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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2025, n. 5134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5134 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4870/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4870/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliato in Salerno, al c.so Garibald dell'Avv. Domenico Corvino, che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso
RICORRENTE E
nata a [...] il [...], C.F. CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliata in Salerno, alla via Trotula studio dell'avv. Rita Catino dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 1° luglio 2025, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con in data 7 settembre CP_1
2002 nel Comune di Vietri Sul Mare (SA) e che, niugale, erano nate due figlie, (02.07.2003) e (08.10.2006), chiedeva Persona_1 Pt_1 pronunciars dal coniuge. In particolare, il ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile a causa della profonda incompatibilita caratteriale tra i coniugi con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis; pertanto, chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni gia indicate nel ricorso introduttivo. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla richiesta CP_1 di separazione e chiedeva la regolam rapporti personali ed economici tra le parti alle condizioni di cui alla memoria di costituzione. All'udienza del 9 dicembre 2025, il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti. 2. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che qui si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
1. I coniugi e vivranno separatamente nel reciproco Parte_1 CP_1 rispetto co is spettive residenze dove riterranno più opportuno;
2. Le figlie, e , continueranno a vivere Persona_2 Parte_1 insieme alla so sita in Vietri sul Mare che CP_1 verrà assegnata al e continueranno a mantenere la residenza;
3. Il Sig. , verserà alla Sig.ra , entro il 5 di ogni mese, a Parte_1 CP_1 titolo di mantenimento della stessa e delle figlie e , l'importo Persona_1 Pt_1 complessivo di euro 900,00 (euro novecento lu ualmente secondo gli indici ISTAT così ripartito: - € 500,00 (euro cinquecento /00) in favore della Sig. ; - € 400,00 (euro quattrocento/00) per le figlie, ovvero euro CP_1
200,00 ( per ciascun di esse;
4. L'assegno Unico, in favore delle figlie, verrà percepito per l'intero direttamente dalla sig.ra ; CP_1
5. Tutte le s arie per e sono poste a totale carico Persona_1 Pt_1 del Sig. che pro iretto con ciascuna delle Parte_1 figlie, a sione direttamente in loro favore e secondo le modalità che si riterranno più opportune.
6. Il Sig. continuerà a pagare il mutuo per la casa e le spese Parte_1 straordin io mentre la Sig.ra pagherà tutte spese ordinarie CP_1 relative all'utilizzo dell'immobile.
7. Le spese e le competenze legali del presente giudizio restano interamente compensate tra le parti ed i procuratori costituiti rinunciano al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 della Legge Professionale Forense. Devono essere compiute le formalita di rito. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, anche in virtu dell'accordo tra le parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Salerno il 07.08.1976, C.F.: , nata a CodiceFiscale_1 CP_1
Salerno il 04.06.1974, C.F. ntratto CodiceFiscale_2 matrimonio concordatario nel Comune di Vietri sul Mare (SA); b) dispone in conformità alle condizioni di separazione concordate tra le parti, richiamate e indicate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vietri Sul Mare (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2002, Atto n. 63, Parte II, Serie A); d) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4870/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliato in Salerno, al c.so Garibald dell'Avv. Domenico Corvino, che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso
RICORRENTE E
nata a [...] il [...], C.F. CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliata in Salerno, alla via Trotula studio dell'avv. Rita Catino dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 1° luglio 2025, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con in data 7 settembre CP_1
2002 nel Comune di Vietri Sul Mare (SA) e che, niugale, erano nate due figlie, (02.07.2003) e (08.10.2006), chiedeva Persona_1 Pt_1 pronunciars dal coniuge. In particolare, il ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile a causa della profonda incompatibilita caratteriale tra i coniugi con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis; pertanto, chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni gia indicate nel ricorso introduttivo. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla richiesta CP_1 di separazione e chiedeva la regolam rapporti personali ed economici tra le parti alle condizioni di cui alla memoria di costituzione. All'udienza del 9 dicembre 2025, il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti. 2. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che qui si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
1. I coniugi e vivranno separatamente nel reciproco Parte_1 CP_1 rispetto co is spettive residenze dove riterranno più opportuno;
2. Le figlie, e , continueranno a vivere Persona_2 Parte_1 insieme alla so sita in Vietri sul Mare che CP_1 verrà assegnata al e continueranno a mantenere la residenza;
3. Il Sig. , verserà alla Sig.ra , entro il 5 di ogni mese, a Parte_1 CP_1 titolo di mantenimento della stessa e delle figlie e , l'importo Persona_1 Pt_1 complessivo di euro 900,00 (euro novecento lu ualmente secondo gli indici ISTAT così ripartito: - € 500,00 (euro cinquecento /00) in favore della Sig. ; - € 400,00 (euro quattrocento/00) per le figlie, ovvero euro CP_1
200,00 ( per ciascun di esse;
4. L'assegno Unico, in favore delle figlie, verrà percepito per l'intero direttamente dalla sig.ra ; CP_1
5. Tutte le s arie per e sono poste a totale carico Persona_1 Pt_1 del Sig. che pro iretto con ciascuna delle Parte_1 figlie, a sione direttamente in loro favore e secondo le modalità che si riterranno più opportune.
6. Il Sig. continuerà a pagare il mutuo per la casa e le spese Parte_1 straordin io mentre la Sig.ra pagherà tutte spese ordinarie CP_1 relative all'utilizzo dell'immobile.
7. Le spese e le competenze legali del presente giudizio restano interamente compensate tra le parti ed i procuratori costituiti rinunciano al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 della Legge Professionale Forense. Devono essere compiute le formalita di rito. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, anche in virtu dell'accordo tra le parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Salerno il 07.08.1976, C.F.: , nata a CodiceFiscale_1 CP_1
Salerno il 04.06.1974, C.F. ntratto CodiceFiscale_2 matrimonio concordatario nel Comune di Vietri sul Mare (SA); b) dispone in conformità alle condizioni di separazione concordate tra le parti, richiamate e indicate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vietri Sul Mare (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2002, Atto n. 63, Parte II, Serie A); d) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi