Trib. Firenze, sentenza 29/12/2025, n. 4279
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Sentenza 29 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Presupposti normativi per lo scioglimento del matrimonio

    La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti normativi per lo scioglimento del matrimonio, dato che la separazione giudiziale era stata pronunciata con sentenza passata in giudicato e la comunione spirituale e materiale dei coniugi non poteva più essere ricostituita.

  • Accolto
    Interesse della figlia a permanere nell'ambiente domestico

    La Corte ha revocato l'assegnazione della casa coniugale in favore della madre e l'ha assegnata al padre, al fine di consentire alla figlia, divenuta maggiorenne ma non economicamente indipendente, di trasferirsi a vivere con lui nell'ambiente domestico in cui è cresciuta.

  • Accolto
    Obbligo di mantenimento ordinario della figlia

    La Corte ha posto a carico della madre l'obbligo di versare un assegno periodico di € 180,00 mensili per il mantenimento ordinario della figlia, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, considerando che la figlia frequenta sporadicamente la madre e che quest'ultima dovrà reperire un diverso immobile ove abitare.

  • Accolto
    Condivisione delle spese straordinarie

    La Corte ha disposto che le spese straordinarie necessarie per la figlia siano suddivise in pari misura tra i genitori, con rinvio alle Linee Guida del CNF dell'anno 2017 per la loro regolamentazione.

  • Accolto
    Collocamento della figlia con il padre

    La Corte ha disposto che l'assegno unico per la figlia spetterà per il 100% al padre, considerato che vive stabilmente con lui, implicando il suo collocamento prevalente presso il padre.

  • Rigettato
    Autosufficienza economica dei coniugi

    La Corte non si è espressa su questa domanda, ma implicitamente l'ha rigettata non prevedendo assegni di mantenimento per i coniugi. I redditi dei coniugi sono stati considerati adeguati per il loro mantenimento personale.

  • Rigettato
    Opposizione alle richieste del ricorrente

    La Corte ha rigettato le richieste della resistente, accogliendo in parte quelle del ricorrente.

  • Rigettato
    Assegnazione casa coniugale e collocamento figlia

    La Corte ha rigettato questa richiesta, revocando l'assegnazione della casa coniugale alla madre e assegnandola al padre, per consentire alla figlia di trasferirsi con lui.

  • Rigettato
    Richiesta di mantenimento figlia

    La Corte ha accolto parzialmente questa richiesta, ponendo a carico del padre un assegno di € 180,00 mensili, anziché i € 300,00 richiesti dalla resistente.

  • Accolto
    Suddivisione spese straordinarie

    La Corte ha accolto questa richiesta, disponendo che le spese straordinarie siano suddivise in pari misura tra i genitori.

  • Rigettato
    Percezione assegni familiari e incentivi

    La Corte ha rigettato questa richiesta, disponendo che l'assegno unico spetterà per il 100% al padre, poiché la figlia vive stabilmente con lui.

  • Rigettato
    Conferma condizioni separazione

    La Corte ha rigettato questa richiesta, disponendo condizioni diverse in sede di divorzio.

  • Rigettato
    Regolamentazione genitoriale

    La Corte ha rigettato questa richiesta, ritenendo superflua la CTU richiesta dalla resistente e non potendo statuire sull'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia maggiorenne.

  • Rigettato
    Liberazione vincolo di garanzia

    La Corte ha rigettato questa richiesta, ritenendo che tale domanda sia soggetta a un rito diverso e non cumulabile nel presente giudizio di divorzio.

  • Rigettato
    Richiesta CTU

    La Corte ha rigettato questa richiesta, ritenendola superflua dato che la figlia è maggiorenne e non è possibile statuire sull'esercizio della responsabilità genitoriale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Firenze, sentenza 29/12/2025, n. 4279
    Giurisdizione : Trib. Firenze
    Numero : 4279
    Data del deposito : 29 dicembre 2025

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