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Articolo 2 della Legge 12 marzo 1959, n. 76
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Legge 12 marzo 1959, n. 76
Articolo 2 della Legge 12 marzo 1959, n. 76
Versione
15 marzo 1959
Art. 2.
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 15 marzo 1959
Vedi fonte istituzionale
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