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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 04/03/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 479/2017 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 164/2017 del Tribunale di Lagonegro tra:
(C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Arturo Valente ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Santa
Maria del Cedro (CS) alla via Siciliani, n.ro 01,
appellante contro
(C.F. ), in pers. l.r. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Modestino De Martinis ed elettivamente con lui domiciliata presso lo studio dell'Avv. Concetta Iannibelli in Lagonegro (PZ), alla via del Popolo, n.ro 05, appellata
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 29/06/2010 evocava in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza la Controparte_1
promuovendo opposizione ad atto di precetto notificatogli in data 11.06.2010.
Deduceva l'invalidità dell'atto di precetto per mancata apposizione della formula esecutiva sull'originale del contratto di finanziamento e l'attestazione della conformità della copia notificatagli rilasciata dal ufficiale giudiziario;
l'omessa trascrizione della procura all'interno del corpo del precetto;
la genericità delle somme precettate quanto alle singole rate scadute e impagate e degli interessi richiesti;
il mancato avveramento della clausola di decadenza dal beneficio del termine, di cui la creditrice si sarebbe avvalsa senza preventiva contestazione dell'inadempimento al debitore, e l'essersi la stessa avvalsa della risoluzione contrattuale.
1.2. Si costituiva la insistendo per il rigetto della domanda contestandone CP_2
la fondatezza ed evidenziato la piena legittimità dell'atto di precetto.
1.3. Prodotta la documentazione e revocata l'ordinanza che aveva precedentemente sospeso l'efficacia esecutiva del titolo, la causa, in assenza di attività istruttoria costituenda, veniva rinviata per la discussione orale.
2. Il Tribunale con la sentenza n.ro 164/2017 rigettava la domanda per evidente infondatezza.
2.1. Riteneva il Tribunale, quanto al motivo di opposizione relativo al vizio formale del titolo esecutivo, che l'opponente aveva dedotto che la formula esecutiva sarebbe stata posta solo sulla copia del titolo e non dal notaio rogante ma dall'ufficiale giudiziario notificante che ne avrebbe poi attestato la conformità. Tale motivo era infondato perché l'esame del titolo esecutivo, notificato unitamente al precetto, evidenziava che in calce alla copia del titolo stesso l'apposizione della formula era stata effettuata dal notaio che aveva rogato il contratto di Persona_1
finanziamento.
2.2. Rilevava, ancora, il Tribunale che quanto alla doglianza relativa alla notifica in copia del titolo munito di formula certificata, con conformità all'originale attestata dall'ufficiale giudiziario, il presunto vizio risultava sanato dal raggiungimento dello scopo cui l'atto era preordinato. Difatti doveva condividersi l'orientamento della
Suprema Corte quanto all'applicabilità, anche agli atti esecutivi, del principio ricavabile dall'articolo 156 c.p.c.
2.3. Osservava, ancora, che l'infondatezza della doglianza sul punto risultava ancor più facendosi un'applicazione analogica dell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità formatosi in tema di spedizione in forma esecutiva delle sentenze e secondo il quale non riteneva pertinente la violazione, dedotta dall'attore, dell'articolo 14 della L. 15/1968, poi modificata, dovendo farsi applicazione della norma speciale. Quest'ultima era costituita dall'articolo 475 c.p.c.
2.4. Quanto poi al secondo motivo di opposizione, ad avviso del Tribunale il precetto, rientrando fra gli atti di parte, non costituiva atto introduttivo di giudizio bensì atto preliminare stragiudiziale quindi un presupposto estrinseco del processo di esecuzione. Per conseguenza non si poneva il problema della rappresentanza processuale in giudizio ai sensi degli artt. 82 e 83 c.p.c., potendo il precetto, quale
_______________
pag. 2 atto di natura sostanziale, essere sottoscritto dalla parte o dal suo rappresentante che poteva essere anche il difensore incaricato della successiva fase di esecuzione.
