Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/04/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
3 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4121 / 2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Mariangela Valeria Napoli come da Parte_1
procura in atti;
-ricorrente-
contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 23/04/2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva:
- di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al
Tribunale di Catania iscritto al N.R.G 8404/2023 esponendo di essrere stata sottoposta in data
27.03.2023, a visita medica in revisione, giusto Decreto di Omologa su procedimento avente
NRG 1467/2022, Tribunale Civile di Catania Sezione Lavoro, per il riconoscimento del permanere dei requisiti per lo status di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, per l'indennità di accompagnamento ovvero in subordine
- che la Commissione la riconosceva INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) percentuale 75%.
- Che l'istante era ed è affetta da gravi patologie, in primis “Esiti di intervento di asportazione di oligodendroglioma frontale destro, con reliquota epilessia secondaria con crisi giornaliere, disturbo d'ansia con note depressive, turbe ossessive” e pertanto, chiedeva che l'Ill.mo Sig. Giudice disponesse accertamento tecnico preventivo teso all'accertamento del grado di invalidità della ricorrente e dei prescritti requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto ad ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento (lex
18/80) ovvero in subordine il riconoscimento dello status di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) sin dall'epoca della sospensione in revisione (27.03.2023);
- che, all'esito della espletata CTU, il consulente erroneamente confermava il giudizio espresso dalla Commissione medica competente;
- di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo della ricorrente nonché viziate per avere il CTU omesso di valutare adeguatamente la documentazione allegata e, in particolare, ha sottovalutato gli esiti neuropsichici dell'asportazione chirurgica della neoplasia cerebrale, come si evince dalla certificazione in atti (Relazione psicologica ASP Catania del 06.09.2023).
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo “ Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dello status di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, per la corresponsione dell'indennità di accompagnamento ex legge 18/80 ovvero in subordine che abbia diritto al riconoscimento dello status di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%), per la pensione di invalidità, nonché per i benefici collegati alla Legge104/92 art. 3 comma 3, dalla data di revisione ovvero, in subordine, dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa in esito a CTU. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e di non aver riscosso onorari”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale. Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 3 aprile 2025 , sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
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Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento o, in subordine, alla pensione di vecchiaia nonché il riconoscimento dei benefici di cui all'handicap grave ex articolo 3 comma 3 legge
104/92 . Tanto con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo “
1. di anni 34, allo stato risulta Parte_1
affetta da: Epilessia con crisi parziali quale esito di remota exeresi chirurgica di di Persona_1
2 grado in sede frontale destra associata a disturbo ansioso depressivo medio-grave;
2. Trattasi di infermità, che rendono la ricorrente soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art 9 DL 509/88) – Percentuale: 79%; Quanto diagnosticato NON costituisce il requisito necessario per il riconoscimento dello status di Portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 Legge 104/92; La decorrenza è da far risalire dal mese di Marzo 2023; Opportuna revisione del caso nel mese di Marzo 2026”. Nel giungere a tali conclusioni il consulente ha articolato le seguenti considerazioni : “ In base alle risultanze desunte dall'attenta disamina della documentazione sanitaria versata in atti e sulla scorta degli elementi acquisiti nel corso dell'esame clinico e medico-legale effettuato in persona di
di anni 34, è possibile affermare che la ricorrente risulta affetta da: Epilessia Parte_1
con crisi parziali quale esito di remota exeresi chirurgica di Oligodendrioma di 2 grado in sede frontale destra associata a disturbo ansioso depressivo medio-grave. La valutazione percentualistica di quanto oggi diagnosticato viene effettuata secondo le indicazioni contenute nelle Tabelle di cui al
D.M.S.
5.02.1992 ove alla Epilessia con crisi parziali [EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI
MENSILI INTRATTAMENTO (codice 2006)] è possibile attribuire, tenuto conto della natura delle crisi e della terapia farmacologica assunta, la percentuale invalidante pari al 41% (quarantuno%).
Nella costituzione del quadro invalidante rientra altresì il disturbo ansioso depressivo medio-grave
(codici 2209 e 2210) che è possibile valutare nella misura del 60% (sessanta%). Vi è inoltre da tenere in considerazione il Oligodendrioma di 2 grado in sede frontale destra asportato chirurgicamente nel 2016 [NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLECON MODESTA COMPROMISSIONE
FUNZIONALE (codice 9322)] al quale è possibile attribuire una percentuale invalidante pari al 11%
(undici%). Ai fini della valutazione complessiva delle infermità riscontrate nella periziata, si procede applicando il calcolo riduzionistico a scalare di RD (Calcolo delle menomazioni plurime coesistenti) previsto nel citato decreto del Ministero della Salute del 05.02.92. Quindi, secondo quanto premesso, si ottiene una percentuale invalidante complessiva del 79% (settantanove%). La percentuale d'invalidità così come sopra determinata permette di affermare che la ricorrente attualmente è da considerare soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art 9 DL 509/88) – Percentuale: 79%. Relativamente al riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità della ricorrente e conseguente ammissione ai benefici di cui alla L.104/92, ex art. 3 comma 3, è opportuno premettere che lo status di portatore di handicap si ottiene dal riconoscimento che la persona viva uno stato di svantaggio sociale o di un processo di emarginazione, conseguenti a una o più minorazioni, fisiche, psichiche o sensoriali. La condizione di handicap assume connotazione di gravità allorquando la minorazione o le minorazioni riducano l'autonomia della persona, tanto da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo o sulla sfera individuale o sulla sfera relazionale della persona. Nel caso in specie le condizioni psicofisiche generali della NON sono tali da concretare la Parte_1
condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co.3 della Legge 104/92. In ordine alla decorrenza, ritengo che il relativo stato invalidante idoneo al raggiungimento della percentuale per come appena determinata sia da far risalire all'epoca della visita di revisione (Marzo 2023). Infine, tenendo in dovuta considerazione la giovane età della ricorrente e le patologie in diagnosi, si ritiene opportuna una revisione del caso nel mese di Marzo 2026”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato.
Avuto riguardo alla dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c in atti le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili.
Per le stesse motivazioni le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
accerta e dichiara che è soggetto invalido nella misura del 79% nonché portatore Parte_1 di handicap in situazione di non gravità di cui all'articolo 3 comma 1 legge 104/92 a decorrere dal mese di marzo 2023. spese irripetibili;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di e liquidate come da separati decreti CP_1
Catania, 03/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso