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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/12/2025, n. 4279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4279 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 7325/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 7325 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato SIMONA LANDI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato BENEDETTA RENUCCI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. udienza del 25/11/2025): il ricorrente: “conclude come da memoria depositata il 30/10/2025, e insiste nelle istanze istruttorie formulate”:
“Voglia, respingere tutte le domande formulate da e Controparte_1
1
1. In via preliminare, dichiarare, anche con sentenza parziale, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto con la signora ordinando Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2. In via preliminare stabilire che la casa coniugale sita in Empoli Via Basilicata 20 immobile di proprietà di venga a lui assegnata e quindi disporne il Parte_1 pieno godimento in favore del ricorrente, con ogni arredo e corredo e disporre che se ne allontani, asportando i propri beni personali, entro e non oltre la Controparte_1 data dell'udienza Presidenziale;
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
Per_
4. Stabilire che versi a titolo di mantenimento della figlia Controparte_1
l'importo mensile di euro 400,00=, somma da rivalutarsi con gli indici ISTAT, ovvero la somma che Codesto Ill.mo Sig. Giudice ritenga, entro il giorno 5 di ogni mese;
Per_ 5. stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, sarà iscritta con il padre nell'abitazione familiare sita in Empoli Via Basilicata 20;
6. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative);
7. Stabilire che la casa coniugale sita in Empoli Via Basilicata 20 immobile di proprietà di venga a lui assegnata e quindi disporne il pieno Parte_1 godimento in favore del ricorrente, con ogni arredo e corredo e disporre che
[...] se ne allontani, asportando i propri beni personali, entro e non oltre la data CP_1 dell'udienza Presidenziale;
8. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”; la resistente: “si riporta alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta, si oppone alle istanze istruttorie avversarie, in quanto inammissibili, formulate in modo generico e non circostanziato, trattandosi di circostanze asseritamente riferite Per_ da a terze persone;
insiste nelle proprie richieste istruttorie formulate”:
“Piaccia l'Ill.mo Tribunale adito, omnibus contrariis reiectis, premessa ogni declaratoria di ragione e del caso,
In via principale dichiarare, anche con sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio, contratto dalle parti, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente
2 di procedere all'annotazione di detto provvedimento nell'apposito registro, nonché Per_ assumere tutti quei provvedimenti ritenuti necessari nel superiore interesse di .
Nel merito rigettare integralmente le altre richieste formulate dal Sig. Parte_1 perché infondate, e, per l'effetto, disporre l'assegnazione della ex casa coniugale, posta in Empoli (FI), Via Basilicata n. 20, alla Sig.ra con previsione ivi della CP_1
Per_ collocazione prevalente della figlia (non emancipata); prevedere che il Sig. sia obbligato al versamento, in favore della Sig.ra a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento della figlia, della somma mensile di € 300,00.=, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, importo da rivalutarsi annualmente in base alla variazione degli indici Istat;
prevedere che le spese straordinarie siano suddivise al 50% tra i Sigg.ri e in base alle più recenti linee CP_1 Parte_1 guida del CNF;
prevedere che gli assegni familiari e qualunque altra forma di incentivo-sostentamento per un figlio a carico sia percepita integralmente dalla Sig.ra
CP_1
In via subordinata confermare le condizioni di cui alla sentenza di separazione
Tribunale di Firenze del 30.03.2022, ovvero, qualora dovesse emergere, a seguito di eventuale consulenza tecnica d'ufficio, che le condotte perpetrate dal padre risultino indicare una qualsivoglia criticità sulla capacità genitoriale del medesimo e incidano Per_ sulla armonia e serenità di , ancorché maggiorenne ma non emancipata, disporre una diversa regolamentazione, il tutto sempre prevedendo l'assegnazione della casa familiare sita in Empoli (FI), Via Basilicata n. 20, alla Sig.ra CP_1
In via ulteriormente subordinata qualora l'Ill.mo Tribunale ritenesse opportuno assegnare l'immobile sito in Empoli (FI), Via Basilicata n. 20 al Sig. Parte_1 prevedere le modalità con cui la Sig.ra venga liberata dal vincolo di CP_1 garanzia che la medesima ha con il predetto bene immobile e condizionare l'eventuale
e denegato rilascio della ex casa coniugale da parte della Sig.ra alla sua CP_1 effettiva liberazione quale garante del finanziamento contratto dal Sig. Parte_1
In via istruttoria si chiede, fin da subito, che sia eventualmente disposta CTU Per_ psichiatrica-psicologica sulla figlia e sui genitori, onde accertare quale sia il rapporto tra i genitori e la figlia, quale regime di collocamento sia quello Per_ maggiormente idoneo a garantire l'armonia e la serenità di , considerate le sue esigenze psicologiche, morali e materiali, la significatività del legame con entrambi i genitori, la disponibilità, psicologica e materiale, a un assiduo rapporto con i genitori e
3 le capacità affettive dei genitori in relazione alle esigenze specifiche della figlia, nonché quali siano i doveri dei genitori su una ragazza maggiorenne non emancipata e con conclamate patologie, come quelle sopra descritte. Con ogni e più ampia riserva istruttoria. Con vittoria di spese e onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con , la quale si è Controparte_1 costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta
o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per lo scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n. 973/2022, pubblicata il 04/04/2022.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(13/06/2025), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre tre anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
4 Pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio. Per_
3. Dalla coppia è nata il [...] la figlia (divenuta maggiorenne nelle more del procedimento), la quale ha abitato con la madre nella casa coniugale fino al mese di maggio 2025, allorché si è trasferita a vivere dal padre in un immobile di proprietà della nonna paterna. Per_ Considerato che non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica, deve essere tutelato il suo interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni che in esso si radicano (v. tra le altre
Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3015 del 07/02/2018). Per_ Pertanto, tenuto conto del desiderio di di vivere con il padre – riconosciuto anche dalla madre – deve essere revocata l'assegnazione in favore di della Controparte_1 casa coniugale ubicata a Empoli, via Basilicata 20, e ciò al fine di consentire alla figlia di trasferirsi ad abitare in tale immobile con il padre, con conseguente assegnazione della casa allo stesso, come richiesto (l'immobile peraltro è di proprietà di
[...]
. Parte_1
Non è possibile “prevedere le modalità con cui la Sig.ra venga liberata dal CP_1 vincolo di garanzia che la medesima ha con il predetto bene immobile e condizionare
l'eventuale e denegato rilascio della ex casa coniugale da parte della Sig.ra CP_1 alla sua effettiva liberazione quale garante del finanziamento contratto dal Sig.
, come richiesto dalla resistente, trattandosi di domanda soggetta a rito Parte_1 diverso, non cumulabile nel presente giudizio di divorzio.
4. In merito alle questioni economiche, si osserva che lavora come Parte_1 operaio dipendente presso e nell'anno 2024 ha percepito un reddito Controparte_2 netto di circa € 23.000,00 (v. modello 730/2025); egli percepisce nella misura del 50% Per_ l'assegno unico per , per una quota di circa € 117,00 mensili;
è poi gravato dalla rata del mutuo, contratto per l'acquisto della casa coniugale di sua proprietà, di importo pari a € 522,00 mensili, e da due finanziamenti, che comportano l'esborso di una rata complessiva mensile di circa € 150,00 (v. estratti del conto presso Intesa Sanpaolo intestato al ricorrente).
La resistente, lavora come insegnante e nell'anno 2024 ha percepito un Controparte_1 reddito netto di circa € 21.500,00 (v. modello 730/2025); ella percepisce l'assegno Per_ unico per nella misura del 50%; detiene quattro buoni fruttiferi postali per un valore complessivo di € 2.500,00, oltre a un fondo previdenziale integrativo. La
5 non ha proprietà immobiliari, ed abita nella casa coniugale dalla quale dovrà CP_1 allontanarsi. Per_ Tenuto conto delle circostanze sopra indicate, considerato, per un verso, che frequenta sporadicamente la madre, la quale è dunque gravata da un modesto onere di mantenimento diretto della figlia, e, per altro verso, che la deve reperire un CP_1 diverso immobile ove abitare, il Tribunale ritiene che vi siano i presupposti per porre a carico di l'obbligo di versare al un assegno periodico di € Controparte_1 Parte_1
Per_ 180,00 mensili per il mantenimento ordinario della figlia , oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico per la figlia spetterà per il 100% a Per_
considerato che vive stabilmente con lui. Parte_1
Per_ Le spese straordinarie necessarie per dovranno invece essere suddivise in pari misura tra i genitori, con rinvio alle Linee Guida del CNF dell'anno 2017 per la loro regolamentazione.
5. Da ultimo, devono essere disattese le richieste di prova orale articolate dalle parti, atteso che esse attengono o a fatti pacifici, o a circostanze superflue ai fini della decisione, non potendo il Tribunale statuire sull'esercizio della responsabilità Per_ genitoriale nei confronti della figlia essendo la stessa maggiorenne. Per lo stesso motivo, risulta superflua la c.t.u. richiesta dalla resistente.
6. In considerazione dell'esito del procedimento, con prevalente soccombenza della resistente, le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, valore minimo per la fase decisoria, stante l'assenza di atti conclusivi), per metà devono essere poste a carico di e per la restante metà devono Controparte_1 essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Empoli (FI) in data 27/01/2008 da , n. a EMPOLI (FI) il 28/06/1972, e , Parte_1 Controparte_1
n. a EMPOLI (FI) il 20/03/1974, iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Empoli (FI) al n. 5, parte 1, anno 2008;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
6 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- revoca l'assegnazione in favore di della casa coniugale ubicata a Controparte_1
Empoli (FI), via Basilicata n. 20, e assegna l'immobile a Parte_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'importo mensile di € 180,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di Per_ contributo al mantenimento ordinario della figlia da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- dispone che percepisca l'assegno unico per la figlia nella misura Parte_1 del 100%; Per_
- pone le spese straordinarie necessarie per a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, rinviando per la loro regolamentazione alle linee guida del
CNF dell'anno 2017;
- condanna a rimborsare a metà delle spese di lite Controparte_1 Parte_1 del presente grado di giudizio, che liquida nel complessivo importo (già decurtato della metà) di € 3.082,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- compensa per il resto tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 7325 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato SIMONA LANDI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato BENEDETTA RENUCCI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. udienza del 25/11/2025): il ricorrente: “conclude come da memoria depositata il 30/10/2025, e insiste nelle istanze istruttorie formulate”:
“Voglia, respingere tutte le domande formulate da e Controparte_1
1
1. In via preliminare, dichiarare, anche con sentenza parziale, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto con la signora ordinando Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2. In via preliminare stabilire che la casa coniugale sita in Empoli Via Basilicata 20 immobile di proprietà di venga a lui assegnata e quindi disporne il Parte_1 pieno godimento in favore del ricorrente, con ogni arredo e corredo e disporre che se ne allontani, asportando i propri beni personali, entro e non oltre la Controparte_1 data dell'udienza Presidenziale;
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
Per_
4. Stabilire che versi a titolo di mantenimento della figlia Controparte_1
l'importo mensile di euro 400,00=, somma da rivalutarsi con gli indici ISTAT, ovvero la somma che Codesto Ill.mo Sig. Giudice ritenga, entro il giorno 5 di ogni mese;
Per_ 5. stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, sarà iscritta con il padre nell'abitazione familiare sita in Empoli Via Basilicata 20;
6. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative);
7. Stabilire che la casa coniugale sita in Empoli Via Basilicata 20 immobile di proprietà di venga a lui assegnata e quindi disporne il pieno Parte_1 godimento in favore del ricorrente, con ogni arredo e corredo e disporre che
[...] se ne allontani, asportando i propri beni personali, entro e non oltre la data CP_1 dell'udienza Presidenziale;
8. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”; la resistente: “si riporta alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta, si oppone alle istanze istruttorie avversarie, in quanto inammissibili, formulate in modo generico e non circostanziato, trattandosi di circostanze asseritamente riferite Per_ da a terze persone;
insiste nelle proprie richieste istruttorie formulate”:
“Piaccia l'Ill.mo Tribunale adito, omnibus contrariis reiectis, premessa ogni declaratoria di ragione e del caso,
In via principale dichiarare, anche con sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio, contratto dalle parti, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente
2 di procedere all'annotazione di detto provvedimento nell'apposito registro, nonché Per_ assumere tutti quei provvedimenti ritenuti necessari nel superiore interesse di .
Nel merito rigettare integralmente le altre richieste formulate dal Sig. Parte_1 perché infondate, e, per l'effetto, disporre l'assegnazione della ex casa coniugale, posta in Empoli (FI), Via Basilicata n. 20, alla Sig.ra con previsione ivi della CP_1
Per_ collocazione prevalente della figlia (non emancipata); prevedere che il Sig. sia obbligato al versamento, in favore della Sig.ra a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento della figlia, della somma mensile di € 300,00.=, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, importo da rivalutarsi annualmente in base alla variazione degli indici Istat;
prevedere che le spese straordinarie siano suddivise al 50% tra i Sigg.ri e in base alle più recenti linee CP_1 Parte_1 guida del CNF;
prevedere che gli assegni familiari e qualunque altra forma di incentivo-sostentamento per un figlio a carico sia percepita integralmente dalla Sig.ra
CP_1
In via subordinata confermare le condizioni di cui alla sentenza di separazione
Tribunale di Firenze del 30.03.2022, ovvero, qualora dovesse emergere, a seguito di eventuale consulenza tecnica d'ufficio, che le condotte perpetrate dal padre risultino indicare una qualsivoglia criticità sulla capacità genitoriale del medesimo e incidano Per_ sulla armonia e serenità di , ancorché maggiorenne ma non emancipata, disporre una diversa regolamentazione, il tutto sempre prevedendo l'assegnazione della casa familiare sita in Empoli (FI), Via Basilicata n. 20, alla Sig.ra CP_1
In via ulteriormente subordinata qualora l'Ill.mo Tribunale ritenesse opportuno assegnare l'immobile sito in Empoli (FI), Via Basilicata n. 20 al Sig. Parte_1 prevedere le modalità con cui la Sig.ra venga liberata dal vincolo di CP_1 garanzia che la medesima ha con il predetto bene immobile e condizionare l'eventuale
e denegato rilascio della ex casa coniugale da parte della Sig.ra alla sua CP_1 effettiva liberazione quale garante del finanziamento contratto dal Sig. Parte_1
In via istruttoria si chiede, fin da subito, che sia eventualmente disposta CTU Per_ psichiatrica-psicologica sulla figlia e sui genitori, onde accertare quale sia il rapporto tra i genitori e la figlia, quale regime di collocamento sia quello Per_ maggiormente idoneo a garantire l'armonia e la serenità di , considerate le sue esigenze psicologiche, morali e materiali, la significatività del legame con entrambi i genitori, la disponibilità, psicologica e materiale, a un assiduo rapporto con i genitori e
3 le capacità affettive dei genitori in relazione alle esigenze specifiche della figlia, nonché quali siano i doveri dei genitori su una ragazza maggiorenne non emancipata e con conclamate patologie, come quelle sopra descritte. Con ogni e più ampia riserva istruttoria. Con vittoria di spese e onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con , la quale si è Controparte_1 costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta
o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per lo scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n. 973/2022, pubblicata il 04/04/2022.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(13/06/2025), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre tre anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
4 Pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio. Per_
3. Dalla coppia è nata il [...] la figlia (divenuta maggiorenne nelle more del procedimento), la quale ha abitato con la madre nella casa coniugale fino al mese di maggio 2025, allorché si è trasferita a vivere dal padre in un immobile di proprietà della nonna paterna. Per_ Considerato che non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica, deve essere tutelato il suo interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni che in esso si radicano (v. tra le altre
Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3015 del 07/02/2018). Per_ Pertanto, tenuto conto del desiderio di di vivere con il padre – riconosciuto anche dalla madre – deve essere revocata l'assegnazione in favore di della Controparte_1 casa coniugale ubicata a Empoli, via Basilicata 20, e ciò al fine di consentire alla figlia di trasferirsi ad abitare in tale immobile con il padre, con conseguente assegnazione della casa allo stesso, come richiesto (l'immobile peraltro è di proprietà di
[...]
. Parte_1
Non è possibile “prevedere le modalità con cui la Sig.ra venga liberata dal CP_1 vincolo di garanzia che la medesima ha con il predetto bene immobile e condizionare
l'eventuale e denegato rilascio della ex casa coniugale da parte della Sig.ra CP_1 alla sua effettiva liberazione quale garante del finanziamento contratto dal Sig.
, come richiesto dalla resistente, trattandosi di domanda soggetta a rito Parte_1 diverso, non cumulabile nel presente giudizio di divorzio.
4. In merito alle questioni economiche, si osserva che lavora come Parte_1 operaio dipendente presso e nell'anno 2024 ha percepito un reddito Controparte_2 netto di circa € 23.000,00 (v. modello 730/2025); egli percepisce nella misura del 50% Per_ l'assegno unico per , per una quota di circa € 117,00 mensili;
è poi gravato dalla rata del mutuo, contratto per l'acquisto della casa coniugale di sua proprietà, di importo pari a € 522,00 mensili, e da due finanziamenti, che comportano l'esborso di una rata complessiva mensile di circa € 150,00 (v. estratti del conto presso Intesa Sanpaolo intestato al ricorrente).
La resistente, lavora come insegnante e nell'anno 2024 ha percepito un Controparte_1 reddito netto di circa € 21.500,00 (v. modello 730/2025); ella percepisce l'assegno Per_ unico per nella misura del 50%; detiene quattro buoni fruttiferi postali per un valore complessivo di € 2.500,00, oltre a un fondo previdenziale integrativo. La
5 non ha proprietà immobiliari, ed abita nella casa coniugale dalla quale dovrà CP_1 allontanarsi. Per_ Tenuto conto delle circostanze sopra indicate, considerato, per un verso, che frequenta sporadicamente la madre, la quale è dunque gravata da un modesto onere di mantenimento diretto della figlia, e, per altro verso, che la deve reperire un CP_1 diverso immobile ove abitare, il Tribunale ritiene che vi siano i presupposti per porre a carico di l'obbligo di versare al un assegno periodico di € Controparte_1 Parte_1
Per_ 180,00 mensili per il mantenimento ordinario della figlia , oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico per la figlia spetterà per il 100% a Per_
considerato che vive stabilmente con lui. Parte_1
Per_ Le spese straordinarie necessarie per dovranno invece essere suddivise in pari misura tra i genitori, con rinvio alle Linee Guida del CNF dell'anno 2017 per la loro regolamentazione.
5. Da ultimo, devono essere disattese le richieste di prova orale articolate dalle parti, atteso che esse attengono o a fatti pacifici, o a circostanze superflue ai fini della decisione, non potendo il Tribunale statuire sull'esercizio della responsabilità Per_ genitoriale nei confronti della figlia essendo la stessa maggiorenne. Per lo stesso motivo, risulta superflua la c.t.u. richiesta dalla resistente.
6. In considerazione dell'esito del procedimento, con prevalente soccombenza della resistente, le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, valore minimo per la fase decisoria, stante l'assenza di atti conclusivi), per metà devono essere poste a carico di e per la restante metà devono Controparte_1 essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Empoli (FI) in data 27/01/2008 da , n. a EMPOLI (FI) il 28/06/1972, e , Parte_1 Controparte_1
n. a EMPOLI (FI) il 20/03/1974, iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Empoli (FI) al n. 5, parte 1, anno 2008;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
6 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- revoca l'assegnazione in favore di della casa coniugale ubicata a Controparte_1
Empoli (FI), via Basilicata n. 20, e assegna l'immobile a Parte_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'importo mensile di € 180,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di Per_ contributo al mantenimento ordinario della figlia da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- dispone che percepisca l'assegno unico per la figlia nella misura Parte_1 del 100%; Per_
- pone le spese straordinarie necessarie per a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, rinviando per la loro regolamentazione alle linee guida del
CNF dell'anno 2017;
- condanna a rimborsare a metà delle spese di lite Controparte_1 Parte_1 del presente grado di giudizio, che liquida nel complessivo importo (già decurtato della metà) di € 3.082,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- compensa per il resto tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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