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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2476/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210097673072000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1468/2025 depositato il
13/06/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], impugna la cartella per la tassa automobilistica 2018 della quale ne invoca la prescrizione triennale essendo stata ricevuta solo il 23/04/2024.
Si costituiva Regione Sicilia chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. La legge 16 del 2015 prevede l'istituzione della tassa automobilistica regionale. Dalla stessa data
è cessata l'applicazione della tassa automobilistica erariale. Le attivita' inerenti alle funzioni previste in materia di tasse automobilistiche, il cui presupposto di imposta e' maturato sino al 31 dicembre 2015, ovvero sino alla scadenza di pagamento del 31 gennaio 2016, restano di competenza dell'amministrazione finanziaria statale.
2. L'art.
2-bis della legge 16/2015 integrata dalla legge 24/2016 prevede che trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori». Per tale tributo regionale la riscossione avviene senza necessità della notifica dell'atto prodromico(avviso di accertamento). In sostanza, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto (e non a richiesta dell'ente impositore), la nuova disposizione prevede un'automatica iscrizione a ruolo, eliminando la fase di accertamento che viene ad essere assorbita nella emissione e notifica della cartella di pagamento.
Superato il vaglio della Consulta (sentenza 152/2018) la norma va dunque applicata.
Ciò premesso, trattandosi di anno d'imposta 2018, la decadenza maturava al 31 dicembre 2021 (31 dicembre del terzo anno successivo a quello d'imposta).
Nonostante al richiamo specifico al nuovo relativo assetto legislativo- fiscale determinatosi nel contesto della verificatasi emergenza epidemiologica COVID 19 che ha apportato al riguardo sostanziali modifiche e alla norma regionale istitutiva della tassa automobilistica la cartella è intempestiva.
Infatti l'ulteriore disposto della lettera del comma 4 bis del citato art.68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, per cui “Con riferimento ai carichi …….. sono prorogati: di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.” Non giova al caso de quo essendo la cartella stata notificata solo il 23.4.24
Si compensano le spese tenuto conto della autodifesa di parte ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese Palermo 9.6.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2476/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210097673072000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1468/2025 depositato il
13/06/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], impugna la cartella per la tassa automobilistica 2018 della quale ne invoca la prescrizione triennale essendo stata ricevuta solo il 23/04/2024.
Si costituiva Regione Sicilia chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. La legge 16 del 2015 prevede l'istituzione della tassa automobilistica regionale. Dalla stessa data
è cessata l'applicazione della tassa automobilistica erariale. Le attivita' inerenti alle funzioni previste in materia di tasse automobilistiche, il cui presupposto di imposta e' maturato sino al 31 dicembre 2015, ovvero sino alla scadenza di pagamento del 31 gennaio 2016, restano di competenza dell'amministrazione finanziaria statale.
2. L'art.
2-bis della legge 16/2015 integrata dalla legge 24/2016 prevede che trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori». Per tale tributo regionale la riscossione avviene senza necessità della notifica dell'atto prodromico(avviso di accertamento). In sostanza, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto (e non a richiesta dell'ente impositore), la nuova disposizione prevede un'automatica iscrizione a ruolo, eliminando la fase di accertamento che viene ad essere assorbita nella emissione e notifica della cartella di pagamento.
Superato il vaglio della Consulta (sentenza 152/2018) la norma va dunque applicata.
Ciò premesso, trattandosi di anno d'imposta 2018, la decadenza maturava al 31 dicembre 2021 (31 dicembre del terzo anno successivo a quello d'imposta).
Nonostante al richiamo specifico al nuovo relativo assetto legislativo- fiscale determinatosi nel contesto della verificatasi emergenza epidemiologica COVID 19 che ha apportato al riguardo sostanziali modifiche e alla norma regionale istitutiva della tassa automobilistica la cartella è intempestiva.
Infatti l'ulteriore disposto della lettera del comma 4 bis del citato art.68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, per cui “Con riferimento ai carichi …….. sono prorogati: di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.” Non giova al caso de quo essendo la cartella stata notificata solo il 23.4.24
Si compensano le spese tenuto conto della autodifesa di parte ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese Palermo 9.6.25 IL GIUDICE MONOCRATICO