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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Sezione XII specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
in persona del giudice onorario in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Laura Agata Crosignani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di R.G. 25995/2023, proposta da , Parte_1
nato a [...]ù) il 01.06.1964, , nato a [...]ù) il Parte_2
07.10.2008, minore rappresentato dai genitori e Persona_1 Persona_2
nata a [...]ù) il 16.05.1986, Controparte_1 [...]
nato a [...]ù) il 23.10.2010, minore rappresentato dai genitori Parte_3 [...]
e Persona_3 Persona_4 Controparte_2
nato a [...]ù) il 19.03.1991, , nata a
[...] Controparte_3
Lima (Perù) il 09.01.2015, minore rappresentata dai genitori e Controparte_4 [...]
, nata a [...]ù) il 23.12.1996, Persona_5 Controparte_5
nato a [...]ù) il 30.07.2022, minore rappresentato dai genitori Controparte_6 [...]
e , nato a [...] Controparte_5 Controparte_7 Controparte_8
(Perù) il 04.08.2001, nata a [...]ù) il 24.10.2004, Controparte_9
nato a [...]ù) il 19.07.1967, Parte_4 [...]
nato a [...]ù) il 09.06.2003, Parte_5 Controparte_10
nata a [...]ù) il 19.05.1978, nata a [...]ù) il Controparte_11
18.10.2012 e nata a [...]ù) il 30.10.2018, CP_12 Controparte_11
entrambe minori rappresentate dai genitori e Marco Controparte_10 Parte_6
, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Cincinnato 9, rappresentati e difesi
[...] dall'avv. Rossella Perri ricorrenti contro , c.f. in persona del Ministro pro tempore, Controparte_13 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Milano, Via Freguglia 1, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA dello STATO distrettuale di MILANO, avv. Isotta Vitelli Casella resistente con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
Nel termine ex art. 127 ter cpc del 19.12.2024 parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da atto introduttivo:
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - In via principale e nel merito, accertare e dichiarare che i ricorrenti, come in epigrafe generalizzati, sono cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo italiano, sig. per tutti i motivi indicati Persona_6 nella narrativa che precede e, per l'effetto, ordinare al in p. del Ministro p.t., e, per esso, all'Ufficiale di Stato civile Controparte_13
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei Registri dello Stato civile, della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni nonché ogni consequenziale provvedimento alle autorità di legge. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario.”
Per parte resistente: “Voglia il Tribunale adito, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere la pretesa di controparte ove non risulti provata la sussistenza dei requisiti di legge e, in subordine, in ipotesi di accoglimento delle domande di controparte, compensare le spese di lite per le ragioni esposte.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti chiedono il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis, quali discendenti, in linea retta, di nato a [...] il [...] ed emigrato in Perù. Persona_6
In relazione al dante causa, producono attestato di battesimo (doc.1 produzione 09.07.2024), estratto atto di morte (doc. 5 produzione del 09.07.2024 erroneamente nominato) e certificato negativo di naturalizzazione (docc. 48 e 49 e doc. 2 produzione del 09.07.2024), questi ultimi debitamente tradotti ed apostillati.
Gli istanti hanno altresì chiarito che le autorità peruviane provvedono all'emissione di certificati negativi di naturalizzazione solo previa consegna della necessaria documentazione (tra cui il certificato di nascita dell'avo) e per un solo nominativo per volta, incluse le eventuali varianti del nome e cognome originario.
Espongono e provano la successiva discendenza (da , a Persona_7 CP_2
a , a , a , a Persona_8 Persona_9 Controparte_2 [...]
, da a a Controparte_3 Persona_9 Controparte_5 CP_6
da a e e
[...] Persona_9 Controparte_8 Persona_10 Persona_1
da , a a
[...] Persona_8 Parte_4 Parte_5
da , a e
[...] Persona_11 Controparte_11
sino agli odierni ricorrenti, producendo i certificati di nascita e, per Persona_12
alcuni, di matrimonio, tutti debitamente tradotti e apostillati (docc. da 6 a 15, 19, 20, 24, 25 da 28 a
30, da 32 a 34, da 37 a 39, da 42 a 45).
Allegano e documentano inoltre l'impossibilità di avviare la pratica di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per via consolare (docc. 17, 18, 22, 23, 27, 41 e 47).
Si è costituita l'Avvocatura dello Stato che, dando atto del, ritenuto, ruolo solo formale nelle procedure di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, senza opporsi, ha chiesto, nel caso di accoglimento della domanda, la compensazione delle spese di giudizio.
Il P.M., regolarmente notiziato, non si è costituito.
Riassunti così succintamente l'iter processuale e le domande delle parti, il ricorso merita di essere accolto per i seguenti motivi.
Il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis comporta una valutazione vincolata, legata a parametri oggettivi e fondata sulla documentazione allegata atta a dimostrare la discendenza in linea retta, senza interruzione alcuna, dei richiedenti da un/a cittadino/a italiano/a (art. 4 Codice Civile
1865; artt. 1 e 7 L. 555/1912; art. 1 L. 91/1992).
Gli istanti hanno provato la loro discendenza in linea retta dal cittadino italiano la Persona_6 cui nascita, nel 1843, è correttamente provata dall'attestato di battesimo in atti (i registri di stato civile nel Regno d'Italia sono stati istituiti nel 1866). Soggetto che ha, per certo, acquisito la cittadinanza italiana poiché per quanto non vi sia notizia alcuna su quando si sia allontanato dall'Italia, è documentale (doc.06 produzione 09.07.2024), che fosse in vita dopo la proclamazione del Regno
d'Italia (17.03.1861), unico requisito necessario previsto dal Codice Civile del 1865 per i soggetti emigrati all'estero prima della proclamazione del Regno d'Italia. Cittadinanza a cui l'avo non ha rinunciato come provato dai certificati negativi di naturalizzazione in atti (docc. 48 e 49 e doc. 2 produzione del 09.07.2024).
Si rileva inoltre che la discendenza in esame è caratterizzata da passaggi per via paterna, e per via materna tutti successivi al 01.01.1948 (entrata in vigore della Costituzione) e regolati dalla legge
91/1992.
Le alterazioni dei nomi riscontrate nei documenti prodotti -da imputarsi al basso tasso di scolarizzazione e/o all'adattamento all'idioma locale- non invalidano la ricostruzione della genealogia, così come ricostruita in atti. Alla compiuta identificazione degli ascendenti e della discendenza concorrono l'insieme degli altri, riscontrati, dati (luogo e data di nascita, nome dei genitori, dei nonni, ecc.).
I ricorrenti hanno, quindi, dimostrato la loro discendenza in linea retta, senza interruzione alcuna, dall'avo cittadino italiano, Per questo motivo, si ritiene fondata la domanda Persona_6
introduttiva e da ciò consegue la dichiarazione che i richiedenti sono cittadini italiani dalla nascita.
In punto di spese, premesso che per l'attività svolta, le stesse potrebbero essere liquidate nella misura minima per la fase di studio e introduttiva, ridotte del 30% vista la serialità e semplicità delle questioni affrontate, si ritiene sussistano giustificati motivi per l'integrale compensazione tra le parti a fronte del fatto che i ricorrenti (e solo quelli maggiorenni), qualora avessero potuto presentare la domanda in via consolare avrebbero dovuto corrispondere un diritto fisso consolare, ex art. 7 bis, Sezione I del
D. Lgs. 71 del 2011 di euro 300,00 ciascuno. Somma complessivamente superiore a quanto qui si potrebbe riconoscere a titolo di spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni altra domanda, eccezione, istanza, anche istruttoria, disattesa o assorbita,
-in accoglimento del ricorso di , Parte_1 Parte_2
,
[...] Controparte_1 Parte_3
, ,
[...] Controparte_2 Controparte_3
, Controparte_5 Controparte_6 Controparte_8
,
[...] Controparte_9 Parte_4
, Parte_5 Controparte_10 CP_11
i dichiara cittadini italiani dalla
[...] Persona_12
nascita; - ordina al e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_13
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, con onere di provvedere alle eventuali comunicazioni alle
Autorità Consolari competenti;
- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Milano, 8 gennaio 2025
Il Giudice onorario
Laura Agata Crosignani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Sezione XII specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
in persona del giudice onorario in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Laura Agata Crosignani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di R.G. 25995/2023, proposta da , Parte_1
nato a [...]ù) il 01.06.1964, , nato a [...]ù) il Parte_2
07.10.2008, minore rappresentato dai genitori e Persona_1 Persona_2
nata a [...]ù) il 16.05.1986, Controparte_1 [...]
nato a [...]ù) il 23.10.2010, minore rappresentato dai genitori Parte_3 [...]
e Persona_3 Persona_4 Controparte_2
nato a [...]ù) il 19.03.1991, , nata a
[...] Controparte_3
Lima (Perù) il 09.01.2015, minore rappresentata dai genitori e Controparte_4 [...]
, nata a [...]ù) il 23.12.1996, Persona_5 Controparte_5
nato a [...]ù) il 30.07.2022, minore rappresentato dai genitori Controparte_6 [...]
e , nato a [...] Controparte_5 Controparte_7 Controparte_8
(Perù) il 04.08.2001, nata a [...]ù) il 24.10.2004, Controparte_9
nato a [...]ù) il 19.07.1967, Parte_4 [...]
nato a [...]ù) il 09.06.2003, Parte_5 Controparte_10
nata a [...]ù) il 19.05.1978, nata a [...]ù) il Controparte_11
18.10.2012 e nata a [...]ù) il 30.10.2018, CP_12 Controparte_11
entrambe minori rappresentate dai genitori e Marco Controparte_10 Parte_6
, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Cincinnato 9, rappresentati e difesi
[...] dall'avv. Rossella Perri ricorrenti contro , c.f. in persona del Ministro pro tempore, Controparte_13 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Milano, Via Freguglia 1, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA dello STATO distrettuale di MILANO, avv. Isotta Vitelli Casella resistente con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
Nel termine ex art. 127 ter cpc del 19.12.2024 parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da atto introduttivo:
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - In via principale e nel merito, accertare e dichiarare che i ricorrenti, come in epigrafe generalizzati, sono cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo italiano, sig. per tutti i motivi indicati Persona_6 nella narrativa che precede e, per l'effetto, ordinare al in p. del Ministro p.t., e, per esso, all'Ufficiale di Stato civile Controparte_13
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei Registri dello Stato civile, della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni nonché ogni consequenziale provvedimento alle autorità di legge. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario.”
Per parte resistente: “Voglia il Tribunale adito, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere la pretesa di controparte ove non risulti provata la sussistenza dei requisiti di legge e, in subordine, in ipotesi di accoglimento delle domande di controparte, compensare le spese di lite per le ragioni esposte.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti chiedono il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis, quali discendenti, in linea retta, di nato a [...] il [...] ed emigrato in Perù. Persona_6
In relazione al dante causa, producono attestato di battesimo (doc.1 produzione 09.07.2024), estratto atto di morte (doc. 5 produzione del 09.07.2024 erroneamente nominato) e certificato negativo di naturalizzazione (docc. 48 e 49 e doc. 2 produzione del 09.07.2024), questi ultimi debitamente tradotti ed apostillati.
Gli istanti hanno altresì chiarito che le autorità peruviane provvedono all'emissione di certificati negativi di naturalizzazione solo previa consegna della necessaria documentazione (tra cui il certificato di nascita dell'avo) e per un solo nominativo per volta, incluse le eventuali varianti del nome e cognome originario.
Espongono e provano la successiva discendenza (da , a Persona_7 CP_2
a , a , a , a Persona_8 Persona_9 Controparte_2 [...]
, da a a Controparte_3 Persona_9 Controparte_5 CP_6
da a e e
[...] Persona_9 Controparte_8 Persona_10 Persona_1
da , a a
[...] Persona_8 Parte_4 Parte_5
da , a e
[...] Persona_11 Controparte_11
sino agli odierni ricorrenti, producendo i certificati di nascita e, per Persona_12
alcuni, di matrimonio, tutti debitamente tradotti e apostillati (docc. da 6 a 15, 19, 20, 24, 25 da 28 a
30, da 32 a 34, da 37 a 39, da 42 a 45).
Allegano e documentano inoltre l'impossibilità di avviare la pratica di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per via consolare (docc. 17, 18, 22, 23, 27, 41 e 47).
Si è costituita l'Avvocatura dello Stato che, dando atto del, ritenuto, ruolo solo formale nelle procedure di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, senza opporsi, ha chiesto, nel caso di accoglimento della domanda, la compensazione delle spese di giudizio.
Il P.M., regolarmente notiziato, non si è costituito.
Riassunti così succintamente l'iter processuale e le domande delle parti, il ricorso merita di essere accolto per i seguenti motivi.
Il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis comporta una valutazione vincolata, legata a parametri oggettivi e fondata sulla documentazione allegata atta a dimostrare la discendenza in linea retta, senza interruzione alcuna, dei richiedenti da un/a cittadino/a italiano/a (art. 4 Codice Civile
1865; artt. 1 e 7 L. 555/1912; art. 1 L. 91/1992).
Gli istanti hanno provato la loro discendenza in linea retta dal cittadino italiano la Persona_6 cui nascita, nel 1843, è correttamente provata dall'attestato di battesimo in atti (i registri di stato civile nel Regno d'Italia sono stati istituiti nel 1866). Soggetto che ha, per certo, acquisito la cittadinanza italiana poiché per quanto non vi sia notizia alcuna su quando si sia allontanato dall'Italia, è documentale (doc.06 produzione 09.07.2024), che fosse in vita dopo la proclamazione del Regno
d'Italia (17.03.1861), unico requisito necessario previsto dal Codice Civile del 1865 per i soggetti emigrati all'estero prima della proclamazione del Regno d'Italia. Cittadinanza a cui l'avo non ha rinunciato come provato dai certificati negativi di naturalizzazione in atti (docc. 48 e 49 e doc. 2 produzione del 09.07.2024).
Si rileva inoltre che la discendenza in esame è caratterizzata da passaggi per via paterna, e per via materna tutti successivi al 01.01.1948 (entrata in vigore della Costituzione) e regolati dalla legge
91/1992.
Le alterazioni dei nomi riscontrate nei documenti prodotti -da imputarsi al basso tasso di scolarizzazione e/o all'adattamento all'idioma locale- non invalidano la ricostruzione della genealogia, così come ricostruita in atti. Alla compiuta identificazione degli ascendenti e della discendenza concorrono l'insieme degli altri, riscontrati, dati (luogo e data di nascita, nome dei genitori, dei nonni, ecc.).
I ricorrenti hanno, quindi, dimostrato la loro discendenza in linea retta, senza interruzione alcuna, dall'avo cittadino italiano, Per questo motivo, si ritiene fondata la domanda Persona_6
introduttiva e da ciò consegue la dichiarazione che i richiedenti sono cittadini italiani dalla nascita.
In punto di spese, premesso che per l'attività svolta, le stesse potrebbero essere liquidate nella misura minima per la fase di studio e introduttiva, ridotte del 30% vista la serialità e semplicità delle questioni affrontate, si ritiene sussistano giustificati motivi per l'integrale compensazione tra le parti a fronte del fatto che i ricorrenti (e solo quelli maggiorenni), qualora avessero potuto presentare la domanda in via consolare avrebbero dovuto corrispondere un diritto fisso consolare, ex art. 7 bis, Sezione I del
D. Lgs. 71 del 2011 di euro 300,00 ciascuno. Somma complessivamente superiore a quanto qui si potrebbe riconoscere a titolo di spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni altra domanda, eccezione, istanza, anche istruttoria, disattesa o assorbita,
-in accoglimento del ricorso di , Parte_1 Parte_2
,
[...] Controparte_1 Parte_3
, ,
[...] Controparte_2 Controparte_3
, Controparte_5 Controparte_6 Controparte_8
,
[...] Controparte_9 Parte_4
, Parte_5 Controparte_10 CP_11
i dichiara cittadini italiani dalla
[...] Persona_12
nascita; - ordina al e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_13
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, con onere di provvedere alle eventuali comunicazioni alle
Autorità Consolari competenti;
- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Milano, 8 gennaio 2025
Il Giudice onorario
Laura Agata Crosignani