2.5. Parimenti infondato era il terzo motivo perché, secondo il Tribunale, vi era nel precetto sufficiente specificazione del somme intimate per rate scadute non pagate oltre che degli interessi e delle spese di precetto. Peraltro, avendo il debitore ricevuto la notifica del titolo esecutivo, veniva posto in condizione di avere contezza, sulla base di semplici calcoli aritmetici, dell'ammontare dovuto.
2.6. Il quarto motivo, articolato su una indebita decadenza dal beneficio del termine in assenza di diffida ad adempiere e di comunicazione dell'intento di risolvere il contratto, era del pari infondato. Sia il contratto che il piano di ammortamento consentivano di stabilire che il debitore era tenuto a restituire l'importo mutuato mediante il versamento di 14 rate semestrali, l'ultima delle quali da pagarsi entro il
18 dicembre 2008 mentre il precetto era stato intimato l'11 giugno 2010. Per conseguenza la banca non si era avvalsa di alcuna decadenza dal beneficio del termine.
2.7. Quanto alla domanda proposta in via subordinata, il rigetto della domanda principale ne rendeva superflua la disamina, non essendovi contestazione né nell'an e neppure nel quantum del debito.
3. Avverso la sentenza n.ro 164/2017 del Tribunale di Lagonegro proponeva impugnazione deducendo supporto i seguenti motivi: Parte_1
1) violazione e falsa applicazione delle norme di legge in conseguenza dell'errata ricostruzione dei fatti di causa;
2) violazione e falsa applicazione delle norme di legge quanto alla ricostruzione o ricostruibilità degli importi indicati in precetto;
3) vizio della motivazione quanto al mancato accoglimento dell'eccezione relativa all'insussistenza dei presupposti legittimanti la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1168 c.c.
3.1. Si costituiva la in persona del l.r. e chiedeva Controparte_1
dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione ex articolo 342 c.p.c. nonché
l'infondatezza della stessa
3.2. All'udienza del 07/05/2024 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con rinuncia espressa ai termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
_______________
pag. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Occorre pregiudizialmente esaminare l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata Controparte_1
Sul punto questa Corte condivide quanto la Suprema Corte, con
[...]
autorevole opinione, anche recentemente ha avuto modo di rilevare:
a) che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
b) è necessario e sufficiente che la manifestazione espressiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e le modifiche di essa invocate e non anche che siano adoperate particolari formule sacramentali o pedisseque trascrizioni di porzioni della sentenza impugnata o interi moduli motivazionali alternativi nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, esposizione che resta affidata alla capacità espressiva del difensore.
4.1. Nondimeno, è ormai di regola ribadito che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e
343 e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass. n.
3194/2019).
_______________
pag. 4 4.2. Ora, è evidente che l'appellante ha compiutamente esposto i punti della sentenza oggetto di impugnativa, evidenziando da un lato l'eccessiva concisione della motivazione e, contestualmente, le ragioni per cui, a suo dire, il Tribunale avrebbe errato nel rigettare sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale di risarcimento.
L'eccezione è quindi infondata.
5. Col primo motivo di impugnazione parte appellante deduce l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel non aver rilevato che la copia conforme all'originale dell'atto notarile non era stata rilasciata dal notaio stesso ma dall'Ufficiale giudiziario con conseguente incertezza circa l'apposizione della formula esecutiva e nel ritenere sanato, in forza della proposta opposizione, il vizio conseguente alla notificazione del detto titolo in uno all'atto di precetto.
Il motivo è infondato.
5.1. Occorre sul punto rilevare quanto ha chiarito la giurisprudenza di legittimità che, benché risalente, appare sul punto illuminante: “L'art. 111 d.P.R. 15 dicembre 1959 n.
1229, pur non conferendo all'ufficiale giudiziario una generale competenza in materia di rilascio di copie autentiche di atti pubblici - che resta riservata, ai sensi dell'art. 14 l.
4 gennaio 1968 n. 15, al pubblico ufficiale emittente o depositario o destinatario, nonché al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco - nè una competenza specifica al rilascio di copia conforme all'originale degli atti giudiziari - spettante al cancelliere -, gli attribuisce la particolare competenza - concorrente con quella analoga di quest'ultimo - a rilasciare, ai fini della notifica, ulteriori copie di atti, quali le sentenze, senza limitazioni od eccezioni di sorta.” (Cass. civ., I, 17/12/1993, n.ro 12516)
5.2. E' evidente, da quanto prodotto in atti in prime cure, che parte appellata, ottenuta una copia esecutiva conforme all'originale, cui il notaio rogante ha apposto la formula e l'attestazione di conformità agli atti di cui è depositario in quanto rogante, ne ha riprodotto copia di cui l'ufficiale giudiziario, conformemente a quanto prevede l'art. 111 del DPR 15.12.1959, n.ro 1229, ne ha attestato la conformità.
Va da sé che appare condivisibile il rigetto da parte del Tribunale del motivo di opposizione proposto in prime cure.
_______________
pag. 5 5.3. Diviene a questo punto superfluo, perché assorbito, disaminare il secondo profilo di censura e relativo all'applicazione dell'art. 156 c.p.c. da parte del Tribunale che ha considerato applicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Infondato è il primo motivo di impugnazione.
6. Per ragioni di comodità espositiva si esaminano congiuntamente il secondo e il terzo motivo di impugnazione.
Col secondo motivo di impugnazione parte appellante deduce l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel non accogliere il motivo di opposizione relativo alla nullità dell'atto di precetto per l'indeterminatezza delle somme nello stesso indicate sia per sorta capitale che per interessi, con conseguente vulnus delle facoltà difensive del debitore.
Col terzo motivo di impugnazione parte appellante deduce l'insufficiente motivazione quanto al rigetto del motivo di opposizione fondato sull'insussistenza dei presupposti per la decadenza dal beneficio del termine.
I motivi sono entrambi infondati.
6.1. L'articolazione della censura di cui al secondo motivo fonda su un asserito difetto di petitum dell'atto di precetto che, a dire dell'appellante, in forza del richiamo all'art. 125 c.p.c. di cui all'art. 480, 4° comma, c.p.c., impedisce al debitore un adeguato controllo del dedotto inadempimento.
6.2. L'infondatezza della censura si palesa di tutta evidenza proprio sulla base delle argomentazioni ivi contenute. Difatti l'autosufficienza del titolo, richiamata dall'appellante a supporto della censura, si evidenzia dalla mera lettura del titolo esecutivo notificato al debitore in uno all'atto di precetto e costituito non solo dal contratto di mutuo ma anche dall'allegato allo stesso che ne fa parte integrante ed è costituito dal piano di ammortamento.
6.3. Si concretizza pertanto la presenza nel titolo stesso di quegli elementi strutturali essenziali dell'obbligazione indispensabili per la funzione esecutiva. La conseguente determinabilità del quantum attraverso semplici operazioni aritmetiche ne deriva di tutta evidenza, non solo sulla base delle clausole contrattuali, ma anche del piano di ammortamento che, in quanto parte integrante del contratto di mutuo, rende agevole la ricostruzione di quanto effettivamente dovuto.
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pag. 6 6.4. Come correttamente rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata, la specificazione delle somme dovute risulta di sufficiente determinatezza e così anche la determinabilità degli interessi sulle rate scadute sulla base di semplici operazioni aritmetiche. Né questa Corte può esimersi dal rilevare che la facile ricostruibilità del dovuto risulta dalla scadenza dell'ultima rata di cui al piano di ammortamento al
18.12.2008, laddove il precetto opposto in prime cure risulta notificato in data
11.06.2010.
6.5. La circostanza temporale appena evidenziata induce questa Corte a ritenere infondato anche il terzo motivo di impugnazione. La disamina del contratto di mutuo costituente titolo esecutivo e, in particolare, l'art. 5 dello stesso, espressamente richiama l'art. 1186 c.c.
6.6. Va da sé che il richiamo alla previsione testuale della norma, che ricollega la decadenza all'insolvenza del debitore, e la lettera a) del comma 2 dell'art. 5, che ricollega l'effetto al mancato pagamento anche di una sola rata, fanno sì che la pronuncia del Tribunale vada immune da censure.
6.7. Ulteriore elemento, desumibile dal titolo azionato in prime cure, e che conduce questa Corte a ritenere infondato il motivo di gravame viene dal successivo comma 3 dell'art. 5 del contratto di mutuo ove espressamente si prevede che la possibilità di esigere l'immediato rimborso del capitale e degli accessori, al verificarsi di una delle ipotesi di cui al precedente 2° comma, possa avvenire “senza bisogno di alcuna preventiva formalità”.
6.8. Per conseguenza l'argomentazione su cui si pretende fondare il motivo di impugnazione, vale a dire la mancata diffida ad adempiere, che doveva precedere, nell'assunto dell'appellante, il precetto, diviene priva di fondamento.
7. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo con riferimento al grado di giudizio e nella misura di cui al D.M. 55/2014 nella formulazione applicabile dall'ottobre 2022 (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 valori medi) con esclusione della fase istruttoria perché non espletata.
7.1. Il rigetto dell'appello comporta che parte appellante sia tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per la stessa impugnazione, a mente dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 (come modificato dalla L. n. 228/2012).
_______________
pag. 7
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da contro Parte_1 Controparte_1
in pers. l.r. avverso la sentenza n.ro 164/2017 del Tribunale di Lagonegro, così
[...]
provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata che liquida in euro 3.966,00 per compensi oltre spese generali, CNA e IVA nella misura di legge con diretta attribuzione delle stesse all'Avv. Arturo Valente dichiaratosi antistatario.
3) Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002
n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 04.03.2025
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
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pag. 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 479/2017 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 164/2017 del Tribunale di Lagonegro tra:
(C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Arturo Valente ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Santa
Maria del Cedro (CS) alla via Siciliani, n.ro 01,
appellante contro
(C.F. ), in pers. l.r. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Modestino De Martinis ed elettivamente con lui domiciliata presso lo studio dell'Avv. Concetta Iannibelli in Lagonegro (PZ), alla via del Popolo, n.ro 05, appellata
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 29/06/2010 evocava in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza la Controparte_1
promuovendo opposizione ad atto di precetto notificatogli in data 11.06.2010.
Deduceva l'invalidità dell'atto di precetto per mancata apposizione della formula esecutiva sull'originale del contratto di finanziamento e l'attestazione della conformità della copia notificatagli rilasciata dal ufficiale giudiziario;
l'omessa trascrizione della procura all'interno del corpo del precetto;
la genericità delle somme precettate quanto alle singole rate scadute e impagate e degli interessi richiesti;
il mancato avveramento della clausola di decadenza dal beneficio del termine, di cui la creditrice si sarebbe avvalsa senza preventiva contestazione dell'inadempimento al debitore, e l'essersi la stessa avvalsa della risoluzione contrattuale.
1.2. Si costituiva la insistendo per il rigetto della domanda contestandone CP_2
la fondatezza ed evidenziato la piena legittimità dell'atto di precetto.
1.3. Prodotta la documentazione e revocata l'ordinanza che aveva precedentemente sospeso l'efficacia esecutiva del titolo, la causa, in assenza di attività istruttoria costituenda, veniva rinviata per la discussione orale.
2. Il Tribunale con la sentenza n.ro 164/2017 rigettava la domanda per evidente infondatezza.
2.1. Riteneva il Tribunale, quanto al motivo di opposizione relativo al vizio formale del titolo esecutivo, che l'opponente aveva dedotto che la formula esecutiva sarebbe stata posta solo sulla copia del titolo e non dal notaio rogante ma dall'ufficiale giudiziario notificante che ne avrebbe poi attestato la conformità. Tale motivo era infondato perché l'esame del titolo esecutivo, notificato unitamente al precetto, evidenziava che in calce alla copia del titolo stesso l'apposizione della formula era stata effettuata dal notaio che aveva rogato il contratto di Persona_1
finanziamento.
2.2. Rilevava, ancora, il Tribunale che quanto alla doglianza relativa alla notifica in copia del titolo munito di formula certificata, con conformità all'originale attestata dall'ufficiale giudiziario, il presunto vizio risultava sanato dal raggiungimento dello scopo cui l'atto era preordinato. Difatti doveva condividersi l'orientamento della
Suprema Corte quanto all'applicabilità, anche agli atti esecutivi, del principio ricavabile dall'articolo 156 c.p.c.
2.3. Osservava, ancora, che l'infondatezza della doglianza sul punto risultava ancor più facendosi un'applicazione analogica dell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità formatosi in tema di spedizione in forma esecutiva delle sentenze e secondo il quale non riteneva pertinente la violazione, dedotta dall'attore, dell'articolo 14 della L. 15/1968, poi modificata, dovendo farsi applicazione della norma speciale. Quest'ultima era costituita dall'articolo 475 c.p.c.
2.4. Quanto poi al secondo motivo di opposizione, ad avviso del Tribunale il precetto, rientrando fra gli atti di parte, non costituiva atto introduttivo di giudizio bensì atto preliminare stragiudiziale quindi un presupposto estrinseco del processo di esecuzione. Per conseguenza non si poneva il problema della rappresentanza processuale in giudizio ai sensi degli artt. 82 e 83 c.p.c., potendo il precetto, quale
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pag. 2 atto di natura sostanziale, essere sottoscritto dalla parte o dal suo rappresentante che poteva essere anche il difensore incaricato della successiva fase di esecuzione.
2.5. Parimenti infondato era il terzo motivo perché, secondo il Tribunale, vi era nel precetto sufficiente specificazione del somme intimate per rate scadute non pagate oltre che degli interessi e delle spese di precetto. Peraltro, avendo il debitore ricevuto la notifica del titolo esecutivo, veniva posto in condizione di avere contezza, sulla base di semplici calcoli aritmetici, dell'ammontare dovuto.
2.6. Il quarto motivo, articolato su una indebita decadenza dal beneficio del termine in assenza di diffida ad adempiere e di comunicazione dell'intento di risolvere il contratto, era del pari infondato. Sia il contratto che il piano di ammortamento consentivano di stabilire che il debitore era tenuto a restituire l'importo mutuato mediante il versamento di 14 rate semestrali, l'ultima delle quali da pagarsi entro il
18 dicembre 2008 mentre il precetto era stato intimato l'11 giugno 2010. Per conseguenza la banca non si era avvalsa di alcuna decadenza dal beneficio del termine.
2.7. Quanto alla domanda proposta in via subordinata, il rigetto della domanda principale ne rendeva superflua la disamina, non essendovi contestazione né nell'an e neppure nel quantum del debito.
3. Avverso la sentenza n.ro 164/2017 del Tribunale di Lagonegro proponeva impugnazione deducendo supporto i seguenti motivi: Parte_1
1) violazione e falsa applicazione delle norme di legge in conseguenza dell'errata ricostruzione dei fatti di causa;
2) violazione e falsa applicazione delle norme di legge quanto alla ricostruzione o ricostruibilità degli importi indicati in precetto;
3) vizio della motivazione quanto al mancato accoglimento dell'eccezione relativa all'insussistenza dei presupposti legittimanti la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1168 c.c.
