Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito dell'udienza del 30/01/2025, ha pronunciato con lettura di dispositivo e motivazione la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al N. 13276 / 2023. R.G. , promossa da:
C.F. rapp.to/a e difeso/a dall' avv. Parte_1 C.F._1
BUONAMANO ANTIMO ed elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente
Contro
Resistente Contumace Controparte_1
Oggetto :retribuzione
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12/07/2023 il ricorrente conveniva in giudizio il davanti all'intestato Tribunale per sentir accogliere Controparte_1
le seguenti conclusioni “ IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d. P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d. P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
(recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per
2020/2021-2021/2022 e 2022/2023 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Controparte_1
ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro
[...]
strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d. P.C.M. 28 novembre 2016
o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 1.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del
[...]
, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del Controparte_1
CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021-
2021/2022 e 2022/2023 condannarsi il ad Controparte_1
assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d. P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità
e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 1.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde
Il ricorrente, docente precario di scuola primaria, esponeva di aver lavorato precedentemente alle dipendenze del in virtù dei seguenti Controparte_1
contratti di lavoro a tempo determinato e negli anni scolastici appresso analiticamente dettagliati: anno scolastico 2020/2021: 1) servizio svolto presso la scuola primaria
NT Alighieri Napoli, in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato tra il
Dirigente Scolastico e la ricorrente, su posto di sostegno a “minorati psico-fisici”, dal
28/09/2020 al 30/06/2021 per 25 ore settimanali;
anno scolastico 2021/2022: servizio svolto presso I.C. Baracca Vittorio Emanuele di Napoli in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato tra il Dirigente Scolastico e la ricorrente, su posto di sostegno a
“minorati psico-fisici”, dall'7/09/2021 al 30/06/2022 per 24 ore settimanali;
anno scolastico 2022/2023: servizio svolto presso I.C. Baracca Vittorio Emanuele di Napoli
in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato tra il Dirigente Scolastico e la ricorrente, su posto di sostegno a “minorati psico-fisici”, dal 12/09/2022 al 30/06/2023 per 24 ore settimanali;
di non aver ricevuto per ciascuna annualità l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1 comma 12 della Legge 13/07/2015 n.107 (c.d. carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzione di ogni ordine e grado) apri ad €.500,00.
Argomentava. quindi, richiamando gli interventi della Giurisprudenza, comunitaria, amministrativa e civile l'illegittimità della normativa nazionale laddove riconosceva la carta elettronica finalizzata all'aggiornamento e formazione ai soli docenti di ruolo.
In corso di causa documentava l'attuale posizione lavorativa precisando di essere stata assunta a tempo indeterminato.
Non si costituiva il regolarmente citato presso Controparte_1
l'avvocatura distrettuale.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
In via preliminare va affermata la giurisdizione dell'AGO in quanto la controversia verte sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del CP_1 derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, alla luce del condivisibile costante orientamento dei Giudici di Legittimità, che detta tipologia di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità
e i poteri del datore di lavoro privato rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario
(cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011)
Appare, quindi, utile delineare il quadro normativo di riferimento.
L' art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 ha disposto che "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di Euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico...".
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire "i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121". Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015
(che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta) ha statuito, all'art. 2, che la somma di Euro 500,00 annui può essere erogata solo ai "docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova".
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che "la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all' articolo 514 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 , e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano della carta elettronica
(che può essere utilizzata per: l'acquisto di libri e di testi;
di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale;
di hardware e software;
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione ecc.) anche se assunti con contratto a tempo parziale e anche laddove non vengano dichiarati idonei e confermati in ruolo ed infine, per intero, anche se assunti in corso d'anno.
L'odierno ricorrente, invece, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato di durata superiore a 180 giorni fino al termine delle attività didattiche (30.06), pur svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo, ed essendo stato sottoposto agli stessi obblighi formativi, non ha usufruito del beneficio della carta elettronica destinato allo sviluppo delle competenze professionali dei docenti.
Va, quindi, accertata la compatibilità della norma interna (art. 1 comma 121 della L. n.
107 del 2015) con quella sovrannazionale (art. 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 e ordinanza del 18 maggio 2022 della Corte di Giustizia).
Sul punto è intervenuto il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1842/2022 del 16 marzo 2022, ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 (che come detto aveva individuato i destinatari del bonus nei soli docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali) ritenendo il diverso trattamento dei docenti assunti a tempo indeterminato rispetto ai docenti precari privo di ragioni oggettive, anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29 novembre 2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
La questione della compatibilità della normativa con il diritto eurounitario è stata, inoltre, sottoposta alla CGUE che, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, (causa C-
450/21) ha ritenuto che: "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1 EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento
e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".
Nel percorso motivazionale la Corte afferma che: "il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, ... tale indennità
è versata al fine di sostenere la FORMAZIONE CONTINUA DEI DOCENTI, la quale
è OBBLIGATORIA tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato A TEMPO DETERMINATO presso il .... il principio di non CP_1
discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa ... 40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili .... 45- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di "ragioni oggettive" richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito
e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46-Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per se una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47- ... la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva".
Accertato, pertanto, alla luce dell'orientamento della CGUE, il contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro della normativa interna, e procedendo ad un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124 della L. n. 107 del
2015 , il Consiglio di Stato, con la citata sentenza che questo giudicante condivide, ritiene non corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121
e segg., della L. n. 107 del 2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N. L. del 29 novembre 2007 in materia di formazione del personale docente, che pongono a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, inclusa la Carta del docente, così ampliando la platea individuata dall'art. 1, comma 121 della L. n. 107 del 2015.
Ed, infatti, va ribadito che non si ravvisano ragioni che possano giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale, che, oltre a risultare irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza, dando luogo ad una inammissibile disparità di trattamento, finirebbe anche con il ledere il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, considerando che si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro.
Va, quindi, dichiarato il diritto del docente ad ottenere il beneficio Parte_1
economico della cd. "Carta del docente" e, quindi, del relativo bonus di Euro 500 per gli anni scolastici di servizio svolti in virtù dei contratti a tempo determinato allegati in ricorso e per i quali è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente.
All'uopo si precisa che il ricorrente è attualmente ancora in servizio a tempo indeterminato come da documentazione allegata.
La fondatezza del diritto rivendicato dal docente ricorrente appare da ultimo avvalorato da quanto disposto dal D.L. n. 69 del 2023 pubblicato il 13 giugno 2023 (cd S. infrazioni) che, all'art. 15, ha esteso il beneficio dell'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento del docente anche ai docenti precari sia pure per il solo anno scolastico 2023 e a coloro che hanno avuto un incarico di supplenza annuale al 31.08, nonché dall'intervento della S.C. con l'ordinanza n. 29961/2023. Questa ha quindi precisato il diritto dei docenti a tempo determinato, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
Ciò implica, pertanto, la permanenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c. anche se il rapporto di lavoro non è più in essere.
In conclusione, l'Amministrazione scolastica sarà onerata di attivare, quale obbligazione accessoria e meramente strumentale, le modalità tecniche utili per consentire l'adempimento dell'obbligazione principale, salvo, come detto, di procedere, alternativamente, al pagamento delle somme di denaro secondo le vie ordinarie.
Non si pongono neppure questioni di decadenza dal diritto alla utilizzazione degli importi fruibili mediante la Carta.
Ed infatti, la previsione di un termine massimo per poter utilizzare gli importi accreditati sulla carta (come detto il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata ai sensi dell'art. 6, co.
6, del DPCM del 28 novembre 2016) non attiene al diritto azionato bensì, semmai, ad una facoltà di esercizio dello stesso. Appare evidente, quindi, che la mancata attivazione della carta, con il conseguente mancato accredito degli importi, non potrebbe giammai determinare la decorrenza del termine per l'esercizio della relativa facoltà di spesa.
Trattandosi di somma di denaro spettano alla docente gli accessori di legge (interessi legali e rivalutazione, nei limiti di cui all'art. 16, 6comma L. n. 412 del 1991) con decorrenza da ciascun anno scolastico a cui la somma si riferisce.
Per tutti i motivi addotti il ricorso è fondato e merita di essere accolto nei termini innanzi precisati. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della carta (Euro 500,00 annui), dell'attività effettivamente svolta, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del GOP dr.ssa
Adele Di Lorenzo, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio della Carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1 comma 121 della L. n. 107 del 2015(cd Carta del docente) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, e per l'effetto condanna il alla relativa attivazione con Controparte_1
l'importo di € 1500,00
2. Condanna il , in persona del pro-tempore, a rimborsare al ricorrente CP_2 CP_3
le spese processuali liquidate in complessivi Euro 700,00 -per compensi di avvocato- oltre IVA CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% come per legge, da distrarre in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari.
Napoli addì 30/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Adele Di Lorenzo