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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/09/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 828/20 del ruolo generale e promossa
DA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), in proprio e quale erede di Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] l'[...] e deceduta il 7/8/2021 (c.f. ), Persona_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in Jesi (AN), via N. Sauro n. 3 presso lo studio dell'avv. Leonardo Befera,
che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Fabrizio Illuminati, come da mandato in calce al ricorso in riassunzione;
già Controparte_1 [...]
(c.f./p.i. ) e del socio accomandatario , Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), contumace;
CodiceFiscale_3
pagina 1 di 15 EREDI di nata a [...] l'[...] e deceduta il 7/8/2021 (c.f. Persona_1 [...]
), contumace;
C.F._2
- appellante-
CONTRO
e Controparte_3 Controparte_4
(società incorporante per fusione per incorporazione Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Via Marsala n. 8 presso lo studio dell'avv. Giuliano Natalucci, che la rappresenta e difende CP_3
come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
- appellato-
società a responsabilità limitata con socio unico, in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), in persona della mandataria in P.IVA_3 CP_7
persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. /p.i. elettivamente P.IVA_4 P.IVA_5
domiciliata in al Corso Mazzini n. 156 presso lo studio dell'avv. Fabrizio Panzavuota, che la CP_3
rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione;
-intervenuta-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 150 del 24-27/1/2020 pronunciata dal Tribunale di Ancona
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: Piaccia all'Ecc.mo Corte d'Appello di Ancona, in riforma della sentenza n.
150/2020 del Tribunale di Ancona, contrariis reiectis:
1) dichiarare l'usurarietà del mutuo fondiario del 25.11.2009, a rogito del Notaio di Per_2 CP_3
(rep. 197793; racc. 43050), e la gratuità dello stesso, ex art. 1815 c.c., o, in subordine, riconoscere gli
interessi nella misura di legge o in quella ritenuta di giustizia;
pagina 2 di 15 2) condannare la e la in Controparte_6 Controparte_8
via solidale e/o alternativa, a ripristinare l'esecuzione del rapporto di mutuo di cui sopra, dichiarando
che i mutuatari sono tenuti a rimborsare alla banca la sola quota capitale residua del
prestito, secondo le scadenze previste nell'”atto di variazione” stipulato il 26.09.2014, in rate di
importo uguale tra loro;
3) dichiarare che le rate di ammortamento pagate dagli attori dal 31.12.2009 al 31.05.2015, pari ad €
198.475,07, sia per capitale che per interessi, vanno imputate a parziale rimborso della quota capitale
del mutuo e che, pertanto, il debito residuo dei mutuatari nei confronti della banca ammonta ad €
301.524,93 (€ 500.000,00 - € 198.475,07);
4) condannare la e la in Controparte_8 Controparte_6
via solidale e/o alternativa, a richiedere la cancellazione del nominativo degli attori dalla Centrale
Rischi della Banca d'Italia;
5) condannare la al risarcimento dei danni Controparte_8
patrimoniali e morali subiti dai sig.ri e dalla a Pt_1 Controparte_2
seguito dell'arbitraria revoca degli affidamenti e dell'illegittima segnalazione a Centrale Rischi dei
loro nominativi, per la somma di € 100.000,00, o quella maggiore o minore che verrà riconosciuta in
corso di causa.
6) trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, in caso di
accertamento del superamento del tasso soglia d'usura.
In via istruttoria:
Ammettere una CTU contabile volta a verificare se la misura degli interessi corrispettivi e moratori,
pattuiti e applicati al mutuo oggetto di causa, è superiore ai tassi soglia d'usura vigenti all'epoca della
stipula del contratto e in corso di rapporto, indicati nelle tabelle di rilevazione della Banca d'Italia
prodotte dagli attori (all. n. 11 atto di citazione). Ammettere la prova testimoniale richiesta in primo
grado sui capitoli specificamente riproposti. pagina 3 di 15 Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dei
procuratori che si dichiarano antistatari.
Per l'appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis,
- rigettare tutti i motivi di impugnazione formulati da parte appellante in quanto infondati in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare in toto l'appello.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'intervenuta: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis:
accertare e dichiarare, in via preliminare, per le causali di cui in narrativa il difetto di legittimazione passiva di in merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie Controparte_9
derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito;
nel merito: respingere con ogni e qualsiasi statuizione, di rito e/o di merito, l'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 150 pubblicata in data 27.01.2020 dal Tribunale di Ancona e, per l'effetto,
confermarla integralmente.
Con vittoria di spese e compenso professionale anche del presente grado di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda proposta da
[...]
e in proprio e quali soci e legali rappresentanti di CP_1 Persona_1 [...]
e contro la Controparte_2 Parte_1 Controparte_8
tesa ad accertare l'usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 25/11/2009, con conseguente dichiarazione di gratuità dello stesso (ovvero riduzione degli interessi nella misura di legge e di giustizia) e condanna della al ripristino del rapporto e al CP_8
risarcimento dei danni nella misura di e 100.000,00 per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi
della Banca d'Italia.
In particolare, il Tribunale:
pagina 4 di 15 ha escluso la natura usuraria degli interessi corrispettivi, rilevando che, anche sommando al tasso pattuito (3.23%) la percentuale dell'1% prevista per il caso di estinzione anticipata, non si determinava il superamento del tasso soglia fissato nel 4,875%;
dopo aver rilevato che l'eventuale usurarietà del tasso di mora non avrebbe in nessun caso determinato la gratuità del mutuo in ossequio ai principi di diritto affermati dalla Cassazione con sentenza n.
21470/2017, ma al più l'eventuale applicazione a detto titolo degli interessi legali come ritenuto dalla
Suprema Corte con sentenza n. 27442/2018, ha affermato l'applicabilità anche agli interessi moratori della disciplina in materia di usura oggettiva;
in concreto ha tuttavia escluso la configurabilità di una ipotesi di usura anche degli interessi moratori,
rilevando che il tasso soglia, cui ragguagliare il tasso moratorio pattuito, doveva essere individuato nel
TEG medio pubblicato, aumentato di 2,1 punti, con esclusione nella base di calcolo della percentuale pattuita per l'estinzione anticipata, tenuto conto della funzione chiamata a svolgere dalla stessa e della necessità di comparare due grandezze omogenee tra loro;
ha comunque accertato che anche tenendo conto della maggiorazione per estinzione anticipata non vi era il superamento del tasso soglia.
Gli originari attori hanno proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) omessa pronuncia in ordine alla eccepita usurarietà del mutuo derivante dalla sommatoria del tasso corrispettivo (3,23%),
del tasso di mora (“1,845 punti in più oltre il tasso convenuto”) e della penale per anticipata estinzione
(1%); 2) erroneità del capo di sentenza che ha escluso l'usurarietà del tasso di mora, in quanto pattuito nella misura del 5,075%, superiore dello 0,2% rispetto al tasso soglia dell'epoca, non potendosi applicare la maggiorazione del 2,1% prevista dalle Istruzioni della Banca d'Italia avendo questa valore solo di norme tecniche;
3) erroneità del capo di sentenza che ha escluso dalla base di calcolo per la verifica dell'usura la percentuale prevista in caso di estinzione anticipata, essendo questa “un evento contrattualmente previsto e regolato, non un fenomeno “patologico”; 4) erroneità del capo di sentenza che ha escluso in ogni caso la fondatezza della richiesta di accertamento della gratuità del mutuo, pagina 5 di 15 tenuto conto del dettato normativo di cui all'art. 1 D.L. n. 394/2000, convertito in L. 24/2001, il quale sancisce che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dall'art. 1815 comma 2, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento;
5) erroneità del capo di sentenza che ha rigettato la domanda di risarcimento danni per l'illegittima segnalazione alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia; 6) erroneità del capo di sentenza di condanna al rimborso delle spese di lite in favore della controparte, spese che avrebbero dovuto essere compensate tenuto conto della mancata partecipazione della senza giustificato motivo, alla mediazione e della rimessione CP_8
alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione della questione relativa alla verifica del superamento del tasso soglia degli interessi moratori. Hanno concluso pertanto come in epigrafe, insistendo per l'ammissione di CTU contabile e per le prove orali già richieste in primo grado.
La ha resistito al Controparte_10
gravame, confutandone specificamente tutti i motivi.
E' intervenuta in giudizio quale società cessionaria dei crediti derivanti dal Controparte_6
rapporto dedotto in giudizio, la quale, in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte eventualmente tenute dall'originaria titolare del credito e, nel merito, ha concluso per il rigetto dell'appello.
All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa è stata interrotta per il sopravvenuto fallimento della (già Controparte_1 [...]
e del socio accomandatario , dichiarato dal Controparte_11 Controparte_1
Tribunale di Ancona con sentenza n. 21 del 22/2/2023.
, in proprio e quale erede di deceduta in data 7/8/2021 (come da Parte_1 Persona_1
certificato di morte depositato in atti), ha riassunto il giudizio insistendo per le domande già svolte.
La e Controparte_10 [...]
si sono costituite insistendo per le difese già svolte. CP_6
pagina 6 di 15 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16/9/2024 la riassumente ha eccepito il difetto di legittimazione ad intervenire di non avendo quest'ultima fornito adeguata Controparte_6
prova dell'avvenuta cessione del credito.
In via preliminare occorre rilevare che nessuna domanda restitutoria o risarcitoria è stata avanzata dalla riassumente nei confronti della intervenuta sicché del tutto Controparte_6
inconferente appare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dalla intervenuta in ordine alle predette domande svolte esclusivamente nei confronti della appellata Banca cedente.
Sempre in via preliminare, premesso che “l'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto
controverso non attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia” (cfr.
Cass. ord. n. 32814 del 27/11/2023) e che ad essere in contestazione non è l'esistenza della cessione (e,
più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito), ma l'inclusione del credito per cui
è causa nel novero di quelli oggetto dell'operazione di cessione, occorre rilevare che CP_9
ha affermato di essere divenuta cessionaria in data 7/12/2018 di un portafoglio di crediti
[...]
“individuabili in blocco” ai sensi e per gli effetti dell'art.58 del T.U.L.B. e per gli effetti degli artt.1,4 e
7.1 della L.30.4.1999 n.130, di pertinenza di Controparte_10
presso il quale era acceso il rapporto di mutuo dedotto in giudizio.
[...]
L'intervenuta a sostegno della affermata cessione ha prodotto in giudizio (cfr. doc. 3) l'avviso di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, pubblicato nella GU n. 144 del 13/12/2018, in cui l'oggetto della cessione risulta chiaramente specificato in “(i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti
nel periodo tra maggio 1965 e marzo 2018 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei
finanziamenti. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti
esistente verso la relativa Banca Cedente alla Data di Stipulazione ad eccezione delle posizioni
debitorie corrispondenti ai seguenti NDG: 150868 -1239459 - 259255 in relazione ai Crediti ceduti da
Iccrea Banca Impresa S.p.A.”. Risulta altresì precisato che oggetto della cessione sono i crediti
“vantati verso debitori classificati a sofferenza”. pagina 7 di 15 Orbene, essendo pacifico e comunque documentato in atti che il rapporto dedotto in giudizio deve essere ricondotto nell'alveo dei contratti di mutuo e che lo stesso è ricompreso nel periodo temporale delimitato nell'atto di cessione in quanto acceso il 25/11/2009 ed è stato revocato in data 10/11/2016
(cfr. docc 3 e 4 nel fascicolo di parte appellante), sì da determinare la classificazione in sofferenza dei mutuatari, nessun dubbio può sorgere circa l'inserimento del credito de quo tra quelli oggetto di cessione.
Inoltre, nell'avviso di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB si precisa altresì che “ai sensi
dell'art.
7.1 comma 6 della Legge sulla cartolarizzazione, la Società (anche in nome e per conto della
Banca cedente) renderà disponibili sulla pagina web: https://wwwsecuritisation-
services.com/it/cessioni/ fino alla loro estinzione, i dati identificativi dei crediti. Inoltre, i debitori
ceduti e i relativi garanti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di
richiesta scritta al seguente indirizzo email: . I crediti oggetto di Email_1
cessione, pertanto, non solo appaiono sufficientemente individuati nel testo dell'avviso con riferimento al dato temporale della loro insorgenza e della loro natura, ma risultano specificamente e singolarmente individuabili consultando il sito indicato dalle parti contrattuali oltre che oggetto di eventuale conferma a fronte di formale richiesta dei debitori ceduti. Ebbene parte appellante non ha mai contestato l'inserimento del proprio credito nell'elenco sopra richiamato.
Deve pertanto essere affermata la titolarità in capo alla società intervenuta del credito derivante dal rapporto di mutuo dedotto in giudizio.
Nel merito, ancorché fondata la censura di omessa pronuncia, non meritevole di accoglimento appare il primo motivo di impugnazione con il quale l'appellante assume l'usurarietà del tasso di interesse convenuto tenendo conto della sommatoria del tasso corrispettivo (3,23%), del tasso di mora (“1,845
punti in più oltre il tasso convenuto”) e della penale per anticipata estinzione (1%).
A riguardo il Collegio rileva che già con sentenza n. 17447 del 28/6/2019 la Suprema Corte ha espressamente affermato che “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale pagina 8 di 15 per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma
4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia
antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale
conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini
deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli
interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano
sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola
sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta;
ciò vale anche là dove sia stato
predisposto … un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella
misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento
dell'obbligazione gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli
interessi; nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la
corresponsione degli interessi;
trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel
tempo le due distinte obbligazioni”.
