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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 823 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2022, e vertente tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Assisi, Marco Bedoni, Parte_1
Alessandro Parisi e Francesco Scalzi in virtù di procure in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Vibo Valentia, Via Luigi Razza n. 92;
- appellante contro
(già e , in Controparte_1 CP_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Giorgio Giuntoni e Francesco Carnevale Scalzo in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, sito in Lamezia Terme, Via
T. Fusco n. 37;
- appellata e
e , in qualità di procuratore generale di Controparte_3 Controparte_4 Pt_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Ida Francesca Sirianni in virtù di procura in
[...] atti, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via A. Turco n. 39, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Placanica;
- appellati e
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Ferraro e Stefano Giove Controparte_5 in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in
Roma, Viale Regina Margherita n. 278; ;
- appellato e
1 , rappresentato e difeso dall'Avv. in virtù di Controparte_6 Controparte_4 procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Lamezia Terme,
Via Scaramuzzino n. 70;
- appellato e
, in qualità di erede di rappresentato e difeso Parte_1 Persona_1 dagli Avv.ti Alessandro Parisi, Luigi Assisi e Marco Bedoni in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, sito in Vibo Valentia,
Via L. Razza n. 92;
- appellato-appellante incidentale sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante principale in proprio: Piaccia alla Corte Parte_1
d'Appello adita, respinta ogni contraria stanza, riformare l'intera decisione e, quindi,
A) accogliersi le conclusioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado così formulate: 1) statuire l'annullamento per gli effetti di cui all'art. 1395 c.c. dei contratti di vendita dei beni immobili e dei diritti di comproprietà rogati in data
23-5-2011 dedotti in causa, con conseguente ordine al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Catanzaro di cancellare le relative trascrizioni a carico tutte annotate il 14-6-2011; 2) condannare il OT rogante e il al risarcimento Controparte_3 CP_ dei danni comprensivi a) delle somme percepite da Gamesa e da da CP_3 in luogo del fratello in relazione e per effetto della intestazione a sé stesso
[...] CP_ dei beni e dei contratti con la , tolti €uro 210.000,00 usati per cancellare le ipoteche, b) il risarcimento dei danni per gli atti nulli e retrocessione dei terreni dell'attore/appellante, c) l'adeguato ristoro dei danni subiti ammonanti ad €uro
1.500.000,00, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) annullare, previa dichiarazione di inefficacia definitiva, di detti atti di vendita per impossibilità imputabile al falso acquirente, ovvero per mancanza del consenso (art. 1325 c.c.), anche determinato da dolo (art. 1434 c.c.); di conseguenza condannare il OT rogante e il al risarcimento dei danni come sopra individuati;
4) Controparte_3 dichiarare invalido il contratto preliminare del 25-6-2008 e, per l'effetto, condannare e la al risarcimento dei danni dallo stesso derivati Controparte_7 Controparte_8
e quantificati, come danno emergente e lucro cessante, in misura corrispondente alla perdita dei relativi diritti derivati dai contratti del 2007; 5) annullare i contratti del
21-7-2011 e i successivi del 12-6-2012 e del 2-3-2013 e, per l'effetto, condannare solidalmente e la al risarcimento dei danni, Controparte_3 Controparte_8
2 secondo i criteri e la quantificazione indicati nella Ctu;
6) dichiarare risolti i contratti per adesione del 2007, per accertato e riconosciuto inadempimento assoluto della società, condannando la stessa al risarcimento dei danni in misura pari alle prestazioni non adempiute, con interessi e rivalutazione monetaria e ordine di restitutio in integrum; 7) accertare e dichiarare l'occupazione illecita dei terreni di proprietà del da parte delle nonché gli abusivismi Parte_1 CP_8 edilizi commessi nella realizzazione dell'impianto eolico “Piano di Corda” in agro di Jacurso, condannando la predetta proprietà al rilascio dei terreni,alla rimozione delle opere eseguite, al ripristino funzionale dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni, per come quantificati, cioè per 26 milioni di €uro o in subordine 13 milioni di €uro; 8) con condanna a spese e competenze di giudizio, ivi compresa la rifusione del C.U. e i costi di Ctu.
B) rigettarsi la domanda di simulazione assoluta proposta in via riconconvenzionale da e;
Controparte_3 Parte_2
C) condannarsi gli appellati al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio a favore dell'attore.
- Per l'appellata Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_1 adita, contrariis reiectis, in via principale rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata, e condannare al pagamento in favore di essa società appellata di una somma Parte_1 equitativamente determinata ex art. 96, c. 3, c.p.c.; in via subordinata, nella denegata ipotesi di di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'appellante e, dunque, di annullamento dei contratti di vendita di beni immobili rogati dal OT Dr.
[...]
in data 23-5-2011 e del successivo contratto di costituzione di superficie, Per_2 servitù e concessione in locazione del 21-7-2011, accertare che la responsabilità nella causazione del danno lamentato dall'attore incombe in via esclusiva in capo al
OT per non avere adempiuto ai propri doveri professionali e in capo al CP_5 per avere contrattato eccedendo i limiti del mandato conferito e Controparte_3 alla per avere agito con dolo determinante del consenso della Parte_2 controparte ovvero per avere taciuto l'esistenza di una causa di invalidità del contratto e, per l'effetto dichiarare tenuti tutti i predetti a manlevare e/o garantire e comunque a tenere indenne essa società di quanto questa dovesse essere dichiarata tenuta a corrispondere a favore dell'attore, per qualsivoglia causa, ragione e/o titolo, con condanna dei suddetti, in via solidale o alternativa, alla corresponsione delle relative somme ad essa società ovvero direttamente al , oltre che Parte_1 condannarli alla restituzione di tutte le somme ai medesimi o a terzi corrisposte in esecuzione ed adempimento del contratto del 21-7-2011, nonchè al risarcimento di
3 tutti i danni patiti e patiendi da essa società, da determinarsi in separato giudizio;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del procedimento di secondo grado.
- Per gli appellati e n.q.: Concludono per il Controparte_3 Controparte_4 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con le soccombenze come per legge.
- Per l'appellato : Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis Controparte_5 reiectis, nel merito rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
in via subordinata, nel denegato caso di riforma della sentenza di primo grado, respingere le domande proposte da contro il OT poiché infondate in fatto e Parte_1 CP_5 in diritto;
nell'ipotesi di accertamento della responsabilità professionale del OT
escludere/limitare i conseguenti danni in favore dell'appellante entro i limiti CP_5 di cui agli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.; rigettare l'eventuale domanda di manleva che CP_ la soc. dovesse esperire in appello nei confronti del OT , infondata CP_5 in fatto e in diritto.
Con il favore delle spese di lite a carico della parte soccombente.
- Per l'appellato : Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare Controparte_6
l'appello proposto, in quanto inammissibile, improcedibile e infondato in ogni suo aspetto e confermare la piena validità ed efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con vittoria di spese e onorari.
- Per l'appellato-appellante incidentale in qualità di erede di Parte_1
Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria stanza, Persona_1 riformare l'intera decisione e, quindi,
A) accogliersi le conclusioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado così formulate: 1) statuire l'annullamento per gli effetti di cui all'art. 1395 c.c. dei contratti di vendita dei beni immobili e dei diritti di comproprietà rogati in data
23-5-2011 dedotti in causa, con conseguente ordine al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Catanzaro di cancellare le relative trascrizioni a carico tutte annotate il 14-6-2011; 2) condannare il OT rogante e il al risarcimento Controparte_3 CP_ dei danni comprensivi a) delle somme percepite da Gamesa e da da CP_3 in luogo del fratello in relazione e per effetto della intestazione a sé stesso
[...] CP_ dei beni e dei contratti con la , tolti €uro 210.000,00 usati per cancellare le ipoteche, b) il risarcimento dei danni per gli atti nulli e retrocessione dei terreni dell'attore/appellante, c) l'adeguato ristoro dei danni subiti ammonanti ad €uro
1.500.000,00, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) annullare, previa dichiarazione di inefficacia definitiva, di detti atti di vendita per impossibilità imputabile al falso acquirente, ovvero per mancanza del consenso (art. 1325 c.c.),
4 anche determinato da dolo (art. 1434 c.c.); di conseguenza condannare il OT rogante e il al risarcimento dei danni come sopra individuati;
4) Controparte_3 dichiarare invalido il contratto preliminare del 25-6-2008 e, per l'effetto, condannare e la al risarcimento dei danni dallo stesso derivati Controparte_7 Controparte_8
e quantificati, come danno emergente e lucro cessante, in misura corrispondente alla perdita dei relativi diritti derivati dai contratti del 2007; 5) annullare i contratti del
21-7-2011 e i successivi del 12-6-2012 e del 2-3-2013 e, per l'effetto, condannare solidalmente e la al risarcimento dei danni, Controparte_3 Controparte_8 secondo i criteri e la quantificazione indicati nella Ctu;
6) dichiarare risolti i contratti per adesione del 2007, per accertato e riconosciuto inadempimento assoluto della società, condannando la stessa al risarcimento dei danni in misura pari alle prestazioni non adempiute, con interessi e rivalutazione monetaria e ordine di restitutio in integrum; 7) accertare e dichiarare l'occupazione illecita dei terreni di proprietà del da parte delle nonché gli abusivismi Parte_1 CP_8 edilizi commessi nella realizzazione dell'impianto eolico “Piano di Corda” in agro di Jacurso, condannando la predetta proprietà al rilascio dei terreni,alla rimozione delle opere eseguite, al ripristino funzionale dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni, per come quantificati, cioè per 26 milioni di €uro o in subordine 13 milioni di €uro; 8) con condanna a spese e competenze di giudizio, ivi compresa la rifusione del C.U. e i costi di Ctu.
B) rigettarsi la domanda di simulazione assoluta proposta in via riconconvenzionale da e;
Controparte_3 Parte_2
C) condannarsi gli appellati al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio a favore dell'attore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il fratello , Controparte_3 unitamente alla di lui moglie , la società Parte_2 Controparte_9
in persona del l.r.p.t. (in prosieguo “ ) e il notaio ,
[...] CP_2 Controparte_5 rappresentando come gli stessi avrebbero stipulato, mediante rogito stipulato dal notaio chiamato in causa, una serie di contratti preordinati a spogliarlo del suo diritto di proprietà dei terreni siti nel Comune di Jacurso (CZ) meglio descritti in atti, sul quale insiste il parco eolico della società convenuta, nonché a privarlo dei vantaggi economici che gli sarebbero stati dovuti in qualità di concedente (canoni di locazione ed indennizzi per concessione di diritti reali di godimento).
5 A fondamento della pretesa, deduceva:
-che gli unici contratti validamente stipulati risalivano al 2007 (n. 2 contratti di locazione e n. 1 contratto di costituzione del diritto reale di superficie) e dovrebbero essere risolti per inadempimento di che Controparte_9 non avrebbe pagato quanto dovuto;
-che tutte le successive convenzioni, nello specifico il contratto preliminare del 25-
6-2008, i contratti di vendita a sé stesso del 23-5-2011 ed il contratto definitivo del
21-7-2011, tutti stipulati esclusivamente dal fratello , anche in Controparte_3 qualità di procuratore generale dei fratelli e , sarebbero invalidi Parte_1 CP_6 sotto plurimi profili (conflitto di interessi del rappresentante con il rappresentato, contratto concluso dal rappresentante con sé stesso, difetto di potere rappresentativo, mancanza nel contratto del requisito dell'accordo delle parti, dolo contrattuale) e comunque nulli, inefficaci e improduttivi di effetti;
-che dalla risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti del 2007 e dall'annullamento e/o dalla declaratoria di nullità/inefficacia di tutti contratti successivi deriverebbe il diritto dell'attore alla restituzione dei terreni controversi, alla loro riduzione in pristino stato con rimozione del parco eolico, al risarcimento del danno per illegittima occupazione (dal 2007 alla data di citazione), quantificato sulla base dell'utile ricavato dall'utilizzatore con la produzione di energia elettrica in €uro
8.000.000,00 e al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ex artt.
1218-1223 c.c. corrispondente agli emolumenti che Controparte_9 avrebbe dovuto corrispondere in forza dei contratti del 2007;
[...]
-che gli ulteriori responsabili del risarcimento del danno erano il notaio , il CP_5 quale avrebbe rogato i contratti in questione senza verificare che la procura generale rilasciata a era stata precedentemente revocata, nonché lo stesso Controparte_3 MA , che avrebbe violato i doveri di diligenza imposti dall'art. Controparte_3
1710 c.c., quello di rendiconto ex art. 1713 c.c.e in generale quello di fedele adempimento del mandato. I danni nei confronti di questi ultimi convenuti venivano quantificati nella somma complessiva di €uro 1.500.000,00, oltre a quanto percepito dallo stesso per effetto dell'intestazione a sé stesso dei beni e dei Controparte_3 contratti con Controparte_9
Sulla scorta di tali premesse, domandava l'accertamento delle invalidità negoziali già menzionate e il conseguente risarcimento di tutti i danni subiti, come sopra quantificati, con condanna di controparte alle spese processuali.
Si costituiva in giudizio in persona del Controparte_9 legale rappresentante p.t., la quale precisava di essere intervenuta nella vicenda negoziale per cui è causa solo a partire dal 25-10-2010, per effetto della fusione per
6 incorporazione della società in Controparte_10 Controparte_9
e contestava in fatto e in diritto tutte le avverse pretese chiedendone il rigetto.
In particolare, con riguardo ai contratti di locazione e di costituzione di diritto di superficie stipulati nel 2007 a seguito di trattativa intercorsa con il
[...]
specificava che i diritti di credito asseritamente vantati Controparte_10 dall'attore – derivanti dal pagamento dei canoni e delle indennità – non erano esigibili da parte dei concedenti, i quali non avevano provveduto a liberare i terreni in questione dai pesi gravanti sugli stessi entro il termine contrattualmente stabilito.
La società deduceva, inoltre, che a causa del predetto inadempimento, le parti si erano determinate a concludere nuovi contratti: in primis, il contratto preliminare del
25-6-2008 stipulato tra la società in proprio Controparte_10 Controparte_3 Co e per conto dei fratelli e e della sig.ra Parte_1 Controparte_6 [...]
nonché il contratto definitivo del 21-7-2011. Poiché secondo la Per_1 prospettazione attorea, quest'ultimo contratto risentirebbe della invalidità dei contratti presupposti di compravendita rogati dal notaio in difetto Controparte_5 di potere rappresentativo, sul punto la convenuta ha dedotto di non essere stata portata a conoscenza della revoca con mezzi idonei e di avere fatto affidamento sui controlli operati dal notaio rogante;
infine ha precisato che, in ogni caso, l'attore aveva ratificato gli effetti del contratto preliminare concluso il 25-6-2008.
Quanto alle pretese risarcitorie ne ha dedotto l'infondatezza nell'an e nel quantum e ha chiesto il rigetto delle domande avverse e, solo in caso di condanna, ad essere tenuta indenne o risarcita dal Dott. e da e Controparte_5 Controparte_3 Pt_2
con vittoria di spese di lite.
[...]
Si costituivano in giudizio anche e , i quali si Controparte_3 Parte_2 opponevano alle avverse richieste, evidenziando che la procura generale conferita dal fratello era stata rilasciata al fine di evitare possibili ritorsioni da parte Parte_1 dei numerosi creditori personali di , soggetto aggredibile per importi Parte_1 milionari di debiti di gioco.
Lo scopo dei contratti di compravendita a rogito del dott. , intervenuti tra i CP_5 AN , infatti, era quello di fare confluire solo formalmente nella CP_3 disponibilità di tutti i terreni interessati nell'affare con (per mezzo CP_3 CP_2 dei già menzionati atti di compravendita), mentre i rapporti di credito e debito tra fratelli nascenti dal contratto definitivo stipulato con sarebbero stati regolati CP_2 da una scrittura privata “de veritate” sottoscritta il 14-3-2011, nella quale veniva dato atto che “l'intestazione formale della proprietà in capo al fratello CP_3 costituisce simulazione assoluta in quanto i reali proprietari risultano essere tutti e tre i fratelli in parti uguali”. Nel contratto si esplicitava l'intento di avvalersi dei
7 pagamenti della società per provvedere innanzi tutto al pagamento dei debiti CP_2 dei creditori pignoratizi ed ipotecari di : i creditori, ricevuto il Parte_1 pagamento da (e per suo tramite da avrebbero dovuto Controparte_3 CP_2 cedere il credito per il quale procedevano a che divenuto unico Controparte_3 creditore procedente in ciascuna procedura esecutiva avrebbe chiesto l'assegnazione dei beni, beneficiando degli effetti purgativi dei diversi decreti di trasferimento.
L'operazione, naturalmente, mirava ad evitare che vedesse aggredito CP_2
l'impianto eolico che avrebbe fatto accessione ai fondi gravati da vincoli e pesi.
Tanto premesso, i convenuti specificavano, inoltre, che sulla base di tale accordo, portato ad esecuzione sino alla presente iniziativa giudiziaria, Parte_1 aveva riscosso anticipatamente rispetto agli altri fratelli le somme spettanti allo stesso (circa 500.000,00 €uro),.al fine di sdebitarsi, mentre il presente giudizio era stato avviato da nel momento in cui aveva maturato la Parte_1 consapevolezza che avrebbe incamerato somme ulteriori solamente dopo che anche gli altri fratelli avrebbero ottenuto la loro quota-parte.
Chiedevano, quindi, la reiezione delle domande attoree e spiegavano domanda riconvenzionale volta ad accertare l'esistenza della simulazione assoluta intercorsa tra i fratelli e la loro madre, con conseguente accertamento CP_3 Persona_1 delle somme già percepite e di quelle ancora dovute a . Parte_1
Si costituiva in giudizio anche il Dott. , il quale deduceva che, in Controparte_5 occasione dei rogiti del 23 maggio 2011, la sua condotta era stata pienamente conforme ai canoni di diligenza di cui all'art. 1176, 2 comma, c.c. e che, in ogni caso, la condotta dell'attore avrebbe contribuito alla causazione dei danni lamentati, avendo personalmente avallato gli atti del 23 maggio 2011 sia incaricandolo direttamente di compiere i relativi e prodromici accertamenti, sia avvisandolo di avere conferito procura generale al fratello sia recandosi presso Controparte_3 lo studio notarile per seguire l'evoluzione della pratica in vista della conclusione dei contratti, sia infine manifestando la sua soddisfazione successivamente al loro perfezionamento. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la riduzione del danno asseritamente patito ai sensi dell'art. 1223 e ss c.c., con vittoria di spese di lite.