3.1. Si costituiva la in persona del l.r. e chiedeva Controparte_1
dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione ex articolo 342 c.p.c. nonché
l'infondatezza della stessa
3.2. All'udienza del 07/05/2024 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con rinuncia espressa ai termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
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pag. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Occorre pregiudizialmente esaminare l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata Controparte_1
Sul punto questa Corte condivide quanto la Suprema Corte, con
[...]
autorevole opinione, anche recentemente ha avuto modo di rilevare:
a) che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
b) è necessario e sufficiente che la manifestazione espressiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e le modifiche di essa invocate e non anche che siano adoperate particolari formule sacramentali o pedisseque trascrizioni di porzioni della sentenza impugnata o interi moduli motivazionali alternativi nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, esposizione che resta affidata alla capacità espressiva del difensore.
4.1. Nondimeno, è ormai di regola ribadito che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e
343 e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass. n.
3194/2019).
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pag. 4 4.2. Ora, è evidente che l'appellante ha compiutamente esposto i punti della sentenza oggetto di impugnativa, evidenziando da un lato l'eccessiva concisione della motivazione e, contestualmente, le ragioni per cui, a suo dire, il Tribunale avrebbe errato nel rigettare sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale di risarcimento.
L'eccezione è quindi infondata.
5. Col primo motivo di impugnazione parte appellante deduce l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel non aver rilevato che la copia conforme all'originale dell'atto notarile non era stata rilasciata dal notaio stesso ma dall'Ufficiale giudiziario con conseguente incertezza circa l'apposizione della formula esecutiva e nel ritenere sanato, in forza della proposta opposizione, il vizio conseguente alla notificazione del detto titolo in uno all'atto di precetto.
Il motivo è infondato.
5.1. Occorre sul punto rilevare quanto ha chiarito la giurisprudenza di legittimità che, benché risalente, appare sul punto illuminante: “L'art. 111 d.P.R. 15 dicembre 1959 n.
1229, pur non conferendo all'ufficiale giudiziario una generale competenza in materia di rilascio di copie autentiche di atti pubblici - che resta riservata, ai sensi dell'art. 14 l.
4 gennaio 1968 n. 15, al pubblico ufficiale emittente o depositario o destinatario, nonché al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco - nè una competenza specifica al rilascio di copia conforme all'originale degli atti giudiziari - spettante al cancelliere -, gli attribuisce la particolare competenza - concorrente con quella analoga di quest'ultimo - a rilasciare, ai fini della notifica, ulteriori copie di atti, quali le sentenze, senza limitazioni od eccezioni di sorta.” (Cass. civ., I, 17/12/1993, n.ro 12516)
5.2. E' evidente, da quanto prodotto in atti in prime cure, che parte appellata, ottenuta una copia esecutiva conforme all'originale, cui il notaio rogante ha apposto la formula e l'attestazione di conformità agli atti di cui è depositario in quanto rogante, ne ha riprodotto copia di cui l'ufficiale giudiziario, conformemente a quanto prevede l'art. 111 del DPR 15.12.1959, n.ro 1229, ne ha attestato la conformità.
Va da sé che appare condivisibile il rigetto da parte del Tribunale del motivo di opposizione proposto in prime cure.
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pag. 5 5.3. Diviene a questo punto superfluo, perché assorbito, disaminare il secondo profilo di censura e relativo all'applicazione dell'art. 156 c.p.c. da parte del Tribunale che ha considerato applicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Infondato è il primo motivo di impugnazione.
6. Per ragioni di comodità espositiva si esaminano congiuntamente il secondo e il terzo motivo di impugnazione.
Col secondo motivo di impugnazione parte appellante deduce l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel non accogliere il motivo di opposizione relativo alla nullità dell'atto di precetto per l'indeterminatezza delle somme nello stesso indicate sia per sorta capitale che per interessi, con conseguente vulnus delle facoltà difensive del debitore.
Col terzo motivo di impugnazione parte appellante deduce l'insufficiente motivazione quanto al rigetto del motivo di opposizione fondato sull'insussistenza dei presupposti per la decadenza dal beneficio del termine.
I motivi sono entrambi infondati.
6.1. L'articolazione della censura di cui al secondo motivo fonda su un asserito difetto di petitum dell'atto di precetto che, a dire dell'appellante, in forza del richiamo all'art. 125 c.p.c. di cui all'art. 480, 4° comma, c.p.c., impedisce al debitore un adeguato controllo del dedotto inadempimento.
6.2. L'infondatezza della censura si palesa di tutta evidenza proprio sulla base delle argomentazioni ivi contenute. Difatti l'autosufficienza del titolo, richiamata dall'appellante a supporto della censura, si evidenzia dalla mera lettura del titolo esecutivo notificato al debitore in uno all'atto di precetto e costituito non solo dal contratto di mutuo ma anche dall'allegato allo stesso che ne fa parte integrante ed è costituito dal piano di ammortamento.
6.3. Si concretizza pertanto la presenza nel titolo stesso di quegli elementi strutturali essenziali dell'obbligazione indispensabili per la funzione esecutiva. La conseguente determinabilità del quantum attraverso semplici operazioni aritmetiche ne deriva di tutta evidenza, non solo sulla base delle clausole contrattuali, ma anche del piano di ammortamento che, in quanto parte integrante del contratto di mutuo, rende agevole la ricostruzione di quanto effettivamente dovuto.
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pag. 6 6.4. Come correttamente rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata, la specificazione delle somme dovute risulta di sufficiente determinatezza e così anche la determinabilità degli interessi sulle rate scadute sulla base di semplici operazioni aritmetiche. Né questa Corte può esimersi dal rilevare che la facile ricostruibilità del dovuto risulta dalla scadenza dell'ultima rata di cui al piano di ammortamento al
18.12.2008, laddove il precetto opposto in prime cure risulta notificato in data
11.06.2010.
6.5. La circostanza temporale appena evidenziata induce questa Corte a ritenere infondato anche il terzo motivo di impugnazione. La disamina del contratto di mutuo costituente titolo esecutivo e, in particolare, l'art. 5 dello stesso, espressamente richiama l'art. 1186 c.c.
6.6. Va da sé che il richiamo alla previsione testuale della norma, che ricollega la decadenza all'insolvenza del debitore, e la lettera a) del comma 2 dell'art. 5, che ricollega l'effetto al mancato pagamento anche di una sola rata, fanno sì che la pronuncia del Tribunale vada immune da censure.
6.7. Ulteriore elemento, desumibile dal titolo azionato in prime cure, e che conduce questa Corte a ritenere infondato il motivo di gravame viene dal successivo comma 3 dell'art. 5 del contratto di mutuo ove espressamente si prevede che la possibilità di esigere l'immediato rimborso del capitale e degli accessori, al verificarsi di una delle ipotesi di cui al precedente 2° comma, possa avvenire “senza bisogno di alcuna preventiva formalità”.
6.8. Per conseguenza l'argomentazione su cui si pretende fondare il motivo di impugnazione, vale a dire la mancata diffida ad adempiere, che doveva precedere, nell'assunto dell'appellante, il precetto, diviene priva di fondamento.
7. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo con riferimento al grado di giudizio e nella misura di cui al D.M. 55/2014 nella formulazione applicabile dall'ottobre 2022 (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 valori medi) con esclusione della fase istruttoria perché non espletata.
7.1. Il rigetto dell'appello comporta che parte appellante sia tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per la stessa impugnazione, a mente dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 (come modificato dalla L. n. 228/2012).
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da contro Parte_1 Controparte_1
in pers. l.r. avverso la sentenza n.ro 164/2017 del Tribunale di Lagonegro, così
[...]
provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata che liquida in euro 3.966,00 per compensi oltre spese generali, CNA e IVA nella misura di legge con diretta attribuzione delle stesse all'Avv. Arturo Valente dichiaratosi antistatario.
3) Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002
n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 04.03.2025
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
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