Articolo 7 della Legge 8 agosto 1995, n. 332
Articolo 6Articolo 8
Versione
23 agosto 1995
Art. 7. 1. L' articolo 280 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 280. - (Condizioni di applicabilita' delle misure coercitive). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
2. La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta solo per delitti, consumati, tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare".
Entrata in vigore il 23 agosto 1995
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