Nel corso del giudizio si costituiva dispiegando intervento autonomo l'attore, anche in qualità di erede della madre, , ribadendo tutte le richieste già Persona_1 formulate con atto di citazione, mentre in data 17-6-2018 si costituiva in giudizio, con comparsa di intervento volontario ex art. 105, comma 2, c.p.c. il terzo ed ultimo dei fratelli , . CP_3 CP_6
8 L'interveniente confermava di avere conferito la procura al fratello così CP_3 da poter procedere in maniera unitaria all'accordo con la società CP_10
ribadiva l'efficacia e la validità sia del contratto preliminare del 25-6-2008, sia
[...] di quelli di compravendita del 23-5-2011, sia infine del contratto definitivo del 21-
7-2011, sostenendo che l'attore conosceva perfettamente il preliminare del 2008 – regolarmente trascritto nei registri immobiliari – e ne approvava il contenuto, avendo partecipato direttamente alla sua definizione;
ribadiva, inoltre, che l'attore aveva consapevolmente voluto ed approvato che il fratello, CP_3 CP_3 sottoscrivesse gli atti di vendita in suo nome e per suo conto e aveva sottoscritto la scrittura pro veritate del 14-3-2011; chiedeva, pertanto, che fossero integralmente accolte le conclusioni già precisate dai convenuti e . Controparte_3 Parte_2
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., nelle more del processo l'attore depositava un ricorso con cui chiedeva, con decreto inaudita altera parte, il sequestro giudiziario dei beni controversi.
Il subprocedimento aperto in corso di causa si concludeva con un provvedimento che respingeva la domanda e rinviava all'esito del giudizio di merito la regolamentazione delle spese di lite e la medesima conclusione sortiva il giudizio di reclamo dinnanzi al Collegio.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante assunzione della prova per testi ammessa. In corso di causa,
, promuoveva querela incidentale di falso, al fine di provare che Parte_1 le sottoscrizioni di e sarebbero state apposte CP_3 Controparte_6 successivamente rispetto a quelle di e della madre. I procuratori Parte_1 delle parti, invece, evidenziavano come già in sede penale, con ordinanza di archiviazione, il Gip si fosse occupato della scrittura privata in questione, rilevandone la piena efficacia sanante rispetto alla revoca della procura.
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, all'udienza del 17-7-2018 veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per memorie conclusive ed eventuali repliche.
Successivamente all'intervenuto scambio delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c., la causa veniva rimessa sul ruolo per raccogliere la prova orale richiesta da parte attrice, precedentemente non ammessa, e all'esito, veniva ammessa la Ctu contabile/estimativa richiesta da parte attrice con i quesiti indicati nell'atto di citazione, nominando all'uopo il dott. . Persona_3
Infine, all'udienza del 2-11-2021 la causa è stata trattenuta in decisione dal magistrato subentrato medio tempre nel ruolo, dott. Lucia Vidoz, con assegnazione dei termini dell'art. 190 c.p.c..”.
9 Con sentenza depositata in data 19-4-2022 n. 282, il Tribunale Civile di Lamezia
Terme, in composizione monocratica, previa declaratoria di inammissibilità dell'intervento autonomo dispiegato in giudizio dall'attore per Parte_1 conto della madre rigettava tutte le domande formulate da Persona_1 quest'ultimo e, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale proposta da e , accertava la simulazione Controparte_3 Parte_2 Controparte_6 assoluta intercorsa tra i AN e in ordine della CP_3 CP_11 intestazione esclusiva della proprietà dei terreni oggetto dei contratti per cui è causa in capo al con condanna del al pagamento Controparte_3 Parte_1 delle spese processuali, ivi comprese quelle relative alla fase cautelare e di successivo reclamo e alla espletata Ctu, oltre che di una ulteriore somma in favore di ciascuna delle altre parti in causa ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Avverso la suddetta pronuncia proponeva innanzi tutto impugnazione dinanzi a questa Corte d'Appello in via principale e in proprio , mediante Parte_1 atto di citazione notificato il 20-5-2022, censurandone le statuizioni con essa adottate siccome da ritenersi a suo dire illegittime ed errate per carenza e/o insufficienza di motivazione, contraddittorietà con le risultanze processuali, errata valutazione dei fatti ed errata applicazione di norme di diritto.
Si doleva in primo luogo il precitato appellante dell'errato rigetto disposto con la pronuncia gravata della domanda da lui intentata in prime cure tesa ad ottenere la declaratoria di nullità ovvero di inefficacia, con tutte le ulteriori conseguenze restitutorie e risarcitorie in proprio favore, dei contratti stipulati nell'ambito della vicenda oggetto di causa in nome e per suo conto dal fratello sulla Controparte_3 base di una procura che era stata revocata prima del compimento degli atti suddetti e, dunque, quale falsus procurator, deducendo come la decisione fosse da ritenere sul punto viziata per travisamento dei fatti, carenza di motivazione e errata applicazione di norme di legge.
Sosteneva più in particolare, infatti, a mezzo del proposto gravame che, laddove il giudice prime cure aveva affermato in sentenza come parte attrice avesse documentalmente fornito in giudizio la dimostrazione di avere revocato sin dall'8-
3-2011 la procura generale in precedenza conferita al e, dunque, Controparte_3 in epoca anteriore sia ai contratti stipulati da quest'ultimo con sé stesso di intestazione in proprio favore di beni già di proprietà esclusiva ovvero pro quota del fratello giusta atti rogati per notar in data 23-5-2011, sia al Parte_1 CP_5 contratto definitivo di costituzione del diritto di superficie, di servitù e di concessione in locazione intercorso il successivo 21-7-2011 con la società e CP_2 di avere informato la contraente suddetta di tale circostanza, si fosse poi nella specie
10 ingiustificatamente omesso di trarre da ciò le dovute conseguenze sul piano valutativo in ordine all'accertamento della invalidità degli atti di disposizione patrimoniale in questione o comunque della inefficacia di essi nei confronti del titolare del diritto, poiché posti in essere da soggetto privo del potere di rappresentanza, estintosi per effetto della revoca della procura portata a conoscenza sia del , che della società né relativamente ai quali si sarebbe Controparte_3 CP_2 potuto in alcun modo fondatamente ravvisare l'intervento di una ratifica da parte del soggetto rappresentato idonea a sanare ogni eventuale vizio del potere rappresentativo ai fini della piena legittimità degli atti negoziali compiuti in nome del medesimo.
A tale proposito, il rigetto della domanda veniva sotto lo specifico profilo da ultimo richiamato censurato per essere stato motivato dal primo giudice alla stregua circostanza comprovata in atti della perfetta conoscenza che l'odierno appellante avrebbe avuto in merito alla stipulazione di tutti i contratti avvenuta nell'ambito della vicenda tra il 2008 e il 2011 e ritenuta avere valenza di ratifica degli atti conclusi nell'ipotesi di rappresentanza senza potere, e tanto in aperto contrasto con la disciplina dettata dall'art. 1399 c.c. e con il pacifico orientamento interpretativo affermato in tema nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della ratifica dell'attività svolta dal rappresentante senza potere è richiesta una espressa ed inequivoca manifestazione di volontà da parte del dominus diretta ad approvare il contratto concluso per suo conto in carenza di potere rappresentativo e a farne propri gli effetti, non essendo dato rinvenire all'incarto di causa alcun atto di ratifica ad opera dell'interessato che avrebbe dovuto nel caso in esame rivestire la forma scritta al pari di quella richiesta ad substantiam con riferimento ai contratti stipulati dopo la revoca della procura in origine conferita al né potendo altrimenti Controparte_3 attribuirsi, al contrario di quanto reputato in sentenza, valore di ratifica nei sensi suindicati alla scrittura privata del 14-3-2011 a firma AN , CP_3 Parte_2
e peraltro già impugnata di falsità in primo grado, trattandosi di Persona_1 atto risalente in ogni caso ad epoca certamente anteriore ai contratti del maggio e del luglio 2011, che, come tale, non poteva neppure contenere alcuna manifestazione della volontà di approvare il contenuto di atti non ancora stipulati, non essendo configurabile una ratifica antecedente al compimento dell'atto da ratificare.
Lamentava ancora in merito il il vizio di mancanza e/o Parte_1 insufficiente motivazione, nonché di travisamento dei fatti su un punto fondamentale della controversia della decisione impugnata nella parte in cui il giudice di prima sede aveva omesso di accertare in conformità di tutte le specifiche e puntuali allegazioni e deduzioni da lui addotte in argomento nell'atto introduttivo del giudizio
11 la sussistenza dei presupposti per l'annullabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1395 c.c. dei contratti di vendita di beni immobili e dei diritti di comproprietà stipulati dal con sé stesso giusta atti notarili rogati in data 23-5- Controparte_3
2011, stante l'inidoneità in ogni caso della procura da lui rilasciata in favore del MA e dal medesimo spesa nel frangente a legittimarlo ad una valida stipula di atti in rem propriam, in considerazione della genericità di essa in punto di conferimento al rappresentante del potere specifico di contrarre con sé stesso e l'assenza di qualsiasi prederminazione degli elementi negoziali essenziali dell'atto da compiersi. Tutti elementi, quelli appena richiamati, che l'organo giudicante aveva erroneamente disatteso sulla scorta dei concorrenti rilievi circa la non configurabilità nel caso concreto di alcun conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato e la non operatività della presunzione contemplata in materia dall'art. 1395 c.c. per l'ipotesi in cui il contratto di trasferimento concluso dal rappresentante con sé stesso sia stato posto in essere in adempimento di un contratto preliminare di vendita, ma da ritenersi tuttavia non pertinenti alla fattispecie in disamina per non essere stati i contratti di vendita del 23-5-2011 in questione mai preceduti da alcun valido contratto preliminare, con la conseguenza di doversi ritenere, ferma restando la già evidenziata qualità assunta dal ad ogni effetto di falsus procurator, Controparte_3 che quest'ultimo in difetto di specifica autorizzazione non avrebbe potuto validamente disporre del patrimonio del fratello e, dunque, la fondatezza della domanda giudiziale di annullamento degli atti di disposizione in questione e di risarcimento dei danni formulata sul punto e, come tale, meritevole di accoglimento.
Argomentava, altresì, il sempre sotto lo specifico aspetto in Parte_1 esame a supporto della proposta impugnazione come il giudice di prime cure fosse in via ulteriore incorso con l'assunta decisione di rigetto integrale della domanda da lui intentata nella errata valutazione delle risultanze processuali, avendo trascurato di considerare, laddove il aveva stipulato con sé stesso i più volte Controparte_3 citati contratti di vendita del 23-5-2011 avvalendosi di una procura in precedenza rilasciatagli dal fratello, ma della cui successiva revoca ad opera del predetto egli era stato reso edotto mediante regolare notifica sin dal 5-4-2011, e sulla vigenza della quale anche il notaio rogante i relativi atti pubblici aveva omesso di effettuare i doverosi controlli, la circostanza che siffatta condotta nei termini ricostruiti in capo al soggetto falso acquirente era stata all'evidenza connotata da dolo, con conseguente invalidità anche sotto tale profilo degli atti in questione, anche in costanza del riscontrato difetto di ratifica ad opera del soggetto interessato intervenuta successivamente alla loro stipulazione, non essendo in direzione valutativa contraria rilevanti né le circostanze fattuali ricavabili dalla prova orale acquisita nel corso della
12 espletata istruttoria di primo grado, per come valorizzate nella pronuncia gravata, in merito al contegno tenuto dal medesimo in occasione dei rapporti Parte_1
e dei contatti intrattenuti con lo studio notarile nelle fasi che precedettero il CP_5 compimento degli atti di trasferimento di cui si discute, né il contenuto della già in precedenza richiamata scrittura privata de veritate del 14-3-2011. Sotto lo specifico aspetto da ultimo richiamato, infatti, si opponeva a supporto del gravame come, quand'anche si fosse voluto ritenere che il all'atto del Controparte_3 compimento degli atti di vendita a sè stesso in nome e per conto del fratello presentò al notaio la procura rilasciatagli da quest'ultimo nonostante fosse a conoscenza che era stata revocata in ragione del fatto di essere stato proprio in forza della suddetta scrittura privata del 14-3-2011 autorizzato ad intestarsi i terreni del fratello, in alcun modo se ne sarebbe da ciò potuta far discendere l'efficacia, risultandone completamente mancata una valida ratifica ad essi successiva, né essendo la stessa integrata da qualsivoglia comportamento o scrittura temporalmente anteriore a questi, stante l'estraneità all'ordinamento giuridico italiano dell'istituto della ratifica
“preventiva” dell'atto compiuto in nome e per conto di altri da soggetto privo del potere di rappresentanza.
Così come analogo vizio di difetto e/o insufficiente motivazione e di travisamento dei fatti su un punto fondamentale della controversia veniva ulteriormente denunciato a mezzo del proposto appello in relazione alla pronuncia di primo grado per non avere statuito l'annullamento anche dei contratti successivamente stipulati dal con la a partire da quello del 21-7-2011 in poi, Controparte_3 CP_12 siccome travolti da una invalidità derivata discendente dal fatto che il predetto a seguito della revoca della procura ad opera del fratello appellante non era più soggetto legittimato a disporre di alcun diritto sui terreni in proprietà e in comproprietà del medesimo, e ciò malgrado fosse stata acquisita agli atti di causa piena prova orale e documentale del fatto che la società in questione fosse stata informata in più occasioni da parte di esso della revoca della Parte_1 procura in questione, con conseguente esclusione di qualsiasi condizione di buona fede in capo alla suddetta in concomitanza della stipulazione di tutti i contratti successivi al 23-5-2011 aventi ad oggetto il compendio immobiliare di pertinenza del precitato appellante.
Ancora con un ulteriore ordine di doglianze l'appellante predetto impugnava la decisione di primo grado nella parte in cui aveva accolto la domanda riconvenzionale dispiegata in quella sede dagli allora convenuti e , Controparte_3 Parte_2 con adesione ad essa del intervenuto in causa, di accertamento Controparte_6 della simulazione assoluta degli atti di trasferimento della proprietà di tutti i terreni
13 intestati a quest'ultimo, nonché allo stesso e alla di lui madre Parte_1
quali costituenti oggetto dei contratti conclusi nella vicenda con la Persona_1 società in capo al censurandone le relative statuizioni per CP_2 Controparte_3 travisamento dei fatti, errata e carente valutazione delle prove e violazione e falsa applicazione di legge.
Nello specifico il contestava la correttezza dell'affermazione del Parte_1 giudice di prime cure in merito al ritenuto raggiungimento in esito al giudizio della dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere sul punto dai convenuti sia documentalmente, che attraverso l'assunta prova testimoniale, evidenziando in primo luogo con riferimento alla c.d. scrittura de veritate datata 14-3-2011 da costoro prodotta agli atti di causa e comprovante a loro dire l'esistenza dell'accordo simulatorio intercorso tra tutti i AN e la in ordine al comune CP_3 Per_1 intento di essi che l'intestazione al dei beni in essa indicati, quale Controparte_3 sarebbe poi avvenuta il successivo 23-5-2011, fosse meramente fittizia, come egli avesse sin da subito opposto che l'atto in questione era stato sottoscritto nella data in esso riportata solo da lui e dalla madre e non anche dai suoi fratelli, i quali si erano rifiutati nel frangente di fare altrettanto.
Puntualizzava a tale ultimo proposito a sostegno del gravame, infatti, che la surrichiamata circostanza fattuale del rifiuto a quell'epoca di firmare in questione era stata confermata dal contenuto delle dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria espletata in primo grado dal teste , la cui deposizione non era stata Testimone_1 resistita da alcun'altra risultanza di prova orale di segno contrario, né potendo fondatamente trarsi elementi idonei a dimostrare il perfezionamento dell'asserito accordo simulatorio tra le parti dalle deposizioni dei testi che il primo giudice aveva erroneamente valutato in sentenza sulla base del travisamento dei fatti di causa e della loro collocazione temporale.
Aggiungeva, altresì, l'appellante come egli avesse in primo grado impugnato con querela di falso la scrittura privata in discussione sul dedotto presupposto per l'appunto che le firme presenti in calce ad essa a nome di e Controparte_3
non vi fossero state apposte nella data in essa indicata e, dunque, neppure CP_6 contestualmente alla sottoscrizione della stessa da parte sua e della propria madre avvenute invece quello stesso giorno, bensì solo successivamente onde far apparire artatamente ex post l'esistenza di una simulazione, con la conseguenza di non potersi ritenere meramente apparenti i contratti traslativi citati, in difetto di prova che tra le parti in questione fosse nella specie intervenuta una intesa simulatoria o altrimenti una controdichiarazione in tal senso di epoca antecedente o quanto meno coeva rispetto ad essi, laddove peraltro a ulteriore riprova dal punto di vista logico della
14 posteriorità della sottoscrizione dell'atto in questione ad opera del predetti ben avrebbe potuto valere la circostanza relativa alla denuncia presentata dal CP_3 nei confronti di esso appellante per furto di legname commesso sui terreni
[...] in discussione ai Carabinieri di Cortale nell'anno 2013, epoca alla quale la scrittura privata di che trattasi non si sarebbe quindi potuta in alcun modo considerare firmata ed accettata da tutte le parti interessate, così come qualora detta ultima evenienza si fosse effettivamente realizzata anche esso avrebbe potuto Parte_1 difendersi dalle accuse mossegli dal fratello ed essere scagionato dalle contestazioni di reato ascrittegli producendo la suddetta scrittura completa di tutte le sottoscrizioni.
A mezzo di quattro ulteriori motivi di impugnazione, infine, il : Parte_1
1) contestava la correttezza dell'affermazione del primo giudice in merito ad una pretesa, ma del tutto inesistente, inammissibilità della espletata Ctu estimativa dei beni immobili a lui intestati e coinvolti nella vicenda oggetto di controversia, così come alla ritenuta non condivisibilità del valore ad essi attribuito dal consulente sulla base di una destinazione urbanistica diversa da quella meramente agricola da essi effettivamente posseduta;
2) invocava l'accertamento incidenter tantum dei vizi dell'autorizzazione amministrativa relativa alla realizzazione del parco eolico oggetto di causa sia pure al limitato fine di lumeggiare un preteso comportamento illecito e fraudolento tenuto nella specie dalla società che era stata convenuta nel giudizio di primo grado;
3) denunciava l'omessa e/o carente motivazione della gravata pronuncia in ordine alle ulteriori domande di risoluzione per inadempimento della società ei contratti del 2007 e di risarcimento dei danni o, altrimenti, di CP_2 accertamento dell'occupazione illegittima da parte della stessa dei terreni di sua proprietà, con condanna al loro rilascio in suo favore, al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni, e ancora di declaratoria di invalidità del contratto preliminare stipulato tra e la Società eolica il 25-6-2008; 4) Controparte_3 lamentava la erroneità della condanna alla rifusione delle spese di lite, oltre che al risarcimento ex art. 96, comma 3, c.p.c., in favore di tutte le controparti disposta a suo carico dal giudice di prime cure sulla base di una inadeguata valutazione dei documenti prodotti e delle risultanze istruttorie acquisite.
Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituivano in giudizio, come da distinte comparse di risposta depositate rispettivamente il 4-11-2022, il 18-11-2022, il 19-11-2022 e il 22-11-2022, il notaio
, , e nella Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3 Controparte_4 qualità di procuratore di , già parte convenuta in primo grado, e la Parte_2 [...]
(già e , in persona del Controparte_1 CP_2 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, per resistere all'avverso gravame e contestarne la
15 fondatezza nel merito, con conseguente richiesta di conferma integrale della sentenza impugnata.
Con ulteriore comparsa di risposta depositata agli atti di causa in data 23-11-2022, si costituiva altresì in giudizio il , nella sua qualità di erede di Parte_1
con la quale proponeva avverso la sentenza di primo grado appello Persona_1 incidentale, insistendo nella sua riforma negli stessi termini di cui alle richieste finali già rassegnate con l'appello da lui proposto in via principale in proprio e meglio specificate in epigrafe.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, previa decisione in via anticipata come da ordinanza in atti in ordine alla richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata da parte appellante, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 12-3-2024 a cui su richiesta di parte appellante veniva anticipata la trattazione della causa come da provvedimento del Presidente del Collegio in atti e della quale era disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ravvisa il Collegio giudicante l'opportunità di far precedere il vaglio degli specifici motivi dell'appello principale proposto in proprio dal , a mezzo Parte_1 dei quali sono state impugnate le statuizioni adottate dal giudice di prime cure in punto di disposto rigetto della domanda volta alla declaratoria di invalidità e/o di inefficacia dei contratti di trasferimento immobiliare stipulati da Controparte_3 con sé stesso in data 23-5-2011 e, in via derivata, del contratto definitivo di costituzione dei diritti di superficie e di servitù e di concessione in locazione intercorso sempre tra il medesimo e la società convenuta
[...] il 21-7-2011, nonchè dei successivi accordi integrativi, da Controparte_9 una ricostruzione fattuale dei termini essenziali della complessa ed articolata vicenda negoziale oggetto di causa, relativa alla realizzazione sul compendio di terreni siti in agro del Comune di Jacurso facente capo ai AN , e Parte_1 CP_3
e alla loro madre di un parco eolico ad opera della CP_6 Persona_1 società citata (già , onde trarre dal comportamento in CP_2 Controparte_10 concreto tenuto nelle varie fasi dell'affare dai soggetti interessati utili elementi di
16 valutazione in ordine all'intento da ciascuno di essi perseguito e, segnatamente, al fine di verificare o meno la fondatezza della prospettazione sottesa alla domanda giudiziale di invalidazione degli atti di disposizione patrimoniale in questione, per come sostenuta dal precitato appellante circa un preteso disegno fraudolento posto in essere dal MA ai suoi danni con la illegittima ed arbitraria condotta CP_3 di avvenuta sottrazione per suo conto e nome e a proprio esclusivo vantaggio della titolarità dei beni già a lui intestati, commessa in violazione del poteri rappresentativi conferitigli ovvero in assenza totale di essi.
Si evince, a tal proposito, dal complesso delle emergenze documentali versate all'incarto di causa la oggettiva e incontestabile circostanza secondo cui sulla regolamentazione degli interessi delle parti contraenti in occasione dell'iter di perfezionamento dell'operazione negoziale oggetto di controversia ebbe a dispiegare decisiva influenza l'evenienza comprovata in atti della pendenza sin dalle fasi di avvio della stessa sui terreni in proprietà esclusiva ovvero pro quota del medesimo interessati di plurime procedure di espropriazione immobiliare in Parte_1 relazione ad una considerevole esposizione debitoria a carico di costui nei confronti di terzi. Risulta, infatti, che detta situazione, lungi dall'aver fatto in alcun modo venire meno la ferma determinazione della società eolica di giungere alla conclusione dell'affare tenuto conto della positiva e preponderante valutazione in ordine alla sua convenienza economica, indusse piuttosto la stessa ad accordarsi con la controparte ancor prima della definitiva formalizzazione negoziale per l'anticipazione da subito di somme da essa dovute a titolo di corrispettivi e da destinarsi specificamente per l'appunto al soddisfacimento dei creditori personali del
, onde conseguire il risultato della liberazione dei cespiti Parte_1 immobiliari intestati a quest'ultimo e oggetto all'epoca delle correlative procedure esecutive dai predetti intentate, così da poterne conservare inalterata la disponibilità materiale indispensabile al completamento dal progetto, a salvaguardia delle opere e degli investimenti già su di essi all'uopo eseguiti.
All'assetto di interessi appena descritto risulta accertato nella specie, inoltre, aver fatto significativamente riscontro la progressiva assunzione nell'ambito della vicenda da parte del fratello dell'appellante, della posizione di Controparte_3 unico gestore e garante del buon esito dell'affare, a partire dal momento in cui quest'ultimo, a seguito peraltro di espressa richiesta avanzata dalla eolica di CP_12 potersi nel frangente più comodamente relazionare con un solo soggetto e una volta prescelto dai componenti del nucleo familiare come proprio Persona_4 referente, stipulò anche in qualità di procuratore generale del e in Parte_1 nome e per suo conto il contratto preliminare con detta società in data 25-6-2008,
17 adoperandosi nel corso del triennio di vigenza di esso per conseguire la liberazione e lo svincolo da azioni esecutive dei terreni di costui, mediante sostituzione della propria persona quale beneficiario degli adottati decreti di trasferimento ai creditori procedenti tacitati grazie all'impiego delle somme versate dalla società eolica, sino alla stipulazione da ultimo del contratto definitivo del 21-7-2011 nella veste acquisita medio tempore, sia pure solo formalmente riguardo ai rapporti intrattenuti con la medesima società, di unico ed esclusivo intestatario dell'intero compendio immobiliare oggetto di esso e in precedenza nella titolarità anche degli altri suoi congiunti, nella quale il medesimo raggiungeva altresì più agevolmente il risultato pattuito in contratto di ottenere la cancellazione delle ipoteche risultanti ancora costituite sui beni già del dai restanti soggetti a garanzia delle Parte_1 ragioni creditorie vantate nei confronti del predetto.
In altri termini, appare desumibile da quanto testè ricostruito il perseguimento ad opera della società eolica, mediante la concentrazione della titolarità del compendio immobiliare interessato dall'operazione in capo a ferme restando Controparte_3 le diverse sottostanti intese intercorse nei rapporti interni tra i , della Persona_4 essenziale finalità di renderlo insensibile e metterlo al sicuro da potenziali aggressioni esecutive, onde continuare a mantenerne la pacifica disponibilità indispensabile per la regolare prosecuzione i lavori di installazione e completamento dell'impianto, intento pienamente condiviso dalla controparte contrattuale sostanzialmente rappresentata per l'appunto dal suddetto gruppo familiare, che conseguiva in tal modo, oltre all'effetto favorevole di ottenere l'estinzione della rilevante debitoria esistente utilizzando le risorse economiche a tal fine anticipate dalla citata società, anche quello di assicurarsi le ineliminabili condizioni per giungere alla definitiva conclusione dell'affare e, con essa, anche i consistenti vantaggi economici da questo destinati a derivare e che, proprio in forza delle sottostanti intese sopra richiamate, sarebbero state comunque distribuite tra i vari partecipi in proporzione al valore dei diritti di proprietà già vantati da ciascuno di essi sui terreni interessati, pur a fronte della intestazione apparente ad uno solo di essi tra i medesimi concordata.
Tanto precisato in punto di inquadramento generale dei fatti di causa, rileva innanzitutto la Corte come il complesso di doglianze addotte a sostegno dell'interposta impugnazione in esame, in merito alla erroneità del rigetto della domanda di invalidità e/o di inefficacia dei contratti di compravendita dei terreni già intestati in via esclusiva o pro quota all'odierno appellante nella specie stipulati con sé stesso dal di lui fratello in data 23-5-2011 quale suo procuratore Controparte_3 generale, sulla scorta del rilievo che la procura in origine rilasciata fosse stata
18 revocata anteriormente al compimento degli atti di disposizione patrimoniale in questione, così da doversi ritenere gli stessi posti in essere da parte di soggetto privo di potere rappresentativo, si atteggi alla stregua delle emergenze acquisite in atti come del tutto infondato.
Deve osservarsi ai presenti fini valutativi come lo specifico motivo di appello addotto in tema e oggetto della presente disamina si incentri essenzialmente sulla considerazione che, al contrario di quanto ritenuto dal giudice nella gravata decisione, non sarebbe stata fornita alcuna prova in esito al giudizio in ordine all'avvenuta ratifica da parte del soggetto rappresentato dell'operato del rappresentante che, malgrado l'assenza di potere rappresentativo, aveva contrattato comunque nel frangente per suo conto e nome, quale falsus procurator; ratifica, quest'ultima, che per poter conseguire l'effetto di sanare gli atti in discussione e di renderli produttivi di effetti nella sfera giuridica del dominus avrebbe richiesto una manifestazione di volontà proveniente dal medesimo di fare propri gli effetti dell'atto avente in tal senso inequivoco contenuto, da esprimersi nelle stesse forme previste ad substantiam in relazione agli atti ratificandi e, non ultimo, che fosse stata resa in epoca successiva al compimento di essi, e della esistenza quale, per l'appunto,
l'appellante lamentava l'assoluta mancanza di dimostrazione in atti, né potendo altrimenti secondo la prospettazione di costui annettersi alcuna valenza di ratifica alla mera conoscenza dell'atto da parte del soggetto ovvero ad altri suoi eventuali comportamenti tenuti al di fuori di quelli all'uopo unicamente previsti.
Va puntualizzato in via del tutto preliminare a tal riguardo come l'affermazione del giudice di prime cure contenuta nella sentenza impugnata e oggetto di censura ad opera dell'appellante, in merito alla piena validità degli atti negoziali compiuti per suo conto e nome dal conseguente alla intervenuta ratifica di Controparte_3 questi ad opera del medesimo, ha più generale ed ampio riguardo nell'ambito dell'iter argomentativo seguito in sede di motivazione della decisione all'intera attività negoziale complessivamente posta in essere da costui nella vicenda nell'interesse del MA, ivi compresa quella risalente all'anno 2008 e relativa alla stipulazione per suo conto dell'originario contratto preliminare intercorso con la avvenuta con atto pubblico del 25 giugno 2008 in forza di procura CP_12 notarile allo scopo conferitagli dal fratello sin dal 1°-4-2008 e all'epoca Parte_1 perfettamente valida ed efficace. Contratto preliminare, quello appena richiamato, relativamente al quale peraltro il precitato appellante aveva propugnato in via ulteriore nel giudizio di primo grado la tesi dell'arbitrario compimento in violazione dei suoi interessi e finanche a sua pretesa totale insaputa, assunto da ritenersi per l'appunto saldamente resistito oltre che dalla circostanza che con riferimento all'atto
19 in questione erano risultate regolarmente adempiute tutte le formalità pubblicitarie mediante trascrizione nei registri immobiliari, altresì alla stregua dal contenuto delle sopravvenute comunicazioni comprovate in atti dal medesimo indirizzate per iscritto alla società controparte contrattuale e tese a ottenere l'adempimento direttamente nei suoi confronti degli impegni assunti attraverso la formalizzazione delle pregresse intese con quest'ultima raggiunte anche per suo conto dal fratello e suo procuratore e contenute nel preliminare suddetto (vedasi, in esemplificativa, Controparte_3 in atti la comunicazione a firma fatta pervenire via fax alla società Parte_1 in data 23-6-2011), così da averne esso in tal modo fatti CP_2 Parte_1 comunque univocamente propri tutti gli effetti.
Ciò posto, occorre osservare con più specifico riferimento ai contratti di trasferimento immobiliare di cui ai rogiti notarli stipulati con sé stesso dal CP_3 il 23-5-2011 nella sua veste di rappresentante del fratello e ciò
[...] Parte_1 nonostante all'epoca fosse già intervenuta la revoca della procura da parte del rappresentato, come la ritenuta piena validità ed efficacia di essi risulti essere stata basata nella pronuncia gravata non già nei termini denunciati come non corretti dall'appellante circa la pretesa configurabilità di una ratifica da parte dell'interessato posteriore al loro compimento, di cui in realtà sarebbero stati del tutto inesistenti nel caso concreto gli estremi richiesti dall'art. 1399 c.c., bensì sulla diversa valutazione delle circostanze fattuali e del comportamento tenuto in occasione di esse dal
[...]
che seguirono temporalmente alla revoca della procura e Parte_1 precedettero il perfezionamento degli atti dispositivi in questione, siccome incidenti sulla individuazione dell'effettivo intento perseguito dal predetto rispetto alla sua pregressa volontà di privare il fratello di ogni potere rappresentativo dei suoi interessi.
In tal senso, è destinata ad assumere decisiva rilevanza, e tanto in conformità dei termini già condivisibilmente valorizzati dal giudice di primo grado in sentenza, la scrittura privata del 14-3-2011 prodotta agli atti di causa nell'interesse dei convenuti in giudizio in quella sede e e recante la Controparte_3 Parte_2 sottoscrizione, tra gli altri, anche dello stesso , dal contenuto della Parte_1 quale siccome afferente alla regolamentazione degli interessi del nucleo familiare sottesi all'attività negoziale all'epoca già avviata con la società Persona_4 on specifico riferimento ai rispettivi diritti ed obblighi da essa discendenti in CP_2 capo ai partecipanti, nell'ormai approssimarsi della scadenza del termine previsto nel precedente contratto preliminare stipulato dal anche in qualità Controparte_3 di procuratore degli altri congiunti per la definizione dell'affare, si desume l'intento che il contratto definitivo di costituzione del diritto di superficie e di concessione in
20 godimento di tutti i terreni appartenenti ai soggetti interessati fosse stipulato dal solo il quale ne sarebbe diventato, sia pure solo formalmente e al pari Controparte_3 di quanto era da ritenersi per quei cespiti che avevano già costituito oggetto di intestazione al medesimo in forza dei decreti di trasferimento emessi dal giudice dell'esecuzione nell'ambito delle procedure di espropriazione forzata pendenti su di essi, il proprietario esclusivo all'esito della operazione di compravendita intrafamiliare in corso di istruttoria presso lo studio notarile nei termini in CP_5 essa puntualmente menzionati, e tanto anche al fine di agevolare la liberazione dei beni dalle ulteriori ipoteche accese a carico degli stessi da Equitalia, per come nel prosieguo conseguita come da provvedimenti in atti di cancellazione di esse adottati dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Lamezia Terme.
Il contenuto della scrittura in questione, di cui è opportuno evidenziare come il
[...]
in difetto di alcun disconoscimento sul punto abbia pacificamente Parte_1 ammesso l'avvenuta sottoscrizione nella data in essa indicata, oltre a presupporre la perfetta conoscenza da parte di costui di tutta l'attività negoziale fino a quel momento compiuta nel suo interesse dal suo procuratore, rivela in modo incontestabile la di lui volontà, dimostrata già pochi giorni dopo la revoca della procura datata 8-3-2011 e, peraltro, ancor prima che di ciò il soggetto già da lui nominato come proprio rappresentante ne avesse ricevuto formale comunicazione, pieno assenso prestato al trasferimento dei propri immobili al fratello CP_3
quale per l'appunto avrebbe costituito oggetto dei contratti di
[...] compravendita da quest'ultimo stipulati con sé stesso per suo nome e conto il successivo 23-5-2011, e tanto a riprova di una riconferma ad opera del medesimo in quel momento della propria fiducia in relazione all'operato del MA e, come tale, implicante altresì alla luce della ricostruzione dei fatti di causa nella specifica fase di evoluzione della vicenda un intento non contrario a che il predetto potesse continuare ad agire per suo nome e conto, avvalendosi della pregressa procura generale conferitagli.
A quanto appena evidenziato, inoltre, va aggiunto il richiamo alle ulteriori risultanze processuali acquisite attraverso la espletata attività istruttoria di assunzione di prova orale in ordine al contegno accertato nei confronti dell'odierno appellante nelle fasi immediatamente antecedente e successiva all'avvenuto perfezionamento dei rogiti notarili del 23-5-2011, che risultò essere dapprima di completa collaborazione rispetto alle necessarie attività di produzione atti propedeutiche alla stipulazione degli stessi in occasione dei plurimi accessi effettuati presso lo studio notarile incaricato, sul presupposto pertanto mai messo in discussione che sarebbe stato il fratello nel frangente a contrattare nella veste di suo procuratore, e poi di CP_3
21 assenza di lamentela alcuna ed anzi di manifestata soddisfazione una volta venuto a conoscenza del perfezionamento dei suddetti in conformità delle modalità e dei termini suindicati;
tutti elementi, quelli appena richiamati, che assumono il significato di comportamenti concludenti incompatibili con la volontà da parte del predetto di mantenere ferma la revoca della procura, denotando piuttosto il ripensamento sopravvenuto sul punto nel soggetto che ne era stato l'autore.
Il complesso dei suesposti rilievi, dunque, finisce ad avviso del Collegio giudicante per rendere del tutto privi di pregio gli argomenti esplicitati a supporto dell'appello in esame in punto di segnalata mancanza di qualsivoglia intervento postumo di ratifica da parte dell'interessato in ordine agli atti compiuti per suo conto da terzi in assenza di potere di rappresentanza a sostegno della declaratoria di invalidità e/o inefficacia di essi invocata in riforma della pronuncia gravata, attesa l'inconferenza del richiamo nella specie ad una pretesa ratifica preventiva di atti compiuti dal falsus procurator inidonea a dispiegare effetti sananti in relazione ad essi in quanto non contemplata dall'ordinamento vigente, potendosi piuttosto configurare a tal proposito nella vicenda dedotta in causa in capo al dominus all'indomani della revoca della procura e prima della conclusione degli atti dispositivi denunciati come invalidi e/o inefficaci una volontà contraria al contenuto di essa e intesa a porne nel nulla i relativi effetti in funzione di conferma dei poteri rappresentativi già rilasciati al rappresentante
Né, d'altra parte, può condividersi da parte di questo Collegio giudicante l'ulteriore assunto sostenuto in argomento con la proposta impugnazione, secondo cui nell'ambito della situazione appena descritta sarebbe stato comunque necessario che il soggetto interessato avesse provveduto al conferimento al rappresentato di una nuova procura in sostituzione di quella in precedenza revocata, soccorrendo in tema la risolutiva considerazione che, laddove nella prospettiva del Parte_1 all'epoca dei fatti il contenuto degli atti traslativi di cui si discute poteva dirsi sulla scorta delle emergenze in atti non solo perfettamente rispondente alla sua volontà, ma anche al contestuale intento da costui condiviso che detto trasferimento dei propri beni a terzi fosse meramente fittizio ed apparente, è di tutta evidenza come quand'anche gli stessi, a seguito della revoca della procura, fossero stati eventualmente compiuti personalmente dal medesimo in ogni caso dalle suddette stipulazioni giammai sarebbe potuta derivare alcuna conseguenza in suo danno in termini di reale ed effettiva perdita della titolarità di essi, né altrimenti dei correlativi proventi economici che gli sarebbero spettati proporzionalmente al loro valore sulla base del contratto da stipularsi con la (vedasi scrittura privata 14-3- CP_12
2011 in atti, che così testualmente recita: “…….la proprietà dei beni immobili sopra
22 richiamati, indipendentemente dalla intestazione formale del diritto, anche all'esito dei decreti di trasferimento emessi dal Tribunale di Lamezia Terme, Giudice dell'Esecuzione, in favore del fratello è da ritenersi essere in testa a CP_3 ciascun fratello nella misura di 1/3…..Il contratto definitivo di costituzione dei diritti CP_ di superficie e di godimento in favore di sarà stipulato dal solo fratello
…..quest'ultimo, all'esito della compravendita intrafamiliare in corso di CP_3 istruttoria presso il notaio ..diventerà proprietario esclusivo dei beni Per_5 CP_ oggetto del contratto …. L'intestazione formale della proprietà in capo al fratello costituisce simulazione assoluta in quanto i reali proprietari CP_3 risultano essere tutti e tre i fratelli in parti uguali ……..Il signor Controparte_3 si impegna sin da ora a riconoscere 1/3 cadauno dei diritti nascenti dal contratti CP_
ai propri AN…..”).
