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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 15/07/2024, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
R.G.n.740/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Andrea Giuliani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 740/2022 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Moriconi ed Parte_1 C.F._1 micili edetto difensore sito in Perugia, via Manzoni n.71
-attrice– CONTRO (p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Biagio Marucci Controparte_1 P.IVA_1
studi difensore sito in Civitanova Marche, viale San Luigi Versiglia n.46
-convenuta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 04.04.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda della sig.ra di risarcimento del danno rivolta nei confronti della Parte_1 [...] per le lesioni riportate nella caduta avvenuta in data 03.11.2019 lungo la scalinata che Controparte_1
parcheggio dell'azienda agricola di proprietà della predetta parte convenuta non può trovare legittimo accoglimento. Preliminarmente ai fini della decisione occorre considerare che il tipo di responsabilità derivante dalla disposizione normativa di cui all'art.2051 c.c. –c.d. responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia- all'interno della quale risulta valutabile il fatto di cui è causa, ha carattere sostanzialmente oggettivo, senza che rilevi in modo particolare la condotta del custode e senza che necessiti la individuazione di un particolare profilo colposo del custode, tenuto conto che la ratio della norma consiste nell'imputare la responsabilità a colui che si trova nelle condizioni di poter controllare i rischi inerenti alla cosa. Le conseguenze particolarmente rigorose derivanti dall'applicazione di tale regime di responsabilità inducono a valutare con particolare attenzione l'esistenza delle condizioni minime comunque richieste per la legittima concretizzazione della responsabilità in questione. Ed invero, perché possa giuridicamente invocarsi tale responsabilità occorre che il danneggiato fornisca una prova adeguata dell'evento causativo del danno sofferto e, soprattutto, dello specifico e diretto nesso causale esistente tra l'evento occorso e la res;
il pagina 1 di 3 danneggiato, in altri termini, deve comprovare in modo specifico e dettagliato la concreta dinamica del fatto ai fini della dimostrazione dell'esistenza di una relazione causale immediata e diretta tra il fatto dannoso di cui chiede il risarcimento e la res oggetto di custodia da parte del soggetto ritenuto responsabile (“In tema di art.2051 c.c., è sempre richiesta la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata”: Cass.Civ.n.2184 del 01.02.2021; “la prova del nesso causale grava necessariamente sull'attore-danneggiato ed essa non va intesa quale dimostrazione dell'evento dannoso ma quale prova che il danno è stato determinato dalla cosa in custodia per il proprio dinamismo”: Cass.Civ.n.4133 del 21.02.2018; “Perché possa giuridicamente invocarsi la responsabilità ex art. 2051 c.c. occorre che il danneggiato fornisca una prova adeguata dell'evento causativo del danno sofferto e, soprattutto, dello specifico e diretto nesso causale esistente tra l'evento occorso e la res”: Corte d'Appello di Perugia n.468 del 20/10/2020). Proprio in tal senso è stato anche recentemente ribadito -con principi pienamente condivisi da questo giudicante- che “ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (Cass.Civ.n.12760 del 09.05.2024). Tutto ciò preliminarmente rilevato, in ordine alla domanda di parte attrice occorre considerare quanto segue. La valutazione dei documenti in atti e la considerazione delle risultanze istruttorie compiute induce a ritenere sicuramente raggiunta una prova adeguata e sufficiente in ordine all'evento dannoso. Ed invero il verificarsi dell'evento costituito dalla caduta della sig.ra lungo i gradini della scalinata che dal cortile Pt_1 dell'azienda convenuta conducono al parcheggio può ritenersi un fatto non specificatamente contestato dalla parte convenuta e quindi un fatto processualmente acquisito ed escluso dall'accertamento probatorio. Conseguentemente il fatto storico dell'incidente e quindi dell'evento può ritenersi comprovato. Pur tuttavia il verificarsi di tale fatto dannoso non può essere ritenuto ancora sufficiente per addivenire ad un riconoscimento di responsabilità a carico della parte convenuta. Come sopra rilevato, infatti, in materia di responsabilità ex art.2051 c.c. unitamente alla prova dell'evento dannoso in sé deve necessariamente sussistere anche la prova adeguata di un nesso di causalità diretto con la res e tale prova non va intesa quale dimostrazione dell'evento dannoso in sé ma quale prova che l'evento dannoso è stato direttamente determinato dalla cosa in custodia la quale non è stata solo l'occasione di verificazione dell'evento ma la vera e propria causa del suo verificarsi. In altri termini, ad integrare la gravosa responsabilità in questione -che, come sopra evidenziato, prescinde dalla individuazione di un particolare profilo colposo del custode- occorre che risulti comprovato un rapporto di derivazione causale diretto del danno dalla cosa e dalla sua particolare conformità; occorre cioè che il danneggiato fornisca la prova dettagliata dell'esatta dinamica dell'evento, con specifico riferimento all'efficienza causale della res oggetto di custodia rispetto alla condotta della danneggiata ed al conseguente prodursi del danno. Tale prova peraltro -come nel caso di specie- diventa particolarmente rilevante e delicata allorquando il danno non costituisce l'effetto di un dinamismo interno della cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (es. scoppio caldaia, scarica elettrica, frana sulla strada) ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, essendo essa di per sè statica e inerte. Ebbene, proprio alla luce dei suesposti principi, nel caso oggetto di questo giudizio non si rinviene una prova adeguata della effettiva dinamica del fatto e quindi del nesso causale. Come sopra detto può ritenersi pacifico ed incontestato il fatto in sé della caduta della sig.ra lungo i gradini della scalinata che dal Pt_1 cortile conduce al parcheggio dell'azienda agricola ma in ord modalità concreta di tale caduta non risulta in atti alcun riscontro probatorio. In altri termini, analizzando le fotografie in atti (in particolare pagina 2 di 3 quelle allegate alla relazione del geom. non è dato sapere il punto esatto ove è caduta parte attrice, Per_1 se in atto di discendere il primo gradino oppure a metà scalinata oppure presso l'ultimo scalino e quindi non risultano nemmeno approfondite le reali condizioni della res nel punto specifico di verificazione dell'evento. Non è nemmeno dato sapere la esatta e concreta dinamica della caduta, le modalità effettive di verificazione della caduta. In sede istruttoria non è stato escusso alcun testimone che abbia personalmente assistito alla caduta della sig.ra e quindi non è stato possibile acquisire alcuna ricostruzione del fatto Pt_1
e della dinamica;
peraltro ness cazione al riguardo risulta fornita nemmeno dalla sig.ra stessa Pt_1 la quale, sentita in sede di interrogatorio formale, non ha specificato e non ha dettagliato minimamente le modalità concrete della sua caduta. In definitiva quindi non risulta alcun riscontro probatorio in ordine alla effettiva dinamica del fatto, in ordine all'indispensabile rapporto di derivazione causale immediato e diretto della caduta (della sig.ra dalla cosa e dalla sua particolare conformità al momento del fatto, in ordine alla indispensabile Pt_1 azione che l'evento è stato concretamente e realmente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali. Il rigore nella valutazione delle condizioni minime richieste per la concretizzazione di una responsabilità gravosa come quella di cui all'art.2051 c.c. e la considerazione dei principi ancora recentemente affermati sotto il profilo della necessaria prova concreta della relazione causale diretta tra il fatto dannoso di cui si chiede il risarcimento e la res oggetto di custodia (Cass.Civ.n.12760 del 09.05.2024; Cass.Civ.n.2184 del 01.02.2021; Cass.Civ.n.4133 del 21.02.2018), non inducono a poter considerare raggiunta la predetta prova attraverso la valutazione di considerazioni di natura solo presuntiva;
considerazioni che nel caso di specie non consentono di ritenere con sufficiente certezza che la res in questione sia stata la vera e propria causa di verificazione del fatto dannoso e non invece soltanto l'occasione di verificazione dell'evento. Le considerazioni sopra rese con riferimento alla specifica responsabilità ex art.2051 c.c. escludono a fortiori l'esistenza di una prova adeguata in ordine ad ipotesi di responsabilità sotto il profilo della più generica fattispecie ex art.2043 c.c.. Per tutto quanto sopra rilevato, la domanda di parte attrice non può essere accolta. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza. Tuttavia la considerazione della situazione sostanziale sottesa alla controversia e l'incertezza della stessa inducono il giudicante -alla luce della sentenza n.77/2018 della Corte Costituzionale e della natura elastica della norma di cui all'art.92 c.p.c.- a prevedere una compensazione parziale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dalla parte attrice nei Parte_1 confronti della parte convenuta ogni contraria ist one Controparte_1 disattesa, così provvede:
-respinge la domanda di parte attrice;
-compensa per metà le spese di lite. Condanna parte attrice al pagamento della restante metà delle spese di lite in favore di parte convenuta;
spese di lite che liquida -già nella misura compensata del 50%- in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre r.f.15%, c.i. ed iva come per legge;
Spoleto, 13.07.2024 Andrea Giuliani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Andrea Giuliani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 740/2022 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Moriconi ed Parte_1 C.F._1 micili edetto difensore sito in Perugia, via Manzoni n.71
-attrice– CONTRO (p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Biagio Marucci Controparte_1 P.IVA_1
studi difensore sito in Civitanova Marche, viale San Luigi Versiglia n.46
-convenuta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 04.04.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda della sig.ra di risarcimento del danno rivolta nei confronti della Parte_1 [...] per le lesioni riportate nella caduta avvenuta in data 03.11.2019 lungo la scalinata che Controparte_1
parcheggio dell'azienda agricola di proprietà della predetta parte convenuta non può trovare legittimo accoglimento. Preliminarmente ai fini della decisione occorre considerare che il tipo di responsabilità derivante dalla disposizione normativa di cui all'art.2051 c.c. –c.d. responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia- all'interno della quale risulta valutabile il fatto di cui è causa, ha carattere sostanzialmente oggettivo, senza che rilevi in modo particolare la condotta del custode e senza che necessiti la individuazione di un particolare profilo colposo del custode, tenuto conto che la ratio della norma consiste nell'imputare la responsabilità a colui che si trova nelle condizioni di poter controllare i rischi inerenti alla cosa. Le conseguenze particolarmente rigorose derivanti dall'applicazione di tale regime di responsabilità inducono a valutare con particolare attenzione l'esistenza delle condizioni minime comunque richieste per la legittima concretizzazione della responsabilità in questione. Ed invero, perché possa giuridicamente invocarsi tale responsabilità occorre che il danneggiato fornisca una prova adeguata dell'evento causativo del danno sofferto e, soprattutto, dello specifico e diretto nesso causale esistente tra l'evento occorso e la res;
il pagina 1 di 3 danneggiato, in altri termini, deve comprovare in modo specifico e dettagliato la concreta dinamica del fatto ai fini della dimostrazione dell'esistenza di una relazione causale immediata e diretta tra il fatto dannoso di cui chiede il risarcimento e la res oggetto di custodia da parte del soggetto ritenuto responsabile (“In tema di art.2051 c.c., è sempre richiesta la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata”: Cass.Civ.n.2184 del 01.02.2021; “la prova del nesso causale grava necessariamente sull'attore-danneggiato ed essa non va intesa quale dimostrazione dell'evento dannoso ma quale prova che il danno è stato determinato dalla cosa in custodia per il proprio dinamismo”: Cass.Civ.n.4133 del 21.02.2018; “Perché possa giuridicamente invocarsi la responsabilità ex art. 2051 c.c. occorre che il danneggiato fornisca una prova adeguata dell'evento causativo del danno sofferto e, soprattutto, dello specifico e diretto nesso causale esistente tra l'evento occorso e la res”: Corte d'Appello di Perugia n.468 del 20/10/2020). Proprio in tal senso è stato anche recentemente ribadito -con principi pienamente condivisi da questo giudicante- che “ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (Cass.Civ.n.12760 del 09.05.2024). Tutto ciò preliminarmente rilevato, in ordine alla domanda di parte attrice occorre considerare quanto segue. La valutazione dei documenti in atti e la considerazione delle risultanze istruttorie compiute induce a ritenere sicuramente raggiunta una prova adeguata e sufficiente in ordine all'evento dannoso. Ed invero il verificarsi dell'evento costituito dalla caduta della sig.ra lungo i gradini della scalinata che dal cortile Pt_1 dell'azienda convenuta conducono al parcheggio può ritenersi un fatto non specificatamente contestato dalla parte convenuta e quindi un fatto processualmente acquisito ed escluso dall'accertamento probatorio. Conseguentemente il fatto storico dell'incidente e quindi dell'evento può ritenersi comprovato. Pur tuttavia il verificarsi di tale fatto dannoso non può essere ritenuto ancora sufficiente per addivenire ad un riconoscimento di responsabilità a carico della parte convenuta. Come sopra rilevato, infatti, in materia di responsabilità ex art.2051 c.c. unitamente alla prova dell'evento dannoso in sé deve necessariamente sussistere anche la prova adeguata di un nesso di causalità diretto con la res e tale prova non va intesa quale dimostrazione dell'evento dannoso in sé ma quale prova che l'evento dannoso è stato direttamente determinato dalla cosa in custodia la quale non è stata solo l'occasione di verificazione dell'evento ma la vera e propria causa del suo verificarsi. In altri termini, ad integrare la gravosa responsabilità in questione -che, come sopra evidenziato, prescinde dalla individuazione di un particolare profilo colposo del custode- occorre che risulti comprovato un rapporto di derivazione causale diretto del danno dalla cosa e dalla sua particolare conformità; occorre cioè che il danneggiato fornisca la prova dettagliata dell'esatta dinamica dell'evento, con specifico riferimento all'efficienza causale della res oggetto di custodia rispetto alla condotta della danneggiata ed al conseguente prodursi del danno. Tale prova peraltro -come nel caso di specie- diventa particolarmente rilevante e delicata allorquando il danno non costituisce l'effetto di un dinamismo interno della cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (es. scoppio caldaia, scarica elettrica, frana sulla strada) ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, essendo essa di per sè statica e inerte. Ebbene, proprio alla luce dei suesposti principi, nel caso oggetto di questo giudizio non si rinviene una prova adeguata della effettiva dinamica del fatto e quindi del nesso causale. Come sopra detto può ritenersi pacifico ed incontestato il fatto in sé della caduta della sig.ra lungo i gradini della scalinata che dal Pt_1 cortile conduce al parcheggio dell'azienda agricola ma in ord modalità concreta di tale caduta non risulta in atti alcun riscontro probatorio. In altri termini, analizzando le fotografie in atti (in particolare pagina 2 di 3 quelle allegate alla relazione del geom. non è dato sapere il punto esatto ove è caduta parte attrice, Per_1 se in atto di discendere il primo gradino oppure a metà scalinata oppure presso l'ultimo scalino e quindi non risultano nemmeno approfondite le reali condizioni della res nel punto specifico di verificazione dell'evento. Non è nemmeno dato sapere la esatta e concreta dinamica della caduta, le modalità effettive di verificazione della caduta. In sede istruttoria non è stato escusso alcun testimone che abbia personalmente assistito alla caduta della sig.ra e quindi non è stato possibile acquisire alcuna ricostruzione del fatto Pt_1
e della dinamica;
peraltro ness cazione al riguardo risulta fornita nemmeno dalla sig.ra stessa Pt_1 la quale, sentita in sede di interrogatorio formale, non ha specificato e non ha dettagliato minimamente le modalità concrete della sua caduta. In definitiva quindi non risulta alcun riscontro probatorio in ordine alla effettiva dinamica del fatto, in ordine all'indispensabile rapporto di derivazione causale immediato e diretto della caduta (della sig.ra dalla cosa e dalla sua particolare conformità al momento del fatto, in ordine alla indispensabile Pt_1 azione che l'evento è stato concretamente e realmente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali. Il rigore nella valutazione delle condizioni minime richieste per la concretizzazione di una responsabilità gravosa come quella di cui all'art.2051 c.c. e la considerazione dei principi ancora recentemente affermati sotto il profilo della necessaria prova concreta della relazione causale diretta tra il fatto dannoso di cui si chiede il risarcimento e la res oggetto di custodia (Cass.Civ.n.12760 del 09.05.2024; Cass.Civ.n.2184 del 01.02.2021; Cass.Civ.n.4133 del 21.02.2018), non inducono a poter considerare raggiunta la predetta prova attraverso la valutazione di considerazioni di natura solo presuntiva;
considerazioni che nel caso di specie non consentono di ritenere con sufficiente certezza che la res in questione sia stata la vera e propria causa di verificazione del fatto dannoso e non invece soltanto l'occasione di verificazione dell'evento. Le considerazioni sopra rese con riferimento alla specifica responsabilità ex art.2051 c.c. escludono a fortiori l'esistenza di una prova adeguata in ordine ad ipotesi di responsabilità sotto il profilo della più generica fattispecie ex art.2043 c.c.. Per tutto quanto sopra rilevato, la domanda di parte attrice non può essere accolta. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza. Tuttavia la considerazione della situazione sostanziale sottesa alla controversia e l'incertezza della stessa inducono il giudicante -alla luce della sentenza n.77/2018 della Corte Costituzionale e della natura elastica della norma di cui all'art.92 c.p.c.- a prevedere una compensazione parziale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dalla parte attrice nei Parte_1 confronti della parte convenuta ogni contraria ist one Controparte_1 disattesa, così provvede:
-respinge la domanda di parte attrice;
-compensa per metà le spese di lite. Condanna parte attrice al pagamento della restante metà delle spese di lite in favore di parte convenuta;
spese di lite che liquida -già nella misura compensata del 50%- in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre r.f.15%, c.i. ed iva come per legge;
Spoleto, 13.07.2024 Andrea Giuliani
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