospettando una diversa situazione;
pertanto, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Inoltre, il Collegio dà atto della rinuncia da parte dell'attrice alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'assegno divorzile, come dichiarato all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.1.2025.
Nulla sulle spese, atteso il carattere necessario del giudizio e la mancata opposizione del convenuto, rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato secondo il rito civile in AVOLA il 3.4.1991, tra e Parte_1 CP_1
, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune
[...]
di Avola, nell'anno 1991, atto n. 2, parte I, serie -;
pagina 3 di 4 2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AVOLA di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 30.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa RI Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4