Altrettanto meritevoli di essere respinti si atteggiano gli ulteriori profili di censura addotti dall'appellante sempre in tema avverso la decisione di primo grado per non avere in ogni caso il primo giudice, anche nell'ipotesi che fosse stata eventualmente da ritenere corretta la ravvisata estraneità della condotta del in Controparte_3 sede di stipulazione con sé stesso dei contratti di compravendita del 23-5-2011 all'operato di un falsus procurator rimasto privo di ratifica successiva da parte del dominus, sul presupposto della persistente vigenza dell'originaria procura da quest'ultimo conferitagli e poi revocatagli, e tanto in forza di una sopravvenuta volontà contraria manifestata per fatti concludenti da costui a detta revoca, accertato e dichiarato l'invalidità degli atti dispositivi in questione per essere stati posti in essere dal rappresentante in posizione di conflitto di interessi con il rappresentato, anche in difetto di avvenuta predeterminazione del loro contenuto, oltre che in quanto viziati da dolo.
A tale riguardo, infatti, appare risolutivo osservare di contro innanzi tutto come la procura generale rilasciata con atto rogato per NO in data 1°--- Persona_6
4-2008 dal in favore del fratello versata in atti Parte_1 CP_3 contenesse al foglio 9 la clausola con la quale il nominato procuratore veniva espressamente facultato a contrarre con se stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1395 c.c., laddove non può neppure fondatamente negarsi alla stregua delle emergenze processuali in atti la circostanza che l'operazione di intestazione a sé stesso ad opera di quest'ultimo dei beni di proprietà esclusiva ovvero pro quota del avesse costituito specificamente oggetto di una preventiva intesa Parte_1 concordata tra le parti nel più ampio quadro della regolamentazione dei rapporti all'epoca intercorrenti con la in cui era coinvolto peraltro l'intero CP_12 compendio immobiliare facente capo al nucleo familiare , così come Persona_4
23 sempre alla luce della ricostruzione fattuale sopra riportata può ragionevolmente escludersi che il avesse agito nell'evenienza in discussione in uno Controparte_3 stato soggettivo di mala fede sol perché risultato al tempo essere stato già notiziato della revoca della procura da parte del MA, laddove invece è emerso il comportamento univoco in concreto tenuto dal all'indomani della Parte_1 revoca della procura in termini oggettivamente incompatibili con l'intento di mantenerla ferma e, dunque, di tacito assenso dal medesimo prestato a che il soggetto già nominato come suo rappresentante potesse continuare ad avvalersene per le finalità concordate, con la conseguenza di non potersi configurare nel frangente in capo al all'atto del perfezionamento dei rogiti in questione alcuna Controparte_3 consapevolezza di contrattare con sé stesso per conto del congiunto senza averne i poteri e neppure, quindi, alcuna illegittima condotta per avere scientemente utilizzato una procura non più valida all'insaputa e in danno dello stesso, nei termini pretesi dall'appellante predetto.
Da quanto appena esposto discende altresì l'assoluta infondatezza degli rilievi di cui al proposto gravame di erroneità della omessa declaratoria da parte del primo giudice della invalidità del contratto definitivo di costituzione del diritto di superficie e di servitù, nonché di concessione in locazione dei terreni interessati stipulato tra il
[...]
e la in data 21-7-2011, quale si sarebbe dovuta asseritamente CP_3 CP_2 far derivare da quella dei pregressi rogiti di compravendita stipulati dal primo con sé stesso, ma in realtà da ritenersi insussistente per tutto il complesso di ragioni sopra esplicitate, così come della mancata affermazione della responsabilità per i pretesi danni arrecati all'appellante dal notaio rogante e la con le condotte da CP_12 essi rispettivamente tenute nell'ambito della vicenda dedotta in causa.
Una volta escluso, infatti, sulla scorta degli elementi in atti che possa seriamente sostenersi quanto propugnato dal circa la messa in atto nella Parte_1 specie in suo pregiudizio ad opera del fratello di un disegno fraudolento teso a appropriarsi dei suoi beni onde conseguire la finalità di estrometterlo dall'affare intrapreso con la e, dunque, di acquisirne al suo posto tutti i vantaggi CP_12 economici da esso derivanti, non può che parimenti escludersi qualsivoglia addebito nei confronti del notaio e della , quali soggetti che si Controparte_5 CP_12 assume essersi resi compartecipi della realizzazione del surrichiamato intento spoliativo ai danni del predetto appellante ciascuno con la propria condotta e, segnatamente, il OT procedendo a rogare nella sua veste di pubblico CP_5 ufficiale gli atti di trasferimento in proprio favore di immobili di proprietà del fratello stipulati dal sulla base di una procura in precedenza revocata, Controparte_3 senza previamente effettuare tutte le doverose e necessarie verifiche che gli
24 avrebbero consentito di rilevarne le condizioni di non validità e, come tali, ostative al perfezionamento degli stessi, e la società suddetta contrattando in via definitiva i termini dell'operazione commerciale avviata con i con il solo Persona_4 [...]
in qualità di soggetto intestatosi medio tempore in via esclusiva in CP_3 maniera abusiva ed illegittima tutti i cespiti immobiliari interessati.
Ed invero, quanto alla posizione del notaio è appena il caso al contrario di rilevare come, anche a non volere ritenere il professionista citato, malgrado la tacita intesa emersa nella fase di raccolta degli atti propedeutica alla definizione del contenuto dei rogiti del 23-5-2011 in discussione anche sulla base del contegno tenuto dallo stesso che fosse il fratello a contrattare per suo nome e Parte_1 CP_3 conto, esonerato dai controlli in ordine alla persistente validità ed efficacia al tempo della procura generale a vendere rilasciata dal primo in favore del secondo ed esibitagli nel frangente dal rappresentante per non esserne stata a costui richiesta la restituzione da parte del rappresentato, e neppure che le eventuali verifiche in tal senso non avrebbero consentito al medesimo di accertarne la già intervenuta revoca all'epoca, attesa la mancata annotazione degli estremi di quest'ultima sulla procura originaria, in ogni caso nessuna efficacia causale avrebbe potuto in concreto dispiegare nell'occorso il presunto comportamento colpevolmente omissivo in questione, attesa l'acclarata piena rispondenza del perfezionamento degli atti di compravendita suindicati alla volontà del sotto il profilo sia del Parte_1 loro contenuto traslativo, che del compimento di essi da parte del MA in sua rappresentanza in forza di un implicito intento del predetto contrario alla revoca della procura in precedenza formalizzata.
Per quel che attiene, poi, alla posizione della è appena il caso di CP_12 rilevare come, a fronte della partecipazione del alla conclusione Controparte_3 del successivo contratto definitivo di costituzione dei diritti di superficie e di servitù
e di concessione in locazione di immobili, di cui alla scrittura privata autenticata sottoscritta in data 21-7-2011, nella veste di soggetto personalmente intestatario di tutto il compendio di terreni oggetto dell'affare, in esso compresi anche i cespiti già di proprietà del , e, dunque, non più in rappresentanza di Parte_1 quest'ultimo quale suo procuratore, non può in alcun modo fondatamente revocarsi in dubbio che la contraente suddetta ebbe comunque a trovarsi nella evenienza in esame a fare ragionevole affidamento in ordine alla qualità della propria controparte contrattuale di soggetto pienamente titolato alla sottoscrizione dell'accordo, essendo risultato costui avere acquistato validamente la proprietà in via esclusiva dei beni oggetto del negozio sulla base di pregressi atti di compravendita redatti per atto pubblico con l'assistenza di un pubblico ufficiale e, come tali, dotati del crisma di
25 piena efficacia fidefaciente, restando del tutto irrilevante al riguardo alla stregua di quanto testè evidenziato ogni questione relativa all'accertamento del se la CP_12
potesse considerarsi o meno essere stata nella evenienza che qui occupa
[...] portata a conoscenza con mezzi adeguati della intervenuta revoca all'epoca da parte del della procura in precedenza rilasciata al proprio MA, a Parte_1 seguito dell'informazione ricevutane da parte di costui tramite comunicazione scritta inviata via fax il 23-6-2011 ovvero verbalmente in occasione di un incontro di persona avuto con il medesimo per come riferito dai testi escussi in primo grado, per come infondatamente dedotta nella proposta impugnazione in disamina onde comprovarne una eventuale mancanza di buona fede al momento della stipulazione del contratto.
Per quel che riguarda, inoltre, il motivo di appello a mezzo del quale la decisione di primo grado viene censurata per avere erroneamente accolto la domanda di simulazione assoluta formulata in via riconvenzionale nei confronti del
[...]
da parte degli allora convenuti e attuali parti appellate Parte_1 Controparte_3
e con riferimento ai già più volte menzionati contratti di Parte_2 compravendita immobiliare stipulati con sè stesso dal in data 23- Controparte_3
5-2011, reputa la Corte che anch'esso meriti di essere disatteso.
Laddove, infatti, le ragioni di doglianza addotte sul punto risultano incentrate essenzialmente sul fatto che non potrebbe ritenersi acquisita in esito al giudizio alcuna prova certa in ordine all'avvenuto perfezionamento del negozio dissimulato di cui alla scrittura privata de veritate del 14-3-2011 in atti, mediante apposizione su questa, oltre che di quelle dello stesso e della di lui madre mai Parte_1 disconosciute, anche delle sottoscrizioni - neppure contestate nella loro autenticità - del e del in quella stessa data o anche in una Controparte_3 Controparte_6 successiva, ma comunque sempre anteriore o quanto meno coeva alla stipulazione dei citati contratti traslativi e voluti come meramente apparenti secondo l'inequivoco comune intento manifestato in merito dalle parti alla stregua del pacifico ed incontestato contenuto dell'atto suddetto, deve opporsi per converso come nessuno degli elementi evidenziati in tema a supporto dell'appello sia dotato delle necessarie connotazioni di decisività e concludenza ai fini di potere giungere a valutazioni diverse da quelle espresse nella pronuncia impugnata.
In tal senso, di nessuna utilità si atteggiano innanzi tutto le risultanze di prova orale richiamate in argomento dall'appellante con riferimento alla rievocata mancanza di sottoscrizione della citata scrittura ad opera dei soggetti suindicati, trattandosi di circostanza riferita de relato dalla fonte escussa, oltre che in maniera del tutto indeterminata dal punto di vista della collocazione temporale dei fatti.
26 Parimenti privo di qualsivoglia efficacia probante della tesi propugnata dal
[...]
in ordine alla pretesa posteriorità del suddetto negozio dissimulato rispetto Parte_1 ai contratti di trasferimento della proprietà in discussione, così da doversi escludere la natura simulata di questi ultimi, è da ritenersi il riferimento alla denuncia sporta nel 2013 dal contro il fratello per il reato di furto di Controparte_3 Parte_1 legname commesso in relazione ai terreni oggetto dei suddetti, quale a dire del medesimo indirettamente dimostrativa dell'altruità dei cespiti su cui si era all'epoca consumata la condotta sottrattiva posta in essere dall'autore dei fatti e da ritenersi, pertanto, realmente trasferiti in proprietà del denunciante.
A tal proposito, giova osservare per converso, da un lato, che la denuncia di furto avrebbe ben potuto essere presentata già solo alla stregua delle pertinenti risultanze documentali comprovanti pur sempre nella specie l'avvenuta acquisizione da parte del soggetto denunciante della titolarità formale del bene sulla base di un atto traslativo della proprietà regolarmente trascritto, essendo onere del denunciato dimostrare al fine di esimersi da ogni responsabilità l'esistenza dell'accordo sottostante nel pregresso intercorso con il medesimo in ordine al comune intento perseguito che il suddetto trasferimento fosse meramente apparente e fittizio, mentre, dall'altro, che non a caso nell'occorso il , dopo essere stato Parte_1 destinatario nel frangente di una condanna per il reato di furto ascrittogli come da decreto penale emesso a suo carico, ne ottenne successivamente la revoca e la conseguente assoluzione da ogni addebito proprio a seguito della produzione a sua discolpa della scrittura privata dissimulata di che trattasi e sul presupposto - contrario a quello addotto dal predetto appellante sul punto a sostegno del proposto gravame - che il contenuto di questa fosse stato ab origine voluto ed accettato anche dallo stesso denunciante mediante apposizione della sua sottoscrizione, oltre ad avere ancora costui all'esito, sempre avvalendosi della citato negozio dissimulato, proceduto a denunciare a sua volta il fratello in ordine al delitto di calunnia per averlo CP_3 incolpato di furto malgrado fosse consapevole della sua innocenza, e ciò stante il fatto, quale a quest'ultimo non poteva in ragione di tutto quanto dianzi esposto non essere noto, che il bene oggetto della condotta illecita di cui alla denuncia sporta a suo carico in realtà era sempre rimasto di sua proprietà.
In ordine, infine, ai residui motivi di impugnazione con i quali risultano denunciate l'omessa e/o carente motivazione della gravata pronuncia in ordine alle domande attoree di declaratoria di invalidità del contratto preliminare stipulato tra CP_3
e la il 25-6-2008 e, ancora, di risoluzione per inadempimento
[...] CP_12 della società ei contratti del 2007 e di risarcimento dei danni o, altrimenti, di CP_2 accertamento dell'occupazione illegittima da parte della stessa dei terreni di sua
27 proprietà, con condanna al rilascio, al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni, è appena il caso di rilevare l'assoluta genericità e vaghezza delle ragioni di doglianza addotte sul punto a sostegno dell'appello, quali sostanziantesi in mere enunciazioni aventi ad oggetto la reiterazione delle pretese giudiziali già azionate in prime cure non accompagnata da alcuna puntuale confutazione dell'iter logico-argomentativo esplicitato in tema a fondamento dell'adottata decisione.
Soccorre, inoltre, quanto al primo dei suindicati profili di censura, in uno con tutto il complesso dei rilievi in precedenza esposti in merito all'acquisizione in atti della prova della perfetta conoscenza o comunque della piena conoscibilità da parte del del contenuto del contratto preliminare stipulato per suo nome e Parte_1 conto nella vicenda dal fratello in forza della procura generale all'uopo CP_3 conferitagli, l'osservazione circa la declaratoria pronunciata in sentenza dal primo giudice di prescrizione della domanda di annullamento del suddetto contratto e avverso la quale il medesimo non risulta avere opposto alcuna specifica ragione di doglianza.
Neppure sotto il secondo aspetto, poi, la decisione di primo grado merita censura alcuna, in costanza del difetto in capo alla società eolica di qualsivoglia condotta inadempiente ai citati contratti del 2007, attesa la operatività degli obblighi di pagamento con i suddetti previsti a carico di essa solo a partire dalla successiva sottoscrizione dell'atto in forma autenticata, per la quale era stato fissato un termine entro cui la controparte avrebbe a sua volta correlativamente dovuto provvedere alla cancellazione delle ipoteche e delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti sui terreni, ma senza che si fosse tuttavia più proceduto alla formalizzazione degli accordi nei termini pattuiti per mancata ottemperanza di quest'ultima agli impegni assunti, con conseguente definitiva inesigibilità da parte della stessa di alcun importo nei confronti della società.
Consegue, in definitiva, delle suesposte considerazioni, in esse assorbita ogni altra questione o deduzione, il rigetto dell'appello principale in disamina.
Per quel che attiene, da ultimo, all'appello interposto in via incidentale avverso la medesima sentenza dal nella qualità di erede di Parte_1 Persona_1 se ne impone in via del tutto preliminare la declaratoria di inammissibilità in rito e, come tale, preclusiva in radice del suo esame nel merito, sulla scorta dell'assorbente rilievo che detta impugnazione, in quanto svolta con comparsa di costituzione e risposta depositata agli atti di causa in data 23-11-2022, risulta dispiegata oltre il termine prescritto dal codice di rito a pena di decadenza di 20 giorni prima della data
28 di udienza indicata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio nel 25-11-2022, così da doversene ravvisare la irrimediabile tardiva proposizione.
La regolamentazione delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, infine, segue il criterio della soccombenza e comporta, avuto riguardo alla sostanziale sovrapponibilità delle ragioni di doglianza addotte a sostegno della invocata riforma della decisione di primo grado sia con l'appello principale, che con l'appello incidentale, la condanna del alla loro rifusione in favore Parte_1 delle parti appellate, con liquidazione delle stesse come da dispositivo sottoindicato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 [...]
, e , con atto di CP_3 Parte_2 Controparte_5 Controparte_6 citazione notificato il 20-5-2022, e sull'appello incidentale proposto da
[...]
nella qualità di erede di con comparsa di risposta Parte_1 Persona_1 depositata il 23-11-2022, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, depositata il 19-4-2022 n. 282, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello principale e dichiara inammissibile l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese e Parte_1 competenze del presente grado di giudizio che liquida per compensi ex D.M. n.
55/2014 e succ. mod. in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in €uro 32.000,00; in favore di e di Controparte_3
n.q. in complessivi €uro 34.650,00; in favore di Controparte_4 Parte_3 in €uro 32.000,00; in favore di in €uro 32.000,00, oltre rimborso Controparte_6 forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico dell'appellante principale in proprio e incidentale in qualità l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo Parte_1 di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
29
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 823 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2022, e vertente tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Assisi, Marco Bedoni, Parte_1
Alessandro Parisi e Francesco Scalzi in virtù di procure in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Vibo Valentia, Via Luigi Razza n. 92;
- appellante contro
(già e , in Controparte_1 CP_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Giorgio Giuntoni e Francesco Carnevale Scalzo in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, sito in Lamezia Terme, Via
T. Fusco n. 37;
- appellata e
e , in qualità di procuratore generale di Controparte_3 Controparte_4 Pt_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Ida Francesca Sirianni in virtù di procura in
[...] atti, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via A. Turco n. 39, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Placanica;
- appellati e
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Ferraro e Stefano Giove Controparte_5 in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in
Roma, Viale Regina Margherita n. 278; ;
- appellato e
1 , rappresentato e difeso dall'Avv. in virtù di Controparte_6 Controparte_4 procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Lamezia Terme,
Via Scaramuzzino n. 70;
- appellato e
, in qualità di erede di rappresentato e difeso Parte_1 Persona_1 dagli Avv.ti Alessandro Parisi, Luigi Assisi e Marco Bedoni in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, sito in Vibo Valentia,
Via L. Razza n. 92;
- appellato-appellante incidentale sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante principale in proprio: Piaccia alla Corte Parte_1
d'Appello adita, respinta ogni contraria stanza, riformare l'intera decisione e, quindi,
A) accogliersi le conclusioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado così formulate: 1) statuire l'annullamento per gli effetti di cui all'art. 1395 c.c. dei contratti di vendita dei beni immobili e dei diritti di comproprietà rogati in data
23-5-2011 dedotti in causa, con conseguente ordine al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Catanzaro di cancellare le relative trascrizioni a carico tutte annotate il 14-6-2011; 2) condannare il OT rogante e il al risarcimento Controparte_3 CP_ dei danni comprensivi a) delle somme percepite da Gamesa e da da CP_3 in luogo del fratello in relazione e per effetto della intestazione a sé stesso
[...] CP_ dei beni e dei contratti con la , tolti €uro 210.000,00 usati per cancellare le ipoteche, b) il risarcimento dei danni per gli atti nulli e retrocessione dei terreni dell'attore/appellante, c) l'adeguato ristoro dei danni subiti ammonanti ad €uro
1.500.000,00, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) annullare, previa dichiarazione di inefficacia definitiva, di detti atti di vendita per impossibilità imputabile al falso acquirente, ovvero per mancanza del consenso (art. 1325 c.c.), anche determinato da dolo (art. 1434 c.c.); di conseguenza condannare il OT rogante e il al risarcimento dei danni come sopra individuati;
4) Controparte_3 dichiarare invalido il contratto preliminare del 25-6-2008 e, per l'effetto, condannare e la al risarcimento dei danni dallo stesso derivati Controparte_7 Controparte_8
e quantificati, come danno emergente e lucro cessante, in misura corrispondente alla perdita dei relativi diritti derivati dai contratti del 2007; 5) annullare i contratti del
21-7-2011 e i successivi del 12-6-2012 e del 2-3-2013 e, per l'effetto, condannare solidalmente e la al risarcimento dei danni, Controparte_3 Controparte_8
2 secondo i criteri e la quantificazione indicati nella Ctu;
6) dichiarare risolti i contratti per adesione del 2007, per accertato e riconosciuto inadempimento assoluto della società, condannando la stessa al risarcimento dei danni in misura pari alle prestazioni non adempiute, con interessi e rivalutazione monetaria e ordine di restitutio in integrum; 7) accertare e dichiarare l'occupazione illecita dei terreni di proprietà del da parte delle nonché gli abusivismi Parte_1 CP_8 edilizi commessi nella realizzazione dell'impianto eolico “Piano di Corda” in agro di Jacurso, condannando la predetta proprietà al rilascio dei terreni,alla rimozione delle opere eseguite, al ripristino funzionale dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni, per come quantificati, cioè per 26 milioni di €uro o in subordine 13 milioni di €uro; 8) con condanna a spese e competenze di giudizio, ivi compresa la rifusione del C.U. e i costi di Ctu.
B) rigettarsi la domanda di simulazione assoluta proposta in via riconconvenzionale da e;
Controparte_3 Parte_2
C) condannarsi gli appellati al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio a favore dell'attore.
- Per l'appellata Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_1 adita, contrariis reiectis, in via principale rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata, e condannare al pagamento in favore di essa società appellata di una somma Parte_1 equitativamente determinata ex art. 96, c. 3, c.p.c.; in via subordinata, nella denegata ipotesi di di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'appellante e, dunque, di annullamento dei contratti di vendita di beni immobili rogati dal OT Dr.
[...]
in data 23-5-2011 e del successivo contratto di costituzione di superficie, Per_2 servitù e concessione in locazione del 21-7-2011, accertare che la responsabilità nella causazione del danno lamentato dall'attore incombe in via esclusiva in capo al
OT per non avere adempiuto ai propri doveri professionali e in capo al CP_5 per avere contrattato eccedendo i limiti del mandato conferito e Controparte_3 alla per avere agito con dolo determinante del consenso della Parte_2 controparte ovvero per avere taciuto l'esistenza di una causa di invalidità del contratto e, per l'effetto dichiarare tenuti tutti i predetti a manlevare e/o garantire e comunque a tenere indenne essa società di quanto questa dovesse essere dichiarata tenuta a corrispondere a favore dell'attore, per qualsivoglia causa, ragione e/o titolo, con condanna dei suddetti, in via solidale o alternativa, alla corresponsione delle relative somme ad essa società ovvero direttamente al , oltre che Parte_1 condannarli alla restituzione di tutte le somme ai medesimi o a terzi corrisposte in esecuzione ed adempimento del contratto del 21-7-2011, nonchè al risarcimento di
3 tutti i danni patiti e patiendi da essa società, da determinarsi in separato giudizio;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del procedimento di secondo grado.
- Per gli appellati e n.q.: Concludono per il Controparte_3 Controparte_4 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con le soccombenze come per legge.
- Per l'appellato : Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis Controparte_5 reiectis, nel merito rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
in via subordinata, nel denegato caso di riforma della sentenza di primo grado, respingere le domande proposte da contro il OT poiché infondate in fatto e Parte_1 CP_5 in diritto;
nell'ipotesi di accertamento della responsabilità professionale del OT
escludere/limitare i conseguenti danni in favore dell'appellante entro i limiti CP_5 di cui agli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.; rigettare l'eventuale domanda di manleva che CP_ la soc. dovesse esperire in appello nei confronti del OT , infondata CP_5 in fatto e in diritto.
Con il favore delle spese di lite a carico della parte soccombente.
- Per l'appellato : Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare Controparte_6
l'appello proposto, in quanto inammissibile, improcedibile e infondato in ogni suo aspetto e confermare la piena validità ed efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con vittoria di spese e onorari.
- Per l'appellato-appellante incidentale in qualità di erede di Parte_1
Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria stanza, Persona_1 riformare l'intera decisione e, quindi,
A) accogliersi le conclusioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado così formulate: 1) statuire l'annullamento per gli effetti di cui all'art. 1395 c.c. dei contratti di vendita dei beni immobili e dei diritti di comproprietà rogati in data
23-5-2011 dedotti in causa, con conseguente ordine al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Catanzaro di cancellare le relative trascrizioni a carico tutte annotate il 14-6-2011; 2) condannare il OT rogante e il al risarcimento Controparte_3 CP_ dei danni comprensivi a) delle somme percepite da Gamesa e da da CP_3 in luogo del fratello in relazione e per effetto della intestazione a sé stesso
[...] CP_ dei beni e dei contratti con la , tolti €uro 210.000,00 usati per cancellare le ipoteche, b) il risarcimento dei danni per gli atti nulli e retrocessione dei terreni dell'attore/appellante, c) l'adeguato ristoro dei danni subiti ammonanti ad €uro
1.500.000,00, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) annullare, previa dichiarazione di inefficacia definitiva, di detti atti di vendita per impossibilità imputabile al falso acquirente, ovvero per mancanza del consenso (art. 1325 c.c.),
4 anche determinato da dolo (art. 1434 c.c.); di conseguenza condannare il OT rogante e il al risarcimento dei danni come sopra individuati;
4) Controparte_3 dichiarare invalido il contratto preliminare del 25-6-2008 e, per l'effetto, condannare e la al risarcimento dei danni dallo stesso derivati Controparte_7 Controparte_8
e quantificati, come danno emergente e lucro cessante, in misura corrispondente alla perdita dei relativi diritti derivati dai contratti del 2007; 5) annullare i contratti del
21-7-2011 e i successivi del 12-6-2012 e del 2-3-2013 e, per l'effetto, condannare solidalmente e la al risarcimento dei danni, Controparte_3 Controparte_8 secondo i criteri e la quantificazione indicati nella Ctu;
6) dichiarare risolti i contratti per adesione del 2007, per accertato e riconosciuto inadempimento assoluto della società, condannando la stessa al risarcimento dei danni in misura pari alle prestazioni non adempiute, con interessi e rivalutazione monetaria e ordine di restitutio in integrum; 7) accertare e dichiarare l'occupazione illecita dei terreni di proprietà del da parte delle nonché gli abusivismi Parte_1 CP_8 edilizi commessi nella realizzazione dell'impianto eolico “Piano di Corda” in agro di Jacurso, condannando la predetta proprietà al rilascio dei terreni,alla rimozione delle opere eseguite, al ripristino funzionale dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni, per come quantificati, cioè per 26 milioni di €uro o in subordine 13 milioni di €uro; 8) con condanna a spese e competenze di giudizio, ivi compresa la rifusione del C.U. e i costi di Ctu.
B) rigettarsi la domanda di simulazione assoluta proposta in via riconconvenzionale da e;
Controparte_3 Parte_2
C) condannarsi gli appellati al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio a favore dell'attore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il fratello , Controparte_3 unitamente alla di lui moglie , la società Parte_2 Controparte_9
in persona del l.r.p.t. (in prosieguo “ ) e il notaio ,
[...] CP_2 Controparte_5 rappresentando come gli stessi avrebbero stipulato, mediante rogito stipulato dal notaio chiamato in causa, una serie di contratti preordinati a spogliarlo del suo diritto di proprietà dei terreni siti nel Comune di Jacurso (CZ) meglio descritti in atti, sul quale insiste il parco eolico della società convenuta, nonché a privarlo dei vantaggi economici che gli sarebbero stati dovuti in qualità di concedente (canoni di locazione ed indennizzi per concessione di diritti reali di godimento).
5 A fondamento della pretesa, deduceva:
-che gli unici contratti validamente stipulati risalivano al 2007 (n. 2 contratti di locazione e n. 1 contratto di costituzione del diritto reale di superficie) e dovrebbero essere risolti per inadempimento di che Controparte_9 non avrebbe pagato quanto dovuto;
-che tutte le successive convenzioni, nello specifico il contratto preliminare del 25-
6-2008, i contratti di vendita a sé stesso del 23-5-2011 ed il contratto definitivo del
21-7-2011, tutti stipulati esclusivamente dal fratello , anche in Controparte_3 qualità di procuratore generale dei fratelli e , sarebbero invalidi Parte_1 CP_6 sotto plurimi profili (conflitto di interessi del rappresentante con il rappresentato, contratto concluso dal rappresentante con sé stesso, difetto di potere rappresentativo, mancanza nel contratto del requisito dell'accordo delle parti, dolo contrattuale) e comunque nulli, inefficaci e improduttivi di effetti;
-che dalla risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti del 2007 e dall'annullamento e/o dalla declaratoria di nullità/inefficacia di tutti contratti successivi deriverebbe il diritto dell'attore alla restituzione dei terreni controversi, alla loro riduzione in pristino stato con rimozione del parco eolico, al risarcimento del danno per illegittima occupazione (dal 2007 alla data di citazione), quantificato sulla base dell'utile ricavato dall'utilizzatore con la produzione di energia elettrica in €uro
8.000.000,00 e al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ex artt.
1218-1223 c.c. corrispondente agli emolumenti che Controparte_9 avrebbe dovuto corrispondere in forza dei contratti del 2007;
[...]
-che gli ulteriori responsabili del risarcimento del danno erano il notaio , il CP_5 quale avrebbe rogato i contratti in questione senza verificare che la procura generale rilasciata a era stata precedentemente revocata, nonché lo stesso Controparte_3 MA , che avrebbe violato i doveri di diligenza imposti dall'art. Controparte_3
1710 c.c., quello di rendiconto ex art. 1713 c.c.e in generale quello di fedele adempimento del mandato. I danni nei confronti di questi ultimi convenuti venivano quantificati nella somma complessiva di €uro 1.500.000,00, oltre a quanto percepito dallo stesso per effetto dell'intestazione a sé stesso dei beni e dei Controparte_3 contratti con Controparte_9
Sulla scorta di tali premesse, domandava l'accertamento delle invalidità negoziali già menzionate e il conseguente risarcimento di tutti i danni subiti, come sopra quantificati, con condanna di controparte alle spese processuali.
Si costituiva in giudizio in persona del Controparte_9 legale rappresentante p.t., la quale precisava di essere intervenuta nella vicenda negoziale per cui è causa solo a partire dal 25-10-2010, per effetto della fusione per
6 incorporazione della società in Controparte_10 Controparte_9
e contestava in fatto e in diritto tutte le avverse pretese chiedendone il rigetto.
In particolare, con riguardo ai contratti di locazione e di costituzione di diritto di superficie stipulati nel 2007 a seguito di trattativa intercorsa con il
[...]
specificava che i diritti di credito asseritamente vantati Controparte_10 dall'attore – derivanti dal pagamento dei canoni e delle indennità – non erano esigibili da parte dei concedenti, i quali non avevano provveduto a liberare i terreni in questione dai pesi gravanti sugli stessi entro il termine contrattualmente stabilito.
La società deduceva, inoltre, che a causa del predetto inadempimento, le parti si erano determinate a concludere nuovi contratti: in primis, il contratto preliminare del
25-6-2008 stipulato tra la società in proprio Controparte_10 Controparte_3 Co e per conto dei fratelli e e della sig.ra Parte_1 Controparte_6 [...]
nonché il contratto definitivo del 21-7-2011. Poiché secondo la Per_1 prospettazione attorea, quest'ultimo contratto risentirebbe della invalidità dei contratti presupposti di compravendita rogati dal notaio in difetto Controparte_5 di potere rappresentativo, sul punto la convenuta ha dedotto di non essere stata portata a conoscenza della revoca con mezzi idonei e di avere fatto affidamento sui controlli operati dal notaio rogante;
infine ha precisato che, in ogni caso, l'attore aveva ratificato gli effetti del contratto preliminare concluso il 25-6-2008.
Quanto alle pretese risarcitorie ne ha dedotto l'infondatezza nell'an e nel quantum e ha chiesto il rigetto delle domande avverse e, solo in caso di condanna, ad essere tenuta indenne o risarcita dal Dott. e da e Controparte_5 Controparte_3 Pt_2
con vittoria di spese di lite.
[...]
Si costituivano in giudizio anche e , i quali si Controparte_3 Parte_2 opponevano alle avverse richieste, evidenziando che la procura generale conferita dal fratello era stata rilasciata al fine di evitare possibili ritorsioni da parte Parte_1 dei numerosi creditori personali di , soggetto aggredibile per importi Parte_1 milionari di debiti di gioco.
Lo scopo dei contratti di compravendita a rogito del dott. , intervenuti tra i CP_5 AN , infatti, era quello di fare confluire solo formalmente nella CP_3 disponibilità di tutti i terreni interessati nell'affare con (per mezzo CP_3 CP_2 dei già menzionati atti di compravendita), mentre i rapporti di credito e debito tra fratelli nascenti dal contratto definitivo stipulato con sarebbero stati regolati CP_2 da una scrittura privata “de veritate” sottoscritta il 14-3-2011, nella quale veniva dato atto che “l'intestazione formale della proprietà in capo al fratello CP_3 costituisce simulazione assoluta in quanto i reali proprietari risultano essere tutti e tre i fratelli in parti uguali”. Nel contratto si esplicitava l'intento di avvalersi dei
7 pagamenti della società per provvedere innanzi tutto al pagamento dei debiti CP_2 dei creditori pignoratizi ed ipotecari di : i creditori, ricevuto il Parte_1 pagamento da (e per suo tramite da avrebbero dovuto Controparte_3 CP_2 cedere il credito per il quale procedevano a che divenuto unico Controparte_3 creditore procedente in ciascuna procedura esecutiva avrebbe chiesto l'assegnazione dei beni, beneficiando degli effetti purgativi dei diversi decreti di trasferimento.
L'operazione, naturalmente, mirava ad evitare che vedesse aggredito CP_2
l'impianto eolico che avrebbe fatto accessione ai fondi gravati da vincoli e pesi.
Tanto premesso, i convenuti specificavano, inoltre, che sulla base di tale accordo, portato ad esecuzione sino alla presente iniziativa giudiziaria, Parte_1 aveva riscosso anticipatamente rispetto agli altri fratelli le somme spettanti allo stesso (circa 500.000,00 €uro),.al fine di sdebitarsi, mentre il presente giudizio era stato avviato da nel momento in cui aveva maturato la Parte_1 consapevolezza che avrebbe incamerato somme ulteriori solamente dopo che anche gli altri fratelli avrebbero ottenuto la loro quota-parte.
Chiedevano, quindi, la reiezione delle domande attoree e spiegavano domanda riconvenzionale volta ad accertare l'esistenza della simulazione assoluta intercorsa tra i fratelli e la loro madre, con conseguente accertamento CP_3 Persona_1 delle somme già percepite e di quelle ancora dovute a . Parte_1
Si costituiva in giudizio anche il Dott. , il quale deduceva che, in Controparte_5 occasione dei rogiti del 23 maggio 2011, la sua condotta era stata pienamente conforme ai canoni di diligenza di cui all'art. 1176, 2 comma, c.c. e che, in ogni caso, la condotta dell'attore avrebbe contribuito alla causazione dei danni lamentati, avendo personalmente avallato gli atti del 23 maggio 2011 sia incaricandolo direttamente di compiere i relativi e prodromici accertamenti, sia avvisandolo di avere conferito procura generale al fratello sia recandosi presso Controparte_3 lo studio notarile per seguire l'evoluzione della pratica in vista della conclusione dei contratti, sia infine manifestando la sua soddisfazione successivamente al loro perfezionamento. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la riduzione del danno asseritamente patito ai sensi dell'art. 1223 e ss c.c., con vittoria di spese di lite.
Nel corso del giudizio si costituiva dispiegando intervento autonomo l'attore, anche in qualità di erede della madre, , ribadendo tutte le richieste già Persona_1 formulate con atto di citazione, mentre in data 17-6-2018 si costituiva in giudizio, con comparsa di intervento volontario ex art. 105, comma 2, c.p.c. il terzo ed ultimo dei fratelli , . CP_3 CP_6
8 L'interveniente confermava di avere conferito la procura al fratello così CP_3 da poter procedere in maniera unitaria all'accordo con la società CP_10
ribadiva l'efficacia e la validità sia del contratto preliminare del 25-6-2008, sia
[...] di quelli di compravendita del 23-5-2011, sia infine del contratto definitivo del 21-
7-2011, sostenendo che l'attore conosceva perfettamente il preliminare del 2008 – regolarmente trascritto nei registri immobiliari – e ne approvava il contenuto, avendo partecipato direttamente alla sua definizione;
ribadiva, inoltre, che l'attore aveva consapevolmente voluto ed approvato che il fratello, CP_3 CP_3 sottoscrivesse gli atti di vendita in suo nome e per suo conto e aveva sottoscritto la scrittura pro veritate del 14-3-2011; chiedeva, pertanto, che fossero integralmente accolte le conclusioni già precisate dai convenuti e . Controparte_3 Parte_2
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., nelle more del processo l'attore depositava un ricorso con cui chiedeva, con decreto inaudita altera parte, il sequestro giudiziario dei beni controversi.
Il subprocedimento aperto in corso di causa si concludeva con un provvedimento che respingeva la domanda e rinviava all'esito del giudizio di merito la regolamentazione delle spese di lite e la medesima conclusione sortiva il giudizio di reclamo dinnanzi al Collegio.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante assunzione della prova per testi ammessa. In corso di causa,
, promuoveva querela incidentale di falso, al fine di provare che Parte_1 le sottoscrizioni di e sarebbero state apposte CP_3 Controparte_6 successivamente rispetto a quelle di e della madre. I procuratori Parte_1 delle parti, invece, evidenziavano come già in sede penale, con ordinanza di archiviazione, il Gip si fosse occupato della scrittura privata in questione, rilevandone la piena efficacia sanante rispetto alla revoca della procura.
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, all'udienza del 17-7-2018 veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per memorie conclusive ed eventuali repliche.
Successivamente all'intervenuto scambio delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c., la causa veniva rimessa sul ruolo per raccogliere la prova orale richiesta da parte attrice, precedentemente non ammessa, e all'esito, veniva ammessa la Ctu contabile/estimativa richiesta da parte attrice con i quesiti indicati nell'atto di citazione, nominando all'uopo il dott. . Persona_3
Infine, all'udienza del 2-11-2021 la causa è stata trattenuta in decisione dal magistrato subentrato medio tempre nel ruolo, dott. Lucia Vidoz, con assegnazione dei termini dell'art. 190 c.p.c..”.
9 Con sentenza depositata in data 19-4-2022 n. 282, il Tribunale Civile di Lamezia
Terme, in composizione monocratica, previa declaratoria di inammissibilità dell'intervento autonomo dispiegato in giudizio dall'attore per Parte_1 conto della madre rigettava tutte le domande formulate da Persona_1 quest'ultimo e, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale proposta da e , accertava la simulazione Controparte_3 Parte_2 Controparte_6 assoluta intercorsa tra i AN e in ordine della CP_3 CP_11 intestazione esclusiva della proprietà dei terreni oggetto dei contratti per cui è causa in capo al con condanna del al pagamento Controparte_3 Parte_1 delle spese processuali, ivi comprese quelle relative alla fase cautelare e di successivo reclamo e alla espletata Ctu, oltre che di una ulteriore somma in favore di ciascuna delle altre parti in causa ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Avverso la suddetta pronuncia proponeva innanzi tutto impugnazione dinanzi a questa Corte d'Appello in via principale e in proprio , mediante Parte_1 atto di citazione notificato il 20-5-2022, censurandone le statuizioni con essa adottate siccome da ritenersi a suo dire illegittime ed errate per carenza e/o insufficienza di motivazione, contraddittorietà con le risultanze processuali, errata valutazione dei fatti ed errata applicazione di norme di diritto.
Si doleva in primo luogo il precitato appellante dell'errato rigetto disposto con la pronuncia gravata della domanda da lui intentata in prime cure tesa ad ottenere la declaratoria di nullità ovvero di inefficacia, con tutte le ulteriori conseguenze restitutorie e risarcitorie in proprio favore, dei contratti stipulati nell'ambito della vicenda oggetto di causa in nome e per suo conto dal fratello sulla Controparte_3 base di una procura che era stata revocata prima del compimento degli atti suddetti e, dunque, quale falsus procurator, deducendo come la decisione fosse da ritenere sul punto viziata per travisamento dei fatti, carenza di motivazione e errata applicazione di norme di legge.
Sosteneva più in particolare, infatti, a mezzo del proposto gravame che, laddove il giudice prime cure aveva affermato in sentenza come parte attrice avesse documentalmente fornito in giudizio la dimostrazione di avere revocato sin dall'8-
3-2011 la procura generale in precedenza conferita al e, dunque, Controparte_3 in epoca anteriore sia ai contratti stipulati da quest'ultimo con sé stesso di intestazione in proprio favore di beni già di proprietà esclusiva ovvero pro quota del fratello giusta atti rogati per notar in data 23-5-2011, sia al Parte_1 CP_5 contratto definitivo di costituzione del diritto di superficie, di servitù e di concessione in locazione intercorso il successivo 21-7-2011 con la società e CP_2 di avere informato la contraente suddetta di tale circostanza, si fosse poi nella specie
10 ingiustificatamente omesso di trarre da ciò le dovute conseguenze sul piano valutativo in ordine all'accertamento della invalidità degli atti di disposizione patrimoniale in questione o comunque della inefficacia di essi nei confronti del titolare del diritto, poiché posti in essere da soggetto privo del potere di rappresentanza, estintosi per effetto della revoca della procura portata a conoscenza sia del , che della società né relativamente ai quali si sarebbe Controparte_3 CP_2 potuto in alcun modo fondatamente ravvisare l'intervento di una ratifica da parte del soggetto rappresentato idonea a sanare ogni eventuale vizio del potere rappresentativo ai fini della piena legittimità degli atti negoziali compiuti in nome del medesimo.
A tale proposito, il rigetto della domanda veniva sotto lo specifico profilo da ultimo richiamato censurato per essere stato motivato dal primo giudice alla stregua circostanza comprovata in atti della perfetta conoscenza che l'odierno appellante avrebbe avuto in merito alla stipulazione di tutti i contratti avvenuta nell'ambito della vicenda tra il 2008 e il 2011 e ritenuta avere valenza di ratifica degli atti conclusi nell'ipotesi di rappresentanza senza potere, e tanto in aperto contrasto con la disciplina dettata dall'art. 1399 c.c. e con il pacifico orientamento interpretativo affermato in tema nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della ratifica dell'attività svolta dal rappresentante senza potere è richiesta una espressa ed inequivoca manifestazione di volontà da parte del dominus diretta ad approvare il contratto concluso per suo conto in carenza di potere rappresentativo e a farne propri gli effetti, non essendo dato rinvenire all'incarto di causa alcun atto di ratifica ad opera dell'interessato che avrebbe dovuto nel caso in esame rivestire la forma scritta al pari di quella richiesta ad substantiam con riferimento ai contratti stipulati dopo la revoca della procura in origine conferita al né potendo altrimenti Controparte_3 attribuirsi, al contrario di quanto reputato in sentenza, valore di ratifica nei sensi suindicati alla scrittura privata del 14-3-2011 a firma AN , CP_3 Parte_2
e peraltro già impugnata di falsità in primo grado, trattandosi di Persona_1 atto risalente in ogni caso ad epoca certamente anteriore ai contratti del maggio e del luglio 2011, che, come tale, non poteva neppure contenere alcuna manifestazione della volontà di approvare il contenuto di atti non ancora stipulati, non essendo configurabile una ratifica antecedente al compimento dell'atto da ratificare.
Lamentava ancora in merito il il vizio di mancanza e/o Parte_1 insufficiente motivazione, nonché di travisamento dei fatti su un punto fondamentale della controversia della decisione impugnata nella parte in cui il giudice di prima sede aveva omesso di accertare in conformità di tutte le specifiche e puntuali allegazioni e deduzioni da lui addotte in argomento nell'atto introduttivo del giudizio
11 la sussistenza dei presupposti per l'annullabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1395 c.c. dei contratti di vendita di beni immobili e dei diritti di comproprietà stipulati dal con sé stesso giusta atti notarili rogati in data 23-5- Controparte_3
2011, stante l'inidoneità in ogni caso della procura da lui rilasciata in favore del MA e dal medesimo spesa nel frangente a legittimarlo ad una valida stipula di atti in rem propriam, in considerazione della genericità di essa in punto di conferimento al rappresentante del potere specifico di contrarre con sé stesso e l'assenza di qualsiasi prederminazione degli elementi negoziali essenziali dell'atto da compiersi. Tutti elementi, quelli appena richiamati, che l'organo giudicante aveva erroneamente disatteso sulla scorta dei concorrenti rilievi circa la non configurabilità nel caso concreto di alcun conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato e la non operatività della presunzione contemplata in materia dall'art. 1395 c.c. per l'ipotesi in cui il contratto di trasferimento concluso dal rappresentante con sé stesso sia stato posto in essere in adempimento di un contratto preliminare di vendita, ma da ritenersi tuttavia non pertinenti alla fattispecie in disamina per non essere stati i contratti di vendita del 23-5-2011 in questione mai preceduti da alcun valido contratto preliminare, con la conseguenza di doversi ritenere, ferma restando la già evidenziata qualità assunta dal ad ogni effetto di falsus procurator, Controparte_3 che quest'ultimo in difetto di specifica autorizzazione non avrebbe potuto validamente disporre del patrimonio del fratello e, dunque, la fondatezza della domanda giudiziale di annullamento degli atti di disposizione in questione e di risarcimento dei danni formulata sul punto e, come tale, meritevole di accoglimento.
Argomentava, altresì, il sempre sotto lo specifico aspetto in Parte_1 esame a supporto della proposta impugnazione come il giudice di prime cure fosse in via ulteriore incorso con l'assunta decisione di rigetto integrale della domanda da lui intentata nella errata valutazione delle risultanze processuali, avendo trascurato di considerare, laddove il aveva stipulato con sé stesso i più volte Controparte_3 citati contratti di vendita del 23-5-2011 avvalendosi di una procura in precedenza rilasciatagli dal fratello, ma della cui successiva revoca ad opera del predetto egli era stato reso edotto mediante regolare notifica sin dal 5-4-2011, e sulla vigenza della quale anche il notaio rogante i relativi atti pubblici aveva omesso di effettuare i doverosi controlli, la circostanza che siffatta condotta nei termini ricostruiti in capo al soggetto falso acquirente era stata all'evidenza connotata da dolo, con conseguente invalidità anche sotto tale profilo degli atti in questione, anche in costanza del riscontrato difetto di ratifica ad opera del soggetto interessato intervenuta successivamente alla loro stipulazione, non essendo in direzione valutativa contraria rilevanti né le circostanze fattuali ricavabili dalla prova orale acquisita nel corso della
12 espletata istruttoria di primo grado, per come valorizzate nella pronuncia gravata, in merito al contegno tenuto dal medesimo in occasione dei rapporti Parte_1
e dei contatti intrattenuti con lo studio notarile nelle fasi che precedettero il CP_5 compimento degli atti di trasferimento di cui si discute, né il contenuto della già in precedenza richiamata scrittura privata de veritate del 14-3-2011. Sotto lo specifico aspetto da ultimo richiamato, infatti, si opponeva a supporto del gravame come, quand'anche si fosse voluto ritenere che il all'atto del Controparte_3 compimento degli atti di vendita a sè stesso in nome e per conto del fratello presentò al notaio la procura rilasciatagli da quest'ultimo nonostante fosse a conoscenza che era stata revocata in ragione del fatto di essere stato proprio in forza della suddetta scrittura privata del 14-3-2011 autorizzato ad intestarsi i terreni del fratello, in alcun modo se ne sarebbe da ciò potuta far discendere l'efficacia, risultandone completamente mancata una valida ratifica ad essi successiva, né essendo la stessa integrata da qualsivoglia comportamento o scrittura temporalmente anteriore a questi, stante l'estraneità all'ordinamento giuridico italiano dell'istituto della ratifica
“preventiva” dell'atto compiuto in nome e per conto di altri da soggetto privo del potere di rappresentanza.
Così come analogo vizio di difetto e/o insufficiente motivazione e di travisamento dei fatti su un punto fondamentale della controversia veniva ulteriormente denunciato a mezzo del proposto appello in relazione alla pronuncia di primo grado per non avere statuito l'annullamento anche dei contratti successivamente stipulati dal con la a partire da quello del 21-7-2011 in poi, Controparte_3 CP_12 siccome travolti da una invalidità derivata discendente dal fatto che il predetto a seguito della revoca della procura ad opera del fratello appellante non era più soggetto legittimato a disporre di alcun diritto sui terreni in proprietà e in comproprietà del medesimo, e ciò malgrado fosse stata acquisita agli atti di causa piena prova orale e documentale del fatto che la società in questione fosse stata informata in più occasioni da parte di esso della revoca della Parte_1 procura in questione, con conseguente esclusione di qualsiasi condizione di buona fede in capo alla suddetta in concomitanza della stipulazione di tutti i contratti successivi al 23-5-2011 aventi ad oggetto il compendio immobiliare di pertinenza del precitato appellante.
Ancora con un ulteriore ordine di doglianze l'appellante predetto impugnava la decisione di primo grado nella parte in cui aveva accolto la domanda riconvenzionale dispiegata in quella sede dagli allora convenuti e , Controparte_3 Parte_2 con adesione ad essa del intervenuto in causa, di accertamento Controparte_6 della simulazione assoluta degli atti di trasferimento della proprietà di tutti i terreni
13 intestati a quest'ultimo, nonché allo stesso e alla di lui madre Parte_1
quali costituenti oggetto dei contratti conclusi nella vicenda con la Persona_1 società in capo al censurandone le relative statuizioni per CP_2 Controparte_3 travisamento dei fatti, errata e carente valutazione delle prove e violazione e falsa applicazione di legge.
Nello specifico il contestava la correttezza dell'affermazione del Parte_1 giudice di prime cure in merito al ritenuto raggiungimento in esito al giudizio della dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere sul punto dai convenuti sia documentalmente, che attraverso l'assunta prova testimoniale, evidenziando in primo luogo con riferimento alla c.d. scrittura de veritate datata 14-3-2011 da costoro prodotta agli atti di causa e comprovante a loro dire l'esistenza dell'accordo simulatorio intercorso tra tutti i AN e la in ordine al comune CP_3 Per_1 intento di essi che l'intestazione al dei beni in essa indicati, quale Controparte_3 sarebbe poi avvenuta il successivo 23-5-2011, fosse meramente fittizia, come egli avesse sin da subito opposto che l'atto in questione era stato sottoscritto nella data in esso riportata solo da lui e dalla madre e non anche dai suoi fratelli, i quali si erano rifiutati nel frangente di fare altrettanto.
Puntualizzava a tale ultimo proposito a sostegno del gravame, infatti, che la surrichiamata circostanza fattuale del rifiuto a quell'epoca di firmare in questione era stata confermata dal contenuto delle dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria espletata in primo grado dal teste , la cui deposizione non era stata Testimone_1 resistita da alcun'altra risultanza di prova orale di segno contrario, né potendo fondatamente trarsi elementi idonei a dimostrare il perfezionamento dell'asserito accordo simulatorio tra le parti dalle deposizioni dei testi che il primo giudice aveva erroneamente valutato in sentenza sulla base del travisamento dei fatti di causa e della loro collocazione temporale.
Aggiungeva, altresì, l'appellante come egli avesse in primo grado impugnato con querela di falso la scrittura privata in discussione sul dedotto presupposto per l'appunto che le firme presenti in calce ad essa a nome di e Controparte_3
non vi fossero state apposte nella data in essa indicata e, dunque, neppure CP_6 contestualmente alla sottoscrizione della stessa da parte sua e della propria madre avvenute invece quello stesso giorno, bensì solo successivamente onde far apparire artatamente ex post l'esistenza di una simulazione, con la conseguenza di non potersi ritenere meramente apparenti i contratti traslativi citati, in difetto di prova che tra le parti in questione fosse nella specie intervenuta una intesa simulatoria o altrimenti una controdichiarazione in tal senso di epoca antecedente o quanto meno coeva rispetto ad essi, laddove peraltro a ulteriore riprova dal punto di vista logico della
14 posteriorità della sottoscrizione dell'atto in questione ad opera del predetti ben avrebbe potuto valere la circostanza relativa alla denuncia presentata dal CP_3 nei confronti di esso appellante per furto di legname commesso sui terreni
[...] in discussione ai Carabinieri di Cortale nell'anno 2013, epoca alla quale la scrittura privata di che trattasi non si sarebbe quindi potuta in alcun modo considerare firmata ed accettata da tutte le parti interessate, così come qualora detta ultima evenienza si fosse effettivamente realizzata anche esso avrebbe potuto Parte_1 difendersi dalle accuse mossegli dal fratello ed essere scagionato dalle contestazioni di reato ascrittegli producendo la suddetta scrittura completa di tutte le sottoscrizioni.
A mezzo di quattro ulteriori motivi di impugnazione, infine, il : Parte_1
1) contestava la correttezza dell'affermazione del primo giudice in merito ad una pretesa, ma del tutto inesistente, inammissibilità della espletata Ctu estimativa dei beni immobili a lui intestati e coinvolti nella vicenda oggetto di controversia, così come alla ritenuta non condivisibilità del valore ad essi attribuito dal consulente sulla base di una destinazione urbanistica diversa da quella meramente agricola da essi effettivamente posseduta;
2) invocava l'accertamento incidenter tantum dei vizi dell'autorizzazione amministrativa relativa alla realizzazione del parco eolico oggetto di causa sia pure al limitato fine di lumeggiare un preteso comportamento illecito e fraudolento tenuto nella specie dalla società che era stata convenuta nel giudizio di primo grado;
3) denunciava l'omessa e/o carente motivazione della gravata pronuncia in ordine alle ulteriori domande di risoluzione per inadempimento della società ei contratti del 2007 e di risarcimento dei danni o, altrimenti, di CP_2 accertamento dell'occupazione illegittima da parte della stessa dei terreni di sua proprietà, con condanna al loro rilascio in suo favore, al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni, e ancora di declaratoria di invalidità del contratto preliminare stipulato tra e la Società eolica il 25-6-2008; 4) Controparte_3 lamentava la erroneità della condanna alla rifusione delle spese di lite, oltre che al risarcimento ex art. 96, comma 3, c.p.c., in favore di tutte le controparti disposta a suo carico dal giudice di prime cure sulla base di una inadeguata valutazione dei documenti prodotti e delle risultanze istruttorie acquisite.
Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituivano in giudizio, come da distinte comparse di risposta depositate rispettivamente il 4-11-2022, il 18-11-2022, il 19-11-2022 e il 22-11-2022, il notaio
, , e nella Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3 Controparte_4 qualità di procuratore di , già parte convenuta in primo grado, e la Parte_2 [...]
(già e , in persona del Controparte_1 CP_2 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, per resistere all'avverso gravame e contestarne la
15 fondatezza nel merito, con conseguente richiesta di conferma integrale della sentenza impugnata.
Con ulteriore comparsa di risposta depositata agli atti di causa in data 23-11-2022, si costituiva altresì in giudizio il , nella sua qualità di erede di Parte_1
con la quale proponeva avverso la sentenza di primo grado appello Persona_1 incidentale, insistendo nella sua riforma negli stessi termini di cui alle richieste finali già rassegnate con l'appello da lui proposto in via principale in proprio e meglio specificate in epigrafe.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, previa decisione in via anticipata come da ordinanza in atti in ordine alla richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata da parte appellante, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 12-3-2024 a cui su richiesta di parte appellante veniva anticipata la trattazione della causa come da provvedimento del Presidente del Collegio in atti e della quale era disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ravvisa il Collegio giudicante l'opportunità di far precedere il vaglio degli specifici motivi dell'appello principale proposto in proprio dal , a mezzo Parte_1 dei quali sono state impugnate le statuizioni adottate dal giudice di prime cure in punto di disposto rigetto della domanda volta alla declaratoria di invalidità e/o di inefficacia dei contratti di trasferimento immobiliare stipulati da Controparte_3 con sé stesso in data 23-5-2011 e, in via derivata, del contratto definitivo di costituzione dei diritti di superficie e di servitù e di concessione in locazione intercorso sempre tra il medesimo e la società convenuta
[...] il 21-7-2011, nonchè dei successivi accordi integrativi, da Controparte_9 una ricostruzione fattuale dei termini essenziali della complessa ed articolata vicenda negoziale oggetto di causa, relativa alla realizzazione sul compendio di terreni siti in agro del Comune di Jacurso facente capo ai AN , e Parte_1 CP_3
e alla loro madre di un parco eolico ad opera della CP_6 Persona_1 società citata (già , onde trarre dal comportamento in CP_2 Controparte_10 concreto tenuto nelle varie fasi dell'affare dai soggetti interessati utili elementi di
16 valutazione in ordine all'intento da ciascuno di essi perseguito e, segnatamente, al fine di verificare o meno la fondatezza della prospettazione sottesa alla domanda giudiziale di invalidazione degli atti di disposizione patrimoniale in questione, per come sostenuta dal precitato appellante circa un preteso disegno fraudolento posto in essere dal MA ai suoi danni con la illegittima ed arbitraria condotta CP_3 di avvenuta sottrazione per suo conto e nome e a proprio esclusivo vantaggio della titolarità dei beni già a lui intestati, commessa in violazione del poteri rappresentativi conferitigli ovvero in assenza totale di essi.
Si evince, a tal proposito, dal complesso delle emergenze documentali versate all'incarto di causa la oggettiva e incontestabile circostanza secondo cui sulla regolamentazione degli interessi delle parti contraenti in occasione dell'iter di perfezionamento dell'operazione negoziale oggetto di controversia ebbe a dispiegare decisiva influenza l'evenienza comprovata in atti della pendenza sin dalle fasi di avvio della stessa sui terreni in proprietà esclusiva ovvero pro quota del medesimo interessati di plurime procedure di espropriazione immobiliare in Parte_1 relazione ad una considerevole esposizione debitoria a carico di costui nei confronti di terzi. Risulta, infatti, che detta situazione, lungi dall'aver fatto in alcun modo venire meno la ferma determinazione della società eolica di giungere alla conclusione dell'affare tenuto conto della positiva e preponderante valutazione in ordine alla sua convenienza economica, indusse piuttosto la stessa ad accordarsi con la controparte ancor prima della definitiva formalizzazione negoziale per l'anticipazione da subito di somme da essa dovute a titolo di corrispettivi e da destinarsi specificamente per l'appunto al soddisfacimento dei creditori personali del
, onde conseguire il risultato della liberazione dei cespiti Parte_1 immobiliari intestati a quest'ultimo e oggetto all'epoca delle correlative procedure esecutive dai predetti intentate, così da poterne conservare inalterata la disponibilità materiale indispensabile al completamento dal progetto, a salvaguardia delle opere e degli investimenti già su di essi all'uopo eseguiti.
All'assetto di interessi appena descritto risulta accertato nella specie, inoltre, aver fatto significativamente riscontro la progressiva assunzione nell'ambito della vicenda da parte del fratello dell'appellante, della posizione di Controparte_3 unico gestore e garante del buon esito dell'affare, a partire dal momento in cui quest'ultimo, a seguito peraltro di espressa richiesta avanzata dalla eolica di CP_12 potersi nel frangente più comodamente relazionare con un solo soggetto e una volta prescelto dai componenti del nucleo familiare come proprio Persona_4 referente, stipulò anche in qualità di procuratore generale del e in Parte_1 nome e per suo conto il contratto preliminare con detta società in data 25-6-2008,
17 adoperandosi nel corso del triennio di vigenza di esso per conseguire la liberazione e lo svincolo da azioni esecutive dei terreni di costui, mediante sostituzione della propria persona quale beneficiario degli adottati decreti di trasferimento ai creditori procedenti tacitati grazie all'impiego delle somme versate dalla società eolica, sino alla stipulazione da ultimo del contratto definitivo del 21-7-2011 nella veste acquisita medio tempore, sia pure solo formalmente riguardo ai rapporti intrattenuti con la medesima società, di unico ed esclusivo intestatario dell'intero compendio immobiliare oggetto di esso e in precedenza nella titolarità anche degli altri suoi congiunti, nella quale il medesimo raggiungeva altresì più agevolmente il risultato pattuito in contratto di ottenere la cancellazione delle ipoteche risultanti ancora costituite sui beni già del dai restanti soggetti a garanzia delle Parte_1 ragioni creditorie vantate nei confronti del predetto.
In altri termini, appare desumibile da quanto testè ricostruito il perseguimento ad opera della società eolica, mediante la concentrazione della titolarità del compendio immobiliare interessato dall'operazione in capo a ferme restando Controparte_3 le diverse sottostanti intese intercorse nei rapporti interni tra i , della Persona_4 essenziale finalità di renderlo insensibile e metterlo al sicuro da potenziali aggressioni esecutive, onde continuare a mantenerne la pacifica disponibilità indispensabile per la regolare prosecuzione i lavori di installazione e completamento dell'impianto, intento pienamente condiviso dalla controparte contrattuale sostanzialmente rappresentata per l'appunto dal suddetto gruppo familiare, che conseguiva in tal modo, oltre all'effetto favorevole di ottenere l'estinzione della rilevante debitoria esistente utilizzando le risorse economiche a tal fine anticipate dalla citata società, anche quello di assicurarsi le ineliminabili condizioni per giungere alla definitiva conclusione dell'affare e, con essa, anche i consistenti vantaggi economici da questo destinati a derivare e che, proprio in forza delle sottostanti intese sopra richiamate, sarebbero state comunque distribuite tra i vari partecipi in proporzione al valore dei diritti di proprietà già vantati da ciascuno di essi sui terreni interessati, pur a fronte della intestazione apparente ad uno solo di essi tra i medesimi concordata.
Tanto precisato in punto di inquadramento generale dei fatti di causa, rileva innanzitutto la Corte come il complesso di doglianze addotte a sostegno dell'interposta impugnazione in esame, in merito alla erroneità del rigetto della domanda di invalidità e/o di inefficacia dei contratti di compravendita dei terreni già intestati in via esclusiva o pro quota all'odierno appellante nella specie stipulati con sé stesso dal di lui fratello in data 23-5-2011 quale suo procuratore Controparte_3 generale, sulla scorta del rilievo che la procura in origine rilasciata fosse stata
18 revocata anteriormente al compimento degli atti di disposizione patrimoniale in questione, così da doversi ritenere gli stessi posti in essere da parte di soggetto privo di potere rappresentativo, si atteggi alla stregua delle emergenze acquisite in atti come del tutto infondato.
Deve osservarsi ai presenti fini valutativi come lo specifico motivo di appello addotto in tema e oggetto della presente disamina si incentri essenzialmente sulla considerazione che, al contrario di quanto ritenuto dal giudice nella gravata decisione, non sarebbe stata fornita alcuna prova in esito al giudizio in ordine all'avvenuta ratifica da parte del soggetto rappresentato dell'operato del rappresentante che, malgrado l'assenza di potere rappresentativo, aveva contrattato comunque nel frangente per suo conto e nome, quale falsus procurator; ratifica, quest'ultima, che per poter conseguire l'effetto di sanare gli atti in discussione e di renderli produttivi di effetti nella sfera giuridica del dominus avrebbe richiesto una manifestazione di volontà proveniente dal medesimo di fare propri gli effetti dell'atto avente in tal senso inequivoco contenuto, da esprimersi nelle stesse forme previste ad substantiam in relazione agli atti ratificandi e, non ultimo, che fosse stata resa in epoca successiva al compimento di essi, e della esistenza quale, per l'appunto,
l'appellante lamentava l'assoluta mancanza di dimostrazione in atti, né potendo altrimenti secondo la prospettazione di costui annettersi alcuna valenza di ratifica alla mera conoscenza dell'atto da parte del soggetto ovvero ad altri suoi eventuali comportamenti tenuti al di fuori di quelli all'uopo unicamente previsti.
Va puntualizzato in via del tutto preliminare a tal riguardo come l'affermazione del giudice di prime cure contenuta nella sentenza impugnata e oggetto di censura ad opera dell'appellante, in merito alla piena validità degli atti negoziali compiuti per suo conto e nome dal conseguente alla intervenuta ratifica di Controparte_3 questi ad opera del medesimo, ha più generale ed ampio riguardo nell'ambito dell'iter argomentativo seguito in sede di motivazione della decisione all'intera attività negoziale complessivamente posta in essere da costui nella vicenda nell'interesse del MA, ivi compresa quella risalente all'anno 2008 e relativa alla stipulazione per suo conto dell'originario contratto preliminare intercorso con la avvenuta con atto pubblico del 25 giugno 2008 in forza di procura CP_12 notarile allo scopo conferitagli dal fratello sin dal 1°-4-2008 e all'epoca Parte_1 perfettamente valida ed efficace. Contratto preliminare, quello appena richiamato, relativamente al quale peraltro il precitato appellante aveva propugnato in via ulteriore nel giudizio di primo grado la tesi dell'arbitrario compimento in violazione dei suoi interessi e finanche a sua pretesa totale insaputa, assunto da ritenersi per l'appunto saldamente resistito oltre che dalla circostanza che con riferimento all'atto
19 in questione erano risultate regolarmente adempiute tutte le formalità pubblicitarie mediante trascrizione nei registri immobiliari, altresì alla stregua dal contenuto delle sopravvenute comunicazioni comprovate in atti dal medesimo indirizzate per iscritto alla società controparte contrattuale e tese a ottenere l'adempimento direttamente nei suoi confronti degli impegni assunti attraverso la formalizzazione delle pregresse intese con quest'ultima raggiunte anche per suo conto dal fratello e suo procuratore e contenute nel preliminare suddetto (vedasi, in esemplificativa, Controparte_3 in atti la comunicazione a firma fatta pervenire via fax alla società Parte_1 in data 23-6-2011), così da averne esso in tal modo fatti CP_2 Parte_1 comunque univocamente propri tutti gli effetti.
Ciò posto, occorre osservare con più specifico riferimento ai contratti di trasferimento immobiliare di cui ai rogiti notarli stipulati con sé stesso dal CP_3 il 23-5-2011 nella sua veste di rappresentante del fratello e ciò
[...] Parte_1 nonostante all'epoca fosse già intervenuta la revoca della procura da parte del rappresentato, come la ritenuta piena validità ed efficacia di essi risulti essere stata basata nella pronuncia gravata non già nei termini denunciati come non corretti dall'appellante circa la pretesa configurabilità di una ratifica da parte dell'interessato posteriore al loro compimento, di cui in realtà sarebbero stati del tutto inesistenti nel caso concreto gli estremi richiesti dall'art. 1399 c.c., bensì sulla diversa valutazione delle circostanze fattuali e del comportamento tenuto in occasione di esse dal
[...]
che seguirono temporalmente alla revoca della procura e Parte_1 precedettero il perfezionamento degli atti dispositivi in questione, siccome incidenti sulla individuazione dell'effettivo intento perseguito dal predetto rispetto alla sua pregressa volontà di privare il fratello di ogni potere rappresentativo dei suoi interessi.
In tal senso, è destinata ad assumere decisiva rilevanza, e tanto in conformità dei termini già condivisibilmente valorizzati dal giudice di primo grado in sentenza, la scrittura privata del 14-3-2011 prodotta agli atti di causa nell'interesse dei convenuti in giudizio in quella sede e e recante la Controparte_3 Parte_2 sottoscrizione, tra gli altri, anche dello stesso , dal contenuto della Parte_1 quale siccome afferente alla regolamentazione degli interessi del nucleo familiare sottesi all'attività negoziale all'epoca già avviata con la società Persona_4 on specifico riferimento ai rispettivi diritti ed obblighi da essa discendenti in CP_2 capo ai partecipanti, nell'ormai approssimarsi della scadenza del termine previsto nel precedente contratto preliminare stipulato dal anche in qualità Controparte_3 di procuratore degli altri congiunti per la definizione dell'affare, si desume l'intento che il contratto definitivo di costituzione del diritto di superficie e di concessione in
20 godimento di tutti i terreni appartenenti ai soggetti interessati fosse stipulato dal solo il quale ne sarebbe diventato, sia pure solo formalmente e al pari Controparte_3 di quanto era da ritenersi per quei cespiti che avevano già costituito oggetto di intestazione al medesimo in forza dei decreti di trasferimento emessi dal giudice dell'esecuzione nell'ambito delle procedure di espropriazione forzata pendenti su di essi, il proprietario esclusivo all'esito della operazione di compravendita intrafamiliare in corso di istruttoria presso lo studio notarile nei termini in CP_5 essa puntualmente menzionati, e tanto anche al fine di agevolare la liberazione dei beni dalle ulteriori ipoteche accese a carico degli stessi da Equitalia, per come nel prosieguo conseguita come da provvedimenti in atti di cancellazione di esse adottati dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Lamezia Terme.
Il contenuto della scrittura in questione, di cui è opportuno evidenziare come il
[...]
in difetto di alcun disconoscimento sul punto abbia pacificamente Parte_1 ammesso l'avvenuta sottoscrizione nella data in essa indicata, oltre a presupporre la perfetta conoscenza da parte di costui di tutta l'attività negoziale fino a quel momento compiuta nel suo interesse dal suo procuratore, rivela in modo incontestabile la di lui volontà, dimostrata già pochi giorni dopo la revoca della procura datata 8-3-2011 e, peraltro, ancor prima che di ciò il soggetto già da lui nominato come proprio rappresentante ne avesse ricevuto formale comunicazione, pieno assenso prestato al trasferimento dei propri immobili al fratello CP_3
quale per l'appunto avrebbe costituito oggetto dei contratti di
[...] compravendita da quest'ultimo stipulati con sé stesso per suo nome e conto il successivo 23-5-2011, e tanto a riprova di una riconferma ad opera del medesimo in quel momento della propria fiducia in relazione all'operato del MA e, come tale, implicante altresì alla luce della ricostruzione dei fatti di causa nella specifica fase di evoluzione della vicenda un intento non contrario a che il predetto potesse continuare ad agire per suo nome e conto, avvalendosi della pregressa procura generale conferitagli.
A quanto appena evidenziato, inoltre, va aggiunto il richiamo alle ulteriori risultanze processuali acquisite attraverso la espletata attività istruttoria di assunzione di prova orale in ordine al contegno accertato nei confronti dell'odierno appellante nelle fasi immediatamente antecedente e successiva all'avvenuto perfezionamento dei rogiti notarili del 23-5-2011, che risultò essere dapprima di completa collaborazione rispetto alle necessarie attività di produzione atti propedeutiche alla stipulazione degli stessi in occasione dei plurimi accessi effettuati presso lo studio notarile incaricato, sul presupposto pertanto mai messo in discussione che sarebbe stato il fratello nel frangente a contrattare nella veste di suo procuratore, e poi di CP_3
21 assenza di lamentela alcuna ed anzi di manifestata soddisfazione una volta venuto a conoscenza del perfezionamento dei suddetti in conformità delle modalità e dei termini suindicati;
tutti elementi, quelli appena richiamati, che assumono il significato di comportamenti concludenti incompatibili con la volontà da parte del predetto di mantenere ferma la revoca della procura, denotando piuttosto il ripensamento sopravvenuto sul punto nel soggetto che ne era stato l'autore.
Il complesso dei suesposti rilievi, dunque, finisce ad avviso del Collegio giudicante per rendere del tutto privi di pregio gli argomenti esplicitati a supporto dell'appello in esame in punto di segnalata mancanza di qualsivoglia intervento postumo di ratifica da parte dell'interessato in ordine agli atti compiuti per suo conto da terzi in assenza di potere di rappresentanza a sostegno della declaratoria di invalidità e/o inefficacia di essi invocata in riforma della pronuncia gravata, attesa l'inconferenza del richiamo nella specie ad una pretesa ratifica preventiva di atti compiuti dal falsus procurator inidonea a dispiegare effetti sananti in relazione ad essi in quanto non contemplata dall'ordinamento vigente, potendosi piuttosto configurare a tal proposito nella vicenda dedotta in causa in capo al dominus all'indomani della revoca della procura e prima della conclusione degli atti dispositivi denunciati come invalidi e/o inefficaci una volontà contraria al contenuto di essa e intesa a porne nel nulla i relativi effetti in funzione di conferma dei poteri rappresentativi già rilasciati al rappresentante
Né, d'altra parte, può condividersi da parte di questo Collegio giudicante l'ulteriore assunto sostenuto in argomento con la proposta impugnazione, secondo cui nell'ambito della situazione appena descritta sarebbe stato comunque necessario che il soggetto interessato avesse provveduto al conferimento al rappresentato di una nuova procura in sostituzione di quella in precedenza revocata, soccorrendo in tema la risolutiva considerazione che, laddove nella prospettiva del Parte_1 all'epoca dei fatti il contenuto degli atti traslativi di cui si discute poteva dirsi sulla scorta delle emergenze in atti non solo perfettamente rispondente alla sua volontà, ma anche al contestuale intento da costui condiviso che detto trasferimento dei propri beni a terzi fosse meramente fittizio ed apparente, è di tutta evidenza come quand'anche gli stessi, a seguito della revoca della procura, fossero stati eventualmente compiuti personalmente dal medesimo in ogni caso dalle suddette stipulazioni giammai sarebbe potuta derivare alcuna conseguenza in suo danno in termini di reale ed effettiva perdita della titolarità di essi, né altrimenti dei correlativi proventi economici che gli sarebbero spettati proporzionalmente al loro valore sulla base del contratto da stipularsi con la (vedasi scrittura privata 14-3- CP_12
2011 in atti, che così testualmente recita: “…….la proprietà dei beni immobili sopra
22 richiamati, indipendentemente dalla intestazione formale del diritto, anche all'esito dei decreti di trasferimento emessi dal Tribunale di Lamezia Terme, Giudice dell'Esecuzione, in favore del fratello è da ritenersi essere in testa a CP_3 ciascun fratello nella misura di 1/3…..Il contratto definitivo di costituzione dei diritti CP_ di superficie e di godimento in favore di sarà stipulato dal solo fratello
…..quest'ultimo, all'esito della compravendita intrafamiliare in corso di CP_3 istruttoria presso il notaio ..diventerà proprietario esclusivo dei beni Per_5 CP_ oggetto del contratto …. L'intestazione formale della proprietà in capo al fratello costituisce simulazione assoluta in quanto i reali proprietari CP_3 risultano essere tutti e tre i fratelli in parti uguali ……..Il signor Controparte_3 si impegna sin da ora a riconoscere 1/3 cadauno dei diritti nascenti dal contratti CP_
ai propri AN…..”).
Altrettanto meritevoli di essere respinti si atteggiano gli ulteriori profili di censura addotti dall'appellante sempre in tema avverso la decisione di primo grado per non avere in ogni caso il primo giudice, anche nell'ipotesi che fosse stata eventualmente da ritenere corretta la ravvisata estraneità della condotta del in Controparte_3 sede di stipulazione con sé stesso dei contratti di compravendita del 23-5-2011 all'operato di un falsus procurator rimasto privo di ratifica successiva da parte del dominus, sul presupposto della persistente vigenza dell'originaria procura da quest'ultimo conferitagli e poi revocatagli, e tanto in forza di una sopravvenuta volontà contraria manifestata per fatti concludenti da costui a detta revoca, accertato e dichiarato l'invalidità degli atti dispositivi in questione per essere stati posti in essere dal rappresentante in posizione di conflitto di interessi con il rappresentato, anche in difetto di avvenuta predeterminazione del loro contenuto, oltre che in quanto viziati da dolo.
A tale riguardo, infatti, appare risolutivo osservare di contro innanzi tutto come la procura generale rilasciata con atto rogato per NO in data 1°--- Persona_6
4-2008 dal in favore del fratello versata in atti Parte_1 CP_3 contenesse al foglio 9 la clausola con la quale il nominato procuratore veniva espressamente facultato a contrarre con se stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1395 c.c., laddove non può neppure fondatamente negarsi alla stregua delle emergenze processuali in atti la circostanza che l'operazione di intestazione a sé stesso ad opera di quest'ultimo dei beni di proprietà esclusiva ovvero pro quota del avesse costituito specificamente oggetto di una preventiva intesa Parte_1 concordata tra le parti nel più ampio quadro della regolamentazione dei rapporti all'epoca intercorrenti con la in cui era coinvolto peraltro l'intero CP_12 compendio immobiliare facente capo al nucleo familiare , così come Persona_4
23 sempre alla luce della ricostruzione fattuale sopra riportata può ragionevolmente escludersi che il avesse agito nell'evenienza in discussione in uno Controparte_3 stato soggettivo di mala fede sol perché risultato al tempo essere stato già notiziato della revoca della procura da parte del MA, laddove invece è emerso il comportamento univoco in concreto tenuto dal all'indomani della Parte_1 revoca della procura in termini oggettivamente incompatibili con l'intento di mantenerla ferma e, dunque, di tacito assenso dal medesimo prestato a che il soggetto già nominato come suo rappresentante potesse continuare ad avvalersene per le finalità concordate, con la conseguenza di non potersi configurare nel frangente in capo al all'atto del perfezionamento dei rogiti in questione alcuna Controparte_3 consapevolezza di contrattare con sé stesso per conto del congiunto senza averne i poteri e neppure, quindi, alcuna illegittima condotta per avere scientemente utilizzato una procura non più valida all'insaputa e in danno dello stesso, nei termini pretesi dall'appellante predetto.
Da quanto appena esposto discende altresì l'assoluta infondatezza degli rilievi di cui al proposto gravame di erroneità della omessa declaratoria da parte del primo giudice della invalidità del contratto definitivo di costituzione del diritto di superficie e di servitù, nonché di concessione in locazione dei terreni interessati stipulato tra il
[...]
e la in data 21-7-2011, quale si sarebbe dovuta asseritamente CP_3 CP_2 far derivare da quella dei pregressi rogiti di compravendita stipulati dal primo con sé stesso, ma in realtà da ritenersi insussistente per tutto il complesso di ragioni sopra esplicitate, così come della mancata affermazione della responsabilità per i pretesi danni arrecati all'appellante dal notaio rogante e la con le condotte da CP_12 essi rispettivamente tenute nell'ambito della vicenda dedotta in causa.
Una volta escluso, infatti, sulla scorta degli elementi in atti che possa seriamente sostenersi quanto propugnato dal circa la messa in atto nella Parte_1 specie in suo pregiudizio ad opera del fratello di un disegno fraudolento teso a appropriarsi dei suoi beni onde conseguire la finalità di estrometterlo dall'affare intrapreso con la e, dunque, di acquisirne al suo posto tutti i vantaggi CP_12 economici da esso derivanti, non può che parimenti escludersi qualsivoglia addebito nei confronti del notaio e della , quali soggetti che si Controparte_5 CP_12 assume essersi resi compartecipi della realizzazione del surrichiamato intento spoliativo ai danni del predetto appellante ciascuno con la propria condotta e, segnatamente, il OT procedendo a rogare nella sua veste di pubblico CP_5 ufficiale gli atti di trasferimento in proprio favore di immobili di proprietà del fratello stipulati dal sulla base di una procura in precedenza revocata, Controparte_3 senza previamente effettuare tutte le doverose e necessarie verifiche che gli
24 avrebbero consentito di rilevarne le condizioni di non validità e, come tali, ostative al perfezionamento degli stessi, e la società suddetta contrattando in via definitiva i termini dell'operazione commerciale avviata con i con il solo Persona_4 [...]
in qualità di soggetto intestatosi medio tempore in via esclusiva in CP_3 maniera abusiva ed illegittima tutti i cespiti immobiliari interessati.
Ed invero, quanto alla posizione del notaio è appena il caso al contrario di rilevare come, anche a non volere ritenere il professionista citato, malgrado la tacita intesa emersa nella fase di raccolta degli atti propedeutica alla definizione del contenuto dei rogiti del 23-5-2011 in discussione anche sulla base del contegno tenuto dallo stesso che fosse il fratello a contrattare per suo nome e Parte_1 CP_3 conto, esonerato dai controlli in ordine alla persistente validità ed efficacia al tempo della procura generale a vendere rilasciata dal primo in favore del secondo ed esibitagli nel frangente dal rappresentante per non esserne stata a costui richiesta la restituzione da parte del rappresentato, e neppure che le eventuali verifiche in tal senso non avrebbero consentito al medesimo di accertarne la già intervenuta revoca all'epoca, attesa la mancata annotazione degli estremi di quest'ultima sulla procura originaria, in ogni caso nessuna efficacia causale avrebbe potuto in concreto dispiegare nell'occorso il presunto comportamento colpevolmente omissivo in questione, attesa l'acclarata piena rispondenza del perfezionamento degli atti di compravendita suindicati alla volontà del sotto il profilo sia del Parte_1 loro contenuto traslativo, che del compimento di essi da parte del MA in sua rappresentanza in forza di un implicito intento del predetto contrario alla revoca della procura in precedenza formalizzata.
Per quel che attiene, poi, alla posizione della è appena il caso di CP_12 rilevare come, a fronte della partecipazione del alla conclusione Controparte_3 del successivo contratto definitivo di costituzione dei diritti di superficie e di servitù
e di concessione in locazione di immobili, di cui alla scrittura privata autenticata sottoscritta in data 21-7-2011, nella veste di soggetto personalmente intestatario di tutto il compendio di terreni oggetto dell'affare, in esso compresi anche i cespiti già di proprietà del , e, dunque, non più in rappresentanza di Parte_1 quest'ultimo quale suo procuratore, non può in alcun modo fondatamente revocarsi in dubbio che la contraente suddetta ebbe comunque a trovarsi nella evenienza in esame a fare ragionevole affidamento in ordine alla qualità della propria controparte contrattuale di soggetto pienamente titolato alla sottoscrizione dell'accordo, essendo risultato costui avere acquistato validamente la proprietà in via esclusiva dei beni oggetto del negozio sulla base di pregressi atti di compravendita redatti per atto pubblico con l'assistenza di un pubblico ufficiale e, come tali, dotati del crisma di
25 piena efficacia fidefaciente, restando del tutto irrilevante al riguardo alla stregua di quanto testè evidenziato ogni questione relativa all'accertamento del se la CP_12
potesse considerarsi o meno essere stata nella evenienza che qui occupa
[...] portata a conoscenza con mezzi adeguati della intervenuta revoca all'epoca da parte del della procura in precedenza rilasciata al proprio MA, a Parte_1 seguito dell'informazione ricevutane da parte di costui tramite comunicazione scritta inviata via fax il 23-6-2011 ovvero verbalmente in occasione di un incontro di persona avuto con il medesimo per come riferito dai testi escussi in primo grado, per come infondatamente dedotta nella proposta impugnazione in disamina onde comprovarne una eventuale mancanza di buona fede al momento della stipulazione del contratto.
Per quel che riguarda, inoltre, il motivo di appello a mezzo del quale la decisione di primo grado viene censurata per avere erroneamente accolto la domanda di simulazione assoluta formulata in via riconvenzionale nei confronti del
[...]
da parte degli allora convenuti e attuali parti appellate Parte_1 Controparte_3
e con riferimento ai già più volte menzionati contratti di Parte_2 compravendita immobiliare stipulati con sè stesso dal in data 23- Controparte_3
5-2011, reputa la Corte che anch'esso meriti di essere disatteso.
Laddove, infatti, le ragioni di doglianza addotte sul punto risultano incentrate essenzialmente sul fatto che non potrebbe ritenersi acquisita in esito al giudizio alcuna prova certa in ordine all'avvenuto perfezionamento del negozio dissimulato di cui alla scrittura privata de veritate del 14-3-2011 in atti, mediante apposizione su questa, oltre che di quelle dello stesso e della di lui madre mai Parte_1 disconosciute, anche delle sottoscrizioni - neppure contestate nella loro autenticità - del e del in quella stessa data o anche in una Controparte_3 Controparte_6 successiva, ma comunque sempre anteriore o quanto meno coeva alla stipulazione dei citati contratti traslativi e voluti come meramente apparenti secondo l'inequivoco comune intento manifestato in merito dalle parti alla stregua del pacifico ed incontestato contenuto dell'atto suddetto, deve opporsi per converso come nessuno degli elementi evidenziati in tema a supporto dell'appello sia dotato delle necessarie connotazioni di decisività e concludenza ai fini di potere giungere a valutazioni diverse da quelle espresse nella pronuncia impugnata.
In tal senso, di nessuna utilità si atteggiano innanzi tutto le risultanze di prova orale richiamate in argomento dall'appellante con riferimento alla rievocata mancanza di sottoscrizione della citata scrittura ad opera dei soggetti suindicati, trattandosi di circostanza riferita de relato dalla fonte escussa, oltre che in maniera del tutto indeterminata dal punto di vista della collocazione temporale dei fatti.
26 Parimenti privo di qualsivoglia efficacia probante della tesi propugnata dal
[...]
in ordine alla pretesa posteriorità del suddetto negozio dissimulato rispetto Parte_1 ai contratti di trasferimento della proprietà in discussione, così da doversi escludere la natura simulata di questi ultimi, è da ritenersi il riferimento alla denuncia sporta nel 2013 dal contro il fratello per il reato di furto di Controparte_3 Parte_1 legname commesso in relazione ai terreni oggetto dei suddetti, quale a dire del medesimo indirettamente dimostrativa dell'altruità dei cespiti su cui si era all'epoca consumata la condotta sottrattiva posta in essere dall'autore dei fatti e da ritenersi, pertanto, realmente trasferiti in proprietà del denunciante.
A tal proposito, giova osservare per converso, da un lato, che la denuncia di furto avrebbe ben potuto essere presentata già solo alla stregua delle pertinenti risultanze documentali comprovanti pur sempre nella specie l'avvenuta acquisizione da parte del soggetto denunciante della titolarità formale del bene sulla base di un atto traslativo della proprietà regolarmente trascritto, essendo onere del denunciato dimostrare al fine di esimersi da ogni responsabilità l'esistenza dell'accordo sottostante nel pregresso intercorso con il medesimo in ordine al comune intento perseguito che il suddetto trasferimento fosse meramente apparente e fittizio, mentre, dall'altro, che non a caso nell'occorso il , dopo essere stato Parte_1 destinatario nel frangente di una condanna per il reato di furto ascrittogli come da decreto penale emesso a suo carico, ne ottenne successivamente la revoca e la conseguente assoluzione da ogni addebito proprio a seguito della produzione a sua discolpa della scrittura privata dissimulata di che trattasi e sul presupposto - contrario a quello addotto dal predetto appellante sul punto a sostegno del proposto gravame - che il contenuto di questa fosse stato ab origine voluto ed accettato anche dallo stesso denunciante mediante apposizione della sua sottoscrizione, oltre ad avere ancora costui all'esito, sempre avvalendosi della citato negozio dissimulato, proceduto a denunciare a sua volta il fratello in ordine al delitto di calunnia per averlo CP_3 incolpato di furto malgrado fosse consapevole della sua innocenza, e ciò stante il fatto, quale a quest'ultimo non poteva in ragione di tutto quanto dianzi esposto non essere noto, che il bene oggetto della condotta illecita di cui alla denuncia sporta a suo carico in realtà era sempre rimasto di sua proprietà.
In ordine, infine, ai residui motivi di impugnazione con i quali risultano denunciate l'omessa e/o carente motivazione della gravata pronuncia in ordine alle domande attoree di declaratoria di invalidità del contratto preliminare stipulato tra CP_3
e la il 25-6-2008 e, ancora, di risoluzione per inadempimento
[...] CP_12 della società ei contratti del 2007 e di risarcimento dei danni o, altrimenti, di CP_2 accertamento dell'occupazione illegittima da parte della stessa dei terreni di sua
27 proprietà, con condanna al rilascio, al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni, è appena il caso di rilevare l'assoluta genericità e vaghezza delle ragioni di doglianza addotte sul punto a sostegno dell'appello, quali sostanziantesi in mere enunciazioni aventi ad oggetto la reiterazione delle pretese giudiziali già azionate in prime cure non accompagnata da alcuna puntuale confutazione dell'iter logico-argomentativo esplicitato in tema a fondamento dell'adottata decisione.
Soccorre, inoltre, quanto al primo dei suindicati profili di censura, in uno con tutto il complesso dei rilievi in precedenza esposti in merito all'acquisizione in atti della prova della perfetta conoscenza o comunque della piena conoscibilità da parte del del contenuto del contratto preliminare stipulato per suo nome e Parte_1 conto nella vicenda dal fratello in forza della procura generale all'uopo CP_3 conferitagli, l'osservazione circa la declaratoria pronunciata in sentenza dal primo giudice di prescrizione della domanda di annullamento del suddetto contratto e avverso la quale il medesimo non risulta avere opposto alcuna specifica ragione di doglianza.
Neppure sotto il secondo aspetto, poi, la decisione di primo grado merita censura alcuna, in costanza del difetto in capo alla società eolica di qualsivoglia condotta inadempiente ai citati contratti del 2007, attesa la operatività degli obblighi di pagamento con i suddetti previsti a carico di essa solo a partire dalla successiva sottoscrizione dell'atto in forma autenticata, per la quale era stato fissato un termine entro cui la controparte avrebbe a sua volta correlativamente dovuto provvedere alla cancellazione delle ipoteche e delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti sui terreni, ma senza che si fosse tuttavia più proceduto alla formalizzazione degli accordi nei termini pattuiti per mancata ottemperanza di quest'ultima agli impegni assunti, con conseguente definitiva inesigibilità da parte della stessa di alcun importo nei confronti della società.
Consegue, in definitiva, delle suesposte considerazioni, in esse assorbita ogni altra questione o deduzione, il rigetto dell'appello principale in disamina.
Per quel che attiene, da ultimo, all'appello interposto in via incidentale avverso la medesima sentenza dal nella qualità di erede di Parte_1 Persona_1 se ne impone in via del tutto preliminare la declaratoria di inammissibilità in rito e, come tale, preclusiva in radice del suo esame nel merito, sulla scorta dell'assorbente rilievo che detta impugnazione, in quanto svolta con comparsa di costituzione e risposta depositata agli atti di causa in data 23-11-2022, risulta dispiegata oltre il termine prescritto dal codice di rito a pena di decadenza di 20 giorni prima della data
28 di udienza indicata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio nel 25-11-2022, così da doversene ravvisare la irrimediabile tardiva proposizione.
La regolamentazione delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, infine, segue il criterio della soccombenza e comporta, avuto riguardo alla sostanziale sovrapponibilità delle ragioni di doglianza addotte a sostegno della invocata riforma della decisione di primo grado sia con l'appello principale, che con l'appello incidentale, la condanna del alla loro rifusione in favore Parte_1 delle parti appellate, con liquidazione delle stesse come da dispositivo sottoindicato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 [...]
, e , con atto di CP_3 Parte_2 Controparte_5 Controparte_6 citazione notificato il 20-5-2022, e sull'appello incidentale proposto da
[...]
nella qualità di erede di con comparsa di risposta Parte_1 Persona_1 depositata il 23-11-2022, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, depositata il 19-4-2022 n. 282, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello principale e dichiara inammissibile l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese e Parte_1 competenze del presente grado di giudizio che liquida per compensi ex D.M. n.
55/2014 e succ. mod. in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in €uro 32.000,00; in favore di e di Controparte_3
n.q. in complessivi €uro 34.650,00; in favore di Controparte_4 Parte_3 in €uro 32.000,00; in favore di in €uro 32.000,00, oltre rimborso Controparte_6 forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico dell'appellante principale in proprio e incidentale in qualità l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo Parte_1 di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
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