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23 agosto 1995
23 agosto 1995
Art. 7. 1. L' articolo 280 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 280. - (Condizioni di applicabilita' delle misure coercitive). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
2. La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta solo per delitti, consumati, tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare".
"Art. 280. - (Condizioni di applicabilita' delle misure coercitive). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
2. La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta solo per delitti, consumati, tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare".
Commentario • 1
- 1. CORTE COSTITUZIONALE: Arresto facoltativo in flagranza per uno dei delitti di cui all’art. 381, comma 2, del codice di procedura penale.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 2.1901264
[…] Il legislatore e' intervenuto successivamente a modificare tali coordinate normative, innanzi tutto stabilendo, mediante il nuovo comma 2 dell'art. 280 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7 della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), che, fermo quanto previsto dal comma 1 (rimasto invariato), la custodia cautelare in carcere potesse essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali fosse prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. […]
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Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 06/07/2020, n. 137Provvedimento: […] Il legislatore è intervenuto successivamente a modificare tali coordinate normative, innanzi tutto stabilendo, mediante il nuovo comma 2 dell'art. 280 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7 della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), che, fermo quanto previsto dal comma 1 (rimasto invariato), la custodia cautelare in carcere potesse essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali fosse prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. […]Leggi di più...
- rigetto di eccezione preliminare.·
- ammissibilità della questione·
- auspicato intervento di coordinamento del legislatore.·
- adozione di misura cautelare personale in sede di convalida·
- processo penale·
- giudice in sede di convalida dell'arresto·
- rilevanza della questione incidentale·
- insussistenza·
- requisiti·
- non fondatezza delle questioni·
- rilievo attinente al merito·
- asserita lesione della discrezionalità del legislatore·
- prospettazione della questione incidentale