Detti principi sono stati poi ribaditi con sentenza n. 9237 del 20/05/2020, con la quale i giudici di legittimità hanno affermato che “La nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti
in misura superiore al tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n. 108 del 1996, non si estende alla
pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di
remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si
succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e
vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo
del loro ammontare”.
Deve a questo punto essere esaminato il terzo motivo di impugnazione per la sua intima connessione con il motivo che precede.
pagina 9 di 15 Parte appellante lamenta l'erroneità del capo di sentenza che ha escluso dalla base di calcolo per la verifica dell'usura la percentuale pattuita per il caso di estinzione anticipata, essendo questa “un evento
contrattualmente previsto e regolato, non un fenomeno “patologico”.
L'assunto si appalesa infondato. Ed infatti, la Suprema Corte, superando il contrasto creatosi nella giurisprudenza di merito sul punto, ha affermato che “In tema di usura bancaria, ai fini del
superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla
sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento,
non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata
dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo
scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (cfr. Cass. n. 7352 del 07/03/2022). La
Cassazione, infatti, dopo aver ribadito “la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo
del credito” ai fini “ai fini della determinazione del tasso soglia”, non essendo “accomunabili, nella
comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a
distinte funzioni”, ha ritenuto di non poter sommare la commissione di estinzione anticipata agli interessi moratori. “La prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal
creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli
impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa,
il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere
dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il
ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a
ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione
anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la
commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando
tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella
corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, pagina 10 di 15 dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l.
n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per
sciogliere gli impegni connessi a quella”.
Parimenti non meritevole di accoglimento è il secondo motivo di appello, con il quale si censura il capo di sentenza che ha escluso l'usurarietà del tasso di mora, facendo applicazione della maggiorazione del 2,1% prevista dalle Istruzioni della Banca d'Italia, assumendo il valore di mere norme tecniche di queste ultime.
A riguardo questa Corte ritiene di dover condividere pienamente le conclusioni raggiunte dal Tribunale,
che ha fatto applicazione dei chiarimenti operati dalla Banca d'Italia in data 3/7/2013, che suggeriscono
“in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi
moratori” di individuare il tasso soglia degli stessi partendo dal TEG medio pubblicato aumentato di
2,1 punti (fino al dicembre 2017, data in cui è inserita l'indicazione separata anche dei tassi soglia moratori).
Sul punto sono infatti di recente intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n.
19597 del 18/9/2020, che, dopo aver affermato che il mancato rilievo degli interessi moratori nelle rilevazioni del tasso soglia dei DDMM non ha rilevanza ermeneutica, perché la normativa secondaria non può costituire un vincolo per il giudice all'esercizio del suo potere-dovere ermeneutico, e che “la
disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in
relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori”, hanno statuito il principio di diritto per cui “la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non
preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove
questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne
consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della
maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma pagina 11 di 15 dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della
suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.)
del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti
decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di
modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei
corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.”.
Quindi nell'ipotesi in cui il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori “deve ritenersi che la valutazione di usurarietà vada compiuta anche con
riferimento agli interessi di mora, ma che non possa essere parametrata al TSU individuato per gli
interessi corrispettivi, bensì ad una "soglia" costituita dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione
media degli interessi moratori (come rilevata dai decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della I.
n. 108 del 1996), moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali
previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 della I. n. 108/1996” (cfr.
anche Cass. ord. n. 15505 del 16/5/2022).
Se invece, al contrario, il D.M. di riferimento non rechi l'indicazione della maggiorazione media dei moratori (circostanza questa relativa a tutti i DDMM emessi dalla data di entrata in vigore della L.
108/1996 fino al 25/3/2003), “la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.)
del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti
decreti” (cfr. anche sentenza da ultimo citata).
Nel caso di specie ricorre la prima ipotesi risulta pacifico e comunque documentato in atti che il contratto di mutuo è stato stipulato in data 25/11/2009, sicché correttamente il primo giudice ha disposto la maggiorazione del tasso soglia per gli interessi moratori inserendo la maggiorazione in esame.
pagina 12 di 15 Le considerazioni svolte impongono il rigetto dell'eccezione di usurarietà dei tassi di interessi convenuti senza disporre la richiesta consulenza contabile d'ufficio, che per l'assoluta mancanza di allegazioni ulteriori rispetto a quelle sopra esaminate, appare meramente esplorativa.
Le conclusioni raggiunte impongono l'assorbimento del quarto motivo di appello, che, in ogni caso, si profila come infondato.
Parte appellante assume l'erroneità del capo di sentenza che ha escluso in ogni caso la fondatezza della richiesta di accertamento della gratuità del mutuo, tenuto conto del dettato normativo di cui all'art. 1
D.L. n. 394/2000, convertito in L. 24/2001, il quale sancisce che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644
c.p. e dall'art. 1815 comma 2, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
L'assunto non è condivisibile. Nella già richiamata pronuncia a Sezioni Unite n. 19597/2020 la
Suprema Corte ha infatti chiarito che in caso di accertata usurarietà del tasso di mora, “Si [debba]
applica[re] l'art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige
l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi
lecitamente convenuti”. Questo in quanto si rende necessaria una “lettura interpretativa che preservi il
prezzo del denaro”, in virtù della quale la sanzione di nullità non esclude la debenza di qualsiasi interesse, ma dei soli interessi moratori nella misura usuraria prevista, con la conseguenza che continuano ad essere dovuti dal debitore gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti e quelli moratori nella stessa misura ai sensi del primo comma seconda parte dell'art. 1224 c.c.. Tale conclusione è
confortata - secondo le Sezioni Unite - dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà col diritto eurounitario, come vive dalle interpretazioni rese ad opera della Corte di Giustizia dell'Unione,
che più volte è stata adita in via pregiudiziale con riguardo alle direttive in materia di consumatori e si è
espressa nel senso secondo cui continuano - pur caduta la clausola sugli interessi moratori - ad essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò indipendentemente dalla tecnica di redazione delle clausole medesime, pagina 13 di 15 in quanto la direttiva 93/13/CEE non osta a che si giunga alla «soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto» (Corte di giustizia 7 agosto 2018, cit., punti 76-78): ciò in quanto “gli interessi corrispettivi hanno una funzione
di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al
rimborso della somma stessa” (punto 76) e ove “la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la
direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata” (punto 77).
Quindi l'eventuale usurarietà della clausola relativa agli interessi di mora non determina la nullità anche di quella relativa agli interessi corrispettivi in forza del principio “utile per inutile non vitiatur” e non incide sull'applicabilità del disposto di cui all'art. 1224 c.c.. Gli interessi moratori sarebbero pertanto comunque dovuti nella misura validamente pattuita per gli interessi corrispettivi.
L'infondatezza dell'eccezione di usurarietà dei tassi, corrispettivo e moratorio, pattuiti nel contratto di mutuo dedotto in giudizio, impone il rigetto della domanda di risarcimento danni per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
A fronte della mancanza di ulteriori e specifiche allegazioni, il cui onere è da porre a carico degli originari attori, il Collegio rileva che il mancato pagamento di tutte le rate a far data dal
30/6/2015, pur a seguito della concessione di sospensioni per il rimborso della quota capitale per complessivi 36 mesi, oltre all'allungamento di ben 13 anni per il rimborso del capitale originariamente concordato nell'ammortamento (cfr. doc. 2 nel fascicolo di parte appellante), è tale da escludere che la condotta della sia connotata in concreto da caratteri imprevisti ed arbitrari, sì da poter ravvisare CP_8
una ipotesi di violazione della buona fede esecutiva ex art. 1375 c.c..
Si osserva inoltre che l'intermediario è obbligato (art. 1 e 8 Circolare della Banca d'Italia n. 139
dell'11/2/1991 e successivi aggiornamenti) alla segnalazione allorché l'esposizione debitoria del cliente
è superiore a € 30.000,00 (art. 5 sezione I), circostanza ricorrente nel caso di specie.
Meritevole di accoglimento è invece l'ultimo motivo di impugnazione, con il quale si lamenta l'erroneità del capo di sentenza di condanna al rimborso delle spese di lite. pagina 14 di 15 A riguardo il Collegio non può non evidenziare che la maggior parte delle questioni di diritto poste a base della presente decisione siano state definite dalla Suprema Corte anche a Sezioni Unite in data successiva all'introduzione della causa e addirittura alla emissione della sentenza impugnata.
Tale circostanza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 150 del 24-27/1/2020 pronunciata dal Tribunale di Ancona, così decide nel contraddittorio delle parti:
in parziale accoglimento dell'appello e in parziale modifica della sentenza impugnata, che per il resto conferma, compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 24/